Ordinanza sui servizi di traduzione - Ambito di applicazione
Table of Provisions (25)
Statutory Text (25 Provisions)
1. Il presente regolamento si applica a tutti gli incarichi di traduzione orale (interpretariato) e traduzione scritta, conferiti dalle autorità giudiziarie e amministrative cantonali.
2. Non rientrano nel presente regolamento gli incarichi in cui non è la traduzione letterale ad essere al centro dell'attenzione, bensì un'altra prestazione, soprattutto traduzione interculturale.
3. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di persone giuridiche che si occupano di incarichi di traduzione.
1. Il gruppo di esperti è una commissione consultiva del Consiglio di Governo e dei tribunali.
2. Esso è composto da un rappresentante per ciascuno dei seguenti
a. Direzione delle Finanze e delle Chiese,
b. Direzione della Sicurezza,
c. Direzione dell'Istruzione, Cultura e Sport,
d. Direzione dell'Economia e della Salute e
e. dei Tribunali.
3. Il rappresentante dei tribunali è scelto dal loro comitato esecutivo, mentre gli altri rappresentanti sono nominati dal Consiglio di Governo.
4. La partecipazione al gruppo di esperti è considerata parte dei compiti ordinari dei membri del gruppo di esperti e non viene compensata separatamente.
1. Il gruppo di lavoro assicura la fornitura di servizi di traduzione di qualità, efficienti ed economici all'interno delle autorità giudiziarie e amministrative cantonali.
2. È in particolare responsabile di
a. la redazione dell'elenco dei traduttori,
b. la definizione dei requisiti per i traduttori e le traduttrici,
c. i principi della formazione continua per traduttori e traduttrici,
d. le decisioni sulla cancellazione di iscrizioni nell'elenco dei traduttori, nonché sulla revoca o proroga di sospensioni,
e. l'emanazione di disposizioni nell'ambito di questo regolamento e
f. l'informazione del Consiglio di Stato e delle autorità giudiziarie e amministrative su questioni inerenti i servizi di traduzione.
3. Adotta il regolamento sui servizi di traduzione per l'applicazione di questo regolamento.
1. Il gruppo di lavoro decide a maggioranza semplice dei membri presenti. Ogni membro è obbligato a votare. Il presidente o la presidente partecipa alla votazione e in caso di parità ha il voto decisivo.
2. In casi urgenti, il presidente o la presidente decide con approvazione successiva da parte del gruppo di lavoro.
1. Il gruppo di esperti disciplina gli altri aspetti, in particolare le sue procedure e la sua organizzazione, nel suo regolamento in materia di traduzione.
1. L'ufficio di coordinamento è situato organizzativamente e gerarchicamente presso l'ufficio del personale.
2. Il gruppo di esperti comunica direttamente con l'ufficio di coordinamento.
3. Il regolamento in materia di traduzioni del gruppo di esperti è vincolante per l'ufficio di coordinamento. Il gruppo di esperti non ha diritto diretto di impartire istruzioni all'ufficio di coordinamento.
1. Verifica la qualifica dei nuovi traduttori e delle nuove traduttrici che devono essere inclusi nell'elenco dei traduttori.
2. Gestisce l'elenco dei traduttori e si occupa di nuove iscrizioni, variazioni e sospensioni, nonché, su incarico del gruppo specializzato, delle cancellazioni.
3. Su richiesta delle autorità committenti e con il loro supporto, cerca traduttori e traduttrici per lingue per le quali ci sono poche persone idonee disponibili.
4. È responsabile delle registrazioni delle note spese per l'impiego o provvede alla loro liquidazione.
5. È a disposizione dei traduttori e delle traduttrici come punto di informazione per questioni amministrative.
6. Informa i traduttori e le traduttrici sulle registrazioni nell'elenco dei traduttori e su possibili o necessarie formazioni.
1. Il registro dei traduttori serve alle autorità giudiziarie e amministrative per selezionare persone idonee per incarichi di traduzione.
2. L'inclusione nel registro dei traduttori non costituisce un rapporto contrattuale tra la persona interessata e le autorità né un diritto all'assegnazione né un obbligo di accettazione degli incarichi.
1. L'elenco dei traduttori contiene i seguenti tipi di dati relativi alla persona
a. Dati anagrafici,
b. Competenze linguistiche,
c. Formazioni e qualificazioni professionali,
d. Informazioni sulla reperibilità e disponibilità,
e. Indicazioni particolari sulle possibilità di impiego,
f. Comunicazioni delle autorità committenti,
g. Un blocco.
2. Il regolamento sul servizio di traduzione stabilisce i dati tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione dei dati.
1. Chi desidera essere inserito nel repertorio dei traduttori deve presentare domanda scritta presso l'ufficio di coordinamento. Alla domanda devono essere allegati una dichiarazione che attesti la presa visione degli obblighi basati su questo regolamento e il regolamento sulla traduzione del gruppo specializzato, nonché un estratto del casellario giudiziale.
2. L'accoglimento della domanda presuppone che vi sia una necessità per i servizi di traduzione offerti e che il candidato o la candidata possieda i requisiti professionali e personali richiesti. Anche in caso di idoneità, non sussiste alcun diritto all'inserimento.
3. Per verificare i requisiti, l'ufficio di coordinamento può richiedere, in particolare, attestati di formazione, condurre o far condurre test di idoneità professionale e chiedere estratti del registro delle esecuzioni.
4. Maggiori dettagli sono determinati dal regolamento sulla traduzione.
1. L'iscrizione nel registro dei traduttori presuppone che la candidata o il candidato
a. padroneggi la lingua tedesca standard sia a livello orale che scritto,
b. padroneggi una lingua straniera sia a livello orale che scritto,
c. sia in grado di tradurre correttamente, completamente e rapidamente sia oralmente che per iscritto.
2. Dal punto di vista personale, si presuppone che la candidata o il candidato
a. abbia capacità giuridica,
b. goda di una buona reputazione, in particolare dal punto di vista penale,
c. di regola sia cittadina o cittadino svizzero o sia in possesso di un permesso di soggiorno da diversi anni,
d. sulla base dell'attività svolta finora, possa garantire un adempimento indipendente degli incarichi e un comportamento corretto.
1. I membri delle autorità giudiziarie e amministrative sono autorizzati a segnalare all'ufficio di coordinamento fatti che sollevano dubbi significativi sulla presenza dei requisiti professionali o personali necessari della persona incaricata della traduzione, a condizione che non vi siano disposizioni legali imperative che impediscano tale segnalazione.
1. Nel caso venga avviato un procedimento penale nei confronti di una persona iscritta nel registro dei traduttori, o esistano indizi che i requisiti professionali o personali per l'iscrizione non siano più soddisfatti o che si sia verificata una violazione dei doveri, l'ufficio di coordinamento può provvisoriamente disporre una sospensione.
2. Il gruppo di lavoro deve esaminare entro 3 mesi se sussistano motivi per una cancellazione, se la sospensione debba essere revocata o prorogata.
3. Le persone sospese non vengono più elencate nel registro dei traduttori e sono visibili solo all'ufficio di coordinamento.
1. Se una persona iscritta nell'elenco dei traduttori non soddisfa più i requisiti professionali o personali, l'iscrizione viene cancellata.
2. L'ufficio di coordinamento provvede agli accertamenti necessari. Se vi sono dubbi sui requisiti professionali, possono essere coinvolti esperti.
3. Una cancellazione può avvenire anche per motivi amministrativi, in particolare se sono disponibili numerose persone meglio qualificate o se una persona non è stata impiegata per un lungo periodo di tempo.
1. Alla persona interessata viene comunicato per iscritto
a. la decisione riguardo all'inserimento nel registro dei traduttori, alla sua sospensione o cancellazione, nonché
b. le registrazioni nel registro dei traduttori basate su segnalazioni delle autorità committenti.
2. Rimangono riservati il diritto cogente contrario e il prevalente interesse pubblico.
3. La comunicazione comprende i dati registrati nel registro dei traduttori. La decisione riguardo all'inserimento nel registro dei traduttori, alla sospensione e alla cancellazione avviene sotto forma di provvedimento.
1. Le seguenti autorità hanno il diritto di ispezionare il registro dei traduttori
a. Le autorità committenti della giustizia e dell'amministrazione;
b. la persona registrata in relazione alla propria registrazione;
c. altre autorità e persone in singoli casi, a condizione che sia dimostrato un interesse da tutelare, in particolare ufficiale o professionale, e nella misura in cui la persona registrata abbia espresso il suo consenso in merito.
1. L'impiego della traduzione richiede un consenso reciproco e costituisce un rapporto contrattuale di diritto pubblico tra l'autorità appaltante e la persona che esegue la traduzione.
2. Per gli incarichi conferiti a persone fisiche, si applicano le disposizioni del Regolamento del 12 marzo 2013 sulla retribuzione delle mansioni affidate a lavoratori subordinati, qualora gli incaricati rientrino nell'ambito di applicazione di tale regolamento.
3. Per gli incarichi che non rientrano nel regolamento sulla retribuzione delle mansioni affidate a lavoratori subordinati, si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni relative al mandato semplice.
1. Qualora in un caso specifico non sia disponibile una persona idonea dall'elenco dei traduttori, non sia possibile convocarne una entro un termine utile, o si presentino altre circostanze particolari, è possibile affidare incarichi corrispondenti, alle stesse condizioni, anche a persone non registrate, purché l'autorità che conferisce l'incarico ritenga soddisfatte le condizioni professionali e personali.
2. Il regolamento sul servizio di traduzione può prevedere che le persone registrate, che abbiano completato le formazioni raccomandate dal gruppo di esperti, siano preferite nell'assegnazione degli incarichi.
1. L'autorità committente redige per ogni servizio svolto un documento che fornisce informazioni sul momento e la durata del servizio e lo trasmette al centro di coordinamento.
2. Segnala eventuali avvenimenti particolari durante il servizio di traduzione e dubbi sulla competenza della traduttrice o del traduttore al centro di coordinamento.
3. Stabilisce la corretta imputazione contabile e previene i costi per i servizi di traduzione.
1. Gli incaricati trasferiscono le dichiarazioni e i testi in modo completo e, per quanto possibile, letteralmente nel discorso diretto. Si astengono da qualsiasi interpretazione personale e presa di posizione.
2. Gli incaricati sono obbligati a una traduzione veritiera (Art. 307 CP) e al rispetto del segreto d'ufficio (Art. 320 CP). Devono eseguire personalmente il loro incarico. Il trasferimento a terzi è consentito solo con il previo consenso dell'autorità committente.
3. Informano senza indugio l'autorità committente e l'ufficio di coordinamento nel caso in cui esistano o possano insorgere nuovi motivi di esclusione, ricusazione o astensione ai sensi delle pertinenti normative processuali o leggi procedurali.
4. Gli incaricati segnalano all'ufficio di coordinamento le variazioni relative alla loro persona.
5. Qualora gli incaricati abbiano dubbi circa l'esistenza di motivi di esclusione, ricusazione o astensione, devono chiarirli con l'autorità committente e l'ufficio di coordinamento.
6. Può essere richiesto in generale o per determinati incarichi il completamento di formazioni ulteriori.
1. Le violazioni degli obblighi possono comportare una sospensione dall'elenco dei traduttori.
2. La cancellazione definitiva dall'elenco dei traduttori, così come ulteriori richieste e conseguenze legali derivanti dalla violazione degli obblighi, restano riservate.
1. Gli importi di remunerazione per gli incarichi di traduzione e il rimborso delle spese si basano sul Regolamento del 12 marzo 2013 relativo alla compensazione dei mandati a lavoratori dipendenti, purché i soggetti incaricati rientrino nell'ambito di applicazione di tale regolamento. Negli altri casi, gli importi di remunerazione e il rimborso delle spese devono seguire lo stesso regolamento.
2. La remunerazione avviene mensilmente, basandosi sui documenti di prestazione presentati e confermati dalle autorità committenti.
3. Essa è a carico delle autorità committenti.
1. Contro le decisioni del gruppo specialistico è possibile presentare ricorso al Consiglio di Stato entro 10 giorni.
1. Traduttrici e traduttori già registrati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento saranno inclusi nel nuovo elenco dei traduttori, non appena avranno presentato la dichiarazione obbligatoria ai sensi del § 10 paragrafo 1.
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2013.