Ordinanza sull'adozione e l'affidamento di minorenni (APV) - Ambito di Applicazione (APV)
Table of Provisions (11)
Statutory Text (11 Provisions)
1. Questo Regolamento disciplina l'esecuzione della parte relativa all'adozione del Codice civile svizzero (CCS), della Legge federale sulla Convenzione dell'Aia in materia di adozione e sulle misure di protezione del minore in caso di adozioni internazionali (LF-CAH), nonché del Regolamento sull'accoglienza di minori in affidamento (OAM).
1. **Autorità Competente secondo l'Art. 268, Art. 268c comma 3 e Art. 316 comma 1bis CC è la Commissione di Stato. Essa emana le istruzioni necessarie per il procedimento.**
2. Essa può affidare accertamenti e altri compiti a terzi idonei, in particolare alle autorità di protezione dei minori e degli adulti e alle autorità sociali, ed è autorizzata a stipulare convenzioni in merito con altri cantoni, nonché con istituzioni pubbliche o private.
3. Essa è l'organo di vigilanza ai sensi dell'Art. 10 del Regolamento sulle Adozioni (AdoV), esercita la sorveglianza sull'attività dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti nel settore delle cure familiari, diurne e residenziali, nonché nel settore delle organizzazioni di collocamento familiare, e autorizza la gestione degli orfanotrofi. Essa può emanare le istruzioni necessarie.
1. L'Autorità per la protezione dei minori e degli adulti è responsabile di
a) il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per l'affidamento familiare e la vigilanza sull'affidamento familiare;
b) il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per l'assistenza diurna, la ricezione delle segnalazioni per l'assistenza diurna e la vigilanza sull'assistenza diurna;
c) il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per la gestione di asili nido e centri diurni per bambini;
d) * la ricezione delle segnalazioni e la vigilanza sugli operatori di servizi, a pagamento o gratuiti, nell'ambito dell'assistenza familiare;
e) la designazione del supervisore nei settori dell'affidamento familiare e dell'assistenza diurna.
2. Essa è l'autorità centrale ai sensi dell'art. 2a PAVO.
1. Autorità di vigilanza nel settore dell'assistenza familiare è una persona qualificata dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti o di un ufficio ad essa collegato.
2. L'autorità di vigilanza visita le famiglie affidatarie e redige un protocollo sulle visite ai sensi dell'art. 10 PAVO. Essa deve riferire annualmente all'Autorità di protezione dei minori e degli adulti sui propri sopralluoghi.
1. Chi accoglie bambini in affidamento diurno deve notificare preventivamente tale situazione all'autorità competente per la protezione dei bambini e degli adulti.
1. Persona di vigilanza nel settore della cura diurna è un professionista dell'autorità di protezione dell'infanzia e degli adulti o di un suo ufficio affiliato.
2. La persona di vigilanza visita le famiglie diurne e redige un verbale delle visite secondo l'art. 10 PAVO. Deve riferire annualmente sulle sue visite all'autorità di protezione dell'infanzia e degli adulti.
1. Se vengono accolti contemporaneamente più di cinque bambini affidati, si applicano le disposizioni relative all'assistenza residenziale. Le eccezioni sono decise dalla commissione di stato civile.
1. I collegi per studenti di scuole medie non sono considerati istituti di accoglienza.
1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento o dei provvedimenti che si basano su questo regolamento sono punite con multa, a meno che non si applichino le disposizioni penali del diritto federale.
2. Il perseguimento penale si svolge secondo la legislazione sul procedimento penale.
1. Il Regolamento sull'adozione e l'accoglienza dei minori in affido (Regolamento di Adozione e Accoglienza dei Minori; RAAM) del 23 giugno 2003 è abrogato.
2. L'art. 15 comma 2 del Regolamento sull'assistenza sociale pubblica (Regolamento sull'Assistenza Sociale; RAS) è abrogato.
1. Il regolamento entra in vigore, ad eccezione dell'art. 3 comma 1 lett. d, con l'approvazione da parte del Gran Consiglio.
2. L'art. 3 comma 1 lett. d di questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.