Legislator · Canton Glarona — Raccolta delle leggi cantonali
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9.5-2 CH-GL

Disposizioni generali

7 Articles / Provisions · Canton Glarona — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (7)

Statutory Text (7 Provisions)

1. Le tasse sono a carico della persona che richiede l'atto d'ufficio nel proprio interesse o che lo provoca con il suo comportamento (Art. 26 cpv. 1 Legge sulla ristorazione). Gli esercizi alberghieri e della ristorazione e gli esercizi commerciali devono versare una tassa unica per la mescita rispettivamente per il commercio di bevande spiritose a scopo di consumo (Art. 27 cpv. 1 Legge sulla ristorazione). L'ammontare di tale tassa si basa sul tipo e sull'importanza dell'esercizio (Art. 27 cpv. 2 Legge sulla ristorazione). In caso di cambiamento di titolarità, la tassa viene riscossa nuovamente (Art. 28 cpv. 2 Legge sulla ristorazione). Se un esercizio viene ingrandito, deve essere versata la differenza tra le tasse dell'esercizio esistente e quelle del nuovo esercizio (Art. 28 cpv. 3 Legge sulla ristorazione).

1. Ai sensi dell'Art. 26 cpv. 1 della Legge sulla ristorazione e l'alloggio, il Comune riscuote tasse a copertura dei costi per i suoi atti ufficiali.

2. La tassa per l'elaborazione di domande per il rilascio di autorizzazioni ai sensi della Legge sulla ristorazione e l'alloggio (inclusa la mancata concessione di autorizzazioni o nuove valutazioni di autorizzazioni a termine) ammonta a un forfait di CHF 100.00 per domanda. Il Comune può richiedere un acconto adeguato per le tasse eventualmente da imporre. Questo sarà preso in considerazione nel conteggio finale.

3. La tassa per ulteriori atti ufficiali, in particolare per l'esecuzione di controlli e per la verifica a seguito di adattamenti dei locali ai sensi della Legge sulla ristorazione e l'alloggio, varia tra CHF 50.00 e CHF 300.00 a seconda dell'impegno.

1. Per l’evasione di domande di autorizzazione per esercizi pubblici occasionali e per la proroga degli orari d’apertura in singoli casi non vengono riscosse tasse.

1. Tariffa base

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| a) Esercizio pubblico con somministrazione di alcolici con 0 a 6 posti a sedere/in piedi: | CHF 100.00 |

| b) Esercizio pubblico con 7 a 25 posti a sedere/in piedi: | CHF 250.00 |

| c) Esercizio pubblico con 26 a 100 posti a sedere/in piedi: | CHF 500.00 |

| d) Esercizio pubblico con 101 a 150 posti a sedere/in piedi: | CHF 750.00 |

| e) Esercizio pubblico con oltre 151 posti a sedere/in piedi: | CHF 1'000.00 |

2. Tassa supplementare

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| a) per la prolungamento dell'orario di apertura in casi singoli: | CHF 50.00 |

| b) Locale per fumatori e fumoir: | CHF 600.00 |

| c) per la prolungamento permanente dell'orario di apertura fino a due giorni feriali inclusi: | CHF 600.00 |

| d) per la prolungamento permanente dell'orario di apertura da tre giorni feriali: | CHF 1'000.00 |

| e) La tassa supplementare per la prolungamento degli orari di apertura è fissata in maniera forfettaria, indipendentemente dalla durata del prolungamento. | |

1. Tassa per le attività di ristorazione occasionali

a) Attività di ristorazione occasionali con mescita di alcolici al giorno: CHF 100.00

b) Attività di ristorazione occasionali senza mescita di alcolici al giorno: CHF 0.00

1. Imposta sulle bevande distillate per esercizi commerciali

a) piccolo, fino a 9.0 m²: CHF 100.00

b) medio, da 9.01 m² a 30.0 m²: CHF 250.00

c) medio-grande, da 30.01 m² a 50.0 m²: CHF 500.00

d) grande, da 50.01 m² e oltre: CHF 1'000.00

1. Le associazioni locali e le organizzazioni senza scopo di lucro sono esenti dal pagamento delle imposte per le attività economiche occasionali.

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