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ministero.affari.esteri:decreto:1994-09-21;605 IT

Regolamento recante norme per l'istituzione nel Ministero degli affari esteri di un servizio di controllo interno.

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Statutory Text (3 Provisions)

DECRETO 1994-09-21, n. 605 — Regolamento recante norme per l'istituzione nel Ministero degli affari esteri di un servizio di controllo interno.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessita' di istituire, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, servizi di controllo interno con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata in data 15 luglio 1994 ai sensi dell'art. 17, comma 3, ultima parte, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A

il seguente regolamento

Art. 1.

1. In applicazione dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e' istituito un Servizio di controllo interno con il compito di verificare nel Ministero degli affari esteri, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa, in particolare nei seguenti settori di competenza: strutture dell'organizzazione centrale del Ministero con l'eccezione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, ivi compresi gli uffici all'estero di cooperazione, in particolare le unita' tecniche locali; altri uffici all'estero.

2. Il servizio di cui al comma 1 opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro degli affari esteri.

DECRETO 1994-09-21, n. 605 — Regolamento recante norme per l'istituzione nel Ministero degli affari esteri di un servizio di controllo interno.

Art. 2.

1. Alla direzione del Servizio di controllo interno del Ministero degli affari esteri e' preposto un collegio di tre membri, nominati con decreto del Ministro degli affari esteri, e costituito da: un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di seconda classe; un dirigente dei ruoli amministrativi del Ministero degli affari esteri; un membro scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari.

2. Al Servizio sono assegnati contingenti di personale ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

DECRETO 1994-09-21, n. 605 — Regolamento recante norme per l'istituzione nel Ministero degli affari esteri di un servizio di controllo interno.

Art. 3.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 20, comma 11, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, le funzioni di controllo svolte dal Servizio di cui all'art. 1 del presente regolamento si esercitano nei confronti dell'attivita' amministrativa del Ministero degli affari esteri.

2. Restano altresi' ferme le competenze della Direzione generale del personale e dell'amministrazione previste dall'art. 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche' quelle dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero previste in particolare dall'art. 12 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

3. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi e puo' richiedere, oralmente e per iscritto, informazioni alle singole strutture amministrative del Ministero degli affari esteri.

4. Il collegio di cui all'art. 2 del presente regolamento, preposto alla direzione del Servizio, riferisce almeno semestralmente al Segretario generale del Ministero degli affari esteri sui risultati dell'attivita' del Servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 settembre 1994

Il Ministro: MARTINO Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1994

Registro n. 2 Esteri, foglio n. 167

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