1 Stato - Popolo - Autorità - 12 Mantenimento della tranquillità e dell'ordine pubblico (AGVGV)
Table of Provisions (8)
Statutory Text (8 Provisions)
La presente legge ha lo scopo di garantire l'applicazione nel cantone della legge federale sull'interdizione di nascondere il volto (LIDV), del 29 settembre 2023.
1 Il Consiglio comunale del luogo in cui si svolge la manifestazione o l’azione può autorizzare le persone a coprirsi il volto nei luoghi pubblici nei casi previsti dall’articolo 2, comma 3, della legge federale sul divieto di dissimulazione del volto (LIDV), del 29 settembre 2023.
1. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata entro il termine stabilito dal diritto comunale.
2. Essa contiene in particolare le seguenti informazioni
a) i dati completi della persona richiedente;
b) il motivo della richiesta;
c) una descrizione della manifestazione o dell'azione a cui si riferisce la richiesta, nonché il luogo, la data e l'ora.
3. La persona richiedente deve fornire ogni documento o informazione necessaria per prendere una decisione.
Le decisioni adottate in applicazione della presente legge possono essere oggetto di ricorso al Tribunale cantonale.
1 Le comuni possono imporre emolumenti per le autorizzazioni che rilasciano.
2. Esse stabiliscono la tariffa degli emolumenti.
La Legge sulla prevenzione della violenza in occasione di manifestazioni sportive (LViSpo), del 29 gennaio 2013 [3], è modificata come segue
La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
1 Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore della presente legge.
2. Provvede, se del caso, alla sua promulgazione e alla sua esecuzione.
Legge promulgata dal Consiglio di Stato il 10 dicembre 2025.
L'entrata in vigore è fissata con effetto dal 1º gennaio 2026.