§ 22 Regolamento del Tribunale cantonale del Cantone di Lucerna (GOKG) - Competenza per le misure direzionali del procedimento
§ 22 GOKG — Competenza per le misure direzionali del procedimento
1. Il Presidente o la Presidente emette le ordinanze di conduzione del processo. Queste comprendono, tra l'altro, le ordinanze di intervento (art. 73 CPC), l'aggiunta delle parti (§ 20 LPA), la cauzione (art. 99 CPC), la sospensione (art. 126 CPC, § 41 LPA), il patrocinio a spese dello Stato (art. 119 segg. CPC, art. 136 segg. CPP, § 204 LPA) e la correzione del verbale (art. 235 cpv. 3 CPC).
2. Egli o ella è inoltre competente per le decisioni relative a
a. provvedimenti cautelari dopo la pendenza del procedimento principale, inclusa l'acquisizione di prove in via cautelare (art. 158 e art. 261 segg. CPC), le ordinanze cautelari in casi d'urgenza (§ 45 LPA) e le misure per la conservazione delle prove dopo l'avvio del procedimento (§ 58 cpv. 1 LPA),
b. effetto sospensivo (art. 325 cpv. 2 CPC, § 131 LPA), l'autorizzazione dell'esecuzione anticipata (art. 315 cpv. 2 CPC) e la sospensione dell'esecuzione nel procedimento di revisione (§ 178 LPA),
c. denuncia di causa (art. 81 CPC).
3. In casi particolari, la sezione o la camera può prendere decisioni al posto del Presidente o della Presidente.
4. Nell'ambito del diritto superiore, in determinati settori giuridici, gruppi di casi o tipi di procedimenti, alcune parti della conduzione del procedimento, in particolare le ordinanze standardizzate nella fase iniziale del procedimento e nel corso dello scambio ordinario delle memorie, possono essere delegate direttamente alla cancelleria del tribunale.
5. Allo stesso modo, alcune parti della conduzione e della istruzione del procedimento possono essere affidate a cancellieri o cancelliere del tribunale.
6. Per determinate attività di istruzione può essere coinvolto, in luogo di un cancelliere o di una cancelliera o in aggiunta, un praticante legale o una praticante legale o un collaboratore o una collaboratrice della cancelleria del tribunale.