# Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Campo d'applicazione (217.310)

**Acronyms:** KGEOIV, OCGI
**Jurisdiction:** CH-GR
**Canonical URL:** https://legislator.ch/it/law/ch/gr/217.310/217-310-kgeoiv-ordinanza-cantonale-sulla-geoinformazione-ocgi-campo-d-applicazione
**Official Source:** https://gr.clex.ch/app/it/texts_of_law/217.310

## Provisions

### Art. 1 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Campo d'applicazione

1. La presente ordinanza si applica ai geodati di base del diritto cantonale, nonché agli altri geodati del Cantone, fatta eccezione per i dati del catasto delle condotte.

2. Essa si applica in via sussidiaria ai geodati di base del diritto federale per i quali sono competenti il Cantone o un ente territoriale subordinato.

3. Sono fatte salve norme particolari contenute in altri atti normativi.

### Art. 2 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Applicabilità del diritto federale

1. Nel campo d'applicazione della presente ordinanza sono applicabili in via sussidiaria le disposizioni dell'ordinanza federale sulla geoinformazione.

### Art. 3 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Definizioni

1. Qualità: la qualità dei geodati si misura ai criteri della completezza, della consistenza logica, della precisione, dell'attualità e della correttezza contenutistica.

2. Sistema d'informazione geografica (SIG): un sistema d'informazione geografica è un sistema per il rilevamento, l'elaborazione, l'amministrazione, l'analisi e la presentazione di dati geografici. I sistemi di geoinformazione includono l'hardware e il software necessari, come pure i geodati.

3. Organo cantonale preposto: con organo cantonale preposto va inteso sia il servizio specializzato ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera b della legge cantonale sulla geoinformazione, sia il servizio cantonale che esercita la vigilanza sui geodati cantonali il cui rilevamento, aggiornamento e gestione rientra nel settore di competenza dei comuni o delle regioni.

### Art. 4 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Commissione SIG

1. La Commissione SIG

a) tratta tutti gli affari nel settore della geoinformazione che sono di importanza interdipartimentale oppure che concernono gli interessi generali del Cantone;

b) segue gli sviluppi nel settore della geoinformazione e sviluppa strategie;

c) consiglia il Governo nel settore della geoinformazione.

2. Essa è composta da al massimo dieci membri, nonché dal presidente.

3. Ciascun Dipartimento designa da uno a due membri. Vanno considerati i collaboratori dei servizi specializzati che partecipano al SIG.

4. Il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità nomina il presidente.

### Art. 5 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Ufficio

1. Nel settore della geoinformazione, l'Ufficio con il Centro di competenze SIG è competente per i compiti seguenti

a) coordinamento delle attività dell'Amministrazione cantonale;

b) preparazione degli affari e gestione del segretariato per la Commissione SIG;

c) collaborazione allo sviluppo di norme tecniche;

d) consulenza a servizi cantonali;

e) gestione del sistema d'informazione geografica centrale SIG dell'Amministrazione cantonale;

f) emanazione delle necessarie istruzioni tecniche con la collaborazione degli organi cantonali preposti.

2. Nel settore dei geodati cantonali esso è competente per tutti i compiti affidati dall'ordinanza federale sulla geoinformazione all'Ufficio federale di topografia.

3. Esso ha diritto di impartire istruzioni ai servizi specializzati del Cantone.

### Art. 6 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Organo cantonale preposto

1. Se l'ordinanza federale sulla geoinformazione attribuisce un compito al servizio specializzato competente nel caso specifico, nel settore dei geodati cantonali è competente per questo compito l'organo cantonale preposto.

2. Esso è competente per la concessione, la limitazione o il rifiuto dell'accesso ai geodati federali o cantonali limitatamente accessibili al pubblico.

### Art. 7 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Consultazione di cerchie interessate

1. Nella preparazione di decisioni strategiche nel settore della geoinformazione con effetti anche esterni all'Amministrazione cantonale vanno consultate le cerchie interessate.

### Art. 8 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Cataloghi di geodati

1. Il Dipartimento tiene

a) un catalogo dei geodati di base del diritto federale con l'indicazione delle competenze nel Cantone dei Grigioni;

b) un catalogo dei geodati di base del diritto cantonale con l'indicazione delle competenze, del livello di autorizzazione all'accesso, dell'appartenenza al catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà e della necessità di mettere a disposizione un servizio di telecaricamento;

c) un catalogo degli altri geodati pubblici del Cantone con l'indicazione delle competenze.

2. Esso provvede a un'adeguata pubblicazione di questi cataloghi.

### Art. 9 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Dati di riferimento

1. I geodati di base vincolanti per i proprietari vengono referenziati ai dati della misurazione ufficiale. Per quanto opportuno, questo vale anche per i geodati di base vincolanti per le autorità.

### Art. 10 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Ampliamenti di modelli di geodati

1. Se necessario, il servizio specializzato può ampliare i modelli di geodati minimi della Confederazione per soddisfare le esigenze cantonali supplementari.

### Art. 11 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Lingua di descrizione

1. L'Ufficio stabilisce la lingua di descrizione generale per i geodati di base e per i metadati. A tal proposito considera lo stato della tecnica e le normative a livello nazionale e internazionale.

### Art. 12 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Qualità

1. Il servizio competente per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione dei geodati ne assicura la qualità.

2. L'Ufficio mette a disposizione strumenti per valutare la qualità liberamente utilizzabili.

### Art. 13 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Storicizzazione

1. La storicizzazione viene effettuata dal servizio competente per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione.

2. La storicizzazione può essere svolta dall'organo cantonale preposto.

### Art. 14 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Tenuta e archiviazione di geodati 1. Servizi specializzati cantonali

1. I geodati dei servizi specializzati cantonali vengono tenuti nel sistema d'informazione geografica centrale dell'Amministrazione cantonale.

2. L'Ufficio mette a disposizione l'infrastruttura necessaria all'archiviazione e alla storicizzazione.

3. In accordo con il servizio specializzato e con l'Archivio di Stato, l'Ufficio stabilisce il piano di archiviazione dei geodati.

### Art. 15 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - 2. Servizi specializzati comunali e regionali

1. I geodati che vengono rilevati, aggiornati e amministrati dai comuni e dalle regioni vanno da questi archiviati in un sistema adeguato.

2. L'archiviazione può anche essere svolta dall'organo cantonale preposto.

3. In accordo con l'organo cantonale preposto e con l'Archivio di Stato, l'Ufficio stabilisce il piano di archiviazione dei geodati.

### Art. 16 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Archiviazione a lungo termine

1. L'Archivio di Stato è competente per l'archiviazione a lungo termine dei geodati degni di archiviazione.

### Art. 17 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Indicazione dell'attualità

1. Tutti gli utenti devono indicare l'attualità dei geodati federali e cantonali.

### Art. 18 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Istruzioni tecniche

1. L'Ufficio può emanare istruzioni tecniche relative ai modelli di rappresentazione, ai geometadati, alla qualità, alla storicizzazione, all'archiviazione di geodati e ai geoservizi con la cooperazione degli organi cantonali preposti.

### Art. 19 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Scambio di dati tra autorità

1. Su richiesta, il servizio competente per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione concede ad altri servizi del Cantone, delle regioni o dei comuni accesso ai geodati di base attraverso un servizio di telecaricamento oppure, laddove ciò non è possibile, in un'altra forma elettronica adatta.

### Art. 20 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Trasmissione di geodati di base

1. I servizi comunali o regionali competenti per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione sono tenuti a consegnare entro il termine stabilito dall'organo cantonale preposto i geodati destinati alla pubblicazione e alla fornitura.

### Art. 21 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2012.

