Legislator Swiss Legal AI Agent Italia · Legislazione nazionale
Decisioni giudiziarie Legislation Analizza in Legislator
ambiente.energetica.ministero.sicurezza:decreto:2025-05-19;85 IT

Art. 9 — Controlli e tutela dei clienti Regolamento recante condizioni, criteri, modalita' e requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. (25G00096)

DECRETO 2025-05-19, n. 85 — Regolamento recante condizioni, criteri, modalita' e requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. (25G00096)
Apri la fonte ufficiale ↗ Full Act (11 provisions) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 9 — Controlli e tutela dei clienti · Controlli e tutela dei clienti Regolamento recante condizioni, criteri, modalita' e requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. (25G00096)

Art. 9

Controlli e tutela dei clienti

1. L'Elenco venditori e' pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero ed e' aggiornato mensilmente anche al fine di dare evidenza delle nuove iscrizioni e delle eventuali esclusioni e cancellazioni di cui all'articolo 8. La pubblicazione ha valore di pubblicita' ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.

2. Il Ministero effettua controlli anche a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dalle imprese di vendita, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'Elenco venditori. I controlli a campione sono effettuati annualmente su un numero di dichiarazioni non inferiore al 5 per cento del totale delle dichiarazioni rese da tutte le imprese di vendita presenti nell'Elenco venditori nell'anno di riferimento e sono comunque effettuati controlli nei casi di ragionevole dubbio.

3. La verifica dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 4, comma 1, e' effettuata anche mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale, ricorrendo al certificato selettivo di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, relativo ai soggetti di cui al medesimo articolo 4, commi 1 e 3, dell'impresa di vendita che chiede l'iscrizione nell'Elenco venditori, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002 e dal decreto direttoriale del Ministero della giustizia 5 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012.

4. Il trattamento dei dati personali di cui al comma 3 e' effettuato nel rispetto delle garanzie per i diritti e le liberta' degli interessati, ivi comprese quelle individuate con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 2-octies, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. I dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalita' previste dal presente regolamento e cancellati alla scadenza di tale periodo. Il titolare del trattamento assicura che l'accesso ai dati sia riservato a soggetti specificamente autorizzati ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/679 e verifica periodicamente l'adeguatezza, la pertinenza e la necessita' dei dati, nonche' l'esattezza e l'aggiornamento degli stessi, cancellando o rettificando tempestivamente i dati non conformi ai predetti requisiti.

5. Ai fini dello svolgimento delle verifiche per l'iscrizione nell'Elenco venditori, delle verifiche del rispetto dei requisiti per la permanenza nel medesimo Elenco e dei controlli di cui al comma 2, a esclusione delle verifiche di cui al comma 3, il Ministero puo' avvalersi della collaborazione di ARERA e del supporto del Gestore del SII, e puo' acquisire le informazioni del SII, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

← Art. 8 — Cancellazione o esclusione dall'Elenco venditori Regolamento recante condizioni, criteri, modalita' e requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. (25G00096) Art. 10 — Disposizioni transitorie →

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →