§ 17 Regolamento d'organizzazione della Direzione delle finanze e delle chiese (Do FKD) - Compiti
§ 17 Del FKD — Compiti
1. L'Ufficio del Personale ha i seguenti compiti
a. consulenza strategica al Consiglio di Governo nello sviluppo della politica del personale e della strategia di gestione del personale;
b. elaborazione dei principi e attuazione della politica del personale e della strategia di gestione del personale in collaborazione con le direzioni e le autorità speciali;
c. fornitura, coordinamento e monitoraggio degli strumenti e dei processi del personale cantonale;
d. sviluppo, adattamento ed esecuzione del diritto del personale;
e. consulenza all'amministrazione cantonale, ai comuni e alle istituzioni di diritto pubblico;
f. esecuzione dei processi amministrativi delle risorse umane e del pagamento dei salari.
2. Alla direzione dell'Ufficio del Personale spetta la gestione specializzata in conformità con l'Ordinanza sull'organizzazione del personale del Cantone Basilea-Campagna (Ordinanza sull'organizzazione del personale) del 21 giugno 2022.