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Ordinanza — n. 25704/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25704/2026 — snpen — Ordinanza — n. 25704/2026 — snpen — Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25704/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Data della decisione
Giurisdizione Italia — Giurisprudenza (IT)

Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

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posto da: PASCALI CHRISTIAN nato a LECCE il 08/04/1984 avverso la sentenza del 18/04/2025 del TRIBUNALE di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che il Christian Pascali ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Lecce, confermando la condanna pronunciata in primo grado dal Giudice di pace, lo ha ritenuto res...

Massima giurisprudenziale / Regesto

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posto da: PASCALI CHRISTIAN nato a LECCE il 08/04/1984 avverso la sentenza del 18/04/2025 del TRIBUNALE di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che il Christian Pascali ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Lecce, confermando la condanna pronunciata in primo grado dal Giudice di pace, lo ha ritenuto res...

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Testo integrale della sentenza — Ordinanza — n. 25704/2026 — snpen

posto da: PASCALI CHRISTIAN nato a LECCE il 08/04/1984 avverso la sentenza del 18/04/2025 del TRIBUNALE di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che il Christian Pascali ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Lecce, confermando la condanna pronunciata in primo grado dal Giudice di pace, lo ha ritenuto responsabile del reato di minaccia; - che entrambi i motivi di ricorso - afferenti alla ritenuta idoneità della minaccia e alle modalità di identificazione dell'imputato - sono indeducibili perché, pur deducendo, formalmente, anche violazione di legge, si risolvono in una censura al profilo motivazionale della sentenza impugnata (che ha dato conto sia delle ragioni della ritenuta identificazione dell'autore dei fatti nell'imputato, sia della concreta idoneità delle frasi pronunciate ad incutere timore: pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) e, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM Di P.Q.M