Regolamento recante norme sul trattamento economico del personale inviato in lunghe missioni all'estero ai sensi degli articoli 17, 21, 24 e 27 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Statutory Text (3 Provisions)
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo e, in particolare il suo articolo 24;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, contenente il regolamento di esecuzione della predetta legge 26 febbraio 1987, n. 49, e, in particolare, il suo titolo IV;
Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 1988, n. 863, concernente il trattamento economico spettante al personale inviato in missione all'estero ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
Considerato il lungo tempo trascorso dall'emanazione del predetto decreto intermisteriale e, quindi, la necessita' di rivederne le disposizioni in materia di trattamento economico in materia di trattamento economico spettante al personale di cui all'articolo 17 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, inviato in missione per periodi superiori a quattro mesi, cosi' da
diminuire il divario fra indennita' di base riconosciute alla seconda e terza categoria;
realizzare una corrispondenza fra personale di livelli comparabili di cui agli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto interministeriale n. 863 del 19 febbraio 1988;
evitare rilevanti disparita' di trattamento fra personale impiegato nelle stesse sedi;
Ritenuto quindi
di elevare da sei a sette il totale delle categorie di cui all'articolo 1, comma 1.1 del decreto interministeriale n. 863 del 19 febbraio 1988;
di rimodulare conseguentemente i tre livelli delle indennita' di base riconosciute al personale di cui all'articolo 2 ed i cinque riconosciuti a quello di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale n. 863 del 19 febbraio 1988;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17;
Visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;
Ritenuta la necessita' di attenersi alle indicazioni fornite dal citato parere;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, eseguita con atto del 7 aprile 1997, n. 003298; Adotta
il seguente regolamento
Art. 1.
1. Il testo del punto 1) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto interministeriale del 19 febbraio 1988, n. 863, e' sostituito dal seguente
"1) una indennita' di base mensile cosi' distinta secondo le seguenti categorie
I - personale di qualifica non inferiore a
dirigente generale ed altro personale equiparato . L. 215.000
II - dirigenti ed altro personale equiparato . " 195.000
III - nona qualifica funzionale del
personale civile delle amministrazioni dello
Stato ed altro personale equiparato .............. " 175.000
IV - ottava qualifica funzionale del
personale civile delle amministrazioni dello
Stato ed altro personale equiparato .............. " 155.000
V - settima qualifica funzionale del
personale civile delle amministrazioni dello
Stato ed altro personale equiparato .............. " 125.000
VI - sesta e quinta qualifica funzionale
del personale delle amministrazioni dello
Stato ed altro personale equiparato .............. " 110.000
VII - personale civile delle amministrazioni
dello Stato di qualifica inferiore alla quinta
ed altro personale equiparato .................. " 95.000
Art. 2.
1. Il testo dell'articolo 2 del decreto interministeriale n. 863 del 19 febbraio 1988 e' sostituito dal seguente
"Art. 2. - L'indennita' di servizio all'estero di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per il personale di cui all'articolo 17, lettera b), della stessa legge inviato in missione per periodi superiori a quattro mesi e' costituita dalla somma delle seguenti componenti e si aggiunge alla retribuzione metropolitana di cui all'art. 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49
1) una indennita' di base mensile, pari a L. 195.000 per il primo livello di retribuzione, L. 175.000 per il secondo livello e L. 155.000 per il terzo livello;
2) una maggiorazione di sede pari al 36% dell'indennita' di base moltiplicato per un coefficiente di sede indentico a quello fissato per il personale della rappresentanza diplomatica o consolare del luogo in cui l'esperto presta servizio.".
Art. 3.
1. Il testo della lettera b), punto 1), dell'articolo 3 del decreto interministeriale n. 863 del 19 febbraio 1988 e' sostituito dal seguente
"b) una indennita' di base mensile pari, a L. 195.000 per il livello A.1, L. 175.000 per il livello A.2, L. 155.000 per il livello A.3, L. 110.000 per il livello B, L. 95.000 per il livello C".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 luglio 1997
Il Ministro degli affari esteri Dini
p. il Ministro del tesoro
Pennacchi
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1997
Registro n. 2 Affari esteri, foglio n. 31