Legislator · Canton Berna — Raccolta delle leggi cantonali
DE · FR · IT · EN Analizza in Legislator
121.111 KBÜVODCOCIT CH-BE

Oggetto (KBÜV)

31 Articles / Provisions · Canton Berna — Raccolta delle leggi cantonali
Apri la fonte ufficiale ↗ Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Table of Provisions (31)

Art. 1 Ordinanza sul diritto di cittadinanza cantonale e comunale (Ordinanza cantonale sulla cittadinanza, OCit) Art. 2 Regolamento sulla cittadinanza cantonale e comunale (Regolamento cantonale sulla cittadinanza, RCit) - Competenze Art. 3 Ordinanza sul diritto di cittadinanza cantonale e comunale (Ordinanza cantonale sulla cittadinanza, OCitC) Art. 4 Regolamento sulla cittadinanza cantonale e comunale (Regolamento cantonale sulla cittadinanza, RCit) - Domanda Art. 5 Regolamento sulla cittadinanza cantonale e comunale (Regolamento cantonale sulla cittadinanza, RCiC) Art. 6 Ordinanza sul diritto di cittadinanza cantonale e comunale (Ordinanza cantonale sulla cittadinanza, OCitC) Art. 7 Regolamento sulla cittadinanza cantonale e comunale (Regolamento Cantonale sulla Cittadinanza, KBüV) Art. 8 Regolamento sulla cittadinanza cantonale e comunale (Regolamento cantonale sulla cittadinanza, RKC) - Esecuzione del test di naturalizzazione Art. 9 Ordinanza sulla cittadinanza cantonale e comunale (Ordinanza cantonale sulla cittadinanza, OCtC) Art. 10 Ordinanza sulla cittadinanza cantonale e comunale (Ordinanza cantonale sulla cittadinanza, OCantC) Art. 11 Ordinanza sui diritti di cittadinanza cantonale e comunale (Ordinanza cantonale sui diritti di cittadinanza, OCidC) - Osservanza della sicurezza e dell'ordine pubblico nel campo della criminalità Art. 12 Ordinanza sulla cittadinanza cantonale e comunale (Ordinanza sulla cittadinanza cantonale, OCantC) Art. 13 Ordinanza sulla cittadinanza cantonale e comunale (Ordinanza cantonale sulla cittadinanza, OCit) Art. 14 Regolamento sul diritto di cittadinanza cantonale e comunale (Regolamento cantonale sulla cittadinanza, RCC) Art. 15 Ordinanza sul diritto di cittadinanza cantonale e comunale (Ordinanza cantonale sul diritto di cittadinanza, OCittC) Art. 16 Ordinanza sulla cittadinanza cantonale e comunale (Ordinanza cantonale sulla cittadinanza, OCit) - Documentazione richiesta per la domanda Art. 17 Regolamento sulla cittadinanza cantonale e comunale (Regolamento cantonale sulla cittadinanza, RCit) Art. 18 Regolamento sui Diritti di Cittadinanza Cantonale e Comunale (Regolamento Cantonale sulla Cittadinanza, RCiC) Art. 19 Ordinanza sui diritti di cittadinanza cantonale e comunale (Ordinanza cantonale sulla cittadinanza, KBüV) Art. 20 Decreto sul diritto di cittadinanza cantonale e comunale (Decreto cantonale sulla cittadinanza, KBüV) - Trasferimento durante il procedimento Art. 21 Regolamento sui diritti di cittadinanza cantonale e comunale (Regolamento cantonale sulla cittadinanza, RCitC) Art. 22 Regolamento sulla cittadinanza cantonale e comunale (Regolamento cantonale sulla cittadinanza, RCit) Art. 23 Ordinanza sui diritti di cittadinanza cantonale e comunale (Ordinanza cantonale sui diritti di cittadinanza, OCdC) Art. 24 Regolamento sul Diritto di Cittadinanza Cantonale e Comunale (Regolamento Cantonale sulla Cittadinanza, RCit) Art. 25 Regolamento sulla cittadinanza cantonale e comunale (Regolamento cantonale sulla cittadinanza, RCitC) Art. 26 Ordinanza sulla cittadinanza cantonale e comunale (Ordinanza cantonale sulla cittadinanza, OCit) - Conservazione e consultazione dei documenti Art. 27 Regolamento sulla cittadinanza cantonale e comunale (Regolamento Cantonale sulla Cittadinanza, RCC) - Tasse Art. 27a Regolamento sul diritto di cittadinanza cantonale e comunale (Regolamento cantonale sulla cittadinanza, KBüV) Art. 28 Regolamento sul diritto di cittadinanza cantonale e comunale (Regolamento cantonale sulla cittadinanza, KBüV) Art. 29 Regolamento sul diritto di cittadinanza cantonale e comunale (Regolamento cantonale sulla cittadinanza, KBüV) Art. 30 Regolamento sul diritto di cittadinanza cantonale e comunale (Regolamento cantonale sulla cittadinanza, RCit)

Statutory Text (31 Provisions)

Generale

Il presente regolamento contiene le disposizioni di attuazione della legge KBüG.

Essa disciplina in particolare le competenze e concretizza ed integra i requisiti per l'acquisizione e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale nonché la procedura.

Generale

1. La Direzione della Sicurezza è competente per

a il rilascio della cittadinanza cantonale ai sensi dell'articolo 22 comma 3 KBüG,

b l'annullamento della naturalizzazione ordinaria (art. 36 comma 3 della Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera [Legge sulla cittadinanza, BüG]).

2. L'Ufficio per i Servizi alla Popolazione (ABEV) è competente per

a il trattamento delle domande ai sensi dell'articolo 3 comma 2 KBüG e dell'articolo 31 KBüG,

b l'approvazione della decisione comunale ai sensi dell'articolo 8 comma 2 KBüG,

c la comunicazione al comune ai sensi dell'articolo 15 comma 2 KBüG,

d l'istruzione della procedura e la garanzia della cittadinanza cantonale ai sensi dell'articolo 16 commi 1 e 2 KBüG nonché il coordinamento della procedura con l'autorità federale e l'ottenimento del permesso di naturalizzazione federale (art. 13 comma 2 BüG),

e il parere all'autorità federale in caso di naturalizzazione agevolata (art. 25 BüG) e in caso di reintegrazione (art. 29 BüG),

f la determinazione della cittadinanza comunale in caso di naturalizzazione agevolata (art. 22 comma 2 BüG),

g le indagini su mandato dell'autorità federale (art. 34 BüG),

h il rilascio dalla cittadinanza svizzera ai sensi dell'articolo 37 comma 2 BüG così come dalla cittadinanza cantonale e comunale ai sensi dell'articolo 23 comma 1 KBüG,

i il consenso alla revoca della cittadinanza svizzera (art. 42 BüG),

k la determinazione della cittadinanza, qualora sia dubbio se una persona possieda la cittadinanza di un comune o del cantone (art. 43 comma 1 BüG),

l l'opposizione alle decisioni delle autorità amministrative federali in materia di cittadinanza (art. 47 comma 2 BüG).

Generale

1. **Le domande ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 2 KBüG e dell'articolo 31 KBüG devono essere presentate all'ABEV su modulo ufficiale, allegando una copia del passaporto o della carta d'identità.**

2. **Le persone coniugate o in unione civile registrata possono presentare la domanda individualmente o congiuntamente, se hanno lo stesso luogo d'origine.**

3. **I figli possono essere inclusi nella domanda dei genitori o di uno dei genitori, se:**

a. **sono minorenni al momento della presentazione della domanda,**

b. **hanno la stessa cittadinanza dei genitori richiedenti o del genitore richiedente, e**

c. **c'è il consenso delle persone esercenti la responsabilità genitoriale.**

4. **A partire dal compimento del 16º anno di età, i figli minorenni devono esprimere la propria volontà per iscritto.**

1. Naturalizzazioni ordinarie - Svizzeri e Svizzere Please provide the full text of the article for translation.

1. La domanda di naturalizzazione deve essere presentata presso il comune, da cui si richiede la cittadinanza, utilizzando il modulo ufficiale di domanda insieme ai documenti necessari.

2. Gli/le svizzeri/e e i comuni sono obbligati a utilizzare il modulo ufficiale fornito dall'ABEV.

3. Alla domanda di naturalizzazione devono essere allegati i seguenti documenti

a) Certificato di stato civile (per persone singole), certificato di famiglia (per coniugi) o certificato di partenariato (per partenariati registrati),

b) Copia del passaporto o della carta d'identità.

4. I comuni determinano quali ulteriori documenti devono essere allegati alla domanda.

**Naturalizzazioni ordinarie - Svizzere e Svizzeri** (Note: Statutory text would follow here, maintaining structure and legal terminology consistent with Swiss naturalization laws.)

1. Gli Svizzeri e le Svizzere dimostrano il forte legame con il comune nel modulo ufficiale di richiesta.

2. Il forte legame è dimostrato in particolare attraverso

a) residenza di lunga durata,

b) speciale legame di natura familiare oppure

c) contributi professionali, culturali o sociali.

1. Naturalizzazioni ordinarie - Svizzeri e Svizzere Please provide the full text of the article for translation.

1. I comuni registrano i fatti rilevanti per la naturalizzazione o la naturalizzazione nel loro decisione sull'assicurazione della cittadinanza comunale.

2. I comuni sono obbligati a utilizzare il modulo ufficiale fornito dall'ABEV per la decisione sull'assicurazione della cittadinanza comunale.

3. I comuni trasmettono all'ABEV tutte le decisioni che concludono il procedimento e che sono passate in giudicato, insieme ai dossier completi del procedimento.

Naturalizzazioni Ordinarie - Cittadini Stranieri - Requisiti Materiali

1. Gli stranieri devono sostenere un test di naturalizzazione organizzato dal comune prima di presentare la domanda.

2. Gli argomenti del test sono i seguenti

a) Geografia, storia, lingue, religioni e festività della Svizzera e del Cantone di Berna,

b) Relazioni politiche e sociali, democrazia, federalismo, nonché diritti e doveri dei cittadini,

c) Sicurezza sociale, salute, lavoro e istruzione.

3. Il test di naturalizzazione deve essere svolto per iscritto e nella lingua ufficiale secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera d della Legge cantonale sulla cittadinanza (KBüG). Dura 90 minuti e si considera superato se è stato risposto correttamente ad almeno il 60 percento delle domande.

4. Sono esentati dal test di naturalizzazione

a) i bambini che al momento della presentazione della domanda hanno meno di 16 anni,

b) le persone che hanno frequentato per almeno cinque anni la scuola obbligatoria secondo il piano di studi svizzero,

c) le persone che hanno completato un corso di formazione al livello secondario II secondo il piano di studi svizzero o il livello terziario in Svizzera.

5. Le circostanze personali dello straniero secondo l'articolo 9 lettera a, b e c numero 1 del Regolamento del 17 giugno 2016 sulla cittadinanza svizzera (Regolamento federale sulla cittadinanza, BüV) sono da considerare in maniera adeguata in casi chiaramente giustificati.

Naturalizzazioni ordinarie - Cittadine e cittadini stranieri - Requisiti materiali

1. Le comunità garantiscono che i test di naturalizzazione siano effettuati almeno tre volte l'anno. Possono svolgerli insieme ad altre comunità o delegarli a fornitori pubblici o privati.

2. I costi per il test di naturalizzazione sono interamente a carico degli stranieri.

Naturalizzazioni Ordinarie - Cittadini Stranieri - Requisiti Materiali

### Sull'avvenuto superamento dell'esame di naturalizzazione viene rilasciato un attestato.

L'attestato del superamento dell'esame di naturalizzazione con successo non esonera i comuni e l'ABEV dal verificare la familiarità con le condizioni di vita svizzere e locali ai sensi dell'articolo 12 paragrafo 1 lettera b della KBüG.

Se l'esame di naturalizzazione non viene superato, si raccomanda ai cittadini stranieri di frequentare un corso di naturalizzazione.

Naturalizzazioni Ordinarie - Cittadini Stranieri - Requisiti Materiali

1. Gli stranieri confermano mediante la firma di una dichiarazione scritta sul modulo ufficiale,

a) che rispettano la sicurezza e l'ordine pubblico secondo l'articolo 4 BüV,

b) che a loro carico non esistono condanne penali all'estero per reati o delitti,

c) che rispettano i valori della Costituzione federale e cantonale e

d) che promuovono l'integrazione dei membri della famiglia.

2. La dichiarazione deve essere firmata dagli stranieri a partire dal compimento del 16° anno di età.

Naturalizzazioni Ordinarie - Cittadini Stranieri - Requisiti Materiali

### 1. Voci nel sistema d'informazione del casellario giudiziale VOSTRA

Le voci nel sistema d'informazione del casellario giudiziale VOSTRA ostano alla naturalizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 4 BüV.

Gli stranieri e le straniere tra i 10 e i 18 anni compiuti non sono inoltre considerati integrati con successo se, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda o durante la procedura di naturalizzazione, hanno commesso un reato o un delitto per cui sono stati condannati con sentenza passata in giudicato.

I comuni verificano il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblico nel settore della delinquenza degli stranieri maggiorenni sulla base dell'estratto del casellario giudiziale per privati, e per gli stranieri tra i 10 e i 25 anni compiuti sulla base dell'indice degli atti preliminari dell'Autorità dei minorenni.

I comuni possono richiedere per iscritto all'ABEV informazioni su eventuali voci nel sistema d'informazione del casellario giudiziale VOSTRA che potrebbero essere rilevanti per la procedura di naturalizzazione in corso, allegando una copia della domanda di naturalizzazione e dell'estratto del casellario giudiziale per privati presentato.

Naturalizzazioni ordinarie - Cittadine e cittadini stranieri - Requisiti materiali

1. La buona conoscenza della lingua ufficiale ai sensi dell'articolo 12 comma 1 lettera d KBüG è considerata acquisita quando la straniera o lo straniero possiedono competenze linguistiche al livello B1 (orale) e A2 (scritto) secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (QCER).

2. Le straniere e gli stranieri devono comprovare le competenze linguistiche richieste ai sensi del comma 1 tramite un attestato di lingua riconosciuto dalla Segreteria di Stato per la Migrazione.

3. L'attestato di lingua ai sensi del comma 2 è considerato soddisfatto se è adempiuta una delle condizioni di cui all'articolo 6 comma 2 BüV.

4. Le circostanze personali della straniera o dello straniero secondo l'articolo 9 lettere a, b e c numero 1 BüV devono essere adeguatamente considerate in casi chiaramente motivati.

5. Tutti i costi per l'ottenimento dell'attestato di lingua sono totalmente a carico delle straniere e degli stranieri.

**Naturalizzazioni ordinarie - Cittadini stranieri - Requisiti materiali**

1. Per la valutazione della partecipazione alla vita economica o all'acquisizione di istruzione, sono determinanti gli articoli 7, commi 1 e 2 della BüV e l'articolo 12, comma 1, lettera c del KBüG.

2. Le circostanze personali degli stranieri ai sensi dell'articolo 9, lettere a, b e c, cifra 4 della BüV devono essere adeguatamente considerate in casi chiaramente motivati. Le circostanze personali ai sensi dell'articolo 9, lettera c, cifre 2 e 3 della BüV devono essere considerate solo nella misura in cui rendono impossibile un'eccessiva lunghezza del processo di naturalizzazione, comportando così una particolare durezza.

3. Le persone coniugate o che vivono in una partnership registrata rispondono in solido delle prestazioni di assistenza sociale ricevute congiuntamente.

4. Le prestazioni di assistenza sociale ottenute per membri minorenni della famiglia non sono considerate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c del KBüG.

5. Le prestazioni di assistenza sociale rimborsate vengono accreditate alle ultime prestazioni percepite.

Naturalizzazioni Ordinarie - Cittadini Stranieri - Requisiti Materiali

1. Gli stranieri e le straniere devono adempiere ai loro obblighi finanziari. La prova viene fornita attraverso la presentazione di estratti del registro delle esecuzioni dei luoghi di residenza degli ultimi cinque anni.

2. Gli estratti del registro delle esecuzioni non devono contenere certificati di perdita non soddisfatti o esecuzioni in sospeso negli ultimi cinque anni prima della presentazione della domanda e durante il procedimento di naturalizzazione.

3. Le esecuzioni contro cui è stata sollevata un'opposizione legale non sono da prendere in considerazione, a condizione che l'opposizione sia avvenuta più di un anno prima e che il creditore o la creditrice non abbiano intrapreso azioni per rimuovere l'opposizione.

4. I debiti fiscali accertati in via definitiva ma aperti ostacolano la naturalizzazione, se non esiste un accordo di rateizzazione con l'autorità fiscale o se tale accordo non viene rispettato.

5. Le persone che sono coniugate o che vivono in un'unione registrata sono responsabili solidalmente per gli obblighi finanziari.

Naturalizzazioni ordinarie - Straniere e Stranieri - Procedura

1. La domanda di naturalizzazione deve essere presentata al comune di cui si richiede la cittadinanza, utilizzando il modulo ufficiale di richiesta insieme alla documentazione necessaria.

2. Gli stranieri e i comuni sono obbligati ad utilizzare il modulo ufficiale predisposto dall'ABEV.

Naturalizzazioni ordinarie - Straniere e Stranieri - Procedura

1. Alla domanda di naturalizzazione devono essere allegati i seguenti documenti

a) Conferma dello stato civile registrato per cittadini stranieri e apolidi rilasciata da un ufficio di stato civile svizzero,

b) Copia del permesso di domicilio,

c) Copia del passaporto o della carta d'identità,

d) Prove di residenza o soggiorno per il periodo rilevante ai fini della naturalizzazione secondo l'articolo 9 della Legge sulla cittadinanza svizzera (BüG) e l'articolo 11 della Legge sulla cittadinanza cantonale (KBüG) con prova dei rispettivi titoli di soggiorno,

e) Estratto del casellario giudiziale per privati (a partire dalla maggiore età),

f) Estratti dai registri esecutivi dei luoghi di soggiorno degli ultimi cinque anni e, se sposato o in unione domestica registrata, anche del coniuge o del partner registrato (a partire dalla maggiore età),

g) Conferma dell'avvenuto pagamento delle imposte (a partire dalla maggiore età),

h) Conferma dell'attuale rapporto di lavoro, della formazione o del ricevimento di prestazioni delle assicurazioni sociali (dall'età di 15 anni compiuti),

i) Prova del ricevimento o non ricevimento di prestazioni dell'assistenza sociale negli ultimi dieci anni prima della presentazione della domanda o del loro rimborso (a partire dalla maggiore età),

k) Conferma del completamento con successo del test di naturalizzazione,

l) Prova di una buona conoscenza della lingua ufficiale del rispettivo distretto amministrativo secondo l'articolo 12,

m) Dichiarazione scritta firmata secondo l'articolo 10.

2. I comuni determinano quali ulteriori documenti devono essere allegati alla domanda.

Naturalizzazioni ordinarie - Straniere e stranieri - Procedura

1. La lingua del procedimento è determinata dalla lingua ufficiale competente per la naturalizzazione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d del KBüG.

Naturalizzazioni ordinarie - Straniere e Stranieri - Procedura

1. I comuni effettuano le rilevazioni richieste secondo le disposizioni cantonali per la verifica dell'integrazione, conducono un colloquio di naturalizzazione con gli stranieri e esaminano i requisiti per la concessione della cittadinanza.

2. Registrano i fatti rilevanti per la naturalizzazione nel rapporto ufficiale di rilevazione. Questo viene aggiornato su richiesta dell'ABEV. Per i bambini minorenni, i fatti rilevanti devono essere annotati nel rapporto di rilevazione in base all'età e al livello di sviluppo.

3. Inoltrano i decisioni definitive relative alla garanzia del diritto di cittadinanza comunale o al suo rifiuto, insieme ai documenti procedurali completi, all'ABEV.

4. L'ABEV esamina la richiesta dopo le garanzie comunali, effettua eventualmente ulteriori rilevazioni e ottiene l'autorizzazione federale di naturalizzazione.

5. I comuni sono obbligati a utilizzare i moduli ufficiali forniti dall'ABEV per il rapporto di rilevazione nonché per la decisione sulla garanzia del diritto di cittadinanza comunale.

Naturalizzazioni ordinarie - Straniere e stranieri - Procedura

1. Il colloquio di naturalizzazione viene svolto individualmente negli uffici amministrativi ed è soggetto a verbalizzazione.

2. Deve essere condotto per i bambini a partire dai 12 anni di età, in modo adeguato all'età e al livello di sviluppo.

3. Il comune verifica l'identità degli stranieri tramite il passaporto, la carta d'identità o, in casi eccezionali, in altro modo appropriato.

Naturalizzazioni ordinarie - Straniere e Stranieri - Procedura

1. Se una straniera o uno straniero trasferisce la residenza in un altro comune prima dell'assicurazione della cittadinanza comunale, la domanda diventa irrilevante.

2. Se trasferisce la residenza in un altro comune dopo l'assicurazione della cittadinanza comunale, il cantone di Berna rimane competente per l'assegnazione della cittadinanza cantonale.

3. Con la cessazione della residenza in Svizzera ai sensi dell'articolo 33 capoverso 3 BüG, la domanda diventa irrilevante.

1. Naturalizzazioni ordinarie - Disposizioni comuni

1. I comuni decidono in merito alla concessione della cittadinanza di norma entro dodici mesi dal ricevimento della documentazione completa della domanda.

2. Per il cantone si applica lo stesso termine di trattamento a partire dal ricevimento della decisione definitiva di concessione e della documentazione completa del procedimento da parte dei comuni.

3. Durante la sospensione del procedimento e del trattamento della domanda da parte dell'autorità federale, i termini di trattamento sono sospesi.

1. Naturalizzazioni ordinarie - Disposizioni comuni

I comuni e il cantone possono sospendere il procedimento, con il consenso della richiedente o del richiedente, una sola volta per un periodo massimo di due anni, se un altro procedimento ha effetti sui requisiti per la naturalizzazione.

1. Naturalizzazioni ordinarie - Disposizioni comuni

1. L'ABEV comunica

a) ai comuni competenti per la naturalizzazione il provvedimento definitivo sulla naturalizzazione,

b) all'ufficio dello stato civile competente per l'annotazione la naturalizzazione definitiva,

c) alla Segreteria di Stato per la migrazione il provvedimento definitivo sulla naturalizzazione.

2. Il comune comunica al richiedente la naturalizzazione definitiva.

Licenziamento

1. La richiesta di dimissione dalla cittadinanza di un comune residenziale o di un comune misto deve essere presentata al ABEV.

2. La richiesta di dimissione dalla cittadinanza deve essere presentata presso il comune borghese.

Licenziamento

1. La comunità civica comunica all'ABEV la liberazione definitiva dal diritto di cittadinanza allegando l'intero fascicolo del procedimento.

2. L'ABEV notifica all'ufficio di stato civile competente per l'atto la liberazione definitiva dal diritto di cittadinanza o dal diritto civico.

Conservazione e consultazione degli atti e spese

1. Gli atti dei procedimenti di naturalizzazione e di rilascio della cittadinanza, nonché dei procedimenti di espulsione, sono conservati dall'ABEV.

2. I comuni possono consultare gratuitamente gli atti che riguardano il loro comune.

Conservazione e consultazione degli atti e spese

1. I Comuni addebitano congiuntamente alla richiedente o al richiedente le tasse comunali e cantonali dopo che il diritto di cittadinanza comunale o il diritto di cittadinanza comunale è stato garantito.

2. La procedura di naturalizzazione prosegue solo dopo che le tasse addebitate sono state pagate.

3. L'ABEV richiede almeno una volta all'anno ai Comuni le tasse cantonali riscosse dai Comuni.

4. Le tariffe cantonali sono disciplinate dal Regolamento del 22 febbraio 1995 sulle tasse dell'amministrazione cantonale (Regolamento sulle tasse, GebV).

Protezione dei Dati

1. Le autorità di naturalizzazione possono gestire sistemi di elaborazione dati elettronica per il trattamento dei dati nell'ambito delle loro competenze.

2. I diritti di accesso dei dipendenti delle autorità di naturalizzazione ai sistemi cantonali di elaborazione dati elettronica sono limitati al loro ambito di competenze.

3. L'elaborazione, la conservazione e la distruzione dei dati nei sistemi di elaborazione dati elettronica sono disciplinate dalla legge sulla protezione dei dati del 19 febbraio 1986 (KDSG)[5].

Disposizioni finali

1. L'ordinanza del 22 febbraio 1995 sulle tasse dell'amministrazione cantonale (ordinanza sulle tasse, OTa)[[6]] viene modificata.

Disposizioni finali

1. Il Regolamento del 1° marzo 2006 sulla procedura di naturalizzazione (Regolamento sulla Naturalizzazione, RNN) (BSG 121.111) è abrogato.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →