Statuto sulla partecipazione delle collaboratrici e dei collaboratori dei Servizi ecclesiastici generali
Indice delle disposizioni (28)
Testo normativo (28 Articoli)
1 La partecipazione delle collaboratrici e dei collaboratori mira, in base ai principi,
all'adempimento del mandato dei Servizi Ecclesiastici Complessivi e promuove
una buona intesa tra la direzione e le collaboratrici e
i collaboratori, nonché la loro soddisfazione sul posto di lavoro.
2 Il Consiglio della Chiesa, la direzione dei Servizi Ecclesiastici Complessivi e
le collaboratrici e i collaboratori dei Servizi Ecclesiastici Complessivi
collaborano in modo partenariale, affrontano diverse percezioni
e si adoperano per soluzioni consensuali.
1 Lo Statuto di partecipazione ordina, sul piano formale, la cooperazione
funzionale tra il Consiglio ecclesiastico e la Direzione dei Servizi
ecclesiastici generali da un lato, e le collaboratrici e i collaboratori dei
Servizi ecclesiastici generali dall'altro.
2 Le collaboratrici e i collaboratori dei Servizi ecclesiastici
generali esercitano i loro diritti di partecipazione nell'ambito dello
Statuto di partecipazione.
Di seguito la traduzione in italiano, che mantiene la struttura e la formattazione originali
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Statuto sulla partecipazione
1. Per «dipendenti dei Servizi Ecclesiastici Complessivi» si intendono, ad eccezione della Segretaria o del Segretario del Consiglio Ecclesiastico e dei membri del Comitato direttivo, tutti i dipendenti dei Servizi Ecclesiastici Complessivi, nonché le parroche e i parroci presso istituzioni, presso parrocchie a gestione mista e presso parrocchie dei Servizi Ecclesiastici Complessivi.
2. Fanno parte della direzione dei Servizi Ecclesiastici Complessivi la Segretaria o il Segretario del Consiglio Ecclesiastico e i membri del Comitato direttivo.
3. I temi di rilevanza per il personale sono, in particolare
a. le modifiche del Regolamento sul personale e dei relativi regolamenti di esecuzione conformemente all'art. 188 segg. cpv. 1 del RPE RP;
b. le questioni concernenti la previdenza professionale conformemente all'art. 188 segg. cpv. 2 del RPE RP;
c. una riduzione di posti di lavoro conformemente all'art. 18 del RPE RP;
d. un piano sociale conformemente all'art. 20 del RPE RP;
e. le modifiche concernenti la valutazione dei dipendenti conformemente all'art. 84 del RP e il colloquio specialistico e di valutazione, nonché la determinazione della posizione conformemente all'art. 85 cpv. 3 del RP;
f. la riorganizzazione di almeno un dipartimento dei Servizi Ecclesiastici Complessivi o la riorganizzazione completa dei Servizi Ecclesiastici Complessivi;
g. la riorganizzazione di unità organizzative dei Servizi Ecclesiastici Complessivi, qualora comporti la disdetta di rapporti di impiego;
h. le modifiche sostanziali delle condizioni di lavoro;
i. la gestione della salute aziendale;
j. la gestione dei conflitti;
k. la politica del personale in generale.
Sezione 2: Votazione diretta
Funzione,
Oggetti
e procedura
Svolgimento
L'astensione si orienta al § 188 c VVO PVO.
2 La rappresentanza del personale indice il referendum e lo ordina. Essa
accerta il risultato e lo comunica alle collaboratrici e ai collaboratori dei
Servizi ecclesiastici complessivi nonché al Consiglio sinodale e alla
direzione dei Servizi ecclesiastici complessivi.
3 La rappresentanza del personale è autorizzata a chiedere il supporto
dei servizi di stato maggiore per l'attuazione del referendum, previo
accordo con la segretaria o il segretario del Consiglio sinodale.
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Statuto sulla partecipazione
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3° Sezione: Assemblea delle collaboratrici e dei collaboratori
Composizione dell'Assemblea del personale
All'Assemblea del personale appartengono i collaboratori e le collaboratrici dei Servizi ecclesiastici complessivi conformemente al § 3 cpv. 1.
1 L'Assemblea del personale è la funzione e l'organo decisionale del personale dei Servizi Inter-
ecclesiali.
2 L'Assemblea del personale ha in particolare i seguenti compiti
a. Deliberare sullo statuto di partecipazione da sottoporre a votazione popolare;
b. Eleggere i membri della rappresentanza del personale;
c. Approvazione del verbale dell'Assemblea del personale;
d. Approvazione del rapporto annuale e del rendiconto annuale della rappresentanza del personale.
1. La convocazione
Almeno una volta all'anno si tiene l'assemblea ordinaria delle collaboratrici e dei collaboratori.
2. La rappresentanza del personale può convocare assemblee aggiuntive, anche tematiche.
3. Ulteriori assemblee si tengono se almeno un decimo delle collaboratrici e dei collaboratori dei Servizi Ecclesiastici Complessivi lo richiede per iscritto. Tali assemblee si tengono di norma entro due mesi dalla ricezione della richiesta.
1 Wahlen und Abstimmungen in der Versammlung der Mit- Wahlen und
arbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgen offen, sofern die Versammlung Abstimmungen
nicht das geheime Verfahren beschliesst.
2 Bei Wahlen entscheidet das einfache Mehr der abgegebenen Stim-
men. Gewählt sind jene Personen, die am meisten Stimmen erhalten
haben.
3 Ein Antrag gilt als angenommen, wenn er mehr zustimmende als
ablehnende Stimmen auf sich vereinigt.
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4. Abschnitt: Personalvertretung (PV)
Mitwirkungsstatut
Zusammen-
setzung und
Konstituierung
Wahl
Aufgaben
***
1 Votazioni ed elezioni nell'Assemblea dei collaboratori Votazioni ed
e delle collaboratrici avvengono in modo palese, a meno elezioni
che l'Assemblea non decida per il procedimento segreto.
2 Nelle elezioni decide la maggioranza semplice dei voti
espressi. Sono elette le persone che hanno ricevuto il
maggior numero di voti.
3 Una mozione è considerata accettata se raccoglie più
voti favorevoli che contrari.
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Sezione 4: Rappresentanza del personale (RP)
Statuto sulla partecipazione
Compo-
sizione e
costituzione
Elezione
Compiti
1. La rappresentanza del personale è composta da cinque a sette membri.
2. La rappresentanza del personale si costituisce autonomamente. Assegna ai suoi membri aree di responsabilità.
1 La durata del mandato dei membri della rappresentanza del
personale è di due anni. È possibile la rielezione.
2 Si mira a una rappresentanza equilibrata dei dipartimenti dei
Servizi della Chiesa nel suo complesso, delle funzioni ivi presenti, nonché
dei generi.
1. La Rappresentanza del Personale tutela gli interessi dei collaboratori e delle
collaboratrici dei Servizi Ecclesiastici Complessivi nei confronti del
Consiglio Ecclesiastico e della Direzione dei Servizi Ecclesiastici Complessivi.
2. Alla Rappresentanza del Personale spettano in particolare
a. lo svolgimento di votazioni tra il personale secondo il § 5,
b. la convocazione dell'assemblea dei collaboratori e delle collaboratrici
secondo il § 8,
c. la presa di posizione in merito a modifiche del Regolamento del Personale e
dei relativi Regolamenti di esecuzione,
d. la decisione in merito a delibere del Consiglio Ecclesiastico e della Chiesa
regionale riguardanti l'istituzione di previdenza professionale
competente per i collaboratori e le collaboratrici dei Servizi Ecclesiastici
Complessivi,
e. la presa di posizione in merito a piani sociali secondo il § 20 RDE RP,
f. lo scambio regolare con il Consiglio Ecclesiastico e la Direzione dei
Servizi Ecclesiastici Complessivi su temi rilevanti per il personale,
g. il ruolo di referente del Consiglio Ecclesiastico e della Direzione dei Servizi
Ecclesiastici Complessivi per tutti i temi rilevanti per il personale,
h. il ruolo di gruppo di risonanza e di co-creatrice in temi e sviluppi rilevanti
per il personale che riguardano i collaboratori e le collaboratrici dei Servizi
Ecclesiastici Complessivi,
i. la partecipazione a gruppi di lavoro che trattano temi rilevanti per il personale,
j. la rappresentanza dei collaboratori e delle collaboratrici dei Servizi
Ecclesiastici Complessivi nei confronti del Consiglio Ecclesiastico e della
Direzione dei Servizi Ecclesiastici Complessivi in tutti i temi rilevanti per il
personale che riguardano parti sostanziali o un gruppo di collaboratori e
collaboratrici dei Servizi Ecclesiastici Complessivi,
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Statuto di partecipazione
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k. il supporto ai collaboratori e alle collaboratrici dei Servizi Ecclesiastici
Complessivi in caso di conflitti sul posto di lavoro, qualora siano coinvolte
parti sostanziali o un gruppo di collaboratori e collaboratrici dei Servizi
Ecclesiastici Complessivi,
l. l'informazione e la consulenza ai collaboratori e alle collaboratrici dei
Servizi Ecclesiastici Complessivi in caso di domande e conflitti sul posto di
lavoro,
m. l'adempimento di tutti i compiti nell'ambito della partecipazione secondo
¹ Ciascun membro della Rappresentanza del Personale può accogliere preoccupazioni e suggerimenti sul funzionamento dei collaboratori e delle collaboratrici dei Servizi Ecclesiastici Complessivi.
² Il membro della Rappresentanza del Personale, posto in fiducia, informa la Rappresentanza del Personale, previo accordo con la collaboratrice o il collaboratore interessato/a. Quest'ultima determina l'ulteriore procedura e designa il membro che accompagna la collaboratrice o il collaboratore, secondo necessità, e segue la sua questione.
³ La Rappresentanza del Personale tratta le preoccupazioni e i suggerimenti dei collaboratori e delle collaboratrici dei Servizi Ecclesiastici Complessivi in modo confidenziale.
⁴ I membri della Rappresentanza del Personale sono tenuti alla riservatezza.
⁵ Se un membro della Rappresentanza del Personale viola l'obbligo di riservatezza, la Rappresentanza del Personale può chiedere all'assemblea dei collaboratori e delle collaboratrici l'esclusione di tale membro dalla Rappresentanza del Personale. Essa ascolta il membro prima di presentare la richiesta. Restano salve le misure di diritto del personale del Consiglio Ecclesiastico o della Direzione dei Servizi Ecclesiastici Complessivi.
¹ Ai membri della rappresentanza del personale è messo a dispo- Risorse
sizione il tempo di lavoro necessario all’adempimento dei loro
compiti, secondo l’articolo 94 del Regolamento concernente
l’organizzazione del personale (VVO PVO).
2 In caso di bisogno, la segretaria o il segretario del Consiglio
Ecclesiastico può concedere tempo di lavoro supplementare nel
quadro della pianificazione annuale e per compiti speciali.
3 La rappresentanza del personale richiede alla segretaria o al
segretario del Consiglio Ecclesiastico, nel quadro del budget
ordinario, i mezzi finanziari per le sue attività, in particolare per
riunioni, ritiri di lavoro e perfezionamenti.
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Statuto di partecipazione
4 In caso di bisogno, la segretaria o il segretario del Consiglio
Ecclesiastico può autorizzare mezzi finanziari supplementari
legati a progetti, nel quadro delle sue competenze.
5. Sezione: Commissione paritetica (COPAR)
Compo-
sizione
Compiti
Metodo di lavoro
1 La Commissione Paritetica è composta da
a. due membri del Consiglio della Chiesa,
b. la segretaria o il segretario del Consiglio della Chiesa e un altro membro del Convento di Direzione,
c. quattro membri della rappresentanza del personale.
2 La Commissione Paritetica si costituisce autonomamente.
3 Al fine di coltivare uno scambio vincolante, si mira alla continuità del personale per le rappresentanze nella Commissione Paritetica.
4 La Commissione Paritetica può, di comune accordo, invitare alle proprie sedute, oltre ai membri di cui al capoverso 1, altre persone a seconda delle necessità e dei temi trattati.
1 La Commissione paritetica serve allo scambio regolare di infor-
mazioni tra il Consiglio ecclesiastico e la Direzione dei Servizi della
Chiesa nel suo complesso da un lato e la rappresentanza del personale
dall'altro, nonché alla riflessione comune su temi rilevanti per il
personale.
2 La Commissione paritetica può formulare raccomandazioni desti-
nate al Consiglio ecclesiastico, alla Direzione dei Servizi della Chiesa
nel suo complesso, alla rappresentanza del personale e all'Assemblea
dei collaboratori e delle collaboratrici.
1 La Commissione paritetica si riunisce due volte all'anno per
le sedute ordinarie.
2 Ciascun membro della Commissione paritetica, il Consiglio sinodale,
il Convento direttivo o la rappresentanza del personale può convocare
una seduta straordinaria della Commissione paritetica.
3 Il Consiglio sinodale, la segretaria o il segretario del Consiglio
sinodale e la rappresentanza del personale concordano preventivamente
gli oggetti delle sedute.
4 La segretaria o il segretario del Consiglio sinodale coordina
la fissazione delle date delle sedute e degli oggetti delle medesime.
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Statuto sulla partecipazione
Art. 6: Partecipazione
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Dienste üben ihre Mitwirkungsrechte gemäss § 188 a VVO PVO durch
a. Grundsatz
die Urabstimmung, durch die Versammlung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, durch die Personalvertretung, durch die Teilnahme an Kon-
sultationen und durch die Information seitens des Kirchenrates, der Lei-
tung der Gesamtkirchlichen Dienste und der Personalvertretung aus.
Servizi esercitano i loro diritti di partecipazione ai sensi del § 188 a VVO PVO tramite
a. Principio
il voto di base, tramite l'assemblea delle collaboratrici e dei
collaboratori, tramite la rappresentanza del personale, tramite la partecipazione a con-
sultazioni e tramite l'informazione da parte del Consiglio ecclesiastico, della Dire-
zione dei Servizi ecclesiastici complessivi e della rappresentanza del personale.
1. **Collaboratrici e collaboratori si rivolgono in primis ai propri superiori diretti per le loro richieste.**
**b. Iter di servizio**
Possono inoltre rivolgersi al servizio del personale e ad altri organismi appropriati dei Servizi Inter-parrocchiali.
2. Se non si riesce a trovare una soluzione a un conflitto sul posto di lavoro rispettando l'iter di servizio, le collaboratrici e i collaboratori dei Servizi Inter-parrocchiali possono rivolgersi a organismi esterni alla Chiesa cantonale, in particolare all'Ufficio dell'Ombudsman del Cantone di Zurigo e all'Autorità di conciliazione ai sensi della Legge sulla parità dei sessi.
Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter hat jederzeit das **c. Diritto del
personale**
Recht, sich mit Anliegen und Anregungen an die Personalvertretung vertretung
zu wenden.
Ogni collaboratrice e ogni collaboratore ha in qualsiasi momento il diritto di rivolgersi con richieste e suggerimenti alla rappresentanza del personale.
Ecco la traduzione in italiano, che mantiene la struttura e la formattazione originali
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**Statuto sulla Partecipazione**
Forme
a. Principio generale
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b. Informazione
1 Le forme di partecipazione sono
a. Informazione,
b. Consultazione,
c. Codecisione.
2 La collaborazione paritetica tra il Consiglio ecclesiastico, la Direzione
dei Servizi generali della Chiesa e il personale dei Servizi generali
della Chiesa, nell'ambito della partecipazione, si ispira ai seguenti principi
a. Salvo che una forma specifica di partecipazione sia prescritta o
concordata, per la partecipazione del personale dei Servizi generali
della Chiesa viene scelta la forma più appropriata al caso di specie.
b. Il Consiglio ecclesiastico e la Direzione dei Servizi generali della
Chiesa, nella trattazione degli affari, tengono conto del principio
della partecipazione. In particolare, essi considerano se si tratta
di una questione rilevante per il personale e quale forma di
partecipazione sia opportuna e in quale momento.
c. In caso di divergenze di opinione riguardo all'adeguatezza della
partecipazione, il Consiglio ecclesiastico, la Direzione dei Servizi
generali della Chiesa e la Rappresentanza del personale cercano
reciprocamente il dialogo.
d. Se la trattazione di una questione rilevante per il personale è
urgente e la partecipazione non può avvenire per la via ordinaria,
la Segretaria o il Segretario del Consiglio ecclesiastico e la
Rappresentanza del personale si accordano sulla procedura. Qualora
ciò non sia possibile, decide il Consiglio ecclesiastico, previa
consultazione della Rappresentanza del personale.
1 L'informazione costituisce il presupposto per la collaborazione
mediante consultazione e partecipazione.
2 Nell'ambito dell'informazione avviene un reciproco trasferimento
di conoscenze tra il Consiglio della Chiesa e la Direzione dei Servizi
Ecclesiastici Globali da un lato, e i collaboratori e le collaboratrici dei Servizi
Ecclesiastici Globali e la rappresentanza del personale dall'altro.
3 La rappresentanza del personale e i collaboratori e le collaboratrici
dei Servizi Ecclesiastici Globali vengono informati su temi rilevanti
per il personale e su altri temi per i quali la loro collaborazione è
prescritta o desiderata.
4 L'informazione reciproca avviene, nel rispetto delle disposizioni
legali, in modo completo, appropriato e, per quanto riguarda i progetti
pianificati, tempestivamente e, per quanto riguarda le decisioni prese, in
tempi brevi.
5 Il Consiglio della Chiesa mette a disposizione della rappresentanza
del personale, nel rispetto delle disposizioni della Legge sull'informazione
e la protezione dei dati³, su richiesta, cifre chiave anonimizzate relative
al personale riguardanti i collaboratori e le collaboratrici, nonché la
Direzione dei Servizi Ecclesiastici Globali.
c. Consultazione
1 La consultazione comprende il diritto delle collaboratrici e dei
collaboratori dei Servizi Ecclesiastici Complessivi e della Rappresentan-
za del personale di esprimere il proprio parere su temi pertinenti al
personale o per i quali la consultazione è desiderata o prescritta.
2 Il Consiglio della Chiesa e la Direzione dei Servizi Ecclesiastici
Complessivi determinano la forma della consultazione. Essa avviene di
regola nell’ambito di un colloquio, di un gruppo di lavoro o tramite una
presa di posizione scritta.
3 Il Consiglio della Chiesa e la Direzione dei Servizi Ecclesiastici
Complessivi non sono vincolati all’esito di una consultazione.
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Statuto di partecipazione
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1 La cogestione garantisce che le decisioni importanti siano prese
con il consenso delle collaboratrici e dei collaboratori dei servizi
ecclesiastici complessivi e della rappresentanza del personale. Di
regola, la cogestione è preceduta da una consultazione ai sensi del
§ 23.
2 La cogestione avviene sotto forma di votazione popolare o di
deliberazione nell'assemblea delle collaboratrici e dei collaboratori.
3 Le decisioni del Consiglio della Chiesa e della Chiesa nazionale
riguardanti l'istituto competente della previdenza professionale
necessitano, ai sensi
1. Richieste di modifica dello statuto sulla partecipazione possono essere Revisione
presentate in qualsiasi momento al Consiglio ecclesiastico o alla Rappresentanza del personale.
2. Sono legittimati a presentare richieste
a. il Consiglio ecclesiastico,
b. la Rappresentanza del personale,
c. l'Assemblea delle collaboratrici e dei collaboratori,
d. ogni collaboratrice e ogni collaboratore dei Servizi ecclesiastici complessivi.
3. Le richieste di modifica devono essere presentate contemporaneamente per iscritto al Consiglio ecclesiastico e alla Rappresentanza del personale.
4. Il Consiglio ecclesiastico e la Rappresentanza del personale elaborano le richieste di modifica dello statuto sulla partecipazione mediante una procedura paritetica. La Commissione Paritetica stabilisce la procedura.
La Rappresentanza del Personale sarà rieletta nella prima ordinaria Assemblea delle collaboratrici e dei collaboratori, che avrà luogo dopo l'entrata in vigore del presente Statuto di partecipazione.
Rielezione
della
Rappresentanza
del Personale
1 OS 75, 82; ABI 2019-12-13. Approvato dal Consiglio ecclesiastico il 4 dicembre 2019.
2 Entrata in vigore: 1° aprile 2020.
3 LS 170.4.
4 LS 181.40.
5 LS 181.401.
6 SR 151.1.
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Assegnati a dipendenti, purché lo statuto di partecipazione non contenga disposizioni diverse.
Abs. 2 VVO PVO richiede l'approvazione della rappresentanza del personale.
6. Sezione: Disposizioni finali