Legislator · Canton Berna — Raccolta delle leggi cantonali
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152.221.121.2 DELDVGSIODDÉLDSSI CH-BE

Ambito di applicazione (DELDVGSI)

16 Articles / Provisions · Canton Berna — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (16)

Art. 1 Ordinanza Direzionale sulla Delegazione di Poteri della Direzione della Salute, Sociale e Integrazione (DelDV GSI) Art. T1-1 Regolamento di Direzione sulla Delegazione delle Competenze della Direzione della Salute, delle Politiche Sociali e dell'Integrazione (DelDV GSI) Art. 2 Regolamento Direttoriale sulla Delegazione delle Competenze della Direzione della Sanità, Sociale e Integrazione (DelDV GSI) Art. 2 Regolamento Direttoriale sulla Delegazione delle Competenze della Direzione della Sanità, Sociale e Integrazione (DelDV GSI) - Costituzione e Cessazione dei Rapporti di Lavoro Art. 3 Regolamento Direttoriale sulla Delegazione di Poteri della Direzione della Sanità, Sociale e Integrazione (DelDV GSI) Art. 4 Ordinanza direttoriale sulla delega dei poteri della Direzione della sanità, del sociale e dell'integrazione (DelDV GSI) Art. 6 Ordinanza Direttoriale sulla Delegazione di Poteri della Direzione della Sanità, degli Affari Sociali e dell'Integrazione (ODDPSASI) - Collaborazione del Dipartimento del Personale e dell'Organizzazione Art. 7 Regolamento Direttivo sulla Delegazione delle Competenze della Direzione Sanitaria, Sociale e dell'Integrazione (DelDV GSI) Art. 8 Regolamento Direttoriale sulla Delegazione di Competenze della Direzione della Salute, Sociale e Integrazione (DelDV GSI) Art. 9 Ordinanza Direttoriale sulla Delegazione di Competenze della Direzione della Salute, Sociale e Integrazione (DelDV GSI) Art. 10 Regolamento Direttivo sulla Delegazione di Competenze della Direzione della Sanità, Sociale e Integrazione (DelDV GSI) Art. 14 Ordinanza direttoriale sulla delega di competenze della Direzione della salute, degli affari sociali e dell'integrazione (DelDV GSI) - Autorizzazione alla firma in materia di personale e spesa Art. 14a Regolamento Direttivo sulla Delegazione di Poteri della Direzione della Sanità, Sociale e Integrazione (RegDelV DSI) Art. 14b Regolamento Direttoriale sulla Delegazione dei Poteri della Direzione della Salute, del Sociale e dell’Integrazione (DelDV GSI) Art. 14c Decreto Direttivo sulla Delegazione di Potestà della Direzione della Sanità, Sociale e Integrazione (DelDV GSI) Art. 15 Regolamento Direzionale sulla Delegazione di Poteri della Direzione della Salute, Sociale e Integrazione (RegDel SSI) Art. 16 Regolamento direttivo sulla delega di competenze della Direzione della Salute, Sociale e Integrazione (DelDV GSI)

Statutory Text (16 Provisions)

Ambito di applicazione

1. Questo regolamento disciplina la delega delle competenze in materia di personale e spese della Direzione della salute, degli affari sociali e dell'integrazione alle unità organizzative subordinate secondo gli articoli 2 e 3 OrV GSI.

1a Inoltre, regola la delega delle autorizzazioni alla firma del Segretariato generale e degli uffici nel procedimento amministrativo alle unità organizzative subordinate.

2. Rimangono riservate le disposizioni sulle competenze basate su leggi superiori, nonché i diritti di partecipazione e approvazione previsti da atti speciali di altre direzioni.

Disposizione transitoria della modifica del 02.07.2021

1. L'Articolo 14c comma 2 è applicabile solo a partire dal 1° gennaio 2022.

Poteri nell'ambito delle risorse umane - ...

1. Il Consiglio di Stato è responsabile dell'istituzione e della cessazione del rapporto di lavoro dei titolari delle posizioni dirigenziali secondo l'articolo 13 OrV GSI[6]

Poteri nel Settore del Personale - ...

1. Il Direttore o la Direttrice della Sanità, Sociale e Integrazione è responsabile per l'istituzione e la cessazione degli altri rapporti di lavoro del personale, a meno che tali competenze non siano delegate in questo regolamento direttivo.

Poteri nel Settore del Personale - ...

La costituzione e cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale, le cui funzioni sono classificate fino alla classe di stipendio 23 inclusa, avviene presso la Segreteria Generale a opera della Segretaria Generale o del Segretario Generale, negli uffici a opera della Capo Ufficio o del Capo Ufficio e nell’unità organizzativa equivalente a opera della Capo Ufficio o del Capo Ufficio dell’ufficio a cui è amministrativamente affiliata.

La costituzione e cessazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale avviene presso la Segreteria Generale a opera della Segretaria Generale o del Segretario Generale, negli uffici a opera della Capo Ufficio o del Capo Ufficio e nell’unità organizzativa equivalente a opera della Capo Ufficio o del Capo Ufficio dell’ufficio a cui è amministrativamente affiliata.

...

Poteri nel Settore del Personale - ...

1. Il Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione del Segretariato Generale ottiene il consenso dell'Ufficio Personale all'instaurazione del rapporto di lavoro qualora vengano deviate dai valori stabiliti nell'Allegato II del Regolamento del Personale per quanto riguarda la retribuzione iniziale.

Poteri nel Settore del Personale - ...

1. La gestione del piano dei posti e l'approvazione delle variazioni di posto per conto della Direzione delle Finanze sono di competenza del Dipartimento del Personale e dell'Organizzazione del Segretariato Generale.

Poteri nel Settore del Personale - ...

1. L'autorizzazione per la concessione delle seguenti approvazioni relative al personale è delegata per il personale del Segretariato Generale alla Segretaria Generale o al Segretario Generale, per il personale degli uffici ai Capi degli uffici e per il personale dell'unità organizzativa equiparata al Capo dell'ufficio al quale essa è amministrativamente collegata

a l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa al di fuori del luogo di lavoro (Art. 8 par. 2 PV),

b **\*** ...

c l'autorizzazione alla conversione del premio di fedeltà in compenso (Art. 99 par. 1 PV),

d l'autorizzazione all'uso di veicoli a motore per ragioni di servizio (Art. 113 par. 1 PV),

e **\*** la disposizione del servizio di picchetto (Art. 84f par. 1 PV),

f **\*** ...

g l'autorizzazione al congedo retribuito di breve durata (Art. 156 PV),

h **\*** l'autorizzazione al congedo non retribuito fino a un mese (Art. 157 par. 1 PV),

i **\*** l'autorizzazione al congedo per partecipare a eventi formativi esterni fino a dieci giorni lavorativi per evento (Art. 175 par. 2 lett. a PV).

2. La Segretaria Generale o il Segretario Generale è responsabile dell'autorizzazione del congedo per partecipare a eventi formativi esterni che superano i dieci giorni lavorativi per evento (Art. 175 par. 2 lett. b PV).

Potestà di Spesa

1. La Direttrice o il Direttore della Direzione della sanità, degli affari sociali e dell'integrazione approva tutte le spese per le quali la Direzione è competente per il rilascio dell'approvazione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1 della FHaV o ai sensi di una disposizione legale speciale, nella misura in cui la competenza di spesa non sia stata delegata ai sensi dell'articolo 10.

Potestà di Spesa

1. La Segretaria Generale o il Segretario Generale, così come le Direttrici d'Ufficio o i Direttori d'Ufficio, autorizzano, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5, nell'ambito delle loro competenze i crediti d'impegno come

a) nuove spese una tantum fino a 200'000 franchi,

b) nuove spese ricorrenti fino a 50'000 franchi,

c) spese legate una tantum fino a 500'000 franchi,

d) spese legate ricorrenti fino a 100'000 franchi.

2. Possono delegare completamente o parzialmente le loro competenze in materia di spesa, nel regolamento organizzativo della loro unità organizzativa, ai loro vice, alle responsabili e ai responsabili delle divisioni, servizi e settori a loro subordinati, nonché a determinate persone con funzioni speciali.

3. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4, le Direttrici d'Ufficio o i Direttori d'Ufficio sono competenti nel loro ambito di competenza per l'uso concreto dei crediti quadro secondo l'articolo 129 paragrafi 1 e 2 della legge del 9 marzo 2021 sulle offerte di prestazioni sociali (SLG).

3a. Autorizzano nel loro ambito di competenza tutti i crediti d'impegno per contributi operativi a enti gestori di offerte di prestazioni per adulti con disabilità, nella misura in cui sia stata loro conferita la competenza per la stipula di contratti di prestazione o mandati di prestazione con tali enti gestori. L'autorizzazione avviene fatto salvo il paragrafo 4.

4. Le Direttrici d'Ufficio o i Direttori d'Ufficio sottopongono periodicamente alla Direttrice della sanità, del sociale e dell'integrazione o al Direttore della sanità, del sociale e dell'integrazione una lista con gli usi concreti previsti dei crediti quadro ai sensi dell'articolo 129 paragrafi 1 e 2 SLG e una lista con i crediti d'impegno previsti secondo il paragrafo 3a. La Direttrice della sanità, del sociale e dell'integrazione o il Direttore della sanità, del sociale e dell'integrazione può respingere singoli usi o singoli crediti d'impegno entro il termine concordato con le Direttrici d'Ufficio o i Direttori d'Ufficio.

5. Le Direttrici d'Ufficio o i Direttori d'Ufficio autorizzano nel loro ambito di competenza le spese ai sensi dell'articolo 130 paragrafo 1 SLG.

Facoltà di Firma

1. L'autorizzazione alla firma si basa sui poteri nel settore del personale e sui poteri di spesa.

2. In caso di impedimento, l'autorizzazione alla firma spetta ai supplenti.

Facoltà di Firma

Nell'ambito della giustizia amministrativa e nei casi di responsabilità dello Stato, il diritto di firma per le osservazioni, le decisioni di cancellazione e le misure e decisioni provvisorie autonomamente impugnabili, così come per le decisioni relative al patrocinio gratuito, qualora non vengano decise nel provvedimento principale, è delegato alla direttrice o al direttore del dipartimento legale e ai loro sostituti.

Per gli altri provvedimenti di istruzione del procedimento, i collaboratori giuridici sono autorizzati a firmare.

Facoltà di Firma

1. Qualora nella legislazione speciale l'Ufficio della Sanità sia indicato come l'ufficio competente, la direttrice o il direttore dell'ufficio ha il diritto di firma; in caso di impedimento, questo spetta alla sua sostituta o al suo sostituto.

2. Questo diritto di firma può essere delegato alle unità organizzative subordinate interessate, in particolare nei seguenti ambiti

a rilascio e revoca delle autorizzazioni all'esercizio della professione e delle autorizzazioni operative nel contesto della legislazione sanitaria,

b imposizione di misure di sorveglianza nel contesto della supervisione delle professioni e delle strutture sanitarie.

3. L'ufficio disciplina la delega del diritto di firma nel suo regolamento organizzativo e d'affari.

Facoltà di Firma

1. Qualora nella legislazione speciale l'Ufficio per l'Integrazione e gli Affari Sociali sia designato come l'ufficio competente, la persona a capo dell'ufficio ha il diritto di firma, e in caso di impedimento, il diritto spetta alla sua o al suo sostituto.

2. Questo diritto di firma può essere delegato alle unità organizzative subordinate, in particolare nell'ambito del rilascio e della revoca delle autorizzazioni per le strutture per l'infanzia, nonché nell'adozione di misure contro le titolari o i titolari di un'autorizzazione.

3. L'ufficio disciplina la delega del diritto di firma nel suo regolamento organizzativo e operativo.

Disposizioni Transitorie e Finali

1. Questo regolamento si applica a tutti i rapporti di lavoro esistenti al momento dell'entrata in vigore e ai procedimenti di assunzione in corso.

Disposizioni Transitorie e Finali

1. Questo regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2001.

2. Essa deve essere pubblicata ufficialmente in applicazione degli articoli 7 e 8 della legge sulle pubblicazioni del 18 gennaio 1993 (PuG) (pubblicazione straordinaria).

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