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Art. 4 Regolamento concernente il fondo per i rischi non assicurati degli esercizi amministrativi e scolastici cantonali e dei Servizi psichiatrici dei Grigioni - Autorità competenti

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Art. 4 Regolamento concernente il fondo per i rischi non assicurati degli esercizi amministrativi e scolastici cantonali e dei Servizi psichiatrici dei Grigioni — Autorità competenti

1. Le domande di erogazione dal fondo vanno presentate per iscritto al Dipartimento delle finanze e dei comuni.

2. La competenza di decisione circa il danno totale fatto valere per un evento spetta alle seguenti autorità

a) * al Dipartimento delle finanze e dei comuni fino all'importo di 50 000 franchi;

b) * al Governo per importi superiori ai 50 000 franchi.

3. È riservata una sentenza giudiziaria a norma della legge sulla responsabilità.[1]

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