Legislator Corpus giuridico & Giurisprudenza
Ordinanza — n. 25702/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25702/2026 — snpen — Ordinanza — n. 25702/2026 — snpen — Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25702/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Data della decisione
Giurisdizione Italia — Giurisprudenza (IT)

Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

Generato dall'IA

ERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: NAZRUL ISLAM nato il 01/11/1979 avverso la sentenza del 16/03/2023 del TRIBUNALE di MANTOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Mantova ...

Massima giurisprudenziale / Regesto

Generato dall'IA
ERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: NAZRUL ISLAM nato il 01/11/1979 avverso la sentenza del 16/03/2023 del TRIBUNALE di MANTOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Mantova ...

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo integrale della sentenza — Ordinanza — n. 25702/2026 — snpen

ERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: NAZRUL ISLAM nato il 01/11/1979 avverso la sentenza del 16/03/2023 del TRIBUNALE di MANTOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Mantova ha ritenuto Islam Nazrul colpevole del reato di cui all'art. 489 cod. pen., riconoscendogli le circostanze attenuanti generiche; - che la difesa dell'imputato ha depositato - il 5 giugno 2026 - una memoria con la quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto all'intervenuto riconoscimento delle attenuanti generiche - è indeducibile atteso che il reato è, ad oggi, prescritto, essendo ormai decorso, dal 27 gennaio 2016 (data di consumazione del reato), il termine massimo di prescrizione (sette anni e sei mesi), sicché l'eventuale annullamento condurrebbe alla necessaria dichiarazione di prescrizione (in applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.), per cui difetta il necessario interesse fondante l'impugnazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; PQ P.Q.MIN CANCELLE.':RIA Sezione Vi! Penale 09 LUG 2026 L'ASSISTENTE '..INZTARIO Dou.ssa Kati( 4 iìae