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Ordinanza — n. 25683/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25683/2026 — snpen — Ordinanza — n. 25683/2026 — snpen — Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25683/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Data della decisione
Giurisdizione Italia — Giurisprudenza (IT)

Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

Generato dall'IA

posto da: BELLATI ROBERTO MATTIA nato a GRAVEDONA ED UNITI il 09/10/1985 avverso la sentenza del 24/01/2025 del TRIBUNALE di COMO udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che l'impugnazione - qualificata come "atto di appello" e poi convertita in ricorso per cassazione con ordinanza della Corte di appello di Milano in data 2 aprile 2026, posto che la sentenza di primo grado ha inflitto l...

Massima giurisprudenziale / Regesto

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posto da: BELLATI ROBERTO MATTIA nato a GRAVEDONA ED UNITI il 09/10/1985 avverso la sentenza del 24/01/2025 del TRIBUNALE di COMO udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che l'impugnazione - qualificata come "atto di appello" e poi convertita in ricorso per cassazione con ordinanza della Corte di appello di Milano in data 2 aprile 2026, posto che la sentenza di primo grado ha inflitto l...

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Testo integrale della sentenza — Ordinanza — n. 25683/2026 — snpen

posto da: BELLATI ROBERTO MATTIA nato a GRAVEDONA ED UNITI il 09/10/1985 avverso la sentenza del 24/01/2025 del TRIBUNALE di COMO udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che l'impugnazione - qualificata come "atto di appello" e poi convertita in ricorso per cassazione con ordinanza della Corte di appello di Milano in data 2 aprile 2026, posto che la sentenza di primo grado ha inflitto la pena di 1.000 euro di ammenda, e quindi detta sentenza è inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. -, proposta nell'interesse di Bellati per il ministero del difensore di fiducia, avv. Tommaso Scutari del foro di Como, è inammissibile perché l'indicato difensore non è iscritto all'albo speciale dei Cassazionisti, come risulta dalla certificazione in atti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Andrea Gen ili D E P O STATA IN CANCU':. ‘A.k Seziono vli L'ASSISTENT tÀj DIZIARIO Dott.ssa Kat DÌnwnte