Art. 8 Legge relativa all'approvazione del concordato tra il Canton Berna e la Repubblica e Cantone del Giura riguardante il trasferimento del comune municipale di Moutier nel Cantone del Giura e all'abrogazione dell'articolo 139 della Costituzione
Art. 8 Legge relativa all'approvazione del concordato tra il Canton Berna e la Repubblica e Cantone del Giura riguardante il trasferimento del comune municipale di Moutier nel Cantone del Giura e all'abrogazione dell'articolo 139 della Costituzione
**1 Le decisioni emesse dalle autorità cantonali bernesi e dal comune di Moutier per regolare rapporti giuridici di una certa durata che spiegano i loro effetti sul territorio di Moutier, quali autorizzazioni all'esercizio o allo sfruttamento, sono soggette a rinnovo da parte delle autorità competenti in virtù del diritto giurassiano. Fino al loro rinnovo, che deve avvenire entro e non oltre tre anni a partire dalla data del trasferimento, queste decisioni mantengono la loro validità e sono ritenute conformi al diritto giurassiano.**
**2 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI) si applicano, se necessario, per analogia:**
**a) al rinnovo delle decisioni di cui al comma 1 così come nei casi in cui un'autorizzazione all'esercizio o allo sfruttamento sia necessaria nel cantone del Giura ma non nel cantone di Berna;**
**b) al riconoscimento dei certificati di capacità rilasciati dal cantone di Berna.**
**3 I governi dei due cantoni regolano in un accordo d'esecuzione l'adattamento al diritto giurassiano delle concessioni, fatte salve le acquisizioni di diritti da parte del concessionario o concessionaria.**
**4 Le eccezioni e le questioni tecniche, finanziarie, amministrative e giuridiche possono essere regolate in un accordo d'esecuzione.**