# 1 Stato - Popolo - Autorità - 12 Mantenimento della tranquillità e dell'ordine pubblico (120)

**Acronyms:** AGVGV, LALIDV
**Jurisdiction:** CH-NE
**Canonical URL:** https://legislator.ch/it/law/ch/ne/120/120-agvgv-1-stato-popolo-autorita-12-mantenimento-della-tranquillita-e-dell-ordine-pubblic
**Official Source:** https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/htm/120.htm

## Provisions

### Art. premier Legge di applicazione della legge federale sul divieto di celare il viso (LALIDV), del 4 novembre 2025 - Scopo

La presente legge ha lo scopo di garantire l'applicazione nel cantone della legge federale sull'interdizione di nascondere il volto (LIDV), del 29 settembre 2023.

### Art. 2 Legge di applicazione della legge federale sul divieto di dissimulazione del viso (LADIV), del 4 novembre 2025 - Autorizzazione

1 Il Consiglio comunale del luogo in cui si svolge la manifestazione o l’azione può autorizzare le persone a coprirsi il volto nei luoghi pubblici nei casi previsti dall’articolo 2, comma 3, della legge federale sul divieto di dissimulazione del volto (LIDV), del 29 settembre 2023.

### Art. 3 Legge di applicazione della legge federale sul divieto di dissimulazione del viso (LALIDV), del 4 novembre 2025

1. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata entro il termine stabilito dal diritto comunale.

2. Essa contiene in particolare le seguenti informazioni

a) i dati completi della persona richiedente;

b) il motivo della richiesta;

c) una descrizione della manifestazione o dell'azione a cui si riferisce la richiesta, nonché il luogo, la data e l'ora.

3. La persona richiedente deve fornire ogni documento o informazione necessaria per prendere una decisione.

### Art. 4 Legge di applicazione della legge federale sul divieto di dissimulare il volto (LADDV), del 4 novembre 2025

Le decisioni adottate in applicazione della presente legge possono essere oggetto di ricorso al Tribunale cantonale.

### Art. 5 Legge di applicazione della legge federale sul divieto di celare il viso (LALCV), del 4 novembre 2025

1 Le comuni possono imporre emolumenti per le autorizzazioni che rilasciano.

2. Esse stabiliscono la tariffa degli emolumenti.

### Art. 6 Legge di applicazione della legge federale sull'interdizione del dissimulare il volto (LALIDV), del 4 novembre 2025 - Modifica del diritto vigente

La Legge sulla prevenzione della violenza in occasione di manifestazioni sportive (LViSpo), del 29 gennaio 2013 [3], è modificata come segue

### Art. 7 Legge di applicazione della legge federale sul divieto di dissimulazione del viso (LADIV), del 4 novembre 2025 - Referendum facoltativo

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

### Art. 8 Legge di applicazione della legge federale sul divieto di dissimulare il viso (LALIDV), del 4 novembre 2025 - Pubblicazione e entrata in vigore

1 Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Provvede, se del caso, alla sua promulgazione e alla sua esecuzione.

Legge promulgata dal Consiglio di Stato il 10 dicembre 2025.

L'entrata in vigore è fissata con effetto dal 1º gennaio 2026.

