Ordinanza sul servizio specializzato e la commissione per l'uguaglianza di genere - Unità
Table of Provisions (8)
Statutory Text (8 Provisions)
1. Per l'attuazione della parità tra donna e uomo ai sensi del § 8 della Costituzione del Cantone di Basilea-Campagna (Costituzione cantonale) del 17 maggio 1984 e dell'art. 8 comma 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Costituzione federale) del 18 aprile 1999, esiste un Ufficio per la Parità tra Donna e Uomo (in breve: Ufficio per la Parità).
2. L'Ufficio per la Parità è subordinato alla Direzione delle Finanze e delle Chiese.
1. La sede specializzata promuove la parità tra donne e uomini in tutti gli ambiti della vita e si impegna per l'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione diretta e indiretta e di violenza di genere.
2. Essa ha in particolare i seguenti compiti
a. Verifica i decreti e le misure cantonali per la loro conformità con l'art. 8 della Costituzione del Cantone, con l'art. 8 comma 3 della Costituzione Federale, con la Legge federale sulla parità dei sessi (Legge sulla parità, GlG) del 24 marzo 1995, nonché con la Legge d'introduzione alla Legge sulla parità (EG GlG) del 27 novembre 1997.
b. Consiglia privati e autorità in materia di parità tra donne e uomini.
c. Sviluppa insieme alle parti interessate programmi e misure per la promozione della parità tra donne e uomini.
d. Emana raccomandazioni, redige e richiede pareri e studi.
e. Fornisce informazioni rilevanti per la parità.
f. Svolge attività di informazione pubblica pertinenti.
3. Collabora con le istituzioni e organizzazioni comunali, cantonali e federali che svolgono compiti analoghi.
4. È il punto di riferimento per domande e preoccupazioni provenienti dal pubblico riguardanti la parità.
5. Sviluppa insieme all'Ufficio del personale misure che promuovono la parità tra donne e uomini all'interno dell'amministrazione cantonale a tutti i livelli e gradi. In questioni occupazionali, la sede specializzata può esaminare i documenti rispettando la protezione dei dati personali.
6. La sede specializzata riferisce regolarmente sulla sua attività.
1. L'ufficio competente può comunicare direttamente con tutte le autorità e i dipartimenti del Cantone e richiedere le informazioni necessarie per l'adempimento delle sue funzioni.
2. Per il trattamento degli affari che riguardano la parità tra donna e uomo, l'ufficio competente è coinvolto sin dall'inizio.
3. L'ufficio competente è incluso nella procedura interna di consultazione amministrativa.
1. Il centro di competenza dispone di un budget.
1. Il Consiglio di Stato è assistito in materia di parità di genere da un consiglio consultivo sulla parità di genere BL (in breve: «Sounding Board»).
2. Il Sounding Board è la commissione ai sensi del § 20 EG GlG e viene considerato come una commissione del Consiglio di Stato ai sensi del Regolamento sulle commissioni del Consiglio di Stato (Regolamento delle commissioni, KoV) del 22 agosto 2017.
1. Il Comitato Consultivo (Sounding Board) offre consulenza strategica e di contenuto al Consiglio di Governo in merito alla politica di parità di genere.
2. Indica importanti sviluppi e necessità di intervento nella politica di parità di genere.
3. Il Consiglio di Governo e l'ufficio competente raccolgono i feedback del Comitato Consultivo su progetti di politica di parità di genere.
1. Il Consiglio di Consultazione è composto da 9-14 membri.
2. Nel nominare i membri, il Consiglio di Governo assicura una composizione ampia che rappresenti diversi settori sociali, gruppi di interesse, orientamenti politici e situazioni di vita.
3. La direzione dell'ufficio partecipa alle riunioni del Consiglio di Consultazione con voce consultiva.
1. La direttrice o il direttore della Direzione Finanze e Chiese presiede il Sounding Board.
2. L'ufficio specializzato funge da segretariato del Sounding Board.
3. Il Sounding Board si riunisce di norma due volte l'anno.