Scopo
Table of Provisions (6)
Statutory Text (6 Provisions)
1. Il Cantone dispone di un fondo (Voce 997.000) destinato alla copertura parziale o intera di danni derivanti da rischi non assicurati degli esercizi amministrativi e scolastici cantonali e dei Servizi psichiatrici dei Grigioni, danni che il Cantone o i Servizi psichiatrici dei Grigioni devono assumersi o si assumono volontariamente.
1. La Ragioneria di Stato provvede ad amministrare il fondo, il cui patrimonio va investito al tasso medio per investimenti di lunga durata.
1. Per la copertura di danni ai sensi dell'articolo 1 possono essere usati gli interessi e parte del patrimonio. Gli interessi non usati vengono aggiunti al patrimonio.
1. Le domande di erogazione dal fondo vanno presentate per iscritto al Dipartimento delle finanze e dei comuni.
2. La competenza di decisione circa il danno totale fatto valere per un evento spetta alle seguenti autorità
a) * al Dipartimento delle finanze e dei comuni fino all'importo di 50 000 franchi;
b) * al Governo per importi superiori ai 50 000 franchi.
3. È riservata una sentenza giudiziaria a norma della legge sulla responsabilità.[1]
1. Nell'assumere danni ai sensi dell'articolo 1 e nel calcolare il risarcimento si dovrà tener giusto conto della colpa del danneggiato e delle speciali circostanze dell'evento.
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1963.