# Ordinanza sull'adozione e l'affidamento di minorenni (APV) - Ambito di Applicazione (211.210)

**Acronyms:** APV
**Jurisdiction:** CH-AI
**Canonical URL:** https://legislator.ch/it/law/ch/ai/211.210/211-210-apv-ordinanza-sull-adozione-e-l-affidamento-di-minorenni-apv-ambito-di-applicazion
**Official Source:** https://ai.clex.ch/app/de/texts_of_law/211.210

## Provisions

### Art. 1 Ordinanza sull'adozione e l'affidamento di minorenni (APV) - Ambito di Applicazione

1. Questo Regolamento disciplina l'esecuzione della parte relativa all'adozione del Codice civile svizzero (CCS), della Legge federale sulla Convenzione dell'Aia in materia di adozione e sulle misure di protezione del minore in caso di adozioni internazionali (LF-CAH), nonché del Regolamento sull'accoglienza di minori in affidamento (OAM).

### Art. 2 Ordinanza sull'adozione e l'affidamento di minorenni (APV) - Commissione degli Ordini Professionali

1. **Autorità Competente secondo l'Art. 268, Art. 268c comma 3 e Art. 316 comma 1bis CC è la Commissione di Stato. Essa emana le istruzioni necessarie per il procedimento.**

2. Essa può affidare accertamenti e altri compiti a terzi idonei, in particolare alle autorità di protezione dei minori e degli adulti e alle autorità sociali, ed è autorizzata a stipulare convenzioni in merito con altri cantoni, nonché con istituzioni pubbliche o private.

3. Essa è l'organo di vigilanza ai sensi dell'Art. 10 del Regolamento sulle Adozioni (AdoV), esercita la sorveglianza sull'attività dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti nel settore delle cure familiari, diurne e residenziali, nonché nel settore delle organizzazioni di collocamento familiare, e autorizza la gestione degli orfanotrofi. Essa può emanare le istruzioni necessarie.

### Art. 3 Ordinanza sull'adozione e l'affidamento di minorenni (APV) - Autorità per la protezione dei minori e degli adulti

1. L'Autorità per la protezione dei minori e degli adulti è responsabile di

a) il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per l'affidamento familiare e la vigilanza sull'affidamento familiare;

b) il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per l'assistenza diurna, la ricezione delle segnalazioni per l'assistenza diurna e la vigilanza sull'assistenza diurna;

c) il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per la gestione di asili nido e centri diurni per bambini;

d) * la ricezione delle segnalazioni e la vigilanza sugli operatori di servizi, a pagamento o gratuiti, nell'ambito dell'assistenza familiare;

e) la designazione del supervisore nei settori dell'affidamento familiare e dell'assistenza diurna.

2. Essa è l'autorità centrale ai sensi dell'art. 2a PAVO.

### Art. 4 Ordinanza sull'adozione e l'affidamento di minorenni (APV) - Persona di sorveglianza

1. Autorità di vigilanza nel settore dell'assistenza familiare è una persona qualificata dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti o di un ufficio ad essa collegato.

2. L'autorità di vigilanza visita le famiglie affidatarie e redige un protocollo sulle visite ai sensi dell'art. 10 PAVO. Essa deve riferire annualmente all'Autorità di protezione dei minori e degli adulti sui propri sopralluoghi.

### Art. 5 Ordinanza sull'adozione e l'affidamento di minorenni (APV) - Autorizzazione

1. Chi accoglie bambini in affidamento diurno deve notificare preventivamente tale situazione all'autorità competente per la protezione dei bambini e degli adulti.

### Art. 6 Ordinanza sull'adozione e l'affidamento di minorenni (APV) - Persona di vigilanza

1. Persona di vigilanza nel settore della cura diurna è un professionista dell'autorità di protezione dell'infanzia e degli adulti o di un suo ufficio affiliato.

2. La persona di vigilanza visita le famiglie diurne e redige un verbale delle visite secondo l'art. 10 PAVO. Deve riferire annualmente sulle sue visite all'autorità di protezione dell'infanzia e degli adulti.

### Art. 7 Ordinanza sull'adozione e l'affidamento di minorenni (APV) - Obbligo di autorizzazione

1. Se vengono accolti contemporaneamente più di cinque bambini affidati, si applicano le disposizioni relative all'assistenza residenziale. Le eccezioni sono decise dalla commissione di stato civile.

### Art. 8 Ordinanza sull'adozione e l'affidamento di minorenni (APV) - Internati

1. I collegi per studenti di scuole medie non sono considerati istituti di accoglienza.

### Art. 9 Ordinanza sull'adozione e l'affidamento di minorenni (APV) - Norme Sanzionatorie

1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento o dei provvedimenti che si basano su questo regolamento sono punite con multa, a meno che non si applichino le disposizioni penali del diritto federale.

2. Il perseguimento penale si svolge secondo la legislazione sul procedimento penale.

### Art. 10 Ordinanza sull'adozione e l'affidamento di minorenni (APV) - Abrogazione della normativa esistente

1. Il Regolamento sull'adozione e l'accoglienza dei minori in affido (Regolamento di Adozione e Accoglienza dei Minori; RAAM) del 23 giugno 2003 è abrogato.

2. L'art. 15 comma 2 del Regolamento sull'assistenza sociale pubblica (Regolamento sull'Assistenza Sociale; RAS) è abrogato.

### Art. 11 Ordinanza sull'adozione e l'affidamento di minorenni (APV) - Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore, ad eccezione dell'art. 3 comma 1 lett. d, con l'approvazione da parte del Gran Consiglio.

2. L'art. 3 comma 1 lett. d di questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

