Legislator · Canton Giura — Raccolta delle leggi cantonali
DE · FR · IT · EN Analizza in Legislator
161.19 CH-JU

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

66 Articles / Provisions · Canton Giura — Raccolta delle leggi cantonali
Apri la fonte ufficiale ↗ Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Table of Provisions (66)

Art. premier Ordinanza riguardante le elezioni comunali Art. 1A Ordinanza concernente le elezioni comunali Art. 2 Ordinanza sulle elezioni comunali Art. 3 Ordinanza sulle elezioni comunali Art. 4 Ordinanza riguardante le elezioni comunali Art. 5 Ordinanza riguardante le elezioni comunali Art. 6 Ordinanza concernente le elezioni comunali Art. 7 Ordinanza sulle elezioni comunali Art. 8 Ordinanza riguardante le elezioni comunali Art. 9 Ordinanza riguardante le elezioni comunali Art. 10 Ordinanza riguardante le elezioni comunali Art. 11 Ordinanza riguardante le elezioni comunali Art. 12 Ordinanza concernente le elezioni comunali Art. 13 Ordinanza riguardante le elezioni comunali Art. 14 Ordinanza riguardante le elezioni comunali Art. 18 Ordinanza sulle elezioni comunali Art. 20 Ordinanza concernente le elezioni comunali Art. 21 Ordinanza riguardante le elezioni comunali Art. 22 Ordinanza concernente le elezioni comunali Art. 23 Ordinanza concernente le elezioni comunali Art. 24 Ordinanza riguardante le elezioni comunali Art. 25 Ordinanza concernente le elezioni comunali Art. 26 Ordinanza riguardante le elezioni comunali Art. 27 Ordinanza relativa alle elezioni comunali Art. 28 Ordinanza concernente le elezioni comunali Art. 29 Ordinanza riguardante le elezioni comunali Art. 30 Ordinanza relativa alle elezioni comunali Art. 31 Ordinanza concernente le elezioni comunali Art. 32 Ordinanza riguardante le elezioni comunali Art. 33 Ordinanza sulle elezioni comunali Art. 34 Ordinanza relativa alle elezioni comunali Art. 35 Ordinanza concernente le elezioni comunali Art. 36 Ordinanza riguardante le elezioni comunali Art. 37 Ordinanza concernente le elezioni comunali Art. 38 Ordinanza riguardante le elezioni comunali Art. 39 Ordinanza riguardante le elezioni comunali Art. 40 Ordinanza riguardante le elezioni comunali Art. 41 Ordinanza riguardante le elezioni comunali Art. 42 Ordinanza relativa alle elezioni comunali Art. 43 Ordinanza riguardante le elezioni comunali Art. 44 Ordinanza concernente le elezioni comunali Art. 45 Ordinanza concernente le elezioni comunali Art. 46 Ordinanza riguardante le elezioni comunali Art. 47 Ordinanza riguardante le elezioni comunali Art. 48 Ordinanza relativa alle elezioni comunali Art. 49 Ordinanza concernente le elezioni comunali Art. 50 Ordinanza relativa alle elezioni comunali Art. 51 Ordinanza riguardante le elezioni comunali Art. 52 Ordinanza riguardante le elezioni comunali Art. 53 Ordinanza relativa alle elezioni comunali Art. 54 Ordinanza concernente le elezioni comunali Art. 55 Ordinanza concernente le elezioni comunali Art. 56 Ordinanza relativa alle elezioni comunali Art. 57 Ordinanza relativa alle elezioni comunali Art. 58 Ordinanza sulle elezioni comunali Art. 59 Ordinanza sulle elezioni comunali Art. 60 Ordinanza sulle elezioni comunali Art. 61 Ordinanza sulle elezioni comunali Art. 62 Ordinanza concernente le elezioni comunali Art. 63 Ordinanza concernente le elezioni comunali Art. 64 Ordinanza concernente le elezioni comunali Art. 65 Ordinanza concernente le elezioni comunali Art. 66 Ordinanza relativa alle elezioni comunali Art. 67 Ordinanza concernente le elezioni comunali Art. 68 Ordinanza riguardante le elezioni comunali Art. 69 Ordinanza riguardante le elezioni comunali

Statutory Text (66 Provisions)

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

La presente ordinanza si applica alle elezioni popolari alle urne nei comuni municipali, misti e borghesi, così come nelle sezioni di comune, la cui normativa sulle elezioni non è stata adeguata alla legge sui diritti politici e alla sua ordinanza di esecuzione.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

I termini che designano le persone si applicano indifferentemente alle donne e agli uomini.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 Sono elettori in materia comunale

a) i cittadini svizzeri di diciotto anni, domiciliati da trenta giorni nel comune;

b) gli stranieri di diciotto anni e domiciliati in Svizzera da dieci anni, nel Cantone da un anno e nel comune da trenta giorni.

2 Sono elettori in materia borghese tutti i borghesi domiciliati nel comune o sezione di comune, di diciotto anni, che hanno il diritto di voto in materia cantonale. Il regolamento del comune borghese può concedere il diritto di voto a tutti i borghesi che godono dei diritti civici e domiciliati fuori dal comune.

3 Le persone che, a causa di un'incapacità duratura di discernimento, sono protette da una curatela di portata generale o da un mandato per causa d'inabilità non sono elettori.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 Sono eleggibili

a) come membri delle autorità comunali, i cittadini svizzeri che godono del diritto di voto nel comune e, con l'eccezione della carica di sindaco, gli stranieri che esercitano i diritti civili e politici;

b) come membri delle autorità borghesi, gli elettori in materia borghese;

c) come membri delle autorità di una sezione del comune, gli elettori che godono del diritto di voto nella sezione;

d) come funzionari comunali, tutte le persone che esercitano i diritti civili e politici;

e) come membri delle commissioni comunali, i cittadini svizzeri di almeno sedici anni e gli stranieri.

2 Il regolamento comunale può limitare la rieleggibilità dei membri delle autorità comunali.

3 La durata della non eleggibilità non può superare un periodo di funzione.

4 Il regolamento comunale può introdurre un limite di età per i funzionari.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 Sono incompatibili con la qualità di membro di un'autorità comunale

a) le funzioni di membro del Governo, di procuratore e di giudice permanente;

b) la qualità di funzionario comunale a tempo pieno, immediatamente subordinato a tale autorità.

2 Le funzioni di sindaco, di consigliere comunale, di presidente e di vice-presidente dell'assemblea comunale sono incompatibili.

3 Le comuni possono, nei loro regolamenti, estendere l'incompatibilità ad altre funzioni comunali.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 Non possono far parte insieme di un'autorità comunale

a) i parenti di sangue e affini in linea diretta;

b) i fratelli o le sorelle, germani, uterini o consanguinei;

c) i coniugi, i partner registrati, gli affini in linea collaterale al secondo grado, nonché i coniugi o i partner registrati di fratelli o sorelle.

2 Le persone così imparentate non possono nemmeno occupare posti di lavoro comunali in cui uno sia immediatamente subordinato all'altro.

3 Il regolamento comunale può estendere fino al quarto grado l'esclusione per causa di parentela di sangue o di alleanza nella linea collaterale.

4 Può limitare o eliminare interamente tale esclusione per quanto riguarda il consiglio generale.

5 L'esclusione per causa di alleanza non cessa in conseguenza della dissoluzione del matrimonio o del partenariato registrato.

6 Il delegato agli affari comunali può, per giusti motivi, autorizzare eccezioni alla regola stabilita all'articolo 5, commi 1 e 2.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 In caso di incompatibilità riguardante la stessa persona, un termine entro cui optare viene assegnato dal delegato agli affari comunali. In mancanza di opzione, decide il caso.

2 In caso di elezione simultanea di persone che si escludono a vicenda ai sensi dell'articolo 5, sono considerate elette, in assenza di un ritiro volontario, quelle che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, il delegato agli affari comunali procede a un sorteggio, al quale sono invitati gli interessati.

3 Quando un nuovo eletto si trova, rispetto a una persona già in carica, in un rapporto di parentela che comporta l'incompatibilità ai sensi dell'articolo 5 della presente ordinanza o in conformità al regolamento comunale, la sua elezione è nulla se tale persona non si ritira.

4 Nei casi previsti nei paragrafi 2 e 3 di cui sopra, la funzione di sindaco prevale su quella di consigliere comunale.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 Il regolamento comunale designa gli organi elettorali del comune. Esso indica in particolare quali sono le competenze elettorali

a) degli aventi diritto (voto alle urne);

b) dell'assemblea comunale;

c) del consiglio generale;

d) del consiglio comunale;

e) delle commissioni.

2 Gli aventi diritto al voto eleggono obbligatoriamente, attraverso le urne, secondo le disposizioni del presente regolamento

a) il sindaco;

b) il presidente delle assemblee;

c) i membri del consiglio comunale;

d) i membri del consiglio generale.

3 Il regolamento comunale può prevedere l'elezione di un vice-presidente delle assemblee; in tal caso, la sua elezione avviene conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

4 Se il regolamento comunale prevede altre elezioni attraverso le urne, si applicano le disposizioni del presente regolamento.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Il voto si svolge nei locali designati dal consiglio comunale.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 I locali di voto devono essere aperti la domenica dalle 10 alle 12.

2 Il consiglio comunale può inoltre stabilire l'apertura già dal venerdì.

3 L'ufficio elettorale sospende le operazioni all'ora esatta stabilita e dichiara chiuso il voto. È vietato votare una volta dichiarata questa chiusura.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Il consiglio comunale stampa le tessere elettorali e le schede ufficiali per le votazioni del comune e si procura le buste per il voto per corrispondenza.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 Per le elezioni generali previste all'articolo 21, il delegato agli affari comunali procede alla pubblicazione nel Giornale Ufficiale. Negli altri casi, il consiglio comunale convoca gli elettori mediante pubblicazione nel Giornale Ufficiale e secondo l'uso locale.

2 La convocazione è pubblicata, al più tardi, nell'edizione del Giornale Ufficiale della decima settimana precedente il giorno del voto; essa indica il tipo, l'orario e il luogo del voto e dell'eventuale ballottaggio.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Allo scadere del termine per la correzione delle liste e degli atti di candidatura depositati, il segretariato comunale procede alla loro affissione secondo l'uso locale.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 Il comune invia a tutti gli elettori, al più presto quattro settimane ma non oltre tre settimane prima del giorno delle votazioni, la loro tessera elettorale e il/i bollettino/i ufficiale/i.

2 Un duplicato della tessera elettorale può essere ottenuto al più tardi ventiquattro ore prima dell'apertura delle votazioni. La nuova tessera rilasciata deve recare la dicitura "duplicato". All'apertura delle votazioni, l'amministrazione comunale comunica all'ufficio elettorale i nomi delle persone che hanno ottenuto un duplicato.

3 Il comune si fa carico delle spese di stampa e di distribuzione del/dei bollettino/i ufficiale/i.

4 ...

5 Se, durante un'elezione secondo il sistema maggioritario, il numero degli atti di candidatura supera quello di tre, il consiglio comunale può limitarsi a distribuire un bollettino ufficiale bianco e l'elenco delle candidature presentate.

6 I rappresentanti delle liste possono ottenere bollettini supplementari presso l'amministrazione comunale. Le spese relative sono a carico delle persone o organizzazioni che li hanno ordinati.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Il voto all'urna e per corrispondenza è disciplinato dagli articoli 18 a 24 dell'ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 Il segreto del voto deve essere garantito.

2 …

3 …

4 …

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Sono nulli

a) le schede che non sono ufficiali;

b) le schede che non recano il timbro dell'ufficio elettorale;

c) le schede bianche che non sono compilate a mano e le schede stampate che sono modificate in altro modo che a mano;

d) le schede che non esprimono chiaramente la volontà dell'elettore;

e) le schede che portano segni che permettono di riconoscere l'autore;

f) le schede che recano annotazioni estranee allo scrutinio;

g) …

h) …

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 L'elezione dei consigli generali, dei consigli comunali, dei sindaci, dei presidenti e dei vicepresidenti delle assemblee avviene lo stesso giorno, ossia la penultima domenica di ottobre, due anni dopo l'elezione del Parlamento.

2 Il regolamento del comune borghese stabilisce il calendario delle elezioni borghesi.

3 Le autorità si costituiscono entro i primi quindici giorni dell'anno civile successivo al giorno dell'elezione.

4 Le loro cariche terminano il giorno precedente alla seduta costitutiva delle nuove autorità.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Gli scrutini di ballottaggio hanno luogo la terza domenica dopo il primo turno.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Il comune costituisce in linea di principio un unico collegio elettorale.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Lo scrutin è effettuato conformemente agli articoli 26 e seguenti dell'ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Il voto è generalmente valido solo se il numero delle schede timbrate non supera quello delle carte di voto restituite.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 Al termine dello spoglio, un esemplare del verbale è consegnato senza ritardo al consiglio comunale.

2 Un esemplare del verbale di elezione è trasmesso immediatamente al delegato agli affari comunali.

3 Il comune informa gli eletti della loro elezione.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 Le elezioni possono essere impugnate tramite ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

2 Il ricorso deve essere proposto entro dieci giorni dalla decisione impugnata; in caso di scrutinio, deve essere proposto entro dieci giorni successivi.

3 Quando i risultati dello scrutinio sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, è ancora possibile ricorrere entro i tre giorni successivi a tale pubblicazione, anche se il termine di dieci giorni suddetto è trascorso.

4 Il giudice amministrativo decide salvo ricorso presso la Corte costituzionale.

5 Il ricorso alla Corte costituzionale deve essere presentato entro dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 Insieme a una copia del verbale, le schede e i voti sono raccolti per ciascuna elezione in pacchetti distinti, che vengono poi sigillati e conservati sotto chiave.

2 Non appena il termine per il ricorso è trascorso senza essere utilizzato o eventuali ricorsi in materia di elezioni sono stati giudicati definitivamente, il materiale menzionato al comma 1 deve essere distrutto.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

La durata delle funzioni è di cinque anni, salvo disposizioni federali o cantonali contrarie.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Le disposizioni seguenti regolano le elezioni secondo il sistema della rappresentanza proporzionale

a) del consiglio generale nei comuni che possiedono tale organo;

b) del consiglio comunale, a meno che il regolamento d'organizzazione non preveda il sistema maggioritario;

c) di tutti gli altri organi delle comuni municipali, miste, borghesi e delle sezioni di comune che, in virtù di una disposizione del regolamento d'organizzazione, hanno luogo alle urne secondo il sistema della rappresentanza proporzionale.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 Le liste dei candidati devono essere consegnate al consiglio comunale il lunedì dell'ottava settimana che precede l'elezione, fino alle ore 12.

2 Una lista non può contenere più nomi di quanti siano i seggi da assegnare.

3 Ogni lista indica il nome, il cognome, l'anno di nascita e la professione.

4 Deve avere una denominazione che la distingua dalle altre liste.

5 Le liste e gli atti di candidatura devono recare la firma autografa di almeno cinque elettori domiciliati nel comune, nonché la menzione di due mandatari e di un supplente; per l'elezione dei consigli generali, questo numero è portato a venti.

6 Un elettore non può apporre la sua firma su più di una lista.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Il candidato è domiciliato nel suo collegio elettorale.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Nessuno può essere candidato in più di una lista. In tal caso, un termine di opzione di tre giorni è fissato dal consiglio comunale; in mancanza di opzione entro il termine stabilito, decide la sorte.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 I candidati che rinunciano alla loro candidatura lo comunicano per iscritto al consiglio comunale entro le ore 12.00 di venerdì dell'ottava settimana precedente l'elezione.

2 I mandatari della lista la correggono o la completano, se necessario, entro le ore 12.00 di lunedì della settima settimana precedente l'elezione.

3 Le candidature rinunciate o contrarie alla legge sono considerate nulle.

4 L'articolo 45 è riservato.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Il consiglio comunale stampa e invia a tutti gli elettori, al più presto quattro settimane ma al più tardi tre settimane prima delle elezioni, delle schede ufficiali che riproducono le liste depositate.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 Ogni elettore dispone di tanti suffragi quanti sono i seggi nel comune.

2 Fatto salvo l'articolo 37, egli può votare in uno dei seguenti modi

a) deposita nell'urna una scheda ufficiale stampata senza modificarla;

b) deposita una scheda ufficiale stampata che ha modificato, cancellando dei nomi, cumulandone altri o inserendo nomi di candidati di altre liste (panachage). In questi due casi, a e b, i suffragi che non sono dati a candidati sono attribuiti alla lista il cui nome appare in testa alla scheda;

c) deposita una scheda ufficiale bianca dove ha inserito i nomi di candidati del comune, cumulandoli se gli piace;

d) deposita una scheda ufficiale bianca dove, senza inserire il nome di alcun candidato, attribuisce i suoi suffragi a una lista di sua scelta designandola chiaramente;

e) deposita una scheda ufficiale bianca dove designa la lista di sua scelta nonché il nome di uno o più candidati.

3 Nessun candidato può ricevere più di due suffragi per scheda.

4 I candidati in soprannumero sono annullati come segue

a) sulle schede stampate, gli ultimi nomi stampati;

b) sulle schede bianche, gli ultimi nomi iscritti.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Il regolamento di organizzazione può prevedere la possibilità di abolire il cumulo dei candidati; può anche prevedere l'elezione dei supplenti per il consiglio generale.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Dopo la chiusura del seggio, l'ufficio elettorale redige un verbale indicando in particolare

a) il numero degli elettori e quello dei votanti;

b) il numero delle schede valide e quello delle schede non valide, quest'ultimo corrispondente alla somma delle schede bianche e nulle;

c) il numero dei voti ottenuti dai candidati di ciascuna lista (voti nominativi);

d) il numero dei voti non nominativi che sono attribuiti a ciascuna lista (voti complementari);

e) il numero dei voti di ciascuna lista, voti nominativi e voti complementari;

f) il numero dei voti non utilizzati;

g) i casi di sorteggio;

h) il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

I seggi sono ripartiti tra le liste secondo le seguenti regole

a) il numero totale dei voti di tutte le liste è diviso per il numero dei seggi del comune, aumentato di uno; il risultato, arrotondato al numero intero immediatamente superiore, è il quoziente elettorale;

b) ogni lista ottiene tanti seggi quanti il numero dei suoi voti contiene volte il quoziente elettorale;

c) se tutti i seggi non sono ripartiti, il numero di voti di ciascuna lista è diviso per il numero di seggi che essa ha già ottenuto, aumentato di uno. Un seggio è attribuito alla lista che ha il quoziente più alto. L'operazione si ripete fino a quando tutti i seggi siano ripartiti. In caso di parità di quoziente per l'ultimo seggio, decide la sorte;

d) l'ufficio elettorale procede al sorteggio.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 Sono eletti, in base al numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, quei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi nominativi.

2 I candidati non eletti sono ordinati secondo il numero dei suffragi nominativi ottenuti da ciascuno.

3 In caso di parità di suffragi, è eletto il candidato che ha ottenuto più voti sulla lista in cui il suo nome è inserito. In caso di ulteriore parità, decide il sorteggio.

4 L'ufficio elettorale procede al sorteggio.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Se i candidati presentati non superano il numero dei seggi del comune, vengono eletti senza voto (elezione tacita). Se sono meno numerosi, si procede, per i seggi non ricoperti, a un'elezione complementare.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Se una lista ottiene più seggi di quanti candidati ha presentato, gli elettori che l'hanno sottoscritta possono designare candidati aggiuntivi, che sono eletti senza voto. In assenza di designazione entro il termine assegnato, si procede a un'elezione complementare.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 In caso di vacanza durante la legislatura, colui che lascia uno degli organi menzionati all'articolo 30 della presente ordinanza è sostituito dal primo supplente figurante nella stessa lista. Se quest'ultimo rifiuta di sedere, il successivo prende il suo posto.

2 Se non rimane alcun candidato, la maggioranza degli elettori che hanno firmato la lista può designare un candidato supplementare, che è eletto senza voto; in assenza di designazione nel termine impartito dal consiglio comunale, si procede a un'elezione complementare.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 Se un solo seggio è vacante, l'elezione suppletiva avviene a maggioranza relativa.

2 Se più seggi sono vacanti, l'elezione avviene secondo il sistema della rappresentanza proporzionale.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Se nessuna lista è depositata, l'elezione si svolge a maggioranza relativa. Gli elettori possono esprimere il loro voto a qualsiasi persona eleggibile. Il cumulo non è ammesso.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 Il regolamento organizzativo del comune può prevedere l'elezione dei supplenti.

2 Se il regolamento organizzativo prevede l'elezione dei supplenti per il consiglio generale, le modalità di elezione di questi ultimi saranno oggetto di una normativa comunale specifica da sottoporre all'approvazione del delegato agli affari comunali.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Le disposizioni di seguito disciplinano le elezioni secondo il sistema maggioritario a due turni

a) del sindaco;

b) del presidente e del vicepresidente delle assemblee comunali;

c) del consiglio comunale, a meno che il regolamento di organizzazione non preveda il sistema della rappresentanza proporzionale;

d) delle altre autorità delle comuni municipali, miste, borghesi e delle sezioni di comune, dei loro funzionari e insegnanti che, in virtù di una disposizione del regolamento di organizzazione, si svolgono alle urne secondo il sistema maggioritario.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 Gli atti di candidatura devono essere consegnati al consiglio comunale il lunedì dell'ottava settimana che precede l'elezione, entro le 12:00.

2 L'atto di candidatura indica il nome, il cognome, l'anno di nascita, la professione del candidato o dei candidati.

3 Deve riportare la firma autografa del candidato e quella di almeno cinque elettori domiciliati nel comune.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 Gli atti di candidatura possono essere corretti fino a lunedì della settima settimana che precede l'elezione, fino alle ore 12.

2 Possono essere completati solo nel caso in cui un candidato diventi ineleggibile. Questo completamento può essere apportato fino al lunedì che precede l'elezione, fino alle ore 12.

3 La candidatura, una volta firmata, non può più essere ritirata.

4 L'articolo 61 è riservato.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Se un candidato diventa ineleggibile tra il lunedì precedente le elezioni e la chiusura del voto, l'elezione è annullata e rinviata. Il consiglio comunale prende le misure necessarie e stabilisce i termini.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

I comuni inviano a tutti gli elettori della loro giurisdizione, al più presto quattro settimane ma al più tardi tre settimane prima dell'elezione, le schede ufficiali stampate recanti il nome del o dei candidati e una scheda ufficiale bianca, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 Ogni elettore dispone di tanti suffragi quanti sono i seggi da attribuire.

2 Egli può esprimere i suoi suffragi solo per i candidati e non può dare più di un suffragio a ciascun candidato.

3 I candidati in eccesso vengono annullati come segue

a) sulle schede stampate, gli ultimi nomi stampati;

b) sulle schede bianche, gli ultimi nomi iscritti.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Dopo la chiusura del voto, l'ufficio elettorale redige un verbale indicante

a) il numero degli elettori e quello dei votanti;

b) il numero delle schede valide e quello delle schede non valide, quest'ultimo corrispondente alla somma delle schede bianche e nulle;

c) il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 Sono eletti i candidati che hanno ottenuto un numero di voti superiore alla metà del numero delle schede valide (maggioranza assoluta).

2 Se il numero dei candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta supera quello dei seggi o delle cariche da ricoprire, sono eletti quelli tra loro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3 In caso di parità di voti per l'ultimo seggio, un’elezione complementare decide tra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.

4 Le disposizioni del decreto sulla protezione delle minoranze restano riservate.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 Un candidato al primo turno può rinunciare alla propria candidatura per il secondo turno.

2 Le candidature devono essere presentate al consiglio comunale il mercoledì successivo al primo turno, entro le ore 12. Esse sono rese pubbliche secondo l'uso locale.

3 Possono candidarsi solo le persone che si sono presentate al primo turno e che hanno ottenuto un numero di voti pari ad almeno il cinque per cento del numero dei voti validi.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

I comuni inviano le tessere elettorali e le schede ufficiali agli elettori entro, e non oltre, il lunedì precedente la votazione.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Sono eletti, nei limiti dei seggi da assegnare, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, anche se non supera la metà del numero dei voti validi (maggioranza relativa).

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Sous réserve des dispositions qui précèdent, les règles valables pour le premier tour sont applicables au second.

Fatto salvo quanto disposto nei paragrafi precedenti, le regole valide per il primo turno sono applicabili al secondo.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 Se i candidati presentati al primo o al secondo turno non sono più numerosi dei seggi da assegnare, essi sono eletti senza voto (elezione tacita).

2 Se sono in numero inferiore, si procede, per i seggi non assegnati, ad un'elezione complementare a maggioranza relativa.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 In caso di vacanza durante la legislatura, si procede a un'elezione complementare secondo il sistema maggioritario a due turni.

2 Le persone elette lo sono per la durata restante della legislatura.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Se non viene depositato alcun atto di candidatura, l'elezione avviene a maggioranza relativa. Gli elettori possono esprimere i loro voti a qualsiasi persona eleggibile.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Nei casi non previsti dagli articoli 30 e 47, il regolamento di organizzazione può prevedere che l'elezione delle autorità e dei funzionari si svolga in assemblea, secondo le disposizioni di detto regolamento.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Le disposizioni degli articoli 279 a 283 del Codice penale svizzero sono applicabili.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 Il consiglio comunale può infliggere una multa da 20 a 200 franchi ai membri dell'ufficio elettorale che mancano completamente o parzialmente alle operazioni di un voto o di un'elezione senza una scusa valida.

2 Le infrazioni alla presente ordinanza e alle decisioni che ne derivano sono passibili di una multa fino a 1'000 franchi, a condizione che altre misure non siano applicabili.

3 Il consiglio comunale pronuncia le multe secondo il decreto relativo al potere repressivo dei comuni.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Le decisioni prese in applicazione della presente ordinanza possono essere impugnate secondo le disposizioni previste nella legge sui diritti politici, nel Codice di procedura amministrativa e nella legge sui comuni.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 Le questioni non trattate dal presente provvedimento saranno risolte per analogia alle disposizioni legali cantonali in vigore, eventualmente per analogia alle disposizioni federali.

2 Sono in particolare fatte salve le disposizioni contenute nei seguenti testi legali

a) Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura;

b) legge sui diritti politici;

c) ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici;

d) …

e) …

f) ordinanza concernente il registro degli elettori;

g) Codice di procedura amministrativa;

h) legge sulle comuni;

i) decreto sulle comuni;

j) decreto sulla protezione delle minoranze.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 Le elezioni comunali del 1984 si svolgeranno secondo il sistema previsto nel regolamento organizzativo o nel regolamento elettorale di ciascun comune.

2 Durante le elezioni secondo il sistema della rappresentanza proporzionale, l'abolizione del cumulo sarà possibile solo in virtù del regolamento comunale adattato dopo l'entrata in vigore delle modifiche apportate il 5 luglio 1984 alla legge sui diritti politici.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

L'ordinanza del 4 luglio 1980 relativa alle elezioni comunali è abrogata.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1984.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →