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5D_221/2011 Generato dall'IA

Rejection of Debt Objection Upheld on Basis of Criminal Judgment

Numero d'incarto 5D_221/2011
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The case involves a legal dispute between an individual and the State of Ticino, where the individual challenged a default ruling related to a debt of approximately CHF 19,745.75. The individual had previously filed an opposition against an enforcement order that was definitively rejected by a lower court. Following this, the individual's appeal against the lower court's decision was also dismissed by the Appellate Court. The individual subsequently filed a constitutional appeal and sought the recusal of judges involved in the case, while contesting various aspects of the enforcement proceedings stemming from a prior criminal sentencing that included a prison term and financial penalties. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible due to lack of proper legal grounds and failure to meet necessary procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 80 cpv. 1 LEF, Art. 81 cpv. 1 LEF, Art. 47 cpv. 2 lett. c CPC, Art. 116 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 61 LTF; Rejection of Debt Objection Upheld on Basis of Criminal Judgment: The individual had previously filed an opposition against an enforcement order that was definitively rejected by a lower court. Following this, the individual's appeal against the lower court's decision was also dismissed by the Appellate Court. The individual subsequently filed a constitutional appeal and sought the recusal of judges involved in the case, while contesting various aspects of the enforcement proceedings stemming from a prior criminal sentencing that included a prison term and financial penalties. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible due to lack of proper legal grounds and failure to meet necessary procedural requirements.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo forza di cosa giudicata autorizzazione all’esecuzione pagamento di interessi sentenza penale domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 108 cpv. 1 lett. b e c LTF

The appeal was declared inadmissible by the President in the simplified procedure based on this procedural provision.

art. 117 LTF

Cited in conjunction with Art. 106 para. 2 LTF, it relates to the requirements for the appeal in matters of constitutional law, which the appeal was found not to satisfy.

art. 42 cpv. 7 LTF

The appeal was deemed abusive, leading to its inadmissibility via this procedural rule.

art. 61 LTF

Mentioned in explaining why arguments regarding a prior decision that was already declared res judicata were irrelevant.

art. 66 cpv. 1 LTF

Applied to impose court costs on the appellant due to losing the case.

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Sentenze successive che citano questa decisione (2)

Testo completo

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_221/2011

Sentenza del 2 dicembre 2011

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hohl, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Stato del Cantone Ticino,

rappresentato dall'Ufficio dell'incasso e

delle pene alternative, via Naravazz 1,

6808 Torricella-Taverne,

opponente.

Oggetto

rigetto definitivo dell'opposizione,

ricorso sussidiario in materia costituzionale

contro la sentenza emanata il 19 ottobre 2011

dalla Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che con decisione 28 settembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare dallo Stato del Cantone Ticino per un importo di fr. 19'745.75 oltre interessi e spese;

che con sentenza 19 ottobre 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo introdotto da A.________ avverso la decisione pretorile;

che la Corte cantonale ha giudicato la sentenza emanata il 23 febbraio 2010 dalla Corte delle assise criminali di Lugano - sentenza passata in giudicato, la quale ha condannato A.________ alla pena detentiva di sei anni ed al pagamento di tasse di giudizio, spese e oneri processuali - quale valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione giusta l' art. 80 cpv. 1 LEF ;

che l'autorità inferiore ha inoltre constatato la mancata invocazione da parte di A.________ delle eccezioni liberatorie previste dall' art. 81 cpv. 1 LEF ;

che giusta la Corte cantonale le obiezioni contenute nel reclamo concernenti il merito della causa a monte del dispositivo sugli oneri processuali posto a fondamento della procedura esecutiva esulano dal potere di cognizione del giudice del rigetto dell'opposizione;

che mediante ricorso sussidiario in materia costituzionale del 23 novembre 2011 A.________ si aggrava al Tribunale federale contro la sentenza cantonale del 19 ottobre 2011, chiedendo pure la ricusazione della Presidente della II Corte di diritto civile del Tribunale federale e della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello in corpore;

che con il medesimo ricorso A.________ si aggrava (nuovamente) contro una decisione del 30 agosto 2011 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello e chiede altresì la revisione della sentenza del Tribunale federale 5D_157/2011 del 21 settembre 2011 con la quale è stato dichiarato inammissibile un suo precedente gravame avverso l'appena menzionata decisione cantonale;

che la domanda di ricusazione della Presidente della II Corte di diritto civile del Tribunale federale, introdotta al solo fine di paralizzare il corso della giustizia, è abusiva e pertanto inammissibile;

che nelle concrete circostanze la richiesta di ricusazione della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello in corpore si rivela del tutto pretestuosa in quanto, come già spiegato dall'autorità cantonale, la partecipazione alla procedura di rigetto definitivo dell'opposizione non costituisce in sé un motivo di ricusazione conformemente al chiaro tenore dell'art. 47 cpv. 2 lett. c CPC;

che con il ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF );

che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l' art. 106 cpv. 2 LTF );

che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali ( DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii);

che nel rimedio all'esame si cerca invano un qualsiasi confronto con i considerandi della sentenza cantonale del 19 ottobre 2011;

che gli argomenti attinenti al procedimento penale si rivelano di primo acchito inammissibili perché esulano dall'oggetto della presente procedura concernente il rigetto definitivo dell'opposizione;

che altrettanto irrilevanti si appalesano gli argomenti contro la decisione del 30 agosto 2011 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, atteso che un gravame del qui ricorrente contro tale decisione cantonale è già stato dichiarato inammissibile con sentenza del Tribunale federale 5D_157/2011 del 21 settembre 2011 passata in giudicato ( art. 61 LTF ), ragione per cui non è possibile presentare un ulteriore ricorso (peraltro tardivo);

che la motivazione del gravame non giustifica nemmeno l'apertura di una procedura di revisione della sentenza del Tribunale federale 5D_157/2011 del 21 settembre 2011;

che per il resto il ricorrente nel suo confuso ricorso si limita in sostanza ad esporre la sua versione dei fatti ed a reiterare accuse alle parti ed alle istanze coinvolte;

che pertanto il ricorso non soddisfa le esigenze di motivazione poste dall'art. 117 in relazione con l' art. 106 cpv. 2 LTF ;

che pertanto il ricorso, peraltro abusivo ( art. 42 cpv. 7 LTF ), si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. b e c LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );

che si avverte infine il ricorrente che scritti analoghi a quello in esame e concernenti questa procedura (e segnatamente domande di revisione abusive) saranno archiviati senza risposta;

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. La domanda di ricusazione è inammissibile.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 2 dicembre 2011

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

La Cancelliera: Antonini