Legislator Giurisprudenza & Legislazione
181.404 CH-ZH

Statuto sulla partecipazione delle collaboratrici e dei collaboratori dei Servizi ecclesiastici generali

28 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (28)

Testo normativo (28 Articoli)

1 La partecipazione delle collaboratrici e dei collaboratori mira, in base ai principi,

all'adempimento del mandato dei Servizi Ecclesiastici Complessivi e promuove

una buona intesa tra la direzione e le collaboratrici e

i collaboratori, nonché la loro soddisfazione sul posto di lavoro.

2 Il Consiglio della Chiesa, la direzione dei Servizi Ecclesiastici Complessivi e

le collaboratrici e i collaboratori dei Servizi Ecclesiastici Complessivi

collaborano in modo partenariale, affrontano diverse percezioni

e si adoperano per soluzioni consensuali.

1 Lo Statuto di partecipazione ordina, sul piano formale, la cooperazione

funzionale tra il Consiglio ecclesiastico e la Direzione dei Servizi

ecclesiastici generali da un lato, e le collaboratrici e i collaboratori dei

Servizi ecclesiastici generali dall'altro.

2 Le collaboratrici e i collaboratori dei Servizi ecclesiastici

generali esercitano i loro diritti di partecipazione nell'ambito dello

Statuto di partecipazione.

Di seguito la traduzione in italiano, che mantiene la struttura e la formattazione originali

1.4.20-108

1

181.404

Statuto sulla partecipazione

1. Per «dipendenti dei Servizi Ecclesiastici Complessivi» si intendono, ad eccezione della Segretaria o del Segretario del Consiglio Ecclesiastico e dei membri del Comitato direttivo, tutti i dipendenti dei Servizi Ecclesiastici Complessivi, nonché le parroche e i parroci presso istituzioni, presso parrocchie a gestione mista e presso parrocchie dei Servizi Ecclesiastici Complessivi.

2. Fanno parte della direzione dei Servizi Ecclesiastici Complessivi la Segretaria o il Segretario del Consiglio Ecclesiastico e i membri del Comitato direttivo.

3. I temi di rilevanza per il personale sono, in particolare

a. le modifiche del Regolamento sul personale e dei relativi regolamenti di esecuzione conformemente all'art. 188 segg. cpv. 1 del RPE RP;

b. le questioni concernenti la previdenza professionale conformemente all'art. 188 segg. cpv. 2 del RPE RP;

c. una riduzione di posti di lavoro conformemente all'art. 18 del RPE RP;

d. un piano sociale conformemente all'art. 20 del RPE RP;

e. le modifiche concernenti la valutazione dei dipendenti conformemente all'art. 84 del RP e il colloquio specialistico e di valutazione, nonché la determinazione della posizione conformemente all'art. 85 cpv. 3 del RP;

f. la riorganizzazione di almeno un dipartimento dei Servizi Ecclesiastici Complessivi o la riorganizzazione completa dei Servizi Ecclesiastici Complessivi;

g. la riorganizzazione di unità organizzative dei Servizi Ecclesiastici Complessivi, qualora comporti la disdetta di rapporti di impiego;

h. le modifiche sostanziali delle condizioni di lavoro;

i. la gestione della salute aziendale;

j. la gestione dei conflitti;

k. la politica del personale in generale.

Sezione 2: Votazione diretta

Funzione,

Oggetti

e procedura

Svolgimento

2 La rappresentanza del personale indice il referendum e lo ordina. Essa

accerta il risultato e lo comunica alle collaboratrici e ai collaboratori dei

Servizi ecclesiastici complessivi nonché al Consiglio sinodale e alla

direzione dei Servizi ecclesiastici complessivi.

3 La rappresentanza del personale è autorizzata a chiedere il supporto

dei servizi di stato maggiore per l'attuazione del referendum, previo

accordo con la segretaria o il segretario del Consiglio sinodale.

2

Statuto sulla partecipazione

181.404

3° Sezione: Assemblea delle collaboratrici e dei collaboratori

Composizione dell'Assemblea del personale

All'Assemblea del personale appartengono i collaboratori e le collaboratrici dei Servizi ecclesiastici complessivi conformemente al § 3 cpv. 1.

1 L'Assemblea del personale è la funzione e l'organo decisionale del personale dei Servizi Inter-

ecclesiali.

2 L'Assemblea del personale ha in particolare i seguenti compiti

a. Deliberare sullo statuto di partecipazione da sottoporre a votazione popolare;

b. Eleggere i membri della rappresentanza del personale;

c. Approvazione del verbale dell'Assemblea del personale;

d. Approvazione del rapporto annuale e del rendiconto annuale della rappresentanza del personale.

1. La convocazione

Almeno una volta all'anno si tiene l'assemblea ordinaria delle collaboratrici e dei collaboratori.

2. La rappresentanza del personale può convocare assemblee aggiuntive, anche tematiche.

3. Ulteriori assemblee si tengono se almeno un decimo delle collaboratrici e dei collaboratori dei Servizi Ecclesiastici Complessivi lo richiede per iscritto. Tali assemblee si tengono di norma entro due mesi dalla ricezione della richiesta.

1 Wahlen und Abstimmungen in der Versammlung der Mit- Wahlen und

arbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgen offen, sofern die Versammlung Abstimmungen

nicht das geheime Verfahren beschliesst.

2 Bei Wahlen entscheidet das einfache Mehr der abgegebenen Stim-

men. Gewählt sind jene Personen, die am meisten Stimmen erhalten

haben.

3 Ein Antrag gilt als angenommen, wenn er mehr zustimmende als

ablehnende Stimmen auf sich vereinigt.

1.4.20-108

3

181.404

4. Abschnitt: Personalvertretung (PV)

Mitwirkungsstatut

Zusammen-

setzung und

Konstituierung

Wahl

Aufgaben

***

1 Votazioni ed elezioni nell'Assemblea dei collaboratori Votazioni ed

e delle collaboratrici avvengono in modo palese, a meno elezioni

che l'Assemblea non decida per il procedimento segreto.

2 Nelle elezioni decide la maggioranza semplice dei voti

espressi. Sono elette le persone che hanno ricevuto il

maggior numero di voti.

3 Una mozione è considerata accettata se raccoglie più

voti favorevoli che contrari.

1.4.20-108

3

181.404

Sezione 4: Rappresentanza del personale (RP)

Statuto sulla partecipazione

Compo-

sizione e

costituzione

Elezione

Compiti

1. La rappresentanza del personale è composta da cinque a sette membri.

2. La rappresentanza del personale si costituisce autonomamente. Assegna ai suoi membri aree di responsabilità.

1 La durata del mandato dei membri della rappresentanza del

personale è di due anni. È possibile la rielezione.

2 Si mira a una rappresentanza equilibrata dei dipartimenti dei

Servizi della Chiesa nel suo complesso, delle funzioni ivi presenti, nonché

dei generi.

1. La Rappresentanza del Personale tutela gli interessi dei collaboratori e delle

collaboratrici dei Servizi Ecclesiastici Complessivi nei confronti del

Consiglio Ecclesiastico e della Direzione dei Servizi Ecclesiastici Complessivi.

2. Alla Rappresentanza del Personale spettano in particolare

a. lo svolgimento di votazioni tra il personale secondo il § 5,

b. la convocazione dell'assemblea dei collaboratori e delle collaboratrici

secondo il § 8,

c. la presa di posizione in merito a modifiche del Regolamento del Personale e

dei relativi Regolamenti di esecuzione,

d. la decisione in merito a delibere del Consiglio Ecclesiastico e della Chiesa

regionale riguardanti l'istituzione di previdenza professionale

competente per i collaboratori e le collaboratrici dei Servizi Ecclesiastici

Complessivi,

e. la presa di posizione in merito a piani sociali secondo il § 20 RDE RP,

f. lo scambio regolare con il Consiglio Ecclesiastico e la Direzione dei

Servizi Ecclesiastici Complessivi su temi rilevanti per il personale,

g. il ruolo di referente del Consiglio Ecclesiastico e della Direzione dei Servizi

Ecclesiastici Complessivi per tutti i temi rilevanti per il personale,

h. il ruolo di gruppo di risonanza e di co-creatrice in temi e sviluppi rilevanti

per il personale che riguardano i collaboratori e le collaboratrici dei Servizi

Ecclesiastici Complessivi,

i. la partecipazione a gruppi di lavoro che trattano temi rilevanti per il personale,

j. la rappresentanza dei collaboratori e delle collaboratrici dei Servizi

Ecclesiastici Complessivi nei confronti del Consiglio Ecclesiastico e della

Direzione dei Servizi Ecclesiastici Complessivi in tutti i temi rilevanti per il

personale che riguardano parti sostanziali o un gruppo di collaboratori e

collaboratrici dei Servizi Ecclesiastici Complessivi,

4

Statuto di partecipazione

181.404

k. il supporto ai collaboratori e alle collaboratrici dei Servizi Ecclesiastici

Complessivi in caso di conflitti sul posto di lavoro, qualora siano coinvolte

parti sostanziali o un gruppo di collaboratori e collaboratrici dei Servizi

Ecclesiastici Complessivi,

l. l'informazione e la consulenza ai collaboratori e alle collaboratrici dei

Servizi Ecclesiastici Complessivi in caso di domande e conflitti sul posto di

lavoro,

m. l'adempimento di tutti i compiti nell'ambito della partecipazione secondo

¹ Ciascun membro della Rappresentanza del Personale può accogliere preoccupazioni e suggerimenti sul funzionamento dei collaboratori e delle collaboratrici dei Servizi Ecclesiastici Complessivi.

² Il membro della Rappresentanza del Personale, posto in fiducia, informa la Rappresentanza del Personale, previo accordo con la collaboratrice o il collaboratore interessato/a. Quest'ultima determina l'ulteriore procedura e designa il membro che accompagna la collaboratrice o il collaboratore, secondo necessità, e segue la sua questione.

³ La Rappresentanza del Personale tratta le preoccupazioni e i suggerimenti dei collaboratori e delle collaboratrici dei Servizi Ecclesiastici Complessivi in modo confidenziale.

⁴ I membri della Rappresentanza del Personale sono tenuti alla riservatezza.

⁵ Se un membro della Rappresentanza del Personale viola l'obbligo di riservatezza, la Rappresentanza del Personale può chiedere all'assemblea dei collaboratori e delle collaboratrici l'esclusione di tale membro dalla Rappresentanza del Personale. Essa ascolta il membro prima di presentare la richiesta. Restano salve le misure di diritto del personale del Consiglio Ecclesiastico o della Direzione dei Servizi Ecclesiastici Complessivi.

¹ Ai membri della rappresentanza del personale è messo a dispo- Risorse

sizione il tempo di lavoro necessario all’adempimento dei loro

compiti, secondo l’articolo 94 del Regolamento concernente

l’organizzazione del personale (VVO PVO).

2 In caso di bisogno, la segretaria o il segretario del Consiglio

Ecclesiastico può concedere tempo di lavoro supplementare nel

quadro della pianificazione annuale e per compiti speciali.

3 La rappresentanza del personale richiede alla segretaria o al

segretario del Consiglio Ecclesiastico, nel quadro del budget

ordinario, i mezzi finanziari per le sue attività, in particolare per

riunioni, ritiri di lavoro e perfezionamenti.

1.4.20-108

5

181.404

Statuto di partecipazione

4 In caso di bisogno, la segretaria o il segretario del Consiglio

Ecclesiastico può autorizzare mezzi finanziari supplementari

legati a progetti, nel quadro delle sue competenze.

5. Sezione: Commissione paritetica (COPAR)

Compo-

sizione

Compiti

Metodo di lavoro

1 La Commissione Paritetica è composta da

a. due membri del Consiglio della Chiesa,

b. la segretaria o il segretario del Consiglio della Chiesa e un altro membro del Convento di Direzione,

c. quattro membri della rappresentanza del personale.

2 La Commissione Paritetica si costituisce autonomamente.

3 Al fine di coltivare uno scambio vincolante, si mira alla continuità del personale per le rappresentanze nella Commissione Paritetica.

4 La Commissione Paritetica può, di comune accordo, invitare alle proprie sedute, oltre ai membri di cui al capoverso 1, altre persone a seconda delle necessità e dei temi trattati.

1 La Commissione paritetica serve allo scambio regolare di infor-

mazioni tra il Consiglio ecclesiastico e la Direzione dei Servizi della

Chiesa nel suo complesso da un lato e la rappresentanza del personale

dall'altro, nonché alla riflessione comune su temi rilevanti per il

personale.

2 La Commissione paritetica può formulare raccomandazioni desti-

nate al Consiglio ecclesiastico, alla Direzione dei Servizi della Chiesa

nel suo complesso, alla rappresentanza del personale e all'Assemblea

dei collaboratori e delle collaboratrici.

1 La Commissione paritetica si riunisce due volte all'anno per

le sedute ordinarie.

2 Ciascun membro della Commissione paritetica, il Consiglio sinodale,

il Convento direttivo o la rappresentanza del personale può convocare

una seduta straordinaria della Commissione paritetica.

3 Il Consiglio sinodale, la segretaria o il segretario del Consiglio

sinodale e la rappresentanza del personale concordano preventivamente

gli oggetti delle sedute.

4 La segretaria o il segretario del Consiglio sinodale coordina

la fissazione delle date delle sedute e degli oggetti delle medesime.

6

Statuto sulla partecipazione

Art. 6: Partecipazione

181.404

Dienste üben ihre Mitwirkungsrechte gemäss § 188 a VVO PVO durch

a. Grundsatz

die Urabstimmung, durch die Versammlung der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter, durch die Personalvertretung, durch die Teilnahme an Kon-

sultationen und durch die Information seitens des Kirchenrates, der Lei-

tung der Gesamtkirchlichen Dienste und der Personalvertretung aus.

Servizi esercitano i loro diritti di partecipazione ai sensi del § 188 a VVO PVO tramite

a. Principio

il voto di base, tramite l'assemblea delle collaboratrici e dei

collaboratori, tramite la rappresentanza del personale, tramite la partecipazione a con-

sultazioni e tramite l'informazione da parte del Consiglio ecclesiastico, della Dire-

zione dei Servizi ecclesiastici complessivi e della rappresentanza del personale.

1. **Collaboratrici e collaboratori si rivolgono in primis ai propri superiori diretti per le loro richieste.**

**b. Iter di servizio**

Possono inoltre rivolgersi al servizio del personale e ad altri organismi appropriati dei Servizi Inter-parrocchiali.

2. Se non si riesce a trovare una soluzione a un conflitto sul posto di lavoro rispettando l'iter di servizio, le collaboratrici e i collaboratori dei Servizi Inter-parrocchiali possono rivolgersi a organismi esterni alla Chiesa cantonale, in particolare all'Ufficio dell'Ombudsman del Cantone di Zurigo e all'Autorità di conciliazione ai sensi della Legge sulla parità dei sessi.

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter hat jederzeit das **c. Diritto del

personale**

Recht, sich mit Anliegen und Anregungen an die Personalvertretung vertretung

zu wenden.

Ogni collaboratrice e ogni collaboratore ha in qualsiasi momento il diritto di rivolgersi con richieste e suggerimenti alla rappresentanza del personale.

Ecco la traduzione in italiano, che mantiene la struttura e la formattazione originali

181.404

**Statuto sulla Partecipazione**

Forme

a. Principio generale

1.4.20-108

7

b. Informazione

1 Le forme di partecipazione sono

a. Informazione,

b. Consultazione,

c. Codecisione.

2 La collaborazione paritetica tra il Consiglio ecclesiastico, la Direzione

dei Servizi generali della Chiesa e il personale dei Servizi generali

della Chiesa, nell'ambito della partecipazione, si ispira ai seguenti principi

a. Salvo che una forma specifica di partecipazione sia prescritta o

concordata, per la partecipazione del personale dei Servizi generali

della Chiesa viene scelta la forma più appropriata al caso di specie.

b. Il Consiglio ecclesiastico e la Direzione dei Servizi generali della

Chiesa, nella trattazione degli affari, tengono conto del principio

della partecipazione. In particolare, essi considerano se si tratta

di una questione rilevante per il personale e quale forma di

partecipazione sia opportuna e in quale momento.

c. In caso di divergenze di opinione riguardo all'adeguatezza della

partecipazione, il Consiglio ecclesiastico, la Direzione dei Servizi

generali della Chiesa e la Rappresentanza del personale cercano

reciprocamente il dialogo.

d. Se la trattazione di una questione rilevante per il personale è

urgente e la partecipazione non può avvenire per la via ordinaria,

la Segretaria o il Segretario del Consiglio ecclesiastico e la

Rappresentanza del personale si accordano sulla procedura. Qualora

ciò non sia possibile, decide il Consiglio ecclesiastico, previa

consultazione della Rappresentanza del personale.

1 L'informazione costituisce il presupposto per la collaborazione

mediante consultazione e partecipazione.

2 Nell'ambito dell'informazione avviene un reciproco trasferimento

di conoscenze tra il Consiglio della Chiesa e la Direzione dei Servizi

Ecclesiastici Globali da un lato, e i collaboratori e le collaboratrici dei Servizi

Ecclesiastici Globali e la rappresentanza del personale dall'altro.

3 La rappresentanza del personale e i collaboratori e le collaboratrici

dei Servizi Ecclesiastici Globali vengono informati su temi rilevanti

per il personale e su altri temi per i quali la loro collaborazione è

prescritta o desiderata.

4 L'informazione reciproca avviene, nel rispetto delle disposizioni

legali, in modo completo, appropriato e, per quanto riguarda i progetti

pianificati, tempestivamente e, per quanto riguarda le decisioni prese, in

tempi brevi.

5 Il Consiglio della Chiesa mette a disposizione della rappresentanza

del personale, nel rispetto delle disposizioni della Legge sull'informazione

e la protezione dei dati³, su richiesta, cifre chiave anonimizzate relative

al personale riguardanti i collaboratori e le collaboratrici, nonché la

Direzione dei Servizi Ecclesiastici Globali.

c. Consultazione

1 La consultazione comprende il diritto delle collaboratrici e dei

collaboratori dei Servizi Ecclesiastici Complessivi e della Rappresentan-

za del personale di esprimere il proprio parere su temi pertinenti al

personale o per i quali la consultazione è desiderata o prescritta.

2 Il Consiglio della Chiesa e la Direzione dei Servizi Ecclesiastici

Complessivi determinano la forma della consultazione. Essa avviene di

regola nell’ambito di un colloquio, di un gruppo di lavoro o tramite una

presa di posizione scritta.

3 Il Consiglio della Chiesa e la Direzione dei Servizi Ecclesiastici

Complessivi non sono vincolati all’esito di una consultazione.

8

Statuto di partecipazione

181.404

1 La cogestione garantisce che le decisioni importanti siano prese

con il consenso delle collaboratrici e dei collaboratori dei servizi

ecclesiastici complessivi e della rappresentanza del personale. Di

regola, la cogestione è preceduta da una consultazione ai sensi del

§ 23.

2 La cogestione avviene sotto forma di votazione popolare o di

deliberazione nell'assemblea delle collaboratrici e dei collaboratori.

3 Le decisioni del Consiglio della Chiesa e della Chiesa nazionale

riguardanti l'istituto competente della previdenza professionale

necessitano, ai sensi

1. Richieste di modifica dello statuto sulla partecipazione possono essere Revisione

presentate in qualsiasi momento al Consiglio ecclesiastico o alla Rappresentanza del personale.

2. Sono legittimati a presentare richieste

a. il Consiglio ecclesiastico,

b. la Rappresentanza del personale,

c. l'Assemblea delle collaboratrici e dei collaboratori,

d. ogni collaboratrice e ogni collaboratore dei Servizi ecclesiastici complessivi.

3. Le richieste di modifica devono essere presentate contemporaneamente per iscritto al Consiglio ecclesiastico e alla Rappresentanza del personale.

4. Il Consiglio ecclesiastico e la Rappresentanza del personale elaborano le richieste di modifica dello statuto sulla partecipazione mediante una procedura paritetica. La Commissione Paritetica stabilisce la procedura.

La Rappresentanza del Personale sarà rieletta nella prima ordinaria Assemblea delle collaboratrici e dei collaboratori, che avrà luogo dopo l'entrata in vigore del presente Statuto di partecipazione.

Rielezione

della

Rappresentanza

del Personale

1 OS 75, 82; ABI 2019-12-13. Approvato dal Consiglio ecclesiastico il 4 dicembre 2019.

2 Entrata in vigore: 1° aprile 2020.

3 LS 170.4.

4 LS 181.40.

5 LS 181.401.

6 SR 151.1.

1.4.20-108

9

Abs. 2 VVO PVO richiede l'approvazione della rappresentanza del personale.

6. Sezione: Disposizioni finali

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →