170.340
CH-GR
Art. 2 Ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi - Nomina dell'ispettore delle carni
Art. 2 Ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi — Nomina dell'ispettore delle carni
1. La competenza per la nomina dell'ispettore delle carni conformemente all'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza cantonale sull'igiene delle carni viene delegata al Dipartimento.