1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali
Table of Provisions (38)
Statutory Text (38 Provisions)
Il presente concordato disciplina il trasferimento del comune municipale di Moutier (di seguito: «il comune di Moutier») all'interno della Repubblica e Canton del Giura (di seguito: «il canton del Giura»), la conseguente modifica territoriale e i principi generali di tale trasferimento.
1 Il comune di Moutier è integrato nel cantone del Giura alla data del trasferimento.
2 L'area geografica interessata dalla modifica territoriale risultante dal trasferimento del comune di Moutier corrisponde al territorio comunale di Moutier indicato nell'allegato 1 del presente concordato.
Dalla data del trasferimento, il comune di Moutier e il suo territorio rientrano nell'ordinamento giuridico del Cantone del Giura, salvo disposizioni contrarie del diritto federale o del presente concordato.
1 Le abitanti e gli abitanti del comune di Moutier diventano residenti del cantone del Giura.
2 Le persone titolari del diritto di cittadinanza del comune di Moutier ottengono il diritto di cittadinanza del cantone del Giura e perdono il diritto di cittadinanza del cantone di Berna.
3 La durata di residenza delle persone nel comune di Moutier è presa in considerazione per l'ottenimento del diritto di cittadinanza giurassiano e per la titolarità dei diritti politici nel cantone del Giura.
Dalla data del trasferimento, il comune borghese di Moutier diventa un comune borghese ai sensi del diritto giurassiano.
1 I governi dei due cantoni possono disciplinare, in un accordo di esecuzione, gli effetti del trasferimento del comune di Moutier sulle Chiese riformata evangelica, cattolica romana e cattolica cristiana e sulle loro parrocchie presenti sul territorio del comune.
2 L'accordo di esecuzione può prevedere che le Chiese dei due cantoni concludano una convenzione sotto la propria responsabilità. Tale convenzione deve essere approvata dai governi dei due cantoni.
1 Le procedure in materia civile, penale e di diritto pubblico pendenti dinanzi alle autorità bernesi alla data del trasferimento proseguono dinanzi a queste, in applicazione del diritto bernese, fino all'entrata in vigore delle decisioni, a condizione che la legislazione federale, il presente concordato o un accordo di esecuzione non dispongano altrimenti.
2 Le questioni tecniche, finanziarie, amministrative e giuridiche possono essere regolate in un accordo di esecuzione.
**1 Le decisioni emesse dalle autorità cantonali bernesi e dal comune di Moutier per regolare rapporti giuridici di una certa durata che spiegano i loro effetti sul territorio di Moutier, quali autorizzazioni all'esercizio o allo sfruttamento, sono soggette a rinnovo da parte delle autorità competenti in virtù del diritto giurassiano. Fino al loro rinnovo, che deve avvenire entro e non oltre tre anni a partire dalla data del trasferimento, queste decisioni mantengono la loro validità e sono ritenute conformi al diritto giurassiano.**
**2 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI) si applicano, se necessario, per analogia:**
**a) al rinnovo delle decisioni di cui al comma 1 così come nei casi in cui un'autorizzazione all'esercizio o allo sfruttamento sia necessaria nel cantone del Giura ma non nel cantone di Berna;**
**b) al riconoscimento dei certificati di capacità rilasciati dal cantone di Berna.**
**3 I governi dei due cantoni regolano in un accordo d'esecuzione l'adattamento al diritto giurassiano delle concessioni, fatte salve le acquisizioni di diritti da parte del concessionario o concessionaria.**
**4 Le eccezioni e le questioni tecniche, finanziarie, amministrative e giuridiche possono essere regolate in un accordo d'esecuzione.**
1 Le sentenze, decisioni e decisioni su ricorso emesse dal cantone di Berna in materia di diritto pubblico sono in linea di principio eseguite dalle autorità giurassiane. È riservato il comma 4.
2 La competenza per eseguire le sentenze e decisioni in materia civile, la cui esecuzione non rientra nella legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LP), è regolata dal Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC).
3 La competenza per eseguire le sentenze, decisioni e decisioni su ricorso la cui esecuzione rientra nella LP è regolata da quest'ultima.
4 Le sentenze e decisioni emesse dal cantone di Berna in materia penale sono eseguite da quest'ultimo.
5 L'autorità competente per l'esecuzione può richiedere la collaborazione dell'altro cantone.
6 Le autorità bernesi sono competenti per il risarcimento e la riparazione morale da fornire in applicazione della legge federale del 23 marzo 2007 sull'aiuto alle vittime di reati (LAVI) derivanti dai reati commessi nel territorio del comune di Moutier prima della data del trasferimento. L'articolo 26, comma 2, LAVI è riservato.
7 Le eccezioni così come le questioni tecniche, finanziarie, amministrative e giuridiche possono essere regolate in un accordo di esecuzione.
1 Dalla data del trasferimento, le persone fisiche e le persone giuridiche imponibili nel comune di Moutier sono soggette alla legislazione fiscale del Cantone Giura. Sono assoggettate nel Cantone Giura a partire dal periodo fiscale che inizia alla data del trasferimento.
2 La imposizione fiscale e la riscossione delle imposte per gli anni fiscali precedenti alla data del trasferimento restano di competenza delle autorità bernesi e soggette al diritto bernese, compresa la modifica delle decisioni di tassazione entrate in vigore.
3 Il Cantone di Berna versa al comune di Moutier integralmente le imposte comunali riscosse che sono dovute per gli anni fiscali precedenti alla data del trasferimento. Il comune di Moutier trasferisce al Cantone di Berna tutti i crediti risultanti da pretese del cantone nate in relazione alle imposte comunali per gli anni fiscali precedenti alla data del trasferimento.
4 Le questioni tecniche, finanziarie, amministrative e legali possono essere regolate in un accordo di esecuzione.
Le prestazioni e gli interventi delle autorità direttamente legati al trasferimento del comune di Moutier nel cantone del Giura sono esenti da tasse e spese.
1 Nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, entrambi i cantoni garantiscono la continuità della scolarizzazione degli studenti.
2 Nell'ambito dell'istruzione obbligatoria e postobbligatoria, i governi dei due cantoni sono autorizzati a concludere accordi che consentano alle persone domiciliate in uno dei cantoni di beneficiare dell'offerta formativa proposta dall'altro, nonché a regolare le questioni tecniche, finanziarie, amministrative e giuridiche in un accordo di esecuzione.
1 I governi dei due cantoni attribuiscono al sito ospedaliero di Moutier, sulle loro rispettive liste ospedaliere, gli stessi mandati di prestazioni secondo la legislazione federale sull'assicurazione malattia, per una durata limitata a cinque anni a partire dalla data del trasferimento.
2 I mandati di prestazioni indicati al capoverso 1 corrispondono allo stato delle liste ospedaliere del cantone di Berna al 14 luglio 2022 per il sito di Moutier secondo l'allegato 2 del presente concordato, a condizione che il governo bernese non ritiri alcuni di questi mandati prima della data del trasferimento.
3 I due cantoni si impegnano a procedere a una revisione concertata delle loro rispettive liste ospedaliere per il sito di Moutier dopo il trasferimento e durante il periodo transitorio secondo il capoverso 1, conformemente al diritto federale applicabile in materia e alle raccomandazioni della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità in materia di pianificazione ospedaliera.
1 Se i comuni interessati lo desiderano e se la materia lo consente, le collaborazioni intercomunali esistenti tra il comune di Moutier e i comuni bernesi possono essere mantenute.
2 Se del caso, i governi dei due cantoni possono, in un accordo di esecuzione e previa consultazione dei comuni interessati, regolare le modalità necessarie tenendo conto del carattere intercantonale della collaborazione, in particolare determinando il diritto applicabile.
1 Il Cantone del Giura riprende la gestione dei siti inquinati situati nel comune di Moutier iscritti nel catasto bernese dei siti inquinati.
2 La bonifica del sito n°07000055 del catasto summenzionato e i costi relativi rimangono, anche dopo la data del trasferimento, di competenza e a carico del Cantone di Berna.
3 Il Cantone di Berna versa al Cantone del Giura un importo forfettario di 2,8 milioni di franchi a saldo di ogni conto a titolo di partecipazione ai costi derivanti dalle misure richieste secondo il comma 1.
4 Le questioni tecniche, finanziarie, amministrative e giuridiche possono essere definite in un accordo d’esecuzione.
1 Il cantone del Giura ha diritto a una quota del patrimonio netto del cantone di Berna che corrisponde alla quota della popolazione del comune di Moutier rispetto alla popolazione totale del cantone di Berna, calcolata secondo la formula prevista nell'allegato 3 del presente concordato.
2 Il patrimonio netto ai sensi del capoverso 1 comprende
a) il capitale proprio;
b) gli impegni verso i finanziamenti speciali e i fondi dei capitali di terzi.
1 L’attuazione del diritto stabilito all’articolo 16 avviene tramite un trasferimento
a) degli immobili di proprietà del Cantone di Berna situati sul territorio del comune di Moutier;
b) di una parte delle partecipazioni del Cantone di Berna in società.
2 L'allegato 4 del presente concordato contiene
a) l’elenco esaustivo degli immobili trasferiti secondo il comma 1, lettera a;
b) l’elenco esaustivo delle società di cui una parte delle partecipazioni è trasferita secondo il comma 1, lettera b;
c) il calcolo della parte delle partecipazioni trasferita secondo il comma 1, lettera b.
3 Gli immobili e la parte delle partecipazioni menzionati nel comma 1 sono trasferiti al Cantone del Giura ai valori definiti nell’articolo 18.
4 La differenza di valore tra il diritto secondo l’articolo 16 e l’attuazione di tale diritto secondo l’articolo 17 è compensata mediante il versamento di una somma di denaro tra i due cantoni. Il debito relativo può essere ammortizzato su un periodo massimo di dieci anni, e le modalità, se necessario, sono stabilite in un accordo di esecuzione.
Per il calcolo del diritto del Canton Giura derivante dall'articolo 16, così come per la determinazione del valore dei beni previsti all'articolo 17, sono determinanti, nella loro situazione al 31 dicembre dell'anno che precede la data del trasferimento, i valori e le cifre seguenti
a) Patrimonio netto: valori contabili conformi al modello contabile armonizzato 2, basati sul bilancio del Canton Berna approvato dal Gran Consiglio (abbreviato di seguito: "bilancio MCH2");
b) Immobili: valori contabili conformi al bilancio MCH2, con l'eccezione delle strade, che sono trasferite a titolo gratuito, e dell'edificio 1 Pré Jean-Meunier (foglio n. 690), che è trasferito a un valore ridotto, calcolato secondo la formula indicata all'allegato 5 del presente concordato;
c) Partecipazioni: valori contabili conformi al bilancio MCH2;
d) Dati della popolazione del Canton Berna e del comune di Moutier: dati ufficiali riguardanti la popolazione residente permanente, pubblicati dall'Ufficio federale di statistica.
1 La proprietà degli immobili indicati nell'allegato 4 del presente concordato è trasferita al Canton Giura con effetto dalla data di trasferimento fissata in conformità con l’articolo 36.
2 I governi dei due cantoni stabiliscono, in un accordo di esecuzione, le modalità del trasferimento di cui al comma 1.
3 Essi garantiscono, in un accordo di esecuzione, una pianificazione coordinata dell’utilizzo degli edifici trasferiti al Canton Giura, prevedendo, se necessario, la possibilità per il Canton Berna di utilizzare alcuni di essi oltre la data del trasferimento per una durata provvisoria e alle condizioni di mercato.
1 I redditi e gli oneri derivanti da ripartizioni e distribuzioni che riguardano i periodi a partire dalla data del trasferimento ma che sono calcolati sugli esercizi precedenti a questa, spettano, in applicazione dei principi di continuità ed equità, al cantone del Giura tenendo conto del cambiamento di territorialità del comune di Moutier.
2 I flussi finanziari interessati sono riportati nell’allegato 6 del presente concordato. Fatte salve disposizioni specifiche riguardanti gli effetti del cambiamento di cantone del comune di Moutier dalla Confederazione o da un organo intercantonale, i governi dei due cantoni
a) completano e precisano le modalità di calcolo e di pagamento in un accordo esecutivo, se necessario in coordinamento con la Confederazione;
b) possono modificare in un accordo esecutivo l’elenco indicato nell'allegato 6 del presente concordato, nel caso di una modifica significativa del diritto federale intervenuta tra la firma del presente concordato e la data del trasferimento.
1 Se la Confederazione non regola specificamente gli effetti del cambiamento di cantone del comune di Moutier in termini di perequazione finanziaria e di compensazione degli oneri tra la Confederazione e i cantoni, il Cantone del Giura ha diritto, per un periodo limitato di sei anni dalla data del trasferimento, a una quota dei ricavi del Cantone di Berna provenienti dalla perequazione finanziaria e dalla compensazione degli oneri.
2 La quota annuale secondo il comma 1 è calcolata moltiplicando il pagamento compensativo netto per abitante del Cantone del Giura con la popolazione residente permanente del comune di Moutier alla data di riferimento (art. 18, cpv. 1, lettera d). Il pagamento compensativo netto comprende i pagamenti compensativi della perequazione delle risorse, della compensazione degli oneri e delle misure temporanee. Sono determinanti i pagamenti compensativi approvati dal Consiglio federale e pubblicati dall'Amministrazione federale delle finanze per l'anno di esecuzione interessato.
3 Le quote secondo il comma 2 sono scaglionate come segue
a) dal primo al quarto anno, 100 per cento;
b) il quinto anno, 66,6 per cento;
c) il sesto anno, 33,3 per cento.
I crediti e i debiti derivanti da conteggi tra il cantone di Berna e il comune di Moutier, basati su esercizi precedenti al trasferimento e che avvengono dopo di esso, sono rispettivamente fatturati al comune di Moutier o versati a quest'ultimo per l'ultima volta nel corso dell'anno successivo alla data del trasferimento. L’articolo 10, comma 3, rimane riservato.
1 Gli articoli 16 a 22 regolano la divisione dei beni e l'adattamento dei flussi finanziari tra i due cantoni in maniera definitiva e a saldo di ogni conto.
2 I due cantoni attestano di essersi reciprocamente trasmessi tutte le informazioni necessarie in relazione al trasferimento del comune di Moutier al fine di permettere la divisione dei beni con piena cognizione di causa e secondo il principio della buona fede.
3 Il cantone di Berna si impegna a
a) applicare la regola della permanenza dei metodi contabili tra il bilancio alla fine del 2020 e quello determinante per la divisione;
b) non trasferire dal patrimonio amministrativo al patrimonio finanziario i beni o gli attivi interessati dal trasferimento e definiti nell'articolo 17;
c) non effettuare alcuna alienazione né rivalutazione dei beni o degli attivi interessati dal trasferimento e definiti nell'articolo 17.
1 Il comune di Moutier adatta i seguenti atti al diritto giurassiano e li mette in vigore alla data del trasferimento
a) il regolamento di organizzazione del comune municipale di Moutier;
b) il regolamento del Consiglio Comunale;
c) il regolamento relativo alle elezioni e alle votazioni a scrutinio del comune municipale di Moutier.
2 In vista dell'adattamento degli atti sopra citati, il comune di Moutier è autorizzato a prevedere, nel regolamento di organizzazione, delle disposizioni derogatorie al diritto bernese e a metterle in vigore prima della data del trasferimento.
3 La titolarità dei diritti politici è definita dal diritto giurassiano.
4 La procedura e le competenze relative all’attuazione del presente articolo sono regolate dal diritto giurassiano.
5 I paragrafi 2 a 4 si applicano per analogia all’adozione da parte del comune di Moutier del piano finanziario e del bilancio dell’anno che inizia alla data del trasferimento.
1 Prima della data del trasferimento, il comune di Moutier può adattare la regolamentazione fondamentale in materia edilizia al diritto giurassiano, secondo la procedura prevista da quest'ultimo, e metterla in vigore dalla data del trasferimento.
2 I paragrafi 2 a 4 dell'articolo 24 sono applicabili per analogia.
3 Fatte salve le disposizioni del diritto federale e del diritto giurassiano, la regolamentazione in vigore fino a quel momento rimane valida fino all'entrata in vigore della nuova regolamentazione.
Gli altri atti comunali sono adeguati, se necessario, al diritto giurassiano, in linea di principio, entro due anni dalla data del trasferimento.
1 Le autorità comunali in carica alla data del trasferimento proseguono il loro mandato fino al termine della legislatura in corso secondo il diritto giurassiano.
2 Gli atti adottati da queste autorità sono considerati come adottati da autorità composte in modo regolare ai sensi del diritto giurassiano.
1 Le persone domiciliate nel comune di Moutier sono autorizzate a partecipare alle elezioni organizzate prima della data del trasferimento dal cantone del Giura al fine della costituzione delle autorità cantonali.
2 Il diritto giurassiano regola la titolarità, l'esercizio e le modalità dei diritti politici previsti nel comma 1. Le controversie relative alle elezioni cantonali sono trattate dalle autorità giurassiane, secondo il diritto giurassiano.
3 Si prende in considerazione la durata della residenza delle persone nel comune di Moutier.
4 L'entrata in vigore del comma 1 pone fine alla qualità di elettrice o elettore delle persone domiciliate nel comune di Moutier durante le elezioni complementari nel cantone di Berna se l'entrata in funzione avviene dopo la data del trasferimento.
5 Un mandato politico cantonale non può essere esercitato simultaneamente nei due cantoni.
1 Nei rispettivi ambiti di attività, l'Assicurazione Immobiliare Berna (AIB) e l'Istituto cantonale di assicurazione immobiliare e di prevenzione del Cantone del Giura (ECA Giura) sono autorizzati a regolare tra di loro gli effetti del trasferimento del comune di Moutier.
2 Se il trasferimento del comune di Moutier nel Cantone del Giura richiede accordi particolari tra altre istituzioni para-statali, queste sono autorizzate a concluderli sotto la propria responsabilità, informando preventivamente i governi dei due cantoni.
1 I governi dei due cantoni sono autorizzati a concludere gli accordi d'esecuzione previsti dagli articoli 6 a 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20 e 32.
2 Possono inoltre concludere accordi d'esecuzione che regolano questioni tecniche, finanziarie, amministrative e giuridiche, in particolare nei seguenti settori
a) affari sociali, prima infanzia, protezione dei minori e degli adulti, assistenza e cure per anziani, cure domiciliari;
b) agricoltura (politica agricola, diritto fondiario rurale, produzione animale, prodotti del territorio, viticoltura, ecc.);
c) archivi, registri, dati, geodati, ecc.;
d) assicurazioni sociali;
e) consumo e affari veterinari;
f) controllo degli impianti di combustione;
g) cultura, sport e tempo libero;
h) economia e lavoro (polizia commerciale, promozione economica, ispezione del lavoro, ecc.);
i) uguaglianza (promozione, consulenza, informazione, ecc.);
j) energia;
k) ambiente (clima, caccia, pesca, fauna selvatica o acquatica, pericoli naturali, rifiuti, acque, foreste, protezione della natura e del paesaggio, suoli e sottosuoli, sostanze e prodotti pericolosi, protezione dell'aria, protezione da rumore, immissioni e radiazioni non ionizzanti, ecc.);
l) finanziamento di istituzioni intercantonali e non governative;
m) infrastrutture e vie di comunicazione;
n) informatica;
o) trasporti e mobilità (circolazione stradale, trasporti pubblici, parcheggi, trasporti scolastici, reti di mobilità dolce, ecc.);
p) orientamento scolastico, professionale, universitario e di carriera;
q) parrocchie, comunità religiose e reti interreligiose;
r) popolazione (stato civile, filiazione, riconoscimento, documenti d'identità, legalizzazioni, ecc.);
s) esecuzioni e fallimenti;
t) protezione della popolazione, difesa e sicurezza (protezione civile, affari militari, servizi di soccorso, ecc.);
u) assunzione del personale del servizio pubblico;
v) sanità pubblica;
w) soggiorno e stabilimento delle cittadine e dei cittadini stranieri (polizia degli stranieri, asilo, naturalizzazione, ecc.);
x) sovvenzioni e aiuti finanziari;
y) trasferimento, gestione e conservazione dei beni culturali e dei monumenti storici;
z) giochi d'azzardo.
3 In caso di necessità, gli accordi d'esecuzione possono, per un periodo limitato e in modo eccezionale, derogare alle legislazioni bernese e giurassiana.
4 I governi dei due cantoni possono convenire di
a) delegare la competenza di concludere accordi d'esecuzione in specifici settori alla direzione competente, rispettivamente al dipartimento competente del loro cantone;
b) far partecipare altre collettività pubbliche agli accordi d'esecuzione.
5 Il comune di Moutier è consultato nell'ambito dell'elaborazione degli accordi d'esecuzione che lo riguardano particolarmente.
1 I due cantoni si impegnano a collaborare e a scambiarsi i dati necessari alla redazione degli accordi di esecuzione.
2 Si impegnano a coordinare nel miglior modo possibile il trasferimento del comune di Moutier così come la riorganizzazione delle amministrazioni cantonali.
1 Le entità cantonali, comunali e para-statali che svolgono compiti pubblici si scambiano i dati necessari all'esecuzione del presente concordato o degli accordi di esecuzione e sono autorizzate a trattarli a tal fine.
2 Il trasferimento di dati comprende i dati personali necessari al proseguimento dell'attività dell’amministrazione a partire dalla data del trasferimento, compresi i dati sensibili quando l'adempimento di un compito legale lo esige impellentemente. Riguardano in particolare i dati delle seguenti autorità
a) autorità competenti in materia di controllo degli abitanti e delle abitanti;
b) autorità competenti in materia di stato civile;
c) autorità fiscali;
d) autorità competenti in materia di circolazione stradale e di navigazione;
e) autorità di protezione dell’infanzia e degli adulti;
f) autorità di polizia;
g) autorità competenti in materia di protezione della popolazione, protezione civile e affari militari;
h) autorità di perseguimento penale e di esecuzione giudiziaria;
i) autorità giudiziarie;
j) autorità competenti in materia di istruzione, formazione, salute scolastica e orientamento scolastico e professionale;
k) autorità competenti in materia di agricoltura;
l) autorità competenti per il rilascio di autorizzazioni e per esercitare la sorveglianza in ambiti di attività regolamentati;
m) autorità competenti in materia di recupero crediti;
n) autorità competenti in materia di affari sociali (assistenza sociale, assicurazioni sociali, ecc.);
o) autorità competenti in materia di salute pubblica;
p) autorità competenti in materia di risorse umane;
q) autorità competenti in materia di esecuzioni e fallimenti.
3 I due cantoni garantiscono la sicurezza e la protezione dei dati trasferiti in conformità con la loro legislazione cantonale in materia di protezione dei dati.
4 Nella misura in cui ciò è necessario per il proseguimento senza intoppi di un'attività dell’amministrazione, i dati possono essere trasferiti al cantone del Giura e trattati da quest'ultimo prima della data del trasferimento del comune di Moutier.
5 Le questioni tecniche, finanziarie, amministrative e giuridiche possono essere regolate in un accordo di esecuzione.
1 In caso di lacuna o di interpretazione divergente del presente concordato o di un accordo di esecuzione, le autorità cantonali competenti si accordano sul modo di procedere.
2 Se non riescono a mettersi d'accordo, i governi dei due cantoni cercano una soluzione attraverso negoziati.
3 Quando non può essere trovata alcuna soluzione entro un termine ragionevole, ciascuno dei governi è autorizzato a richiedere l'intervento della Confederazione in qualità di mediatrice.
1 Il presente concordato è sottoposto per approvazione ai parlamenti dei due cantoni.
2 È oggetto di una votazione popolare simultanea nei due cantoni alla data fissata di comune accordo dai due governi.
3 Dopo l’approvazione del presente concordato da parte dei due cantoni, i governi sottopongono congiuntamente la modifica territoriale all’approvazione dell’Assemblea federale, conformemente all’articolo 53, comma 3, della Costituzione federale.
Con il presente concordato, i due cantoni pongono definitivamente fine a ogni disputa territoriale tra di loro. Si impegnano a rispettare i loro confini territoriali nello spirito della pace confederale.
1 I governi dei due cantoni stabiliscono di comune accordo la data di entrata in vigore del presente concordato che corrisponde alla data del trasferimento del comune di Moutier nel cantone del Giura secondo l’articolo 2.
2 Possono mettere in vigore in modo anticipato delle disposizioni specifiche del presente concordato nonché gli accordi esecutivi che ne derivano.
3 Tuttavia, il presente concordato entra in vigore solo a condizione che l’articolo 139 della Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura sia abrogato.
Abrogé.
1 L'accordo tra il cantone di Berna e la Repubblica e Cantone del Giura riguardante il trasferimento del comune municipale di Moutier nel cantone del Giura è approvato.
2 Esso è allegato al presente atto.