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142.11 FKD CH-BL

§ 17 Regolamento d'organizzazione della Direzione delle finanze e delle chiese (Do FKD) - Compiti

Organizzazione degli uffici - Ufficio del personale (UP)
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§ 17 Del FKD — Compiti

1. L'Ufficio del Personale ha i seguenti compiti

a. consulenza strategica al Consiglio di Governo nello sviluppo della politica del personale e della strategia di gestione del personale;

b. elaborazione dei principi e attuazione della politica del personale e della strategia di gestione del personale in collaborazione con le direzioni e le autorità speciali;

c. fornitura, coordinamento e monitoraggio degli strumenti e dei processi del personale cantonale;

d. sviluppo, adattamento ed esecuzione del diritto del personale;

e. consulenza all'amministrazione cantonale, ai comuni e alle istituzioni di diritto pubblico;

f. esecuzione dei processi amministrativi delle risorse umane e del pagamento dei salari.

2. Alla direzione dell'Ufficio del Personale spetta la gestione specializzata in conformità con l'Ordinanza sull'organizzazione del personale del Cantone Basilea-Campagna (Ordinanza sull'organizzazione del personale) del 21 giugno 2022.

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