F.9860.2025 — Switzerland v. Asylum Applicant: Dublin III Regulation and Transfer to France
Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)
AI-structuredThe court upheld the decision to not consider an asylum application and ordered the applicant's transfer to France, finding that France was the competent state under the Dublin III Regulation. The court reasoned that the applicant had entered France with a valid visa and had not provided sufficient evidence of systemic deficiencies in the French asylum system or concrete dangers, including alleged human trafficking, that would prevent her transfer or necessitate Switzerland examining her claim on humanitarian grounds. The court also noted that medical concerns, including suicidal ideation, were considered and deemed not to constitute an obstacle to transfer, provided appropriate measures were in place.
Headnote / Official Regeste
AI-structuredKey Legal Issues & Applied Statutory Provisions
AI-structuredUsed to declare the asylum application inadmissible in accordance with Dublin procedures.
Used to order the transfer of the applicant to France.
Establishes the court's jurisdiction to hear the appeal.
Used to determine the admissibility of the appeal.
Used to determine the admissibility of the appeal.
Allows for a decision by a single judge, with the approval of a second judge, without written submissions and with summary reasoning.
Allows for a decision with summary reasoning.
Ground for not entering into the merits of the asylum application on humanitarian grounds (sovereignty clause).
Applied in conjunction with Art. 17 par. 1 RD III for not entering into the merits of the asylum application on humanitarian grounds.
Basis for imposing court costs on the appellant.
Basis for imposing court costs.
Establishes the finality of the judgment.
Full Text of the Judgment — F.9860.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte VI F-9860/2025
Sentenza del 24 dicembre 2025
Composizione Giudice Yannick Antoniazza-Hafner, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gregor Chatton; cancelliere Matthew Pydar.
Parti A._______, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 15 dicembre 2025 / N (…). F-9860/2025
Fatti:
A. L’interessata (di seguito: ricorrente o interessata) ha presentato una do- manda d’asilo in Svizzera il 16 novembre 2025. Con decisione del 10 di- cembre 2025 (notificata il 16 dicembre 2025), la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo della richiedente, con conseguente pronuncia del trasferimento verso la Francia e l’esecuzione della predetta misura, nonché constatando come un eventuale ricorso contro la decisione non avrebbe avuto effetto sospensivo.
B. Con ricorso datato 19 dicembre 2025, l’insorgente ha impugnato il succi- tato provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), chiedendo, secondo il senso, di annullare la decisione della SEM, che il suo trasferimento in Francia non venga disposto, nonché che la sua domanda d’asilo venga esaminata in Svizzera. Tra le richieste di natura formale la ricorrente domanda che alla procedura venga ricono- sciuto l’effetto sospensivo e che le venga affidato il gratuito patrocinio, oltre che l’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio.
Il 22 dicembre 2025 il Tribunale ha pronunciato, quale misura supercaute- lare, la sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’allontanamento della ricorrente.
Diritto:
1. Il Tribunale è competente a trattare il presente ricorso (art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 31 segg. LTAF [RS 173.32]), il quale è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA (RS 172.021). Oc- corre pertanto entrare nel merito del gravame. Inoltre, per i motivi che se- guono, il ricorso è manifestamente infondato, ed è quindi deciso dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza lo scambio di scritti e con una motivazione sommaria (art. 111a LAsi).
2. 2.1 Innanzitutto, la ricorrente non contesta che nel caso concreto trovi ap- plicazione il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di
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determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una do- manda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta uffi- ciale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Le indagini condotte dalla SEM attraverso la consultazione del Sistema centrale europeo di informazione sui visti (CS-VIS) e le dichiarazioni della ricorrente hanno rivelato che quest'ultima aveva ottenuto un visto per in- gressi multipli rilasciato dalle autorità francesi, valido dal 31 luglio 2025 al 22 agosto 2025 (cfr. SEM-atti 9/2). La ricorrente ha utilizzato tale visto, l’8 agosto 2025, per entrare in Francia, prima di recarsi in Svizzera (SEM- atti 17/3), ove ha presentato domanda d’asilo. Il 13 ottobre 2025, la SEM ha inviato alle autorità francesi una richiesta di presa in carico (cfr. SEM- atti 19/8). Queste ultime hanno accettato la loro competenza l’11 dicembre 2025 (cfr. SEM-atti 33/2).
2.2 Partendo da queste premesse, la SEM ha ritenuto, in conformità con il diritto, che la Francia non presentasse carenze sistemiche e che fosse in linea di principio competente a trattare la domanda d'asilo della ricorrente sulla base dell'art. 12 par. 4 in combinato disposto con l'art. 18 par. 1 lett. a del RD III.
Inoltre, nel caso in esame non sussiste alcun ostacolo derivante dal diritto internazionale che obblighi la Svizzera a entrare nel merito della domanda d'asilo sulla base dell'art. 17 cpv. 1 RD III (cfr. a questo proposito DTAF 2015/9 consid. 8.2).
Sul piano medico, l’autorità inferiore ha tenuto sufficientemente conto delle allegazioni della ricorrente e della documentazione medica versata agli atti (SEM-atti 32/3, 31/2, 26/1, 35/2 che menzionano in particolare, sul piano fisico, bronchite e iperpigmentazione). La SEM ha altresì preso in conside- razione il suo stato psicologico e le dichiarazioni fatte nell’ambito del collo- quio Dublino, ove la ricorrente menzionava pensieri suicidi (cfr. SEM-atti 16/2). Senza minimizzare le affezioni di cui soffre la ricorrente, l’autorità inferiore ha concluso, in modo conforme al diritto, che lo stato di salute dell’interessata non ostava al suo trasferimento in Francia. Infatti, un peg- gioramento dello stato psichico è una reazione che può essere frequente- mente osservata ad esempio nelle persone la cui domanda di protezione è stata respinta e che si trovano quindi confrontate con la prospettiva di un rinvio dalla Svizzera. Secondo una giurisprudenza costante, un tentativo di suicidio o minacce di suicidio provenienti da una persona nei cui confronti è stato pronunciato un provvedimento di rinvio non costituiscono di per sé un ostacolo all’attuazione di tale misura di allontanamento sotto il profilo
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dell’art. 3 CEDU, purché, in presenza di un rischio concreto di passaggio all’atto suicidario, siano adottate misure (adeguate allo stato della persona) volte a prevenirne la realizzazione, ad esempio mediante la predisposi- zione di un accompagnamento medico appropriato durante l’esecuzione della misura e la trasmissione di tutte le informazioni utili alle autorità dello Stato di destinazione che consentano la prosecuzione del trattamento me- dico necessario (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2–6.4). Anche in presenza di tendenze suicide, soltanto una messa in pericolo che presenti forme con- crete deve essere presa in considerazione (cfr., tra le altre, sentenze del Tribunale D-997/2023 del 5 luglio 2023 consid. 7.6.1, E-5887/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 6.3.5.4). Ora, ciò non è il caso nella fattispecie qui presente.
È inoltre facendo un uso corretto del proprio potere di apprezzamento che la SEM ha rinunciato a entrare nel merito della domanda d’asilo per motivi umanitari in applicazione dell’art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità) in combinato disposto con l’art. 29a cpv. 3 OA 1 (RS 142.311; cfr. al riguardo ATAF 2015/9 consid. 8.2). Pertanto, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, la SEM ha a giusto titolo dichiarato inammissibile la domanda d’asilo e ha ordinato il rinvio della ricorrente in Francia in applicazione dell’art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni addotte nella deci- sione impugnata.
2.3 Quanto la ricorrente intende fare valere in sede di ricorso non è idoneo a modificare le conclusioni dell’autorità inferiore.
Nella misura in cui essa ritenga l’esistenza di una minaccia rilevante ai fini del diritto d’asilo nel suo Paese d’origine (Etiopia), occorre rilevare che l’esame dei motivi di fuga non può costituire oggetto del presente procedi- mento Dublino. Quest’ultimo riguarda infatti unicamente la verifica della competenza per lo svolgimento della procedura d’asilo e di rinvio (cfr. esemplativamente sentenza del TAF F-1796/2025 del 21 marzo 2025 con- sid. 3.2). Non vi è inoltre alcun indizio che la Francia possa disattendere nei confronti della ricorrente il principio del non-refoulement, sicché ulteriori considerazioni al riguardo risultano superflue. Come correttamente rilevato dall’autorità inferiore, la ricorrente è libera di presentare una domanda d’asilo in Francia. In tal modo, essa beneficerebbe dei diritti riconosciuti ai richiedenti protezione in virtù della direttiva sulle procedure e della direttiva sull’accoglienza (riferimenti completi: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32/UE del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
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internazionale; direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013 recante norme re- lative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale).
Inoltre, va ricordato che né il regolamento Dublino III né altre disposizioni di diritto internazionale conferiscono alle persone richiedenti il diritto di sce- gliere liberamente lo Stato competente per l’esame della procedura d’asilo (BVGE 2010/45 consid. 8.3).
2.4 Per quanto la ricorrente voglia appellarsi a presunti maltrattamenti le- gati al traffico di esseri umani, le allegazioni da ella riportate non risultano sufficientemente dimostrate per fondare l’applicazione della clausola di so- vranità secondo l’art. 17 RD III. Di fatto, le considerazioni della SEM del 18 dicembre 2025 in tal proposito vanno confermate (SEM-atti 29/6) non es- sendo la ricorrente stata in grado, in base alle proprie dichiarazioni, di di- mostrare di essere vittima di tratta di essere umani a scopo di sfruttamento (cfr. anche SEM-atti 28/4). Qualora la ricorrente lo ritenesse opportuno, ella potrà nell’ambito di una richiesta d’asilo in Francia far valere le proprie ra- gioni innanzi alle autorità di codesto Paese. In tal proposito si sottolinea che la Francia è uno Stato di diritto dotato di un sistema giudiziario funzio- nante, per cui la ricorrente avrà la possibilità di adire alle istanze di diritto di questo Paese qualora ritenesse che i suoi diritti non venissero rispettati (cfr. ex multis sentenza del Tribunale F-8069/2025 del 23 ottobre 2025 p. 5).
3. Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell’autorità inferiore confermata. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pro- nunciate il 22 dicembre 2025 sono revocate. Infine, la richiesta tendente all’effetto sospensivo del ricorso è divenuta priva d’oggetto.
4. 4.1 Vista la mancanza di esito favorevole, la richiesta tendente al gratuito patrocinio e l’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio va respinta.
4.2 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.–, sono po- ste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
5. La presente sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- zia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La richiesta tendente al gratuito patrocinio e l’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio va respinta.
3. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all’autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Yannick Antoniazza-Hafner Matthew Pydar
Data di spedizione:
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