1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi
Table of Provisions (8)
Statutory Text (8 Provisions)
1 Il Consiglio scolastico è l'organo consultivo del Governo e dei dipartimenti per le questioni importanti relative all'educazione, all'istruzione e alla formazione.
2 Favorisce la concertazione tra le autorità scolastiche, il corpo docente, i genitori e gli studenti.
1 Il Consiglio scolastico è consultato su
a) l'elaborazione della legislazione relativa all'educazione, istruzione e formazione;
b) la pianificazione, il coordinamento e la cooperazione scolastica;
c) l'organizzazione generale dei vari gradi di istruzione;
d) il riconoscimento delle scuole private;
e) la formazione del personale docente, i piani di studio e i mezzi di insegnamento;
f) questioni importanti che riguardano la vita delle scuole, la formazione professionale e l'educazione degli adulti.
2 Di propria iniziativa, il Consiglio scolastico può richiedere al Governo di effettuare indagini, studi e rapporti; può fare proposte al Governo o ai dipartimenti interessati.
3 Inoltre, svolge i compiti e esercita le competenze che gli sono assegnate dalla legislazione.
1 Il Consiglio scolastico è composto da diciannove membri
a) sei rappresentanti degli insegnanti, di cui uno proveniente dall’insegnamento privato;
b) un rappresentante dell’educazione degli adulti;
c) sei rappresentanti dei genitori degli studenti, di cui uno proveniente dalle associazioni dei genitori di bambini disabili e uno proveniente da ambienti stranieri;
d) due rappresentanti degli studenti;
e) due rappresentanti degli apprendisti;
f) un rappresentante dei sindacati e un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro.
2 Un rappresentante di ogni Chiesa riconosciuta partecipa alle sedute con voce consultiva.
3 I ministri interessati sono invitati alle sedute; il capo del Servizio dell’insegnamento e il capo del Servizio della formazione professionale partecipano alle sedute per gli oggetti di loro competenza.
4 Su richiesta del Consiglio scolastico o del presidente, e con l’accordo del ministro interessato, i dipendenti dell’amministrazione cantonale, esperti o rappresentanti di associazioni possono essere invitati alle sedute, dove partecipano con voce consultiva.
1 Il Governo nomina i membri del Consiglio scolastico menzionati all'articolo 3, comma 1 e 2, su proposta delle associazioni, scuole o collettività interessate, tenendo conto di una giusta rappresentanza geografica nonché dell'equilibrio necessario tra i diversi gradi dell'insegnamento.
2 I membri del Consiglio scolastico sono nominati per la legislatura, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti e degli apprendisti, i quali sono nominati per un periodo di due anni; il loro mandato è rinnovabile una sola volta.
1 Il Consiglio scolastico si costituisce autonomamente; nomina il suo presidente e il suo vicepresidente per la legislatura.
2 Il Servizio dell'istruzione ne garantisce la segreteria.
1 Il Consiglio scolastico si riunisce almeno due volte l'anno e ogni volta che il Governo, uno dei ministri interessati o un terzo dei membri lo richieda.
2 Le spese sono a carico dei servizi interessati e ripartite in proporzione agli oggetti trattati.
La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
Il Governo stabilisce l'entrata in vigore della presente legge.