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154.112 CH-BS

§ 1 Regolamento del personale dei tribunali - Ambito di Applicazione

**Generale**
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§ 1 Regolamento del Personale dei Tribunali — Ambito di Applicazione

1. Il presente regolamento si applica al personale dei tribunali, inclusi gli uffici annessi al tribunale civile (§ 49 comma 1 GOG), di seguito denominato "personale del tribunale".

2. Per le presidenze e i giudici, queste norme in materia di personale si applicano solo nella misura in cui siano compatibili con la loro rispettiva posizione di magistrati.

3. Le disposizioni relative alla previdenza per la vecchiaia del personale del tribunale e alla cassa pensioni di Basilea-Città non sono oggetto del presente regolamento.

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