Legislator · Canton Lucerna — Raccolta delle leggi cantonali
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263 GOKG CH-LU

Regolamento del Tribunale cantonale del Cantone di Lucerna (GOKG) - Presidente del Tribunale Cantonale (GOKG)

35 Articles / Provisions · Canton Lucerna — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (35)

Statutory Text (35 Provisions)

1. Direzione e Amministrazione

1. Il Presidente o la Presidente del Tribunale cantonale presiede il tribunale plenario, la direzione e la conferenza dei presidenti.

2. Egli o ella è responsabile per

a. la rappresentanza dei tribunali e degli uffici subordinati al Tribunale cantonale verso l'esterno, in particolare nei confronti del Consiglio cantonale e del Consiglio di Stato,

b. la gestione degli affari assegnati dalla direzione,

c. l'emissione delle spese (§ 97 comma 2a della Legge sulla giustizia [JusG], § 205 comma 2 della Legge sulla procedura amministrativa [VRG]),

d. la concessione dell'accesso agli atti al di fuori dei procedimenti pendenti,

e. i giuramenti, nella misura prevista dall'ordinamento giuridico.

3. Egli o ella può nominare dei relatori per gli affari da trattare dal tribunale plenario, dalla direzione o dalla conferenza dei presidenti. Egli o ella determina, salvo quanto previsto dal § 7 comma 2, se un tale affare venga trattato per iscritto.

1. Direzione e Amministrazione

1. Il vicepresidente o la vicepresidente rappresenta e sostiene il presidente o la presidente del Tribunale cantonale.

2. Egli o ella si occupa delle mansioni assegnate dal presidente o dalla presidente del Tribunale cantonale o dalla direzione.

3. Egli o ella è rappresentato/a in caso di impedimento da un membro del Tribunale complessivo appartenente alla direzione ampliata (§§ 3 comma 2, 6 comma 4).

1. Direzione e Amministrazione

1. Il Presidente o la Presidente del Tribunale Cantonale forma con il Vicepresidente o la Vicepresidente la Direzione. Il Segretario Generale o la Segretaria Generale partecipa a titolo consultivo e dispone del diritto di proposta.

2. In caso di parità di voti, la Direzione viene ampliata con un ulteriore membro del Tribunale allargato (§ 6 com. 4).

3. I membri della Direzione non appartengono alla stessa sezione e non presiedono alcuna sezione.

1. Direzione e Amministrazione

1. La direzione soddisfa tutti i compiti dirigenziali e gestisce gli affari dell'amministrazione giudiziaria e della supervisione, che non sono assegnati ad altri organi. Alcuni affari possono essere generalmente o occasionalmente delegati al presidente o alla presidentessa del tribunale cantonale, al vicepresidente o alla vicepresidentessa, al segretario generale o alla segretaria generale o ai loro sostituti per la risoluzione.

2. Essa è particolarmente responsabile di

a. i rapporti nei confronti del Consiglio cantonale,

b. l'elezione dei cancellieri e delle cancelliere,

c. l'assegnazione dei cancellieri e delle cancelliere alle sezioni e la determinazione del loro carico di lavoro,

d. la concessione di ferie ai cancellieri e alle cancelliere e la loro promozione,

e. il mandato di prestazione e la sorveglianza sulla sua realizzazione,

f. il bilanciamento del carico di lavoro tra le sezioni (§ 13 cpv. 4),

g. l'elezione del o della responsabile delle comunicazioni e dei media nel sistema giudiziario (§ 11),

h. l'approvazione dell'elezione delle direzioni dell'ORIG e del FRG e del o della OIB (§ 10 cpv. 1b, c e d),

i. le consultazioni su progetti di legge e altri progetti,

j. l'approvazione delle richieste di progetto e il coordinamento del portafoglio progetti,

k. il budget globale e la pianificazione finanziaria,

l. l'assegnazione dei fondi finanziari ai gruppi e agli uffici subordinati,

m. la gestione dei gruppi subordinati, in particolare l'approvazione dei loro regolamenti interni, dei regolamenti e delle delibere, nella misura in cui lo preveda l'ordinamento giuridico,

n. la supervisione amministrativa e tecnica sui tribunali e le autorità di conciliazione subordinati,

o. l'elezione

1. delle presidenti e dei presidenti nonché delle direttrici e dei direttori dei gruppi subordinati,

2. degli amministratori del catasto e dei funzionari fallimentari, compresi i loro sostituti,

3. dei membri delle autorità di supervisione e delle commissioni d'esame, compresi i loro presidenti,

4. di procuratori straordinari e di procuratrici straordinarie, di avvocati minorili straordinari e di avvocate minorili straordinarie, nonché di membri straordinari dei tribunali e delle autorità subordinate al tribunale cantonale,

p. la determinazione della retribuzione

1. dei giudici di primo grado,

2. dei giudici di pace,

3. dei presidenti e delle presidenti delle autorità di conciliazione per l'affitto e la locazione nonché dei loro membri, nella misura in cui non siano compensati a ore,

4. del direttore e della direttrice del Catasto, degli amministratori del catasto e dei loro sostituti,

5. dei funzionari fallimentari,

q. le altre decisioni in materia di personale relative ai tribunali e alle autorità subordinate al tribunale cantonale, nella misura in cui non siano delegati o non esista un'altra competenza giuridica,

r. le decisioni sull'ammissione agli esami di abilitazione nella giustizia e sulla loro concessione, nella misura in cui lo preveda l'ordinamento giuridico,

s. la concessione della tutela legale secondo il § 12 della legge sulle autorità del 17 novembre 1970.

3. Nel caso di cui al paragrafo 2b, la direzione decide coinvolgendo le sezioni interessate e nei casi di cui ai paragrafi 2c-f previa consultazione delle presidenze delle sezioni. Queste collaborano nel caso di cui al paragrafo 2i, nella misura in cui la loro area di competenza sia coinvolta.

4. Per l'esercizio della supervisione tecnica (par. 2n), la direzione coinvolge il presidente o la presidentessa e, se necessario, altri membri della sezione competente.

1. Direzione e Amministrazione

1. Il Presidente o la Presidente del Tribunale Cantonale costituisce, insieme alla Vicepresidenza e alle presidenze delle sezioni, la Conferenza dei Presidenti. Il Segretario Generale o la Segretaria Generale partecipa alla Conferenza dei Presidenti con voto consultivo. Egli o ella può avvalersi di altri collaboratori o collaboratrici della Segreteria Generale per il supporto.

2. La Conferenza dei Presidenti è competente per

a. il coordinamento della giurisprudenza tra le sezioni,

b. l'assegnazione delle cause controverse, qualora vi sia disaccordo in merito o se rientrano nella sfera di competenza di più sezioni,

c. la definizione dei requisiti di qualità nella giurisprudenza,

d. l'emissione di linee guida per la formattazione, redazione, anonimizzazione e pubblicazione delle sentenze e delle decisioni,

e. l'emissione di linee guida per la formazione giuridica continua.

3. Nel caso del paragrafo 2b, decidono i presidenti e le presidenti delle sezioni coinvolte secondo la questione giuridica su cui si concentra la decisione. In caso di parità di voti, decide il Presidente o la Presidente del Tribunale Cantonale.

4. Almeno due presidenti o presidenti di una sezione possono richiedere la convocazione della Conferenza dei Presidenti.

1. Direzione e Amministrazione

1. Il tribunale pleniero è competente per legge per

a. l'emanazione del regolamento interno del tribunale cantonale e degli altri regolamenti attuativi,

b. l'elezione del segretario generale o della segretaria generale e dei rispettivi sostituti,

c. le proposte di nomina al consiglio cantonale per la presidenza del tribunale cantonale e per i giudici supplenti,

d. la costituzione del tribunale cantonale.

2. Inoltre, il tribunale pleniero è competente per

a. la modifica del grado di occupazione secondo il § 14 comma 4 JusG,

b. l'autorizzazione di attività secondarie dei giudici cantonali,

c. l'emanazione di linee guida relative alla formazione dei collegi giudicanti e alla nomina dei giudici istruttori,

3. La costituzione del tribunale pleniero si svolge di norma dopo l'elezione generale del tribunale cantonale e dopo le elezioni supplementari per il resto del mandato.

4. Nell'ambito della costituzione, il tribunale pleniero nomina le singole sezioni (§ 13) e sceglie le rispettive presidenze tra i giudici a tempo pieno. Elegge il giudice o la giudice per la direzione ampliata e i rispettivi supplenti (§ 3 comma 2).

1. Direzione e Amministrazione

1. Il Presidente o la Presidente del Tribunale Cantonale sottopone all'intero Tribunale gli affari di sua competenza. Egli o ella emette gli inviti almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione, specificandone per iscritto l'ordine del giorno.

2. Le deliberazioni per via scritta sono possibili, salvo che un membro dell'intero Tribunale richieda espressamente una riunione entro un determinato periodo.

3. Nell'ambito della competenza dell'intero Tribunale, possono ottenere la sottoposizione di un'affare

a. due Presidenti di sezione,

b. la maggioranza dei giudici di una sezione,

c. almeno cinque membri dell'intero Tribunale.

4. La deliberazione richiede la presenza di almeno 16 membri dell'intero Tribunale. Su richiesta di almeno tre membri, la votazione o l'elezione avviene a scrutinio segreto.

5. Una deliberazione è adottata con la maggioranza dei voti. Le astensioni, i voti nulli e quelli non validi non sono presi in considerazione. In caso di parità di voti, la votazione viene ripetuta una volta. In caso di nuova parità, prevale il voto del Presidente o della Presidente del Tribunale Cantonale.

6. Nelle elezioni decide la maggioranza assoluta, a partire dal terzo scrutinio la maggioranza relativa. Le astensioni, i voti nulli e quelli non validi non sono presi in considerazione. In caso di parità di voti, decide il sorteggio.

1. Direzione e Amministrazione

1. I presidenti e le presidentesse delle sezioni guidano le loro sezioni sotto il profilo del personale e dell'organizzazione.

2. Essi sono in particolare responsabili di

a. le misure per un'efficiente gestione delle attività,

b. il controllo all'interno della sezione,

c. la selezione delle sentenze e delle decisioni per la pubblicazione.

3. Qualora una sezione sia suddivisa in camere, il presidente o la presidentessa di sezione guida una delle camere e mantiene la responsabilità complessiva della sezione. La sezione elegge un presidente o una presidentessa per la conduzione dell'altra camera. Questo o questa assumerà i compiti delegati dalla presidenza della sezione.

4. I presidenti e le presidentesse sono rappresentati dal membro più anziano della loro sezione o camera. Se una sezione è suddivisa in camere, il presidente o la presidentessa di sezione in tale funzione viene rappresentato dalla presidenza dell'altra camera.

1. Direzione e Amministrazione

1. Il Segretario Generale o la Segretaria Generale prepara gli affari di competenza della presidenza del Tribunale Cantonale, della direzione e del tribunale in senso lato e attua le loro decisioni e direttive.

2. Egli o ella dirige i servizi centrali e ne assicura un utilizzo efficiente. Questo avviene tenendo conto delle esigenze delle sezioni e in accordo con le loro presidenze.

3. In particolare, il Segretario Generale o la Segretaria Generale è responsabile di

a. tutte le decisioni relative al personale nel settore dei servizi centrali, con riserva del § 4 comma 2h,

b. la rappresentanza del Tribunale Cantonale nel proprio ambito di competenza o secondo le autorizzazioni conferite dalla presidenza del Tribunale Cantonale,

c. la disposizione dei mezzi finanziari nel proprio ambito di competenza,

d. la pubblicazione di decreti, decisioni e direttive,

e. il rapporto aziendale (reporting),

f. il controllo di gestione, nella misura in cui non sia di competenza della direzione e delle presidenze delle sezioni,

g. l'emissione di direttive per i servizi centrali,

h. la presenza su Internet dei tribunali,

i. la decisione sulle richieste di tirocinio legale al Tribunale Cantonale,

j. l'autorizzazione a procedere ai sensi del § 96 comma 2 JusG e del § 205a VRG,

k. il coordinamento dei gruppi subordinati per quanto riguarda le questioni amministrative.

4. Il Segretario Generale o la Segretaria Generale è subordinato alla direzione. Egli o ella è supportato da un vice e può delegare a quest'ultimo specifici compiti e poteri.

1. Direzione e Amministrazione

1. I servizi centrali comprendono

a. le risorse umane,

b. l'organizzazione e l'informatica tribunali (ORIG),

c. il o la responsabile dell'organizzazione e dell'informatica (OIB),

d. la finanza e la ragioneria tribunali (FRG),

e. la cancelleria,

f. il servizio addetto al cerimoniale,

g. la biblioteca,

h. l'archivio,

i. l'area edifici, mobilio e materiali,

j. * la sicurezza,

k. * la comunicazione.

2. L'ORIG garantisce al Tribunale cantonale e ai tribunali e servizi ad esso subordinati un'infrastruttura informatica funzionante e il supporto agli utenti e alle utenti. Conduce progetti di informatica e organizzazione secondo le direttive della direzione.

3. Il FRG si occupa della contabilità del Tribunale cantonale e dell'amministrazione centrale nel settore finanziario per i tribunali e servizi ad esso subordinati.

4. ORIG e FRG possono emanare direttive tecniche per i tribunali e servizi subordinati.

1. Direzione e Amministrazione

1. Responsabile della comunicazione e dei media del sistema giudiziario (COM)

a. fornisce consulenza al Tribunale cantonale e ai tribunali e servizi subordinati in tutte le questioni di informazione e media,

b. è la persona di contatto per i media per l'intero sistema giudiziario,

c. si occupa delle informazioni verso l'esterno e all'interno del sistema giudiziario,

d. consiglia il Segretario Generale o la Segretaria Generale riguardo alla presenza su Internet del Tribunale cantonale e dei tribunali e servizi subordinati.

2. ...

3. Nei casi di rilevanza pubblica, le parti coinvolte forniscono al COM le informazioni necessarie.

**Amministrazione della Giustizia**

1. Il Tribunale cantonale si suddivide per la giurisdizione in quattro sezioni.

2. La sezione può decidere un'ulteriore suddivisione in camere.

**Amministrazione della Giustizia**

1. Le giudici e i giudici sono assegnati a una sezione. In casi particolari, un giudice può essere assegnato a un'altra sezione per la valutazione dei casi.

2. Sono considerati casi particolari, in particolare, ricusazione, vacanze e controversie che attraversano diverse aree giuridiche.

3. I casi sono assegnati alle sezioni secondo i §§ 14 ss. in base alle aree giuridiche. La sezione decide sull'assegnazione delle aree giuridiche a eventuali camere.

4. In caso di carico eccezionale di una sezione, singoli casi o intere aree giuridiche possono essere trasferiti a un'altra sezione nell'ambito del bilanciamento del carico di lavoro. Il trasferimento di intere aree giuridiche viene in genere deciso per la durata di un anno e pubblicato nel Bollettino Ufficiale Cantonale.

**Amministrazione della Giustizia**

1. La prima sezione si occupa di

a. procedimenti d'appello nel diritto civile, con l'eccezione del diritto di famiglia,

b. procedimenti come unica istanza cantonale nel diritto civile, con l'eccezione del diritto di famiglia,

c. decisioni come istanza di ricorso ai sensi degli articoli 956a e 956b CC[4],

d. procedimenti come corte superiore in materia di arbitrato (Art. 356 comma 1 CPC[5]),

e. procedimenti di ricorso nel diritto penale,

f. revisioni nel diritto penale contro le decisioni della seconda sezione,

g. procedimenti d'appello nel diritto dell'esecuzione e del fallimento,

h. i compiti delle autorità di vigilanza nel diritto dell'esecuzione e del fallimento nonché nel diritto fondiario, fatti salvi § 4 comma 2m,

i. ricorsi amministrativi nel diritto civile, con l'eccezione del diritto di famiglia,

j. ricorsi amministrativi contro le decisioni delle autorità di vigilanza sugli avvocati e sui notai,

k. ricorsi amministrativi contro le decisioni riguardanti gli esami di competenza nel settore giudiziario,

l. ricorsi amministrativi contro le decisioni riguardanti le prestazioni di aiuto alle vittime,

m. * procedimenti relativi al patrocinio a spese dello Stato nel loro ambito di competenza,

n. * i compiti di supervisione specialistica sulla procura includendo la seconda sezione.

**Amministrazione della Giustizia**

1. La seconda sezione si occupa di

a. procedimenti di impugnazione nel diritto di famiglia,

b. procedimenti come unica istanza nel diritto di famiglia,

c. procedimenti di appello nel diritto penale,

d. le rimanenti revisioni nel diritto penale,

e. * impugnazioni relative a decisioni giudiziarie successive e indipendenti (Art. 363 ss. StPO[6]) e reclami relativi all'esecuzione delle sanzioni nel diritto penale minorile (Art. 43 JStPO[7]),

f. ricorsi amministrativi relativi all'esecuzione delle pene,

g. * le funzioni di sorveglianza specializzata sul pubblico ministero con il coinvolgimento della prima sezione,

h. procedimenti per il patrocinio a spese dello stato nel loro ambito di competenza,

i. decisioni che non sono assegnate ad un'altra sezione.

**Amministrazione della Giustizia**

1. La terza sezione si occupa dei ricorsi amministrativi e delle cause di diritto amministrativo riguardanti

a. controversie in materia di diritto delle assicurazioni sociali federali e cantonali,

b. controversie relative alla riduzione dei premi delle casse malattia,

c. procedure per l'assistenza legale gratuita nel loro ambito di competenza.

2. Il presidente o la presidente della terza sezione presiede il tribunale arbitrale secondo l'articolo 27bis IVG, l'articolo 89 KVG e l'articolo 57 UVG. In caso di impedimento, egli o ella trasferisce questo compito a un altro giudice.

**Amministrazione della Giustizia**

1. La quarta sezione gestisce i ricorsi amministrativi e le azioni di diritto amministrativo che non sono assegnati alle altre sezioni.

**Amministrazione della Giustizia**

1. L'esame dei decreti ai sensi del § 188 VRG è effettuato dalla terza e dalla quarta sezione. A presiedere è il presidente o la presidente della sezione nel cui ambito di competenza rientra la materia del decreto da esaminare.

2. Entrambe le sezioni, a seguito della costituzione, scelgono al loro interno due ulteriori giudici che vengono impiegati nell'esame del decreto.

3. Di norma, all'esame del decreto partecipano cinque giudici. Tre di questi appartengono alla sezione nel cui ambito di competenza rientra la materia del decreto da esaminare.

4. Le richieste di esame manifestamente infondate o inammissibili possono essere decise da un collegio di tre giudici, due dei quali appartengono alla sezione nel cui ambito di competenza rientra la materia del decreto da esaminare. Su istanza di un giudice partecipante, si giudicherà con un collegio di cinque giudici.

**Amministrazione della Giustizia**

1. Le decisioni vengono prese da una sezione, a meno che la legge superiore non preveda un giudice unico.

2. Ogni membro della corte collegiale può operare come giudice unico.

3. In casi particolari, il giudice unico può sottoporre la controversia alla sezione per il trattamento. Egli o ella decide se si tratta di un caso particolare.

4. Sono considerati casi particolari in particolare

a. la valutazione di questioni giuridiche di fondamentale importanza,

b. la valutazione di casi di grande portata,

c. i cambiamenti di prassi.

**Amministrazione della Giustizia**

1. La sezione o la camera decide in composizione di tre membri.

2. Nei casi particolari ai sensi del § 19 comma 4, la sezione o la camera viene integrata fino a cinque membri

a. su disposizione del presidente della sezione o della presidente della sezione oppure del presidente della camera o della presidente della camera,

b. su richiesta di un giudice partecipante o di una giudice partecipante.

3. Se vi sia un caso particolare, decide in caso di controversia la sezione o la camera in composizione di tre membri.

**Amministrazione della Giustizia**

1. Le sezioni decidono all'inizio del mandato se adottare la conduzione del procedimento estensiva o divisa.

2. La conduzione del procedimento estensiva è di esclusiva competenza del giudice istruttore o della giudice istruttrice, a partire dalla nomina (§ 25 comma 2) in tutte le fasi del procedimento.

3. La conduzione del procedimento divisa è di competenza del giudice istruttore o della giudice istruttrice dalla assegnazione del caso fino alla sua circolazione, e nelle restanti fasi del procedimento al presidente o alla presidente della sezione o camera.

4. La conduzione del procedimento comprende in particolare le seguenti attribuzioni presidenziali

a. le misure ai sensi del § 22 commi 1 e 2,

b. la nomina di giudici sostituti e specializzati (§§ 23 e 24),

c. la conduzione dell'udienza e della deliberazione (§§ 27 e 29),

d. il controllo e la sottoscrizione delle sentenze e decisioni (§§ 30 e 32).

5. Con la conduzione del procedimento, le attribuzioni presidenziali passano al giudice istruttore o alla giudice istruttrice.

**Amministrazione della Giustizia**

1. Il Presidente o la Presidente emette le ordinanze di conduzione del processo. Queste comprendono, tra l'altro, le ordinanze di intervento (art. 73 CPC), l'aggiunta delle parti (§ 20 LPA), la cauzione (art. 99 CPC), la sospensione (art. 126 CPC, § 41 LPA), il patrocinio a spese dello Stato (art. 119 segg. CPC, art. 136 segg. CPP, § 204 LPA) e la correzione del verbale (art. 235 cpv. 3 CPC).

2. Egli o ella è inoltre competente per le decisioni relative a

a. provvedimenti cautelari dopo la pendenza del procedimento principale, inclusa l'acquisizione di prove in via cautelare (art. 158 e art. 261 segg. CPC), le ordinanze cautelari in casi d'urgenza (§ 45 LPA) e le misure per la conservazione delle prove dopo l'avvio del procedimento (§ 58 cpv. 1 LPA),

b. effetto sospensivo (art. 325 cpv. 2 CPC, § 131 LPA), l'autorizzazione dell'esecuzione anticipata (art. 315 cpv. 2 CPC) e la sospensione dell'esecuzione nel procedimento di revisione (§ 178 LPA),

c. denuncia di causa (art. 81 CPC).

3. In casi particolari, la sezione o la camera può prendere decisioni al posto del Presidente o della Presidente.

4. Nell'ambito del diritto superiore, in determinati settori giuridici, gruppi di casi o tipi di procedimenti, alcune parti della conduzione del procedimento, in particolare le ordinanze standardizzate nella fase iniziale del procedimento e nel corso dello scambio ordinario delle memorie, possono essere delegate direttamente alla cancelleria del tribunale.

5. Allo stesso modo, alcune parti della conduzione e della istruzione del procedimento possono essere affidate a cancellieri o cancelliere del tribunale.

6. Per determinate attività di istruzione può essere coinvolto, in luogo di un cancelliere o di una cancelliera o in aggiunta, un praticante legale o una praticante legale o un collaboratore o una collaboratrice della cancelleria del tribunale.

**Amministrazione della Giustizia**

1. Il Presidente o la Presidente può includere giudici esperti nei collegi giudicanti, qualora il trattamento della controversia richieda la loro competenza tecnica.

**Amministrazione della Giustizia**

1. Il Presidente o la Presidente può coinvolgere giudici supplenti in qualità di relatori o di codecisori quando, in particolare a causa di astensione o vacanze, non siano disponibili giudici a tempo pieno o a tempo parziale della sezione interessata, oppure quando ciò sia necessario per gestire il carico di lavoro.

2. I giudici supplenti, di norma, non esercitano attività di giudice unico. La conduzione e l'istruzione del procedimento possono essere loro assegnate caso per caso o per specifici gruppi di casi.

**Amministrazione della Giustizia**

1. Ogni nuovo caso viene registrato dalla cancelleria nel controllo degli affari e presentato senza indugio al presidente della sezione o della camera competente.

2. Nell'ambito della direzione generale del procedimento, il caso può essere assegnato direttamente al giudice istruttore secondo criteri specifici.

**Amministrazione della Giustizia**

1. La relazione viene di norma redatta per iscritto.

2. Essa contiene

a. in linee essenziali, i fatti riscontrati,

b. ove necessario, la valutazione delle prove,

c. l'esame giuridico,

d. la richiesta.

**Amministrazione della Giustizia**

1. Il Presidente o la Presidente dirige le udienze e dispone le misure di polizia d'udienza.

2. Egli o ella dispone l’esercizio del diritto delle parti alla visione degli atti.

3. Gli atti con la relazione devono essere messi a disposizione dei giudici partecipanti almeno dieci giorni prima delle udienze. In caso di procedimenti complessi, il Presidente o la Presidente può ordinare la messa a disposizione in tempi più anticipati.

4. I giudici e i cancellieri indossano abbigliamento adeguato all'occasione.

**Amministrazione della Giustizia**

1. Le cause sono, ad eccezione dei ricorsi penali con udienze, generalmente decise per via circolare.

2. La causa deve essere discussa in una seduta,

a. se le divergenze di opinione non possono essere risolte per via circolare,

b. se lo ordina il responsabile del procedimento,

c. se lo richiede un giudice.

**Amministrazione della Giustizia**

1. Durante la deliberazione, il giudice istruttore o la giudice istruttrice presenta la sua proposta. Successivamente, ciascun giudice esprime il proprio parere a turno e presenta un eventuale controproposta. Il presidente o la presidente della sezione o della camera parla per ultimo, a condizione che partecipi.

2. Il cancelliere o la cancelliera ha una funzione consultiva.

3. La deliberazione può essere interrotta per validi motivi e proseguita in una successiva seduta.

4. Se nessuno richiede più la parola, il presidente o la presidente procede alla votazione. I giudici hanno l'obbligo di esprimere il loro voto.

**Amministrazione della Giustizia**

1. Il Presidente o la Presidentessa è responsabile della redazione delle sentenze e delle decisioni.

2. In caso di conduzione divisa del procedimento, il progetto del cancelliere o della cancelliera deve essere presentato preventivamente al giudice istruttore o alla giudice istruttrice per il controllo.

3. Ogni giudice partecipante, sia uomo che donna, può richiedere che la motivazione gli venga sottoposta per approvazione.

4. I provvedimenti procedurali, dispositivi probatori e altre decisioni interlocutorie possono essere emessi in forma di lettera.

5. Inoltre, devono essere osservate le linee guida della conferenza dei presidenti secondo il § 5 comma 2d.

Disposizioni Speciali

1. In caso di impedimento, qualora il regolamento interno non preveda una delega o determinati affari non siano stati delegati,

a. il vicepresidente o la vicepresidente: il membro della direzione scelto dal tribunale plenario e successivamente il suo sostituto secondo quanto previsto dal § 6 comma 4,

b. la supplenza del segretario generale o della segretaria generale: l'assistente del segretariato generale e successivamente lo scrivano o la scrivana con maggiore anzianità di servizio,

c. la direzione FRG: il segretario generale o la segretaria generale e successivamente il loro sostituto,

d. * il o la KOM: il segretario generale o la segretaria generale e successivamente il loro sostituto.

2. Si rappresentano reciprocamente, salvo che l'affare non sia stato delegato ad altra persona

a. il o la OIB e la direzione ORIG; in caso di loro impedimento, il segretario generale o la segretaria generale e successivamente il loro sostituto rappresentano l'ORIG,

b. nella direzione del procedimento per decisioni di giudice unico i giudici della stessa sezione e per decisioni della sezione i giudici del corpo giudicante designato,

c. gli scrivani e le scrivane della stessa sezione.

Disposizioni Speciali

1. Nell'ambito delle loro competenze firmano singolarmente

a. il Presidente o la Presidente del Tribunale cantonale,

b. il Segretario generale o la Segretaria generale,

c. il o la OIB,

d. la direzione ORIG,

e. * il o la KOM,

f. la direzione FRG.

2. Per il tribunale in composizione plenaria firmano congiuntamente il Presidente o la Presidente del Tribunale cantonale e il Segretario generale o la Segretaria generale.

3. Per la direzione firmano singolarmente il Presidente o la Presidente e il Vicepresidente o la Vicepresidente del Tribunale cantonale.

4. Per gli affari finanziari restano riservate disposizioni divergenti del sistema di controllo interno (SCI).

5. Le disposizioni procedurali, così come altre decisioni intermedie e dichiarazioni di completamento, sono firmate dal Presidente o dalla Presidente o per loro delega da un cancelliere o da una cancelliera o da un membro del personale della cancelleria.

6. Il Presidente o la Presidente oppure il giudice unico o la giudice unica firmano le sentenze e le decisioni di norma congiuntamente con un cancelliere o una cancelliera.

7. I pareri al Tribunale federale sono firmati dal Presidente o dalla Presidente oppure dal giudice istruttore o dalla giudice istruttrice.

Disposizioni Speciali

1. Riprese fotografiche e audio delle udienze giudiziarie, inclusi i procedimenti probatori che si svolgono fuori dall'edificio del tribunale, da parte delle parti o di terzi sono vietate.

2. Il Segretario Generale o la Segretaria Generale può autorizzare riprese fotografiche e audio all'interno dell'edificio del tribunale al di fuori delle udienze, qualora non vi sia pericolo di violazione dei diritti della personalità.

Disposizioni finali

1. Il Regolamento per il Tribunale amministrativo del Cantone di Lucerna del 16 maggio 1973 e il Regolamento per il Tribunale superiore del Cantone di Lucerna del 24 giugno 2010 sono abrogati.

Disposizioni finali

1. Il Regolamento entra in vigore il 1° giugno 2013. Deve essere pubblicato.

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