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Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa. (24G00176)

11 Articles / Provisions · Italia — Legislazione nazionale
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Table of Provisions (11)

Statutory Text (11 Provisions)

DECRETO 2024-09-17, n. 159 — Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa. (24G00176)

IL MINISTRO DELLE IMPRESE

E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.»

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e, in particolare, l'articolo 4, comma 6, secondo periodo, che ha attribuito al Ministro dello sviluppo economico, sentite le amministrazioni interessate, il potere di individuare, tramite un decreto ai sensi l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo principi di gradualita' e sostenibilita', i termini e le modalita' operative di attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, concernenti il fascicolo informatico dell'impresa, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 29 dicembre 1993 n. 580, nonche' le modalita' e i limiti con cui le relative informazioni sono rese disponibili per i soggetti pubblici e privati interessati;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, gli articoli 18, 19, 19-bis e 20;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera b);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli» e, in particolare, l'articolo 9, comma 5;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» e in particolare l'articolo 25;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180 recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese» e, in particolare, l'articolo 9, comma 4;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regolamento (CE) 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ove si dispone la modifica della denominazione del Ministero dello sviluppo economico, che acquisisce il nome di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 recante «Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile», e in particolare l'articolo 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)» e, in particolare, l'articolo 43-bis;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, recante «Individuazione delle regole tecniche per le modalita' di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 152 del 3 luglio 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e, in particolare gli articoli 2, 4, commi 8 e 9, 5, 6 e 7, nonche' l'articolo 5, commi 3, 4 e 5 e l'articolo 10 dell'allegato tecnico, come sostituiti, ai sensi dell'articolo 12, comma 5 dello stesso d.P.R., dal decreto dei Ministri dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 12 novembre 2021;

Visto il decreto dei Ministri dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 12 novembre 2021, recante «Modifica dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico della attivita' produttive (SUAP)» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 288 del 3 dicembre 2021;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 novembre 2011, recante «Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attivita' produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 267 del 16 novembre 2011;

Sentita Unioncamere, che con nota prot. n. 16342/U del 3 luglio 2023 ha espresso il proprio parere favorevole;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha reso il proprio favorevole parere nella seduta del 6 luglio 2023 (iscritto nel Registro dei provvedimenti al n. 282);

Sentito il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, che con nota prot. n. 151 del 26 settembre 2023 ha espresso il proprio assenso;

Sentito il Ministro per la Pubblica Amministrazione, che con nota prot. n. 544P del 23 giugno 2023 ha espresso parere favorevole;

Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, che ha trasmesso il proprio parere con nota prot. n. 15571 del 21 novembre 2023;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 maggio 2024;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 852/2024, rilasciato dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 giugno 2024;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. n. 0016443 del 1 agosto 2024;

Adotta

il seguente regolamento

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni

a) «fascicolo»: il fascicolo informatico d'impresa di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

b) «SUAP»: lo sportello unico per le attivita' produttive, unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

c) «camera di commercio territorialmente competente»: la Camera di commercio presso cui e' iscritta o annotata la sede principale dell'impresa o del soggetto economico; nel caso di societa' o soggetto straniero quella presso cui e' iscritta la sede secondaria o l'unita' locale; nel caso abbia piu' sedi secondarie o piu' unita' locali, e' quella presso cui e' iscritta la sede secondaria o l'unita' locale designata come principale;

d) «CAD»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

e) «d.P.R. 160/2010»: il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in attuazione dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

f) «amministrazioni»: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico;

g) «portale»: il sito web www.impresainungiorno.gov.it di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli enti coinvolti nelle diverse fasi delle attivita' produttive e della prestazione di servizi, anche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter del CAD e le regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita';

h) «SCIA»: la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui agli articoli 19 e 19-bis, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

i) «comunicazione unica»: l'istituto di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, richiamato dall'articolo 5, comma 2, del d.P.R. 160/2010, e di cui all' articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

l) «attivita'»: attivita' economica o professionale, anche agricola, esercitata da un soggetto iscritto nel registro delle imprese oppure nel repertorio economico amministrativo (REA);

m) «REA»: il repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

n) «registro delle imprese»: il registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

o) «documenti»: i provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi concernenti attivita' d'impresa adottati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219; i provvedimenti, gli atti e i documenti di cui all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: quelli di cui all'articolo 2, comma 2 del d.P.R. 160/2010, quelli relativi alle verifiche e ai verbali concernenti i controlli effettuati ai sensi dei decreti legislativi di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, nonche', ai sensi della legislazione vigente, in relazione alla competenza delle singole Amministrazioni interessate, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attivita' di impresa e, ove previsto, i relativi elaborati tecnici e allegati e i documenti attestanti atti, fatti, qualita', stati soggettivi, nonche' gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo sportello unico o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualita' o ambientali e le verifiche eventualmente effettuate sull'attivita' e sui locali ad essa adibiti;

p) «metadati»: i dati associati a un documento informatico, a un fascicolo informatico o a un'aggregazione documentale, di cui alle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, Glossario Allegato 1, adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (d'ora in poi AgId);

q) «documento informatico»: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del CAD, formato secondo le modalita' previste dalle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ivi inclusa la modalita' di formazione tramite «generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati» e compresi i metadati;

r) «duplicato informatico»: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies, del CAD;

s) «soggetti pubblici»: le amministrazioni di cui alla lettera f), l'Autorita' giudiziaria e tributaria, i gestori e concessionari di pubblici servizi;

t) «impresa»: i soggetti che esercitano attivita' economicamente rilevanti, iscritti al REA, diversi dal soggetto economico di cui alla lettera z);

u) «soggetti privati»: tutti i soggetti diversi dall'impresa di cui alla lettera t), dal soggetto economico di cui alla lettera z) e dai soggetti pubblici di cui alla lettera s);

v) «piattaforme o portali interoperabili»: tutti i portali e le piattaforme informatiche diversi da quello di cui alla lettera g), che danno seguito all'interscambio e all'interazione con il fascicolo, nel rispetto delle disposizioni del CAD e delle specifiche tecniche per l'interoperabilita' definite dall'Agenzia per l'Italia digitale;

z) «soggetto economico»: i soggetti esercitanti attivita' economicamente rilevanti, non costituiti in forma di impresa, iscritti al REA;

aa) «decreto interministeriale 12 novembre 2021»: il decreto interministeriale di cui in preambolo;

bb) «regolamento GDPR»: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di cui al preambolo;

cc) «codice in materia di protezione dei dati personali»: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di cui al preambolo;

dd) «Ministero»: Ministero delle imprese e del Made in Italy, come definito dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204;

ee) «Ministro»: Ministro delle imprese e del Made in Italy, come definito dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204.

DECRETO 2024-09-17, n. 159 — Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa. (24G00176)

Art. 2

Finalita' e accesso al fascicolo informatico d'impresa

1. Il fascicolo e' l'aggregazione documentale informatica strutturata e univocamente identificata contenente tutti i documenti, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera o), di ciascuna impresa e di ciascun soggetto economico.

2. Il fascicolo, unico per ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese e per i soggetti economici iscritti nel REA, e' tenuto dalla camera di commercio territorialmente competente unitamente al REA ed e' a questo informaticamente collegato.

3. Per le loro finalita' istituzionali i soggetti pubblici hanno accesso al fascicolo informatico e acquisiscono, direttamente e senza oneri economici, tutti i dati e documenti relativi all'attivita' dell'impresa. Non richiedono all'impresa l'attestazione di atti, fatti, notizie, autocertificazioni e certificazioni presenti nel fascicolo oppure l'esibizione di documenti conservati nello stesso.

Ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i soggetti pubblici possono richiedere alle imprese e ai soggetti economici i soli elementi necessari per la ricerca dei dati e documenti.

4. L'acquisizione dei dati e dei documenti contenuti nel fascicolo da parte delle amministrazioni avviene attraverso l'interoperabilita' tra sistemi informatici e fascicolo mediante i servizi resi disponibili dalla Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter del CAD.

5. L'impresa o il soggetto economico ha diritto di accesso gratuito e senza limiti alla consultazione del proprio fascicolo.

6. I soggetti privati diversi dai soggetti di cui al comma 5 possono acquisire, tramite interrogazione puntuale del fascicolo, i dati e i documenti relativi all'esercizio dell'attivita' di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese, o di ciascun soggetto economico iscritto nel REA, con le limitazioni e previa corresponsione dei diritti di segreteria di cui all'articolo 7.

DECRETO 2024-09-17, n. 159 — Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa. (24G00176)

Art. 3

Alimentazione del fascicolo informatico d'impresa

1. Il fascicolo e' alimentato, per quanto di rispettiva competenza, dal SUAP e dai responsabili del procedimento delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. f) nonche' dalle amministrazioni che effettuano i controlli ai sensi dei decreti legislativi di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla camera di commercio territorialmente competente il duplicato informatico dei documenti relativi all'attivita' di impresa, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera o), ai fini dell'inserimento nel fascicolo, con le modalita' di cui all'articolo 4.

3. I documenti di cui al comma 2 sono acquisiti nel fascicolo in ordine cronologico e sono integrati d'ufficio dal REA con tutte le informazioni e i documenti da questo a qualunque titolo detenuti, rilevanti ai fini dell'attivita' d'impresa.

DECRETO 2024-09-17, n. 159 — Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa. (24G00176)

Art. 4

Tempi e modalita' di trasmissione

1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, la trasmissione con modalita' informatiche di cui all'articolo 3, comma 2, avviene entro cinque giorni decorrenti

a) dalla data in cui il provvedimento e' stato comunicato al soggetto interessato, ovvero ha acquisito efficacia secondo la normativa ad esso applicabile;

b) nei casi di SCIA, dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) per i procedimenti per i quali e' previsto un silenzio significativo, dalla scadenza del termine previsto all'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, oppure di quello stabilito dalla normativa ad esso applicabile;

d) per i rimanenti documenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), dalla data di ricezione di ciascuno degli stessi da parte del SUAP.

2. I provvedimenti finali di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono trasmessi con modalita' informatica, alla camera di commercio territorialmente competente per il loro inserimento nel fascicolo, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 9, comma 3.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 che siano gia' stati trasmessi al REA competente sono inseriti d'ufficio nel fascicolo, entro lo stesso termine e con le medesime modalita'.

4. La trasmissione di cui al presente articolo avviene in conformita' alle specifiche tecniche adottate con i decreti di cui all'articolo 9, sulla base della tassonomia di cui all'articolo 5.

DECRETO 2024-09-17, n. 159 — Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa. (24G00176)

Art. 5

Tassonomia dei documenti

1. I documenti, trasmessi in duplicato informatico al fascicolo, sono classificati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, sulla base della tassonomia di cui all'allegato A al presente regolamento.

2. Le camere di commercio verificano costantemente l'adeguatezza della tassonomia e la sua rispondenza alle esigenze dei soggetti che conferiscono informazioni o consultano il fascicolo e per il tramite dell'Unioncamere trasmettono con cadenza almeno annuale una relazione al Ministero proponendo eventuali adeguamenti.

3. Le modifiche alla tassonomia di cui al comma 1 sono introdotte con decreto del Ministro, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Unificata.

DECRETO 2024-09-17, n. 159 — Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa. (24G00176)

Art. 6

Conservazione dei documenti

1. Al fine di garantire la rappresentazione della situazione vigente, e la conservazione della memoria dello stato storico, i documenti trasmessi in duplicato informatico sono conservati nel fascicolo dalla camera di commercio territorialmente competente, a norma delle disposizioni sulla conservazione dei documenti contenute nel CAD e delle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici emanate dall'AgId. Dopo il decorso del tempo necessario al conseguimento delle finalita' per le quali essi sono trattati nel fascicolo informatico, sulla base del termine di cui all'articolo 7, comma 2, i documenti presenti nel fascicolo relativo ad una impresa individuale sono cancellati, mentre nei restanti casi i dati personali in essi presenti sono anonimizzati.

DECRETO 2024-09-17, n. 159 — Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa. (24G00176)

Art. 7

Consultazione dei privati

1. I privati di cui all'articolo 2, comma 6, consultano e acquisiscono i documenti presenti nel fascicolo, nel rispetto del regolamento GDPR e del codice in materia di protezione dei dati personali. Salve le disposizioni di cui agli articoli da 22 a 28, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e fermo restando lo specifico regime di ostensibilita' di ciascuno dei documenti presenti nel fascicolo, si applicano le esclusioni di all'articolo 5-bis, comma 1, lettere f) e g), e comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. La consultazione di cui al comma 1 e' consentita nel rispetto del termine individuato nella tassonomia di cui all'articolo 5 e comunque di quello eventualmente all'uopo indicato al momento della trasmissione del documento o del dato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

3. I diritti di segreteria per gli adempimenti previsti dal presente articolo sono stabiliti, modificati e aggiornati con le modalita' di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

DECRETO 2024-09-17, n. 159 — Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa. (24G00176)

Art. 8

Trattamento dei dati personali

1. La camera di commercio territorialmente competente e' titolare del trattamento dei dati personali conservati nel fascicolo ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

2. I SUAP e le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, sono titolari del trattamento dei dati personali effettuato per le operazioni di alimentazione del fascicolo ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, e i privati di cui all'articolo 2, comma 6, questi ultimi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7, sono titolari del trattamento dei dati personali acquisiti dal fascicolo ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 6.

4. I trattamenti dei dati di cui al presente articolo sono effettuati in conformita' e nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al regolamento GDPR e al codice in materia di protezione dei dati personali e hanno per oggetto i dati personali presenti nei documenti di cui all'articolo 2, comma 1.

5. I titolari del trattamento operano, anche con specifico riferimento alla gestione del fascicolo, adottando le idonee misure tecniche per garantire la sicurezza informatica, al fine di assicurare un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio di distruzione, perdita, modifica o accesso non autorizzato ai dati trattati, in conformita' al regolamento GDPR e secondo quanto ivi stabilito all'articolo 32.

DECRETO 2024-09-17, n. 159 — Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa. (24G00176)

Art. 9

Cronoprogramma per l'applicazione delle disposizioni regolamentari

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai SUAP conformi ai requisiti e alle prescrizioni di cui all'allegato tecnico al d.P.R. 160/2010, come modificato dal decreto interministeriale 12 novembre 2021, e sono attuate, con decreto del Ministro, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, e la Conferenza Unificata, entro il 26 novembre 2025. I SUAP si rendono interoperabili con il fascicolo, mediante i servizi resi disponibili dalla Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter del CAD, entro centottanta giorni dall'adozione del decreto di cui al primo periodo.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano altresi' alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), e sono attuate con decreto del Ministro, da adottarsi, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Unificata, entro centoventi giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 1, con il quale sono individuate le modalita' di alimentazione. Le amministrazioni destinatarie del decreto di cui al presente comma si conformano ad esso entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al primo periodo.

3. Nel rispetto del principio della gradualita' e proporzionalita', sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni coinvolte, con uno o piu' decreti del Ministro puo' essere esteso il novero dei soggetti abilitati al deposito nel fascicolo di dati, atti e documenti inerenti l'attivita' d'impresa, nel rispetto delle specifiche tecniche adottate con il decreto di cui al comma 1.

DECRETO 2024-09-17, n. 159 — Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa. (24G00176)

Art. 10

Invarianza di spesa

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 17 settembre 2024

Il Ministro: Urso

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1469

DECRETO 2024-09-17, n. 159 — Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa. (24G00176) | Annessi

Allegato A ( articolo 5, comma 1 )

Indice di classificazione dei documenti

del Fascicolo Informatico d'impresa

› CLASSE 1 - DOCUMENTAZIONE TECNICA, PROGETTUALE

Categoria dei dati personali contenuti nei documenti appartenenti alla classe

A. Assenza di dati personali Si;

B. Dati che permettono l'identificazione indiretta Si;

C. Dati che permettono l'identificazione diretta Si;

D. Dati sensibili No;

E. Dati giudiziari No;

F. Trattamento dei dati personali (mesi) 120.

Regime di ostensibilita' dei documenti appartenenti alla classe

A. Accessibile all'impresa a cui i dati afferiscono Si;

B. Accessibile alla Pubblica Amministrazione Si;

C. Accessibile ai soggetti privati Si.

Tipologia di documenti

a. Asseverazioni

b. Documentazione topografica/fotografica

c. Estratti PRG

d. Mappe catastali

e. Planimetrie

f. Relazioni, valutazioni tecniche e previsionali relative alle attivita'

g. Relazioni, valutazioni tecniche e previsionali relative agli immobili

h. Schede tecniche impianti

i. Schede tecniche immobili

j. Procedimenti e titoli relativi all'edilizia

k. Dichiarazione di conformita' impianti

› CLASSE 2 - AUTORIZZAZIONI, PERMESSI E AUTOCERTIFICAZIONI

Categoria dei dati personali contenuti nei documenti appartenenti alla classe

A. Assenza di dati personali Si;

B. Dati che permettono l'identificazione indiretta Si;

C. Dati che permettono l'identificazione diretta Si;

D. Dati sensibili No;

E. Dati giudiziari No;

F. Trattamento dei dati personali (mesi) 120.

Regime di ostensibilita' dei documenti appartenenti alla classe

A. Accessibile all'impresa a cui i dati afferiscono Si;

B. Accessibile alla Pubblica Amministrazione Si;

C. Accessibile ai soggetti privati Si.

Tipologia di documenti

a. Comunicazioni e Segnalazioni (base autocertificativa)

b. Autorizzazioni

c. Licenze

d. Concessioni

e. Nulla osta

f. Prese d'atto

g. Dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto notorieta'

h. Attestati di idoneita'

i. Atti di assenso, consenso, pareri

j. Comunicazioni e provvedimenti dell'amministrazione di esito avverso

› CLASSE 3 - CERTIFICATI

Categoria dei dati personali contenuti nei documenti appartenenti alla classe

A. Assenza di dati personali Si;

B. Dati che permettono l'identificazione indiretta Si;

C. Dati che permettono l'identificazione diretta Si;

D. Dati sensibili No;

E. Dati giudiziari No;

F. Trattamento dei dati personali (mesi) 120.

Regime di ostensibilita' dei documenti appartenenti alla classe

A. Accessibile all'impresa a cui i dati afferiscono Si;

B. Accessibile alla Pubblica Amministrazione Si;

C. Accessibile ai soggetti privati Si.

Tipologia di documenti

a. Certificazioni di sistemi di gestione per la qualita'

b. Certificazioni di altri sistemi di gestione

c. Certificazioni di prodotti e servizi

d. Certificazioni agricole

e. Certificazioni Bio

f. Attestazioni S.O.A.

› CLASSE 4 - DOCUMENTI RELATIVI ALLE PERSONE DELL'IMPRESA

Categoria dei dati personali contenuti nei documenti appartenenti alla classe

A. Assenza di dati personali No;

B. Dati che permettono l'identificazione indiretta Si;

C. Dati che permettono l'identificazione diretta Si;

D. Dati sensibili No;

E. Dati giudiziari No;

F. Trattamento dei dati personali (mesi) 120.

Regime di ostensibilita' dei documenti appartenenti alla classe

A. Accessibile all'impresa a cui i dati afferiscono Si;

B. Accessibile alla Pubblica Amministrazione Si;

C. Accessibile ai soggetti privati No.

Tipologia di documenti

a. Dichiarazioni sostitutive relative a requisiti obbligatori

b. Dichiarazioni di nomina/accettazione/rinuncia di incarico

c. Attestati partecipazione a corsi

d. Attestati possesso requisiti professionali

e. Certificazioni di qualita' del personale dell'impresa

f. Riconoscimento requisiti acquisiti all'estero

g. Titoli di studio

h. Attestazioni datore di lavoro

› CLASSE 5 - DOCUMENTI FINANZIARI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Categoria dei dati personali contenuti nei documenti appartenenti alla classe

A. Assenza di dati personali No;

B. Dati che permettono l'identificazione indiretta Si;

C. Dati che permettono l'identificazione diretta Si;

D. Dati sensibili No;

E. Dati giudiziari No;

F. Trattamento dei dati personali (mesi) 120.

Regime di ostensibilita' dei documenti appartenenti alla classe

A. Accessibile all'impresa a cui i dati afferiscono Si;

B. Accessibile alla Pubblica Amministrazione Si;

C. Accessibile ai soggetti privati No.

Tipologia di documenti

a. Fidejussioni

b. Polizze assicurative professionali, infortuni, RCT

c. Documentazione fiscale

d. Documentazione previdenziale

e. Regolarita' contributiva

› CLASSE 6 - ISCRIZIONE AD ALBI E REGISTRI

Categoria dei dati personali contenuti nei documenti appartenenti alla classe

A. Assenza di dati personali Si;

B. Dati che permettono l'identificazione indiretta Si;

C. Dati che permettono l'identificazione diretta Si;

D. Dati sensibili No;

E. Dati giudiziari No;

F. Trattamento dei dati personali (mesi) 120.

Regime di ostensibilita' dei documenti appartenenti alla classe

A. Accessibile all'impresa a cui i dati afferiscono Si;

B. Accessibile alla Pubblica Amministrazione Si;

C. Accessibile ai soggetti privati Si.

Tipologia di documenti

a. Iscrizione in registri

b. Iscrizione in albi

c. Iscrizione in elenchi, ruoli, repertori ed anagrafi speciali

› CLASSE 7 - DOCUMENTI RITENUTI DI INTERESSE PUBBLICO DA PARTE DELL'IMPRESA

Categoria dei dati personali contenuti nei documenti appartenenti alla classe

A. Assenza di dati personali Si;

B. Dati che permettono l'identificazione indiretta Si;

C. Dati che permettono l'identificazione diretta Si;

D. Dati sensibili No;

E. Dati giudiziari No;

F. Trattamento dei dati personali (mesi) 120.

Regime di ostensibilita' dei documenti appartenenti alla classe

A. Accessibile all'impresa a cui i dati afferiscono Si;

B. Accessibile alla Pubblica Amministrazione Si;

C. Accessibile ai soggetti privati Si.

Tipologia di documenti

a. Documenti di interesse per gli investitori

b. Documenti di interesse per gli istituti di credito

c. Documenti di interesse per i consumatori

d. Documenti di interesse per la partecipazione a bandi ed appalti

e. Documenti di cantiere

f. Documentazione relativa ai macchinari e automezzi utilizzati per l'esercizio dell'attivita'

g. Documenti provenienti da enti pubblici o privati di Paesi dell'Unione europea

h. Documenti di interesse per qualificare l'attivita' esercitata

› CLASSE 8 - VERBALI DI ISPEZIONE E DI CONTROLLO

Categoria dei dati personali contenuti nei documenti appartenenti alla classe

A. Assenza di dati personali No;

B. Dati che permettono l'identificazione indiretta Si;

C. Dati che permettono l'identificazione diretta Si;

D. Dati sensibili Si;

E. Dati giudiziari Si;

F. Trattamento dei dati personali (mesi) 120.

Regime di ostensibilita' dei documenti appartenenti alla classe

A. Accessibile all'impresa a cui i dati afferiscono Si;

B. Accessibile alla Pubblica Amministrazione Si*;

C. Accessibile ai soggetti privati No.

* Accesso consentito alle pubbliche amministrazioni che hanno provveduto al conferimento di almeno un documento nella medesima Classe.

Tipologia di documenti

a. Verbali controlli di metrologia legale

b. Verbale controlli sicurezza prodotti

c. Verbali controlli pre-imballaggi e peso netto

d. Verbali controllo cooperative, anche sociali

e. Verbali controllo Enti del terzo settore

f. Verbali controlli di natura sanitaria

g. Verbali controlli in materia di sicurezza

h. Verbali controlli in materia di lavoro

i. Verbali di controllo in materia di prevenzione incendi

j. Verbali di controllo in materia ambientale, paesaggistica, storico-artistica

k. Verbali di controllo in materia di polizia amministrativa o annonaria

l. Verbali di controllo in materia di governo del territorio.

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