Regolamento d'organizzazione della Direzione delle finanze e delle chiese (Do FKD) - Ambito di applicazione (FKD)
Table of Provisions (28)
Statutory Text (28 Provisions)
1. Questo regolamento del servizio disciplina l'organizzazione degli uffici e delle sezioni specializzate della Direzione delle Finanze e della Chiesa (in breve: Direzione).
1. La Direzione esercita le proprie competenze principali nei seguenti ambiti di intervento
a. Finanze;
b. Tasse;
c. Personale;
d. Parità tra donne e uomini;
e. Informatica;
f. Comuni;
g. Statistica;
h. Assistenza sociale;
i. Chiese;
j. Politica dei media;
k. Partecipazioni;
l. * Registro civile;
m. * Trasformazione digitale;
n. * Gestione dei dati;
o. * Diritti delle persone con disabilità.
1. L'articolazione della Direzione in servizi si conforma al § 9 del Regolamento sulla legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione di Basilea Campagna (Regolamento sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione di Basilea Campagna, RVOV BL) del 19 dicembre 2017.
2. La Direzione delle Finanze e delle Chiese gestisce, sotto l'egida di Uguaglianza BL, l'Ufficio per l'Uguaglianza tra Donne e Uomini e il Punto di Contatto per i Diritti delle Persone con Disabilità.
1. La direttrice o il direttore guida la direzione con l'ausilio di mandati di prestazione e ulteriori strumenti di gestione.
2. La supplenza della direttrice o del direttore in questioni amministrative è assunta dalla segretaria generale o dal segretario generale.
1. La direttrice o il direttore della sede è competente per la firma dei provvedimenti che devono essere emanati nell'ambito di competenza della sede.
2. Lei o lui può delegare la competenza a firmare provvedimenti a unità specifiche in determinati ambiti di competenza. La delega necessita dell'approvazione della direttrice o del direttore della direzione.
3. L'avvocata o l'avvocato competente per materia è autorizzato a firmare i provvedimenti che guidano i procedimenti.
4. La sede che ha emanato il provvedimento rilascia, su richiesta, il certificato di esecutività conformemente alla legislazione sul procedimento amministrativo.
1. La direttrice o il direttore del servizio è responsabile per la contabilità dei costi e delle prestazioni ai sensi del § 31 della legge sulla gestione finanziaria (FHG) del 1º giugno 2017.
2. La competenza per le autorizzazioni di spesa è disciplinata dal regolamento sulla competenza per le autorizzazioni di spesa nella Direzione finanziaria ed ecclesiastica del 1º febbraio 2018.
3. La direttrice o il direttore della direzione regola le competenze per la stipula dei contratti in un regolamento.
1. Il consiglio di governo è l'autorità di assunzione
a. * delle direzioni degli uffici secondo il § 2 comma 1 del regolamento sulla legge del personale (Regolamento del personale) del 19 dicembre 2000;
b. * della direzione dell'Ufficio per la parità tra donna e uomo;
c. * della direzione del punto di contatto per i diritti delle persone con disabilità.
2. Per i praticanti giuridici si applica il § 2 comma 2 del Regolamento del personale.
3. ...
4. Le autorità di assunzione secondo il § 2 comma 4 del Regolamento del personale sono
a. per il personale della segreteria generale: la direttrice o il direttore e la segretaria o il segretario generale;
b. per le persone con contratti di apprendistato: la direttrice o il direttore dell'ufficio e il o la responsabile della formazione professionale;
c. per il resto del personale: la segretaria o il segretario generale e la direttrice o il direttore dell'ufficio.
5. Per le persone con contratti di tirocinio si applica la regolamentazione secondo comma 4 lettera a e c.
1. Il Segretariato Generale è suddiviso nelle seguenti aree specialistiche
a. Comunicazione;
b. Diritto e Finanze;
c. Personale;
d. Comuni, composto dal Centro di Competenza per le Finanze Comunali e dal Centro di Competenza per il Diritto Comunale;
e. Trasformazione Digitale.
2. La Segretaria Generale o il Segretario Generale, insieme ai responsabili della Comunicazione e di Diritto e Finanze, costituisce lo staff.
1. Il Segretariato Generale ha i seguenti compiti
a. supporto completo alla leadership per la o il Capo della Direzione;
b. consulenza e supporto agli uffici;
c. emanazione di istruzioni specialistiche nei confronti degli uffici;
d. pianificazione, coordinamento e assicurazione della qualità all'interno della Direzione;
e. centro di competenza per questioni generali comunali e supervisione sui Comuni (escluso il settore finanziario dei Comuni);
f. svolgimento dei compiti relativi alle chiese nazionali e comunità religiose e supervisione sulla «Fondazione dei beni ecclesiastici» per conto del Consiglio del Governo;
g. * centro di competenza per la comunicazione e la politica dei media;
h. * trasformazione digitale e sviluppo organizzativo nella Direzione;
i. * centro di competenza per la finanza comunale (equilibrio finanziario e ripartizione delle competenze, contabilità comunale e supervisione finanziaria sui Comuni);
j. * sviluppo delle prestazioni integrative.
1. L'Ufficio per la Parità tra Donna e Uomo è amministrativamente subordinato al Segretariato Generale.
2. L'Ufficio opera sotto il nome di «Parità per Donne e Uomini del Cantone Basilea Campagna» o con l'acronimo «PdUC».
1. L'ufficio specializzato ha in particolare i seguenti compiti
a. Elaborazione dei principi per la politica di parità;
b. Consulenza e supporto delle direzioni, dei tribunali e di terzi nell'esecuzione;
c. Sviluppo di programmi e misure per promuovere la parità da parte di terzi;
d. Coordinazione e monitoraggio.
1. Il punto di contatto per i diritti delle persone con disabilità è amministrativamente subordinato al Segretariato Generale.
2. Il punto di contatto opera sotto il nome "Ufficio Specializzato per i Diritti delle Persone con Disabilità" o con l'acronimo «BehiF».
1. Il punto di contatto ha in particolare i seguenti compiti
a. Elaborazione delle priorità del Cantone per realizzare i diritti delle persone con disabilità per il Consiglio di Stato;
b. Monitoraggio e coordinamento dell'attuazione delle disposizioni legali sulle disabilità da parte della Confederazione e del Cantone e consulenza all'amministrazione cantonale;
c. Promozione della consapevolezza dei diritti delle persone con disabilità nello Stato, nell'economia e nella società.
1. La direzione del Servizio per le Pari Opportunità tra Donna e Uomo e la direzione dello Sportello per i Diritti delle Persone con Disabilità coordinano le attività delle loro unità, ove possibile e opportuno, e sfruttano le sinergie sotto l'egida delle Pari Opportunità BL.
2. Dirigono Pari Opportunità BL in co-direzione.
1. L'amministrazione finanziaria è suddivisa come segue
a. Controllo di gestione governativo;
b. Finanza ed economia pubblica;
c. Finanze e tesoreria;
d. Gestione assicurativa;
e. Uffici di staff.
2. ...
1. L'amministrazione finanziaria ha i seguenti compiti
a. pianificazione e gestione sovraordinate del bilancio statale per garantire l'equilibrio del bilancio finanziario;
b. attuazione e sviluppo del diritto finanziario;
c. organizzazione della contabilità e direzione tecnica nell'ambito della rendicontazione;
d. * gestione delle assicurazioni sociali;
e. * direzione tecnica o coordinamento nei settori del controllo delle partecipazioni, gestione dei rischi e sistema di controllo interno (SCI), assicurazioni, legislazione sull'imposta sui veicoli a motore, aiuti per i casi di rigore BL e perequazione finanziaria nazionale;
f. * gestione della tesoreria;
g. * implementazione e sviluppo delle applicazioni finanziarie interdirezionali.
1. L'amministrazione fiscale è strutturata come segue
a. Persone fisiche 1
1. Lavoratori autonomi I,
2. Lavoratori autonomi II,
3. Lavoratori dipendenti I,
4. Lavoratori dipendenti II,
5. Lavoratori dipendenti / Lavoratori autonomi;
b. Persone fisiche 2 (incl. imposta preventiva);
c. Comuni e ricorsi (incl. imposte complementari e sanzioni fiscali);
d. Persone giuridiche;
e. Revisione;
f. * Servizi e progetti
1. Ufficio,
2. Archivio,
3. Gestione dei dati anagrafici,
4. * Informatica;
g. Imposte speciali;
h. Riscossione delle imposte
1. Centro Servizi,
2. Riscossione,
3. Contabilità,
4. Gestione delle perdite,
5. * Rilascio (sottomissione amministrativa);
i. Imposta alla fonte.
2. Alla direzione generale sono subordinati un ufficio di presidenza e il servizio giuridico come uffici di staff.
1. L'amministrazione fiscale ha i seguenti compiti
a. Esecuzione delle leggi fiscali federali e cantonali;
b. Esaminare le dichiarazioni dei redditi e valutare le persone fisiche e giuridiche;
c. Valutare la tassa sugli utili immobiliari e la tassa di mutazione, nonché la tassa di successione e la tassa sulle donazioni (tasse speciali);
d. Riscossione dell'imposta statale, dell'imposta federale diretta, delle tasse speciali e dell'imposta comunale per conto dei comuni;
e. Gestione centrale degli avvisi di perdita per tutte le unità amministrative del cantone;
f. Elaborazione e riscossione dell'imposta alla fonte;
g. Gestione delle notifiche e rapporti con le autorità nonché con l'Amministrazione federale delle contribuzioni;
h. Sviluppo e adeguamento delle leggi fiscali;
i. Assistenza e supporto degli uffici fiscali comunali;
j. Espansione e sviluppo dei servizi con focus sulla digitalizzazione dell'offerta e dei processi.
**1. L'Ufficio del personale è così suddiviso:**
a. Direzione dell'Ufficio del personale e organizzazione del personale;
b. Centro servizi
1. Direzione del Centro servizi,
2. Stipendi e assicurazioni sociali,
3. Supporto HR,
4. Servizi centrali;
c. Centro di competenza
1. Direzione del Centro di competenza,
2. Area specialistica remunerazione del personale,
3. Area specialistica sviluppo del personale,
4. Area specialistica diritto del personale.
**2. Alla Direzione dell'Ufficio del personale sono subordinati i dipartimenti di assistenza, controllo del personale, comunicazione e progetti, nonché trasformazione digitale HR.**
**3. Alla Direzione del Centro di competenza sono subordinati i dipartimenti di assistenza e sviluppo del personale per la trasformazione digitale.**
1. L'Ufficio del Personale ha i seguenti compiti
a. consulenza strategica al Consiglio di Governo nello sviluppo della politica del personale e della strategia di gestione del personale;
b. elaborazione dei principi e attuazione della politica del personale e della strategia di gestione del personale in collaborazione con le direzioni e le autorità speciali;
c. fornitura, coordinamento e monitoraggio degli strumenti e dei processi del personale cantonale;
d. sviluppo, adattamento ed esecuzione del diritto del personale;
e. consulenza all'amministrazione cantonale, ai comuni e alle istituzioni di diritto pubblico;
f. esecuzione dei processi amministrativi delle risorse umane e del pagamento dei salari.
2. Alla direzione dell'Ufficio del Personale spetta la gestione specializzata in conformità con l'Ordinanza sull'organizzazione del personale del Cantone Basilea-Campagna (Ordinanza sull'organizzazione del personale) del 21 giugno 2022.
1. L'Ufficio per i Dati e la Statistica è strutturato come segue
a. Dipartimento Sviluppo Software/Ingegneria dei Dati;
b. Servizi Dati;
c. Ufficio Specializzato Registri (Dati Master)
1. Registro Cantonale delle Persone arbo;
2. Registro Cantonale degli Edifici e delle Abitazioni (kGWR);
d. Ufficio e Coordinamento Open Government Data (OGD);
e. Dipartimento Statistica
1. Scienza dei Dati;
2. Settore Demografia;
3. Settore Territorio e Ambiente;
4. Settore Terreno;
5. Settore Economia;
6. Settore Edilizia e Abitazioni;
7. Settore Sociale;
8. Settore Sanità;
9. Settore Istruzione;
10. Settore Finanze.
1. L'Ufficio per i Dati e la Statistica ha i seguenti compiti
a. Supporto all'amministrazione pubblica, ai tribunali e alle autorità speciali nella creazione e attuazione di una gestione dati professionale e completa;
b. Compiti dell'ufficio del registro (dati principali) ai sensi della Legge di Registrazione e Iscrizione (ARG) del 19 giugno 2008;
c. Consulenza tecnica agli uffici e alle autorità cantonali nella preparazione e pubblicazione dei loro dati amministrativi come Open Government Data (OGD);
d. Esecuzione dei compiti statistici cantonali ai sensi della Legge sulla Statistica del 21 febbraio 2008;
e. Esecuzione delle statistiche federali ai sensi della Legge Federale sulle Statistiche (BStatG) del 9 ottobre 1992;
f. * ...
g. * ...
h. * ...
1. L'Ufficio Sociale Cantonale è così strutturato
a. Assistenza sociale e asilo;
b. Contributi di mantenimento e incasso;
c. Progetti;
d. * Ufficio di staff;
e. * Centro di valutazione;
f. * Centro per la Promozione dell'Integrazione.
1. L'Ufficio Sociale Cantonale ha i seguenti compiti
a. Elaborazione dei principi per la politica di assistenza sociale;
b. Supervisione sulle autorità comunali di assistenza sociale;
c. * Esecuzione dei compiti cantonali nei settori dell'assistenza sociale, dei contributi al canone di locazione, dell'anticipo e dell'esecuzione dei contributi di mantenimento, e della gestione delle questioni relative all'asilo e ai rifugiati.
d. * Fornitura di offerte preventive, antecedenti all'assistenza sociale;
e. * Trattazione di questioni trasversali nel campo della politica di lotta alla povertà.
1. L'informatica centrale è strutturata come segue
a. Direzione generale;
b. Soluzioni aziendali;
c. Soluzioni per il posto di lavoro;
d. Servizi di piattaforma;
e. Servizi di gestione.
1. I compiti dell'Informatica Centrale sono disciplinati dal Regolamento sull'Informatica (Regolamento sull'Informatica) del 24 gennaio 2017, dal Regolamento relativo alla Legge sulla gestione e comunicazione elettronica delle transazioni (Regolamento sull'E-Government, Vo E-GovG) del 14 dicembre 2021, nonché dal Regolamento sulla Sicurezza dell'Informazione (VIS) dell'11 marzo 2008.
1. L'Ufficio Trasformazione Digitale è strutturato come segue
a. Direzione;
b. Servizi.
1. I compiti dell'Ufficio Trasformazione Digitale sono disciplinati nel Regolamento sulla Trasformazione Digitale (VoDiT) del 23 gennaio 2024 e nel Regolamento sulla Gestione di Progetti e Portafoglio Progetti (VPPM) del 24 gennaio 2017.