Legislator · Canton Grigioni — Raccolta delle leggi cantonali
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217.310 KGEOIVOCGI CH-GR

Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Campo d'applicazione (KGEOIV)

21 Articles / Provisions · Canton Grigioni — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (21)

Statutory Text (21 Provisions)

Disposizioni generali

1. La presente ordinanza si applica ai geodati di base del diritto cantonale, nonché agli altri geodati del Cantone, fatta eccezione per i dati del catasto delle condotte.

2. Essa si applica in via sussidiaria ai geodati di base del diritto federale per i quali sono competenti il Cantone o un ente territoriale subordinato.

3. Sono fatte salve norme particolari contenute in altri atti normativi.

Disposizioni generali

1. Nel campo d'applicazione della presente ordinanza sono applicabili in via sussidiaria le disposizioni dell'ordinanza federale sulla geoinformazione.

Disposizioni generali

1. Qualità: la qualità dei geodati si misura ai criteri della completezza, della consistenza logica, della precisione, dell'attualità e della correttezza contenutistica.

2. Sistema d'informazione geografica (SIG): un sistema d'informazione geografica è un sistema per il rilevamento, l'elaborazione, l'amministrazione, l'analisi e la presentazione di dati geografici. I sistemi di geoinformazione includono l'hardware e il software necessari, come pure i geodati.

3. Organo cantonale preposto: con organo cantonale preposto va inteso sia il servizio specializzato ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera b della legge cantonale sulla geoinformazione, sia il servizio cantonale che esercita la vigilanza sui geodati cantonali il cui rilevamento, aggiornamento e gestione rientra nel settore di competenza dei comuni o delle regioni.

Organizzazione e competenze

1. La Commissione SIG

a) tratta tutti gli affari nel settore della geoinformazione che sono di importanza interdipartimentale oppure che concernono gli interessi generali del Cantone;

b) segue gli sviluppi nel settore della geoinformazione e sviluppa strategie;

c) consiglia il Governo nel settore della geoinformazione.

2. Essa è composta da al massimo dieci membri, nonché dal presidente.

3. Ciascun Dipartimento designa da uno a due membri. Vanno considerati i collaboratori dei servizi specializzati che partecipano al SIG.

4. Il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità nomina il presidente.

Organizzazione e competenze

1. Nel settore della geoinformazione, l'Ufficio con il Centro di competenze SIG è competente per i compiti seguenti

a) coordinamento delle attività dell'Amministrazione cantonale;

b) preparazione degli affari e gestione del segretariato per la Commissione SIG;

c) collaborazione allo sviluppo di norme tecniche;

d) consulenza a servizi cantonali;

e) gestione del sistema d'informazione geografica centrale SIG dell'Amministrazione cantonale;

f) emanazione delle necessarie istruzioni tecniche con la collaborazione degli organi cantonali preposti.

2. Nel settore dei geodati cantonali esso è competente per tutti i compiti affidati dall'ordinanza federale sulla geoinformazione all'Ufficio federale di topografia.

3. Esso ha diritto di impartire istruzioni ai servizi specializzati del Cantone.

Organizzazione e competenze

1. Se l'ordinanza federale sulla geoinformazione attribuisce un compito al servizio specializzato competente nel caso specifico, nel settore dei geodati cantonali è competente per questo compito l'organo cantonale preposto.

2. Esso è competente per la concessione, la limitazione o il rifiuto dell'accesso ai geodati federali o cantonali limitatamente accessibili al pubblico.

Organizzazione e competenze

1. Nella preparazione di decisioni strategiche nel settore della geoinformazione con effetti anche esterni all'Amministrazione cantonale vanno consultate le cerchie interessate.

Geodati e geoservizi

1. Il Dipartimento tiene

a) un catalogo dei geodati di base del diritto federale con l'indicazione delle competenze nel Cantone dei Grigioni;

b) un catalogo dei geodati di base del diritto cantonale con l'indicazione delle competenze, del livello di autorizzazione all'accesso, dell'appartenenza al catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà e della necessità di mettere a disposizione un servizio di telecaricamento;

c) un catalogo degli altri geodati pubblici del Cantone con l'indicazione delle competenze.

2. Esso provvede a un'adeguata pubblicazione di questi cataloghi.

Geodati e geoservizi

1. I geodati di base vincolanti per i proprietari vengono referenziati ai dati della misurazione ufficiale. Per quanto opportuno, questo vale anche per i geodati di base vincolanti per le autorità.

Geodati e geoservizi

1. Se necessario, il servizio specializzato può ampliare i modelli di geodati minimi della Confederazione per soddisfare le esigenze cantonali supplementari.

Geodati e geoservizi

1. L'Ufficio stabilisce la lingua di descrizione generale per i geodati di base e per i metadati. A tal proposito considera lo stato della tecnica e le normative a livello nazionale e internazionale.

Geodati e geoservizi

1. Il servizio competente per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione dei geodati ne assicura la qualità.

2. L'Ufficio mette a disposizione strumenti per valutare la qualità liberamente utilizzabili.

Geodati e geoservizi

1. La storicizzazione viene effettuata dal servizio competente per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione.

2. La storicizzazione può essere svolta dall'organo cantonale preposto.

Geodati e geoservizi

1. I geodati dei servizi specializzati cantonali vengono tenuti nel sistema d'informazione geografica centrale dell'Amministrazione cantonale.

2. L'Ufficio mette a disposizione l'infrastruttura necessaria all'archiviazione e alla storicizzazione.

3. In accordo con il servizio specializzato e con l'Archivio di Stato, l'Ufficio stabilisce il piano di archiviazione dei geodati.

Geodati e geoservizi

1. I geodati che vengono rilevati, aggiornati e amministrati dai comuni e dalle regioni vanno da questi archiviati in un sistema adeguato.

2. L'archiviazione può anche essere svolta dall'organo cantonale preposto.

3. In accordo con l'organo cantonale preposto e con l'Archivio di Stato, l'Ufficio stabilisce il piano di archiviazione dei geodati.

Geodati e geoservizi

1. L'Archivio di Stato è competente per l'archiviazione a lungo termine dei geodati degni di archiviazione.

Geodati e geoservizi

1. Tutti gli utenti devono indicare l'attualità dei geodati federali e cantonali.

Geodati e geoservizi

1. L'Ufficio può emanare istruzioni tecniche relative ai modelli di rappresentazione, ai geometadati, alla qualità, alla storicizzazione, all'archiviazione di geodati e ai geoservizi con la cooperazione degli organi cantonali preposti.

Trasmissione di geodati

1. Su richiesta, il servizio competente per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione concede ad altri servizi del Cantone, delle regioni o dei comuni accesso ai geodati di base attraverso un servizio di telecaricamento oppure, laddove ciò non è possibile, in un'altra forma elettronica adatta.

Trasmissione di geodati

1. I servizi comunali o regionali competenti per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione sono tenuti a consegnare entro il termine stabilito dall'organo cantonale preposto i geodati destinati alla pubblicazione e alla fornitura.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2012.

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