Legislator · Italia — Legislazione nazionale
DE · FR · IT · EN Analizza in Legislator
ministero.affari.esteri:decreto:2006-10-18;292 IT

Regolamento recante la disciplina per il reclutamento del personale dell'area della promozione culturale, area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di addetto/coordinatore linguistico.

12 Articles / Provisions · Italia — Legislazione nazionale
Apri la fonte ufficiale ↗ Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Table of Provisions (12)

Statutory Text (12 Provisions)

DECRETO 2006-10-18, n. 292 — Regolamento recante la disciplina per il reclutamento del personale dell'area della promozione culturale, area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di addetto/coordinatore linguistico.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE

INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 12 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, «Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero»;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri n. 3156 del 6 maggio 1991 ed il successivo decreto del Ministro degli affari esteri n. 3297 del 27 maggio 1991 concernenti la composizione della «Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero», istituita ai sensi degli articoli 4 e 5 della predetta legge n. 401;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1993, n. 264, recante «modalita' concernenti lo svolgimento del concorso per titoli ed esami per l'accesso alla settima qualifica funzionale dell'area della promozione culturale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi e successive modifiche;

Visto il C.C.N.L. relativo al personale del comparto dei Ministeri entrato in vigore il 16 maggio 1995;

Visto il C.C.N.L. relativo al personale dipendente del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 16 febbraio 1999 dall'A.R.A.N. e dalle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali;

Visto il Contratto collettivo integrativo 1998-2001 del Ministero degli affari esteri, sottoscritto il 3 agosto 2000;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4/2005, in particolare laddove si stabilisce che «alle procedure relative a qualifiche e profili professionali per i quali e' richiesto il solo diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti della nuova laurea di primo livello (L)» di cui al succitato decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Ritenuto pertanto di dover innovare la precedente disciplina, di cui al citato decreto interministeriale 13 aprile 1993, n. 264;

Sentito il parere espresso dalla predetta commissione nella seduta del 20 febbraio 2006, per la parte concernente la disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, della medesima legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 marzo 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 0211512 in data 8 giugno 2006;

Adotta

il seguente regolamento

Art. 1.

Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Per l'ammissione al concorso per il reclutamento del personale C1 dell'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri sono richiesti i seguenti requisiti

a) cittadinanza italiana;

b) diploma di laurea conseguito secondo il precedente ordinamento didattico degli atenei in campo umanistico, giuridico, economico, sociale e dello spettacolo, oppure conseguito secondo il nuovo ordinamento, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nelle seguenti classi: 3; 5; 11; 13; 14; 15; 17; 23; 29; 30; 31; 35; 36; 38; 39;

c) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di «addetto/coordinatore linguistico», sia presso l'Amministrazione centrale che nelle sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente.

2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

DECRETO 2006-10-18, n. 292 — Regolamento recante la disciplina per il reclutamento del personale dell'area della promozione culturale, area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di addetto/coordinatore linguistico.

Art. 2.

Domanda di ammissione al concorso

1. Le domande di ammissione al concorso sono presentate nel termine indicato nel bando, che non puo' essere inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella Gazzetta Ufficiale.

2. Nella domanda gli aspiranti al concorso devono dichiarare

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate, comprese quelle inflitte all'estero, nonche' i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

e) il titolo di studio;

f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

g) i titoli indicati nel successivo articolo 4 dei quali siano in possesso;

h) la lingua straniera, prescelta tra quelle indicate nel successivo articolo 6, comma 3, in cui intendono sostenere la prova obbligatoria scritta;

i) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo e portoghese) in cui intendono sostenere il colloquio di cui al successivo articolo 6, comma 5;

j) la lingua, o le lingue straniere, prescelte tra quelle indicate nel successivo articolo 8, comma 1, in cui intendono sostenere prove facoltative orali;

k) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

3. Alla domanda e' allegata la documentazione relativa ai titoli di cui alla precedente lettera g).

DECRETO 2006-10-18, n. 292 — Regolamento recante la disciplina per il reclutamento del personale dell'area della promozione culturale, area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di addetto/coordinatore linguistico.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del direttore generale per il personale del Ministero degli affari esteri ed e' composta da un consigliere di Stato, ovvero da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso.

2. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari discipline.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero di qualifica non inferiore a C2.

DECRETO 2006-10-18, n. 292 — Regolamento recante la disciplina per il reclutamento del personale dell'area della promozione culturale, area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di addetto/coordinatore linguistico.

Art. 4.

T i t o l i

1. La commissione puo' assegnare complessivamente fino a otto centesimi per i seguenti titoli

a) diplomi di laurea specialistica/magistrale in una delle classi corrispondenti a quelle definite articolo 1, comma 1, lettera b);

b) diplomi di specializzazione (DS), dottorati di ricerca (DR), master universitari di primo e secondo livello, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nelle aree collegate alle classi di lauree specialistiche sopra indicate;

c) comprovate esperienze acquisite nel campo della promozione culturale;

d) comprovata attivita' lavorativa a livello di funzionario svolta presso le Organizzazioni internazionali.

2. Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione esaminatrice dopo le prove scritte d'esame, di cui al successivo articolo 5, commi 2 e 3, e prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati, sulla base della documentazione presentata dal candidato.

3. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le prove d'esame.

DECRETO 2006-10-18, n. 292 — Regolamento recante la disciplina per il reclutamento del personale dell'area della promozione culturale, area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di addetto/coordinatore linguistico.

Art. 5.

Prove di preselezione

1. Qualora il numero delle domande lo renda opportuno, e' facolta' dell'amministrazione effettuare una preselezione mediante quesiti a risposta multipla ed a correzione informatizzata.

2. Le modalita' di svolgimento della prova di preselezione, nonche' le materie oggetto della stessa, sono stabilite nel bando di concorso.

3. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.

4. Per l'espletamento della preselezione l'amministrazione potra' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale.

DECRETO 2006-10-18, n. 292 — Regolamento recante la disciplina per il reclutamento del personale dell'area della promozione culturale, area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di addetto/coordinatore linguistico.

Art. 6.

Prove obbligatorie

1. Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale: essi tendono ad accertare la preparazione culturale, la maturita' e le attitudini operative del candidato.

2. La prima prova scritta consiste in una composizione intesa ad accertare la conoscenza da parte del candidato del patrimonio culturale italiano, in particolare dell'Ottocento e del Novecento, nei campi letterario, storico, artistico, musicale e dello spettacolo.

3. La seconda prova scritta consiste in un tema su di un argomento di attualita' internazionale nella lingua straniera prescelta dal candidato tra le seguenti: francese, inglese, spagnola, tedesca, araba, russa e portoghese, inteso ad accertare la ottima conoscenza da parte del candidato della lingua prescelta. E' consentito l'uso del dizionario bilingue.

4. La prova orale verte sulle discipline indicate nei commi 2 e 3 del presente articolo, e comprende anche una prova teorico-pratica in informatica.

Il bando indica inoltre, per la prova orale, almeno tre ulteriori discipline scelte nel seguente elenco

elementi di diritto amministrativo;

elementi di contabilita' di Stato;

elementi di geografia politica ed economica;

elementi di comunicazione pubblica ed istituzionale;

elementi di economia e gestione delle imprese.

5. La prova orale e' comprensiva di una prova obbligatoria in lingua inglese, intesa ad accertare la ottima conoscenza da parte del candidato di tale lingua; e' inoltre comprensiva di una seconda prova obbligatoria nella lingua straniera prescelta dal candidato tra le seguenti: francese, spagnola, tedesca, araba, russa e portoghese.

6. Le prove orali obbligatorie di lingua consistono in una conversazione e nella traduzione all'impronta di brani sia dall'italiano nella lingua straniera, sia dalla lingua straniera in italiano.

DECRETO 2006-10-18, n. 292 — Regolamento recante la disciplina per il reclutamento del personale dell'area della promozione culturale, area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di addetto/coordinatore linguistico.

Art. 7.

Punteggio

1. Il punteggio per ogni prova scritta e quello per la prova orale sono espressi in centesimi.

2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato un punteggio di almeno settanta centesimi in ciascuna delle prove scritte. Per superare la prova orale il candidato deve riportare una votazione di almeno settanta centesimi.

3. La votazione complessiva e' stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale; a tale somma sono aggiunti i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 4.

DECRETO 2006-10-18, n. 292 — Regolamento recante la disciplina per il reclutamento del personale dell'area della promozione culturale, area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di addetto/coordinatore linguistico.

Art. 8.

Prove facoltative

1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere prove facoltative orali in una o piu' delle seguenti lingue: arabo, cinese, francese, giapponese, hindi, persiano, portoghese, spagnolo, tedesco, russo, ad eccezione della lingua prescelta per la seconda prova obbligatoria orale, di cui al precedente articolo 6.

2. Per ciascuna di tali prove il candidato puo' conseguire fino a 1,5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,90 centesimi.

3. Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempreche' il candidato sia risultato idoneo.

DECRETO 2006-10-18, n. 292 — Regolamento recante la disciplina per il reclutamento del personale dell'area della promozione culturale, area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di addetto/coordinatore linguistico.

Art. 9.

Modalita' e calendario delle prove

1. I programmi d'esame sono stabiliti nel decreto che indice il concorso.

2. Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data d'inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova.

Tale comunicazione puo' essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

3. I candidati dispongono di cinque ore per la prova obbligatoria scritta di cultura contemporanea e di tre ore per la prova obbligatoria scritta in lingua straniera.

4. La comunicazione per i candidati che abbiano superato le prove scritte ha luogo almeno venti giorni prima della prova orale. Detta comunicazione, che sara' individuale, indichera' le votazioni nelle singole prove scritte.

DECRETO 2006-10-18, n. 292 — Regolamento recante la disciplina per il reclutamento del personale dell'area della promozione culturale, area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di addetto/coordinatore linguistico.

Art. 10.

Graduatoria

1. La graduatoria viene formulata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 4.

2. Il direttore generale per il personale del Ministero degli affari esteri, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove d'esame.

DECRETO 2006-10-18, n. 292 — Regolamento recante la disciplina per il reclutamento del personale dell'area della promozione culturale, area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di addetto/coordinatore linguistico.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Il decreto interministeriale 13 aprile 1993, n. 264, e' abrogato a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.

DECRETO 2006-10-18, n. 292 — Regolamento recante la disciplina per il reclutamento del personale dell'area della promozione culturale, area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di addetto/coordinatore linguistico.

Art. 12.

Norma di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 ottobre 2006

Il Ministro degli affari esteri D'Alema

Il Ministro per le riforme e le innovazioni

nella pubblica amministrazione

Nicolais

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2006

Ministeri istituzionali, registro n. 12 Affari esteri, foglio n. 142

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →