Art. 10 Regolamento Direttivo sulla Delegazione di Competenze della Direzione della Sanità, Sociale e Integrazione (DelDV GSI) - Segretariato Generale, Uffici
Art. 10 Regolamento Direttivo sulla Delegazione di Competenze della Direzione della Sanità, Sociale e Integrazione (DelDV GSI) · Segretariato Generale, Uffici
1. La Segretaria Generale o il Segretario Generale, così come le Direttrici d'Ufficio o i Direttori d'Ufficio, autorizzano, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5, nell'ambito delle loro competenze i crediti d'impegno come
a) nuove spese una tantum fino a 200'000 franchi,
b) nuove spese ricorrenti fino a 50'000 franchi,
c) spese legate una tantum fino a 500'000 franchi,
d) spese legate ricorrenti fino a 100'000 franchi.
2. Possono delegare completamente o parzialmente le loro competenze in materia di spesa, nel regolamento organizzativo della loro unità organizzativa, ai loro vice, alle responsabili e ai responsabili delle divisioni, servizi e settori a loro subordinati, nonché a determinate persone con funzioni speciali.
3. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4, le Direttrici d'Ufficio o i Direttori d'Ufficio sono competenti nel loro ambito di competenza per l'uso concreto dei crediti quadro secondo l'articolo 129 paragrafi 1 e 2 della legge del 9 marzo 2021 sulle offerte di prestazioni sociali (SLG).
3a. Autorizzano nel loro ambito di competenza tutti i crediti d'impegno per contributi operativi a enti gestori di offerte di prestazioni per adulti con disabilità, nella misura in cui sia stata loro conferita la competenza per la stipula di contratti di prestazione o mandati di prestazione con tali enti gestori. L'autorizzazione avviene fatto salvo il paragrafo 4.
4. Le Direttrici d'Ufficio o i Direttori d'Ufficio sottopongono periodicamente alla Direttrice della sanità, del sociale e dell'integrazione o al Direttore della sanità, del sociale e dell'integrazione una lista con gli usi concreti previsti dei crediti quadro ai sensi dell'articolo 129 paragrafi 1 e 2 SLG e una lista con i crediti d'impegno previsti secondo il paragrafo 3a. La Direttrice della sanità, del sociale e dell'integrazione o il Direttore della sanità, del sociale e dell'integrazione può respingere singoli usi o singoli crediti d'impegno entro il termine concordato con le Direttrici d'Ufficio o i Direttori d'Ufficio.
5. Le Direttrici d'Ufficio o i Direttori d'Ufficio autorizzano nel loro ambito di competenza le spese ai sensi dell'articolo 130 paragrafo 1 SLG.