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Ordinanza — n. 25678/2026 — snpen KI-strukturiert

Ordinanza — n. 25678/2026 — snpen — Ordinanza — n. 25678/2026 — snpen — Corte di Cassazione

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 25678/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Rechtsordnung Italien — Rechtsprechung (IT)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

ANZA sul ricorso proposto da: SALVATORI EMILIANO nato a ANAGNI il 14/02/1975 avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Emiliano Salvatori, che, con un unico motivo, deduce sia la violazione degli artt. 111, 24, comma 2, Cost, 108 cod. proc. pen., 178 lett. c), 1...

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
ANZA sul ricorso proposto da: SALVATORI EMILIANO nato a ANAGNI il 14/02/1975 avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Emiliano Salvatori, che, con un unico motivo, deduce sia la violazione degli artt. 111, 24, comma 2, Cost, 108 cod. proc. pen., 178 lett. c), 1...

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Volltext des Entscheids — Ordinanza — n. 25678/2026 — snpen

ANZA sul ricorso proposto da: SALVATORI EMILIANO nato a ANAGNI il 14/02/1975 avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Emiliano Salvatori, che, con un unico motivo, deduce sia la violazione degli artt. 111, 24, comma 2, Cost, 108 cod. proc. pen., 178 lett. c), 190, comma 1, 192, comma 2, 495, comma 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 659 cod. pen., è inammissibile, perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito, per un verso, la legittimità dell'operato del Tribunale, osservando che l'avv. Giuliani non presenziò, neppure tramite sostituto, all'udienza del 10 dicembre 2023, sicché legittimamente il difensore venne sostituito, ciò che ha impedito al Tribunale di venire a conoscenza dell'intervenuta revoca della sospensione dall'esercizio della professione forense, circostanza che detto difensore ben avrebbe potuto documentare per tempo, essendo intervenuta sin dal 18 novembre 2023; per altro verso, che la tesi difensiva, secondo cui i cani questioni erano di proprietà dei famigliari dell'imputato, non solo è destituita di fondamento, ma è comunque irrilevante, essendo emerso che l'effettivo gestore del canile, dove si trovano gli animali, era proprio il Salvatori; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M P.Q.MIN CANCEI.J. seziot?() 09 LUG 2026 L'ASSISTENTE DIZIARIO Dott.ssa Katt lemente