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1 Stato - Popolo - Autorità - 12 Mantenimento della tranquillità e dell'ordine pubblico (AGVGV)

8 Articles / Provisions · Canton Neuchâtel — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (8)

Statutory Text (8 Provisions)

1 Stato - Popolo - Autorità - 12 Mantenimento della tranquillità e dell'ordine pubblico

La presente legge ha lo scopo di garantire l'applicazione nel cantone della legge federale sull'interdizione di nascondere il volto (LIDV), del 29 settembre 2023.

1 Stato - Popolo - Autorità - 12 Mantenimento della tranquillità e dell'ordine pubblico

1 Il Consiglio comunale del luogo in cui si svolge la manifestazione o l’azione può autorizzare le persone a coprirsi il volto nei luoghi pubblici nei casi previsti dall’articolo 2, comma 3, della legge federale sul divieto di dissimulazione del volto (LIDV), del 29 settembre 2023.

1 Stato - Popolo - Autorità - 12 Mantenimento della tranquillità e dell'ordine pubblico

1. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata entro il termine stabilito dal diritto comunale.

2. Essa contiene in particolare le seguenti informazioni

a) i dati completi della persona richiedente;

b) il motivo della richiesta;

c) una descrizione della manifestazione o dell'azione a cui si riferisce la richiesta, nonché il luogo, la data e l'ora.

3. La persona richiedente deve fornire ogni documento o informazione necessaria per prendere una decisione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 12 Mantenimento della tranquillità e dell'ordine pubblico

Le decisioni adottate in applicazione della presente legge possono essere oggetto di ricorso al Tribunale cantonale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 12 Mantenimento della tranquillità e dell'ordine pubblico

1 Le comuni possono imporre emolumenti per le autorizzazioni che rilasciano.

2. Esse stabiliscono la tariffa degli emolumenti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 12 Mantenimento della tranquillità e dell'ordine pubblico

La Legge sulla prevenzione della violenza in occasione di manifestazioni sportive (LViSpo), del 29 gennaio 2013 [3], è modificata come segue

1 Stato - Popolo - Autorità - 12 Mantenimento della tranquillità e dell'ordine pubblico

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 12 Mantenimento della tranquillità e dell'ordine pubblico

1 Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Provvede, se del caso, alla sua promulgazione e alla sua esecuzione.

Legge promulgata dal Consiglio di Stato il 10 dicembre 2025.

L'entrata in vigore è fissata con effetto dal 1º gennaio 2026.

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