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Regolamento del personale dei tribunali - Ambito di Applicazione

14 Articles / Provisions · Canton Basilea Città — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (14)

Statutory Text (14 Provisions)

**Generale**

1. Il presente regolamento si applica al personale dei tribunali, inclusi gli uffici annessi al tribunale civile (§ 49 comma 1 GOG), di seguito denominato "personale del tribunale".

2. Per le presidenze e i giudici, queste norme in materia di personale si applicano solo nella misura in cui siano compatibili con la loro rispettiva posizione di magistrati.

3. Le disposizioni relative alla previdenza per la vecchiaia del personale del tribunale e alla cassa pensioni di Basilea-Città non sono oggetto del presente regolamento.

**Generale**

1. I decreti in materia di diritto del personale del Consiglio di Governo si applicano anche al personale giudiziario, salvo che non esistano regolamenti particolari del Consiglio della Magistratura o dei singoli tribunali. Lo stesso vale per i regolamenti, le direttive e le istruzioni ecc. del Servizio centrale del personale.

**Generale**

1. Nella misura in cui un affare rientra nella competenza del consiglio di giurisdizione, esso applica per analogia il Regolamento sulla collaborazione in materia di partenariato sociale nell'amministrazione del Cantone di Basilea-Città del 5 maggio 2009.

Competenza

1. Se una disposizione cantonale relativa al personale statale attribuisce una competenza al Consiglio di Stato, il Consiglio Giudiziario subentra al suo posto nell'ambito di applicazione di questo regolamento, salvo diversa disposizione. La o il presidente del Consiglio Giudiziario subentra alla Presidente o al Presidente del Consiglio di Stato.

2. Se una disposizione cantonale relativa al personale statale attribuisce una competenza a un dipartimento, a una Direttrice o a un Direttore di dipartimento, alla direzione di un dipartimento, a una direzione o alla Capo del personale o al Capo del personale, i singoli tribunali subentrano al loro posto nell'ambito di applicazione di questo regolamento, salvo diversa disposizione.

Competenza

1. I singoli tribunali disciplinano le competenze interne tramite regolamenti, direttive o istruzioni, salvo un'ordinanza regolamentare divergente, la conferenza delle presidenze è competente.

2. La conferenza delle presidenze dei singoli tribunali può delegare tale competenza.

3. Se una disposizione cantonale riguardante il personale statale assegna una competenza alla responsabile o al responsabile del personale, quest'ultima/o, nell'ambito di applicazione di questo regolamento, è sostituita/o, salvo diversa disposizione, dalla direttrice o dal direttore amministrativo del tribunale pertinente.

4. Il tribunale civile disciplina le competenze interne all'interno degli uffici a esso aggregati (§ 49 comma 1 GOG) tramite direttive o istruzioni.

Competenza

1. Il Consiglio di amministrazione del tribunale garantisce che l'amministrazione del personale per i tribunali venga assunta da un dipartimento del personale amministrativo in collaborazione con il Servizio centrale del personale.

2. Inoltre, il dipartimento del personale amministrativo ha i compiti previsti dai §§ 11 e 12 comma 1 frase 1 del Regolamento sui servizi del personale del Cantone di Basilea Città (Regolamento sulla gestione delle risorse umane) del 25 gennaio 2005. I singoli tribunali sono responsabili del rispetto delle norme del diritto del personale.

3. Resta riservata l'indipendenza dell'amministrazione giudiziaria in materia di diritto del personale.

Competenza

1. Sulla pensione anticipata dei dipendenti dei tribunali e degli uffici su iniziativa del datore di lavoro o previo mutuo consenso ai sensi del § 6 comma 1 del regolamento relativo alla pensione anticipata dei dipendenti del Cantone di Basilea Città del 15 agosto 2006 decide in ogni caso il consiglio giudiziario.

Competenza

1. I compiti conferiti dalla normativa relativa alla gestione delle idee nell'amministrazione pubblica di Basilea-Città del 24 maggio 2005 alla responsabile del personale decentrato o al responsabile del personale decentrato sono svolti dai singoli tribunali, mentre per le idee di miglioramento che interessano vari tribunali, è competente il Consiglio giudiziario.

2. I compiti possono essere delegati a singoli dipendenti, con l'eccezione della competenza per l'assegnazione di premi di Fr. 2'000.- o più secondo § 10 comma 2 e 3 della normativa. La decisione spetta al singolo tribunale o, in caso di idee di miglioramento che interessano vari tribunali o per l'assegnazione di premi superiori a Fr. 10'000.-, al Consiglio giudiziario.

Disposizioni speciali in materia di diritto del personale per i tribunali

1. Il Presidente e la Presidente, i giudici, le cancelliere e i cancellieri del tribunale, nonché altre persone coinvolte nella consulenza del tribunale, come in particolare i tirocinanti, devono astenersi dal portare simboli religiosi visibili durante le trattative e la pronuncia delle decisioni in presenza delle parti o del pubblico.

Disposizioni speciali in materia di diritto del personale per i tribunali

1. I collaboratori e le collaboratrici impiegati in modo irregolare senza un orario fisso e senza diritto all'impiego vengono retribuiti sulla base delle ore lavorate.

2. La tariffa si basa sulla classificazione della funzione svolta e sull'esperienza del collaboratore o della collaboratrice, tenendo conto del mancato diritto all'impiego con un'adeguata maggiorazione. L'indennità per ferie e la tredicesima mensilità vengono pagate pro rata temporis.

3. I criteri vengono stabiliti dai tribunali con una direttiva che deve essere approvata dal consiglio giudiziario.

Disposizioni speciali in materia di diritto del personale per i tribunali

1. La Corte d'Appello stabilisce l'indennità per le persone che redigono i verbali delle riunioni dei giudici unici competenti per le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri, nonché l'indennità per un corrispondente servizio di reperibilità, con una direttiva che deve essere approvata dal consiglio giudiziario.

Disposizioni speciali in materia di diritto del personale per i tribunali

1. I presìdi giudiziari operano secondo il modello dell'orario di lavoro flessibile basato sulla fiducia.

2. I presìdi giudiziari usufruiscono delle ferie in base alle disposizioni normative in materia di personale, in modo autonomo e in accordo con i loro colleghi. Le ferie non possono in linea di principio essere trasferite all'anno successivo. Non sussiste alcun diritto alla monetizzazione delle ferie non godute.

3. I presìdi giudiziari sono dispensati dall'adempimento dei loro doveri ufficiali per la durata del congedo di maternità e di paternità stabilito dalle normative in materia di personale.

4. La conferenza dei presìdi competente può concedere, su apposita richiesta, un congedo non retribuito a un membro del presidio in casi particolari, nella misura in cui ciò sia compatibile con il funzionamento del tribunale.

Istanza di ricorso

1. Disposizioni della rispettiva conferenza dei presidenti (§ 16 comma 1 della legge sul personale), contro le quali non può essere presentato ricorso presso la Commissione dei ricorsi del personale (§ 62 comma 2, seconda frase, GOG), possono essere impugnate mediante ricorso al tribunale amministrativo (§ 10 comma 1 della legge sulla giurisdizione costituzionale e amministrativa (VRPG) del 14 giugno 1928).

Classificazione di nuovi posti e riclassificazione di posti presso i tribunali

1. I posti di nuova creazione, nonché i posti il cui grado di difficoltà è cambiato in modo significativo a seguito di una modifica della struttura precedente di un'unità organizzativa o a seguito di un cambiamento delle funzioni, vengono nuovamente classificati dal consiglio giudiziario ai sensi dei §§ 5 e 6 commi 1 e 2 della legge concernente la classificazione e la retribuzione del personale del Cantone di Basilea Città (Legge sui salari) del 18 gennaio 1995.

2. Si applicano in linea di massima le disposizioni del Regolamento sulla classificazione dei posti e la classificazione del personale del Cantone di Basilea Città (Regolamento di classificazione, EVO) del 31 ottobre 1995, tenendo conto delle norme di competenza regolamentate nel § 4 di questo regolamento.

3. In deroga al § 4a comma 2 EVO, in caso di dissenso tra l'autorità di assunzione (singolo tribunale) e il dipartimento centrale del personale competente riguardo alla classificazione di un posto, si rinuncia al coinvolgimento del gruppo di valutazione. Sia in caso di consenso che di dissenso, la richiesta viene trasmessa direttamente al consiglio giudiziario per la decisione.

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