Competenze secondo la LICC
Table of Provisions (9)
Statutory Text (9 Provisions)
1. Le seguenti competenze conformemente all'articolo 15 della legge d'introduzione al Codice civile svizzero vengono delegate all'Ufficio della migrazione e del diritto civile
a) autorizzazione del cambiamento del nome (art. 30 cpv. 1 CC);
b) azione di nullità del matrimonio (art. 106 cpv. 1 CC);
c) azione di annullamento dell'unione domestica registrata (art. 9 cpv. 2 LUD);
d) autorizzazione a contrarre matrimonio per cittadini stranieri (art. 43 cpv. 2 e 3 LDIP).
1. La competenza per la nomina dell'ispettore delle carni conformemente all'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza cantonale sull'igiene delle carni viene delegata al Dipartimento.
1. La competenza per l'approvazione di contributi fino a 50 000 franchi per singolo caso di prestazioni assistenziali straordinarie conformemente all'articolo 3 dell'ordinanza d'esecuzione della legge cantonale sull'assistenza alle persone nel bisogno viene delegata al Dipartimento.
1. La competenza per il riconoscimento di consultori di gravidanza privati e per la stipulazione di relative convenzioni conformemente all'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale sui consultori di gravidanza viene delegata al Dipartimento.
2. La competenza per ritirare il riconoscimento, concedendo un termine adeguato, ove i presupposti di riconoscimento non siano più dati conformemente all'articolo 2 capoverso 4 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale sui consultori di gravidanza viene delegata al Dipartimento.
1. La competenza per il versamento di contributi a progetti e studi conformemente all'articolo 14 capoversi 2 e 3 della legge sulla perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni viene delegata al Dipartimento.
1. La competenza per determinare le ubicazioni dei centri regionali di raccolta, delle regioni di raccolta e dell'appartenenza dei comuni alle regioni conformemente all'articolo 26 capoverso 1 della legge cantonale sulla veterinaria (8) viene delegata al Dipartimento.
1. La competenza per la nomina dei veterinari ufficiali conformemente all'articolo 3 capoverso 2 lettera b della legge cantonale sulla veterinaria viene delegata al Dipartimento.
1. La competenza per la nomina del veterinario cantonale supplente conformente all'articolo 3 capoverso 2 lettera a della legge cantonale sulla veterinaria viene delegata al Dipartimento.
1. La Cancelleria dello Stato decide sulla concessione di aiuto umanitario fino a un importo di 50 000 franchi.