Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo
Indice delle disposizioni (120)
Testo normativo (120 Articoli)
1 Questa ordinanza si applica a pastore, pastore e dipendenti a tempo pieno di parrocchie, unioni di parrocchie e della Chiesa Cantonale, a meno che l'ordinamento ecclesiastico non disponga diversamente.
2 Questa ordinanza si applica per analogia ai membri del Consiglio della Chiesa, a meno che non sia disposto diversamente.
1 Il Consiglio ecclesiastico può disciplinare singoli rapporti di lavoro Deroghe
in deroga alla presente ordinanza, in particolare per i dipendenti il ai rapporti
cui salario è finanziato da terzi, per gli apprendisti nonché per le di lavoro
praticanti e i praticanti.
2 Per i dipendenti della Chiesa cantonale nel Convento di Kappel,
per quanto riguarda l'inizio e la fine del rapporto di lavoro, il salario,
l'orario di lavoro e il tempo libero, si applicano le disposizioni del Contratto
collettivo di lavoro nazionale per l'industria alberghiera e della ristorazione.
15 Quali parrocchie ai sensi della presente ordinanza valgono anche
a. le comunità parrocchiali ai sensi dell’articolo 177 capoverso 1 del Regolamento ecclesiastico5,
b. le federazioni di parrocchie con propri dipendenti.
Comunità parrocchiali e federazioni di parrocchie
14 Le disposizioni della presente Ordinanza relative alle pastore/ai pastori in istituzioni si applicano analogamente alle pastore/ai pastori in parrocchie con patrocinio misto e in parrocchie dei Servizi Inter-ecclesiali, a meno che la presente Ordinanza non disponga altrimenti.
181.40 Ordinanza del personale della Chiesa evangelica riformata del Canton Zurigo
B. Definizioni
Pastora,
Pastore
Dipendente
Autorità di
nomina
Rapporto di
servizio
Principi
Pfarrerinnen und Pfarrer im Sinn dieser Verordnung sind ordi-
nierte Theologinnen und Theologen, die mit einem vollen oder teilzeit-
lichen Pensum in einem Wahl- oder Anstellungsverhältnis in einem
Pfarramt tätig sind.
**Sacerdoti ai sensi della presente ordinanza sono teologhe e teologi ordinati che operano in un ministero pastorale con un carico di lavoro a tempo pieno o parziale, in regime di elezione o di impiego.**
Art. a.
**Dipendenti ai sensi della presente ordinanza sono le persone che**
**a tempo indeterminato o determinato con un tasso di occupazione a tempo pieno o parziale**
**sono al servizio di una parrocchia o della Chiesa cantonale e**
**non rientrano nel § 4.**
1 Le istanze di assunzione sono
a. la Kirchenpflege (Consiglio Parrocchiale) per gli impiegati delle parrocchie;
b. il Vorstand (Comitato Direttivo) di un'associazione di parrocchie nel quadro degli statuti;
c. il Kirchenrat (Sinodo Cantonale) per i ministri ordinati eletti, con riserva dei diritti della Kirchenpflege (Consiglio Parrocchiale) e degli aventi diritto di voto della parrocchia;
d. il Kirchenrat (Sinodo Cantonale) per gli impiegati dei servizi ecclesiastici generali, per i ministri ordinati in istituzioni, nonché per i sostituti e le sostitute conformemente all'art. 121 cpv. 1 del Regolamento Ecclesiastico5.
2 Le Kirchenpflege (Consigli Parrocchiali), i Vorstand (Comitati Direttivi) delle associazioni di parrocchie e il Kirchenrat (Sinodo Cantonale) possono designare ulteriori istanze di assunzione per il loro ambito di competenza.
Si considera rapporto d'impiego ai sensi della presente ordinanza
la regolamentazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato
tra l'autorità di nomina da un lato e i pastori e
le pastore in istituzioni, i supplenti e le supplenti ai sensi di
2
**Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone**
La politica del personale della Chiesa cantonale si basa sui seguenti principi
a. Si orienta alla missione della Chiesa cantonale.
b. Intende acquisire e mantenere per la Chiesa cantonale pastore/i e dipendenti idonei.
c. Per i superiori, oltre all'idoneità professionale, tiene in particolare considerazione le competenze sociali e di leadership.
d. Crea un ambiente di lavoro caratterizzato da fiducia e apprezzamento.
e. Nella definizione delle condizioni quadro in materia di diritto del personale, tiene conto dell'attrattiva della Chiesa cantonale come datore di lavoro, in particolare per quanto riguarda l'assunzione di responsabilità nella società e nella famiglia.
f. Supporta pastore/i e dipendenti nello svolgimento dei loro compiti attraverso la richiesta e l'incentivazione.
g. Promuove l'offerta di posti di apprendistato e di formazione.
h. Rispetta la parità di genere tra uomo e donna.
i. Promuove, nell'ambito delle possibilità aziendali, l'impiego di persone con disabilità.
1. Il controlling del personale si riferisce al mandato della Chiesa
regionale e delle sue parrocchie. Si basa sui principi della politica
del personale e comprende, in particolare, i settori della pianificazione
del personale, della gestione del personale, dello sviluppo del personale
e del marketing del personale.
2. Il Consiglio della Chiesa disciplina i dettagli. In particolare,
esso definisce i dati che devono essere raccolti dalle parrocchie e messi
a disposizione del Consiglio della Chiesa.
1 Le Chiese di cura, i Consigli direttivi delle Unioni di parrocchie e il Consiglio ecclesiastico gestiscono i piani organici. Essi li controllano costantemente.
2 I piani organici danno in particolare informazioni sul numero delle posizioni e sulla loro portata.
1 La gestione del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone Zurigo si orienta ai principi della politica del personale.
2 Il Consiglio sinodale mette a disposizione delle parrocchie e dei Servizi della Chiesa cantonale strumenti di gestione del personale.
1 Le Chiese parrocchiali, i direttivi delle associazioni di Comunità pa-
rocchiali e il Consiglio ecclesiastico garantiscono, nei confronti di pa-
store e pastori e del personale dipendente, un'informazione e una co-
municazione aperta e oggettiva.
2 Essi informano pastore, pastori e personale dipendente, salvaguar-
dando gli interessi personali e aziendali, il più precocemente possibile
su fatti e progetti rilevanti per il loro servizio.
Il Concistoro definisce i compiti
e i requisiti per le professioni ecclesiastiche.
1. 1. 24-123
3
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controlling
Organico
Gestione del
personale
Informazione
Compiti e
requisiti
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Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone
D. Diritto applicabile
Riferimento al
Diritto delle
obbligazioni
Soweit die Kirchenordnung, diese Verordnung und die zu-
gehörigen Vollzugsbestimmungen keine Regelung enthalten, sind die
Bestimmungen des Obligationenrechts subsidiär anwendbar.
2. Sezione: Rapporto di lavoro
A. Natura e costituzione
Natura giuridica
Bando di
concorso
Assunzione
a. Presup-
posti
b. Forma
Il rapporto di lavoro dei parroci, delle parroche e degli im-
piegati è di diritto pubblico.
1 L'autorità preposta alle assunzioni pubblica i posti vacanti.
2 L'annuncio può essere omesso se
a. la posizione viene coperta tramite nomina,
b. altri mezzi di acquisizione del personale promettono maggiore successo,
in particolare in settori con alta fluttuazione o mancanza di
mercato del lavoro.
1 Presupposti per un impiego presso una parrocchia o la
Chiesa nazionale sono in particolare
a. il possesso delle necessarie capacità professionali e personali
per poter svolgere i compiti e i servizi assegnati,
b. l'identificazione con la missione della Chiesa nazionale.
2 I candidati e le candidate devono di regola appartenere ad una
Chiesa membro della Federazione delle Chiese protestanti della Svizzera.
3 Per l'assegnazione di posti pastorali sono determinanti le
disposizioni del regolamento ecclesiastico relative all'elettorato attivo e passivo.
1 Il rapporto di lavoro di pastore/i e pastora/e in istituzioni, di sostituti/e conformemente a
1 Per ogni posto di lavoro sussiste una descrizione del posto. Questa descrizione costituisce parte integrante del decreto di nomina.
a. In generale
2 La descrizione del posto indica il compito, le esigenze, le mansioni, le competenze, la responsabilità e l'inserimento organizzativo del posto. Essa costituisce la base per la fissazione del salario nonché per la valutazione dei collaboratori. Essa viene riesaminata nell'ambito della valutazione dei collaboratori e in caso di modifiche delle mansioni.
15 1 Per le posizioni di parroco nelle comunità parrocchiali, i doveri b. Posizioni di parroco
d'ufficio secondo il Regolamento ecclesiastico valgono come descrizione
delle mansioni.
2 Per le posizioni di parroco in istituzioni e in parrocchie con gestione
mista, la descrizione delle mansioni deriva dall'incarico e dai compiti
secondo l'Ordinanza sulla cura pastorale nelle istituzioni e dalle
esigenze particolari della posizione di parroco.
3 Per le posizioni di parroco negli uffici parrocchiali dei Servizi
ecclesiastici generali vale il § 19.
B. Inizio e durata
1 Il rapporto d’impiego ha inizio il giorno indicato nella designazione d’impiego.
2 L’assunzione delle funzioni da parte dei pastori e delle pastore elette o eletti avviene, dopo che l’elezione è passata in giudicato, alla data indicata nella decisione conformemente all’art. 18 cpv. 2.18
1 I primi tre mesi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di un
rapporto di lavoro a tempo determinato di almeno sei mesi sono considerati
periodo di prova.
2 Il periodo di prova è valutato prima della sua scadenza nell'ambito di un
colloquio di valutazione del periodo di prova e il suo risultato è
registrato per iscritto.
3 I pastori e le pastoresse eletti non sono soggetti a periodo di prova.
1. Il rapporto di impiego è di regola a tempo indeterminato,
con possibilità di disdetta.
a. In generale
2. Un rapporto di impiego a tempo determinato è consentito per un massimo di quattro anni. Può essere prorogato due volte durante tale periodo. Se viene prorogato più di due volte o oltre la durata massima, esso acquisisce gli effetti di un rapporto di impiego a tempo indeterminato. Restano riservate le disposizioni speciali sulla durata dell'impiego e sui termini di disdetta per i rapporti di impiego a carattere formativo o con compiti limitati nel tempo per altri motivi.
1.1.24-123
5
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3. L'impiego di sostituti e sostitute secondo
Il rapporto di lavoro di parroci e parroche eletti
Il rapporto di lavoro di parroci e parroche eletti è limitato dalla durata del mandato. In caso di rielezione, si estende di conseguenza.
12 1 Le pastore e i pastori e i dipendenti possono essere mantenuti in
servizio oltre la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 132
cpv. 2 dell'Ordinamento ecclesiastico e del § 26 cpv. 2 lett. b, qualora le
disposizioni dell'istituto competente di previdenza professionale non lo
escludano.
2 Il Consiglio ecclesiastico disciplina i dettagli nell'Ordinanza di esecuzione.
1 Nella computazione degli anni di servizio di pastore,
pastori e impiegati vengono considerati gli anni di servizio prestati presso una parrocchia della
Chiesa Cantonale, presso i Servizi Ecclesiastici Complessivi e in un
ministero pastorale della Chiesa Cantonale.
2 Gli anni di servizio prestati vengono considerati indipendentemente dal grado di occupazione. I congedi non retribuiti, qualora in un singolo caso superino i tre mesi, non vengono computati.
C. Cessazione
1 Il rapporto di impiego termina per
a. scioglimento di comune accordo,
b. disdetta,
c. licenziamento per motivi gravi,
d.19
e. cessazione per invalidità,
f. prepensionamento e cessazione per raggiunti limiti di età.
a.
2 Termina automaticamente
con la scadenza del termine del rapporto di impiego; per le
sostitute e i sostituti ai sensi dell’art. 121 cpv. 1 del Regolamento
ecclesiastico, inoltre, con il venir meno del motivo che è alla base
dell’istituzione di una supplenza,
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Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone
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b.15 alla fine del mese in cui viene compiuto l’anno di età che, per
gli uomini, dà diritto a una rendita di vecchiaia dell’assicurazione
vecchiaia e superstiti, con riserva di una cessazione anticipata
del rapporto di impiego secondo le disposizioni dell’istituzione
competente della previdenza professionale,
c. per decesso.
Il rapporto di lavoro di pastore/pastora eletto/eletta b. Pastore/Pastora eletto/eletta
si estingue per
a. mancata rielezione o rinuncia alla rielezione alla scadenza del
mandato,
b. dimissioni ai sensi dell'art. 132 del Regolamento ecclesiastico5,
c. revoca ai sensi dell'art. 133 del Regolamento ecclesiastico,
d. cessazione per invalidità,
e. prepensionamento e cessazione per raggiunti limiti di età,
f. decesso.
1 Un rapporto di impiego può essere risolto di comune accordo, con accordo reciproco
con deviazione dalle disposizioni della presente ordinanza.
2 Qualora venga corrisposta un’indennità di fine rapporto, essa non può
superare l'importo massimo di cui all'articolo 43 capoverso 2.
1 Durante il periodo di prova, il termine di preavviso di disdetta è reciprocamente
di sette giorni.
2 Scaduto il periodo di prova, il termine di preavviso è
a. nel primo anno, un mese,
b. dal secondo anno in poi, tre mesi.
3 La durata del termine di preavviso si calcola in base all'anno di servizio in
corso al momento della disdetta, computato a decorrere dall'inizio del
rapporto di impiego.
4 Il rapporto di impiego può essere risolto
a. durante il periodo di prova, alla fine di una settimana,
b. per i dipendenti che svolgono un incarico di insegnamento nell'ambito dei
moduli di pedagogia religiosa, alla fine di un anno scolastico,
c. per il resto, alla fine di un mese.
a. Termini
e scadenze
Die Anstellungsinstanz belegt Gründe, die Anlass zu einer b. Form
Kündigung geben. Sie teilt die Kündigung versehen mit einer Begrün- und Inhalt
dung und einer Rechtsmittelbelehrung schriftlich mit.
1. 1. 24-123
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Personalverordnung der Evangelisch-reformierten Landeskirche
c. Fristlos aus
wichtigen
Gründen
Kündigungs-
schutz
a. Im
Allgemeinen
***
L'autorità di nomina indica i motivi che giustificano un licenziamento di forma b.
licenziamento. Essa comunica per iscritto il licenziamento, corredato di una motivazione e contenuto
motivazione e di un'indicazione dei mezzi di ricorso.
1. 1. 24-123
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Regolamento del Personale della Chiesa evangelica riformata del Canton
c. Senza preavviso
per gravi
motivi
Protezione
contro il
licenziamento
a. In
generale
1 Una disdetta per gravi motivi può essere data da entrambe le parti,
senza preavviso, in qualsiasi momento.
2 Costituisce un grave motivo ogni circostanza che, in base al
principio della buona fede, non consenta di esigere la continuazione
del rapporto di impiego.
3 I presupposti e le conseguenze giuridiche della disdetta per gravi
motivi sono disciplinati dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni
relative alla risoluzione immediata del rapporto di lavoro.
1 La disdetta del rapporto di impiego da parte dell'autorità di
nomina presuppone un motivo oggettivo sufficiente e non può
essere abusiva ai sensi delle disposizioni del Codice delle obbliga-
zioni⁹.
2 Sono considerati motivi oggettivi sufficienti per la risoluzione del
rapporto di impiego in particolare
a. la violazione di importanti obblighi legali o contrattuali,
b. prestazioni insufficienti o comportamento insoddisfacente che
persistono o si ripetono nonostante un richiamo scritto,
c. l'insufficiente idoneità o la mancata disponibilità a svolgere il
lavoro concordato o un altro lavoro ragionevolmente esigibile,
d. motivi aziendali o economici, purché l'autorità di nomina non
possa offrire un'altra attività ragionevolmente esigibile,
e. l'impedimento ripetuto o duraturo all'adempimento dei compiti, in
particolare per motivi di salute e personali, tenuto conto delle
disposizioni sull'invalidità,
f. la soppressione di una condizione di impiego legale o contrattuale.
1 Qualora un licenziamento si riveli oggettivamente ingiustificato
o abusivo e l’istanza di nomina non provveda a una riassunzione,
sussiste il diritto a un’indennità.
2 L’indennità è calcolata secondo le disposizioni del Codice
delle obbligazioni relative al licenziamento abusivo. Rimane
riservata la corresponsione di una liquidazione ai sensi dei §§ 42–44.
b. Licenziamento
abusivo
c. Licenziamento in
relazione a prestazione
o comportamento
1. Prima di un licenziamento per rendimento insufficiente o
comportamento insoddisfacente, l'autorità di nomina, nell'ambito
di una valutazione del personale, formula per iscritto un richiamo,
unitamente alla minaccia di risoluzione del rapporto di lavoro.
L'autorità di nomina può inoltre fissare un periodo di prova di
minimo due e massimo sei mesi.
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Personalverordnung der Evangelisch-reformierten Landeskirche 181.40
2. Se il rendimento rimane insufficiente o il comportamento
insoddisfacente, l'autorità di nomina, dopo l'audizione ai sensi del § 47,
può pronunciare il licenziamento.
3. Se è stato concesso un periodo di prova, al suo scadere deve
essere effettuata una valutazione del personale. Un licenziamento
pronunciato in precedenza è nullo.
4. L'autorità di nomina può rinunciare al richiamo scritto o alla
fissazione di un periodo di prova ai sensi del comma 1, qualora sia
prevedibile che questi non possano raggiungere il loro scopo, in
particolare se
a. nonostante adeguate misure di supporto, la persona interessata
non è in grado di dimostrare la propria idoneità o non è disposta a
migliorare il proprio rendimento o a modificare il proprio
comportamento;
b. dopo un miglioramento temporaneo a seguito di un richiamo
scritto o della fissazione di un periodo di prova, si verificano
nuovamente carenze nel rendimento o nel comportamento.
Fatto ed effetti giuridici della disdetta intempestiva
La disdetta si disciplina in base alle disposizioni del Codice delle obbligazioni9.
intempestiva
La tutela contro il licenziamento in caso di discriminazione basata sul sesso è disciplinata dalla legge sull’uguaglianza di genere8.
**La tutela contro il licenziamento in caso di discriminazione basata sul sesso**
Il recesso e le dimissioni di pastore e pastori eletti, così come la revoca dalla carica
Il recesso e le dimissioni di pastore e pastori eletti, così come la revoca dalla carica, sono regolati dagli Artt. 132 e 133 dell'Ordinamento ecclesiastico5.
1. Durata superiore a un mese per malattia o infortunio,
incertezza sulla ripresa del lavoro
Quando la sospensione dal servizio di parroci, collaboratori pastorali e
dipendenti a causa di malattia o infortunio dura più di un mese e il momento
della ripresa del lavoro è incerto, l'autorità di nomina valuta l'opportunità
di un accompagnamento del caso (Case Management).
2. Il Consiglio della Chiesa disciplina i dettagli dell'accompagnamento del caso
nell'ordinanza di esecuzione6.
1. La risoluzione di un rapporto di lavoro per invalidità è di regola preceduta da una visita medica fiduciaria ai sensi di/per
13 Il prepensionamento di pastore e pastori e dipendenti si basa sulle disposizioni della competente istituzione di previdenza professionale.
12 1 Il rapporto di lavoro di pastore/pastora, parroci/e e impiegati/e
si estingue per ragioni di età se sono soddisfatte le seguenti condizioni
a. Avviene una revoca ai sensi dell'art. 133 dell'Ordinamento
ecclesiastico o l'istanza di assunzione recede dal contratto
dopo la scadenza del periodo di prova.
b. Il rapporto di lavoro termina dopo il compimento del 58° anno
di età o, in caso di riduzione di posti di lavoro, dopo il compimento
del 55° anno di età, fatte salve soglie di età diverse stabilite
dall'istituto competente di previdenza professionale.
c.15 Il rapporto di lavoro non prevede la continuazione dell'impiego ai sensi
1. L'autorità di nomina può dispensare pastori, pastore e
dipendenti esonerati durante il periodo di preavviso, senza che ciò incida sul
mantenimento del salario durante tale periodo. Resta riservata l'imputazione di un guadagno
ottenuto altrove.
2. La dispensa deve essere disposta o concordata per iscritto.
1. Abfindung
a. Anspruch
A pastore, pastore e dipendenti, la cui posizione viene soppressa senza loro colpa su iniziativa dell'autorità che li ha assunti, questa offre, se possibile, un'altra posizione ragionevolmente accettabile.
2. Se l'autorità che li ha assunti non può offrire un'altra posizione ragionevolmente accettabile, pastore, pastore e dipendenti hanno diritto a un'indennità di fine rapporto, a condizione che abbiano almeno dieci anni di servizio e abbiano compiuto almeno 45 anni. Se hanno obblighi di mantenimento da adempiere, in caso di imminente stato di necessità, può essere loro erogata un'indennità di fine rapporto già prima di questo limite di età o con meno di dieci anni di servizio.
3. Non sussiste diritto all'indennità di fine rapporto in caso di
a. cessazione del rapporto di impiego a seguito di disdetta da parte del dipendente,
b. dimissioni ai sensi dell'art. 132 del Regolamento Ecclesiastico5,
c. scadenza di un rapporto di impiego a tempo determinato,
d.12 cessazione di un rapporto di lavoro instaurato ai sensi del § 24a comma 1,
e. mancata rielezione o rinuncia alla rielezione alla scadenza del mandato,
f. disdetta per gravi motivi da parte dell'autorità che li ha assunti,
g. revoca ai sensi dell'art. 133 del Regolamento Ecclesiastico5,
h. soppressione di una posizione pastorale ordinaria o di una posizione pastorale supplementare,
i. cessazione per invalidità,
j. pensionamento anticipato,
k. decesso.
1 La competente istanza per le assunzioni stabilisce l’indennità di b. Prestazioni
licenziamento con decisione scritta.
2 L’indennità di licenziamento ammonta a
a. fino al 50° anno di età da uno a sei stipendi mensili,
b. a partire dal 51° anno di età da due a dodici stipendi mensili.
1. 1. 24-123
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Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone
3 L’indennità di licenziamento è stabilita in base alle circostanze del
singolo caso. Si tiene adeguatamente conto in particolare delle condi-
zioni personali, degli anni di servizio, del motivo della cessazione del
rapporto di lavoro nonché della probabilità di trovare un nuovo posto di
lavoro.
4 L’indennità di licenziamento è versata in rate mensili per la durata
stabilita.
5 L’istanza di assunzione può concedere, in luogo di un’indennità di
licenziamento, la proroga del rapporto di impiego al massimo per la
durata dell’indennità di licenziamento. In caso di assunzione di un
nuovo posto di lavoro, il rapporto di impiego è risolto e l’indennità di
licenziamento è ridotta ai sensi del § 44. I pastori e le pastore in istitu-
zioni, nonché i dipendenti, sono esonerati dal lavoro durante il periodo
dell’indennità di licenziamento, salvo diverso accordo.
c. Riduzione
1 Le indennità di buonuscita per i pastori, le pastoresse e il per-
sonale sono ridotte della metà del reddito da lavoro conseguito du-
rante il periodo di godimento dell’indennità.
2 Chi ha ricevuto un’indennità di buonuscita è tenuto a infor-
mare l’autorità di nomina in merito ad altri redditi conseguiti du-
rante il periodo di godimento dell’indennità. L’autorità di nomina
richiede la restituzione delle indennità che si rivelano ingiustificate.
E. Trasferimento
Trasferimento
1 Le istanze di assunzione possono trasferire pastore e pastori e
dipendenti, se
a. l’incarico o l’impiego del personale lo richiedono per motivi eco-
nomici,
b. viene loro assegnata un’altra attività ragionevolmente esigibile, cor-
rispondente alla loro idoneità professionale e personale,
c. la retribuzione precedente viene mantenuta per la durata del pe-
riodo di preavviso.
2 Per pastore e pastori eletti il trasferimento è inammissibile.
3 Se il trasferimento è definitivo, il rapporto di impiego è riregolato
dopo la scadenza del periodo di preavviso.
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Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone 181.40
F. Misure cautelari
1 L'istanza di assunzione può sospendere cautelativamente dall'incarico o dal servizio, in qualsiasi momento, pastore/i, pastore/i e dipendenti previdenziali se le misure
a. sussistono sufficienti indizi della presenza di un motivo grave per la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del § 31;
b. le condizioni per una revoca ai sensi dell'Art. 133 dell'Ordinamento ecclesiastico appaiono soddisfatte;
c. è stato avviato un procedimento penale contro di essi per un reato o un delitto;
d. interessi ecclesiastici o pubblici o un'indagine amministrativa lo richiedono.
2 L'istanza di assunzione decide in merito alla continuazione dell'erogazione, alla riduzione o alla revoca del salario. Essa si pronuncia, al più tardi con la decisione sulla continuazione del rapporto di lavoro, in merito a un pagamento successivo o alla restituzione del salario.
3 Resta impregiudicata la sospensione dall'incarico ai sensi dell'Art. 224 dell'Ordinamento ecclesiastico5.
3a Sezione: Tutela Giuridica e Protezione dei Dati
A. Tutela Giuridica
1. Le persone che esercitano il ministero pastorale e i dipendenti hanno diritto di essere sentiti prima dell'emissione di un provvedimento gravoso.
2. Si può prescindere da un'audizione preliminare se un'immediata decisione è necessaria nell'interesse ecclesiastico o pubblico. L'audizione deve essere recuperata il prima possibile.
Il ricorso contro le disposizioni concernenti il per- Via di ricorso
sonale si fonda sul Diritto ecclesiastico e sul Regolamento ecclesiastico5.
1. **Rimborso delle spese legali**
L'istanza di nomina, su richiesta preventiva, si assume almeno i costi della tutela legale di prima istanza per pastore e pastori e dipendenti, quando, in relazione ad attacchi,
all'esercizio del loro ufficio o servizio,
a. questi vengono citati in giudizio da terzi,
b. per tutelare i propri diritti nei confronti di terzi si rende necessario ricorrere alle vie legali,
c. questi sono vittime di un reato, di discriminazione o di molestie sessuali sul posto di lavoro.
1. 1. 24-123
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181.40 Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone
2. Sono escluse le controversie che non comportano conseguenze negative per pastore e pastori e dipendenti in relazione all'esercizio del loro ufficio o servizio.
3. L'istanza di nomina può obbligare pastore e pastori e dipendenti a rimborsare le spese se hanno violato intenzionalmente o per grave negligenza i loro doveri d'ufficio o di servizio.
4. I paragrafi 1-3 sono applicabili anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
**Trattamento dei
dati personali**
**a. In
generale**
**b. Nelle procedure
di selezione**
**Comunicazione
di dati
personali**
**Conservazione
dei dati
personali dopo
la cessazione
del rapporto
di lavoro**
**B. Protezione dei dati**
1 Dati personali di pastore e pastori nonché di dipendenti
possono essere trattati, nella misura in cui siano necessari e idonei per il rapporto di lavoro. Il trattamento ulteriore di tali dati personali necessita del consenso della persona interessata.
2 I dati personali devono essere esatti e, nella misura in cui lo scopo del trattamento lo richieda, completi. Essi devono essere raccolti, per quanto possibile, presso la persona interessata.
3 Il Consiglio ecclesiastico emana disposizioni complementari sul trattamento dei dati personali.
1 La competente istanza per le assunzioni può procacciare
dati personali ai fini dell’occupazione di un posto, nella misura in
cui questi sono necessari e adeguati per la valutazione dell’idoneità,
della prestazione e del comportamento.
2 Essa può ottenere referenze unicamente presso i servizi di in-
formazione indicati dalla candidata o dal candidato.
3 L’ottenimento di rapporti sul buon nome e di perizie grafologiche,
nonché altre verifiche dell’idoneità, richiedono il consenso della can-
didata o del candidato.
4 L’istanza per le assunzioni restituisce o distrugge tali dati in
caso di mancata assunzione.
La comunicazione di Personendaten von Pfarrerinnen,
Pfarrern und Angestellten richtet sich nach dem Gesetz über die Infor-
mation und den Datenschutz³.
---
**Pensiero:** L'utente mi ha chiesto di tradurre un breve estratto legale in italiano, mantenendo la struttura e la formattazione. Ho tradotto la frase in un contesto legale. La parte più importante è stata scegliere la terminazione appropriata per il titolo e mantenere la numerazione (se presente), anche se in questo caso non c'era una numerazione esplicita nel titolo, ma una breve frase introduttiva. La parte chiave qui è che "Personen- daten" è stato tradotto con "dati personali", e il riferimento alla legge è stato mantenuto. Ho mantenuto il ³ finale, in quanto parte integrante della formattazione e del riferimento nel testo originale.
**Traduzione:**
La comunicazione dei dati personali di pastore e pastori,
e dei dipendenti è disciplinata dalla legge sull'informazione
e sulla protezione dei dati³.
1 La competente istanza di assunzione, al momento della cessa-
zione del rapporto di lavoro, rimuove dal fascicolo personale tutti i
documenti che non sono necessari o idonei per il rilascio di referen-
ze o in relazione a pretese delle e dei pastori e del personale dipen-
dente derivanti dal rapporto di lavoro.
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Regolamento del Personale della Chiesa Evangelica Riformata del Canton Grigioni 181.40
2 La competente istanza di assunzione conserva i documenti anco-
ra necessari, dopo la scadenza dell'anno di cessazione, per dieci an-
ni in luogo chiuso. In seguito li distrugge, con riserva delle disposi-
zioni sull'archiviazione.
3 Il Consiglio ecclesiastico è autorizzato a conservare e trattare a
tempo indeterminato i documenti necessari per la continuazione del-
la storia del Ministero dai fascicoli personali delle e dei pastori.
1. Diritto all’informazione per pastore e pastore, nonché per gli impiegati
Le pastore e i pastori, nonché gli impiegati, hanno il diritto di
a. prendere visione dei dati personali che li riguardano;
b. ottenere la rettifica o la distruzione di dati personali inesatti;
c. chiedere l’apposizione di un’annotazione qualora non possa essere provata né l’esattezza né l’inesattezza di dati personali.
2. L’accesso ai propri dati personali può essere negato o limitato alle pastore, ai pastori e agli impiegati per salvaguardare interessi prevalenti della Chiesa e pubblici o interessi privati degni di protezione. Un interesse privato degno di protezione sussiste in particolare quando l’accesso ai dati compromette la sfera privata di terzi.
3. Un rifiuto o una limitazione devono essere motivati. In tal caso, di regola, deve essere comunicato il contenuto essenziale.
Sezione 4: Diritti e doveri
A. Salario
1 Il salario si orienta ai requisiti del posto di lavoro, alla formazione
e al perfezionamento presupposti e alla responsabilità assunta.
2 L'istanza di nomina tiene conto, nella fissazione del salario, della
prestazione, del perfezionamento svolto in relazione al posto di
lavoro, nonché dell'esperienza utile derivante da attività professionali,
presso autorità, familiari e di volontariato. Essa può inoltre tenere
conto della situazione sul mercato del lavoro.
3 L'istanza di nomina può modificare in qualsiasi momento il salario
e ulteriori retribuzioni, nel rispetto dei termini di preavviso di cui
all'art. 29.
1. 1. 24-123
15
181.40 Ordinanza sul personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone
Retribuzione
complessiva
1 Il salario costituisce il compenso per l'intera attività.
2 I pastori, le pastore e i dipendenti non hanno diritto ad indennità
di seduta e diarie, né ad altre indennità, per le attività che
rientrano nelle loro mansioni e che avvengono durante l'orario
di lavoro. Qualora tali indennità vengano versate a pastori,
pastore e dipendenti, esse spettano all'autorità che li ha assunti.
3 È fatto salvo il rimborso delle spese di servizio.
Diritto
a. In generale
b. Malattia
e infortunio
Pagamento del salario
Determinazione
a. Piano di
inquadramento
b. Classi
e livelli di salario
1 Il diritto al salario inizia e termina con il rapporto di lavoro.
2 Il Consiglio della Chiesa regola nell'Ordinanza di esecuzione il diritto al salario in caso di adempimento di obbligatori servizi militari e di protezione civile, di missioni umanitarie e di servizio civile, nonché le prestazioni in caso di decesso.
1 In caso di incapacità lavorativa totale o parziale dovuta a malattia o infortunio, il salario viene continuato a essere corrisposto per tre mesi nel primo anno di servizio, per sei mesi nel secondo anno di servizio e, a partire dal terzo anno di servizio, per un massimo di dodici mesi.
2 Dopo la cessazione del pagamento del salario ai sensi del capoverso 1, le indennità giornaliere dell'assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia e dell'assicurazione infortuni spettano alla persona malata.
3 Il Consiglio della Chiesa disciplina i dettagli nel Regolamento d'esecuzione6.
1. La retribuzione annuale viene versata in 13 rate uguali, dodici
delle quali mensilmente.
2. Il Consiglio Parrocchiale disciplina i dettagli del pagamento dello stipendio nel
Regolamento di attuazione6.
1 Il Consiglio sinodale stabilisce il piano di classificazione delle fun-
zioni nelle parrocchie e nella Chiesa cantonale nell’ordinanza d’ese-
cuzione.
2 Il piano di classificazione si articola in base al numero delle classi salariali.
3 Il Consiglio sinodale classifica ogni funzione in una o più classi salariali in base alle sue esigenze.
1 Esistono 21 classi di stipendio.
2 In ogni classe di stipendio esistono una fascia inferiore con 14 livelli
nonché una fascia intermedia e una fascia superiore, ciascuna con 10 livelli.
Alla fascia inferiore è preposto un livello di avvio.
16
Ordinanza sul personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone
181.40
3 All'interno di una classe di stipendio, il massimo della fascia inferiore
ammonta a circa il 117%, della fascia intermedia a circa il 129% e della
fascia superiore a circa il 141% del minimo. Il livello di avvio si situa al 2,4%
sotto il minimo della relativa classe di stipendio.
4 Il minimo della fascia inferiore e il massimo di ogni
fascia sono stabiliti nell'allegato alla presente ordinanza. Per il resto,
il Consiglio ecclesiastico determina gli importi dei singoli livelli nell'ordinanza
di esecuzione6.
Per funzioni fino e inclusa la classe di stipendio 20 vale di volta in volta
la successiva classe di stipendio come classe supplementare.
1. L'autorità di assunzione stabilisce il salario iniziale. Le d. Salario iniziale
specifiche sono regolate dall'ordinanza di esecuzione6.
2. L'autorità di assunzione stabilisce il salario nel livello iniziale
se la persona interessata
a. non soddisfa ancora i requisiti di formazione o esperienza
presupposti per la classificazione della posizione,
b. necessita di un'introduzione al lavoro particolarmente intensiva,
c. assume la funzione inizialmente solo con responsabilità limitata.
3. Se il salario è fissato nel livello iniziale, esso deve essere portato
nella fascia inferiore della relativa classe di salario entro tre anni.
1 Incrementi e Riduzioni salariali individuali avvengono e. Incrementi
a cura dell'autorità di nomina.
salariali indivi-
duali e Riduzioni
2 Non sussiste alcun diritto a incrementi salariali individuali. Essi sono consentiti solo nell'ambito dei crediti e delle quote approvate.
3 Il Consiglio ecclesiastico disciplina i dettagli nell'Ordinanza di esecuzione6.
1 I membri del Consiglio della Chiesa sono inseriti nella classe di
stipendio 19, la presidentessa o il presidente del Consiglio della Chiesa
nella classe di stipendio 21.
2 Il Sinodo della Chiesa disciplina l'inquadramento della presiden-
tessa o del presidente del Consiglio della Chiesa e dei membri del
Consiglio della Chiesa all'interno della classe di stipendio.
Wohnen gewählte Pfarrerinnen und Pfarrer, die gemäss g. Pfarrerinnen
**Residenza di pastori e pastore che, ai sensi del g. Pfarrerinnen**
1 Alle Pfarrerin und ai Pfarrer che abitano in una casa parrocchiale o in un
appartamento parrocchiale, viene dedotta dalla retribuzione una quota del
valore locativo. Il Consiglio della Chiesa stabilisce la quota del valore locativo.
2 La Kirchenpflege decide, tenendo conto delle condizioni locali e di
servizio, in merito al valore locativo delle abitazioni di servizio dei
dipendenti.
3 La casa parrocchiale, l'appartamento parrocchiale e l'abitazione di servizio
devono essere lasciati al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Sono
fatte salve le ragionevoli proroghe in caso di decesso, invalidità o altre
circostanze particolari.
La cessione e la costituzione in pegno di crediti salariali
sono disciplinate dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni.
B. Premio per anni di servizio
1 Il dono di anzianità è un segno di apprezzamento
per i servizi prestati.
2 A pastore, pastori e dipendenti viene concesso, al compimento
di 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anni di servizio, un congedo retribuito
di due settimane quale dono di anzianità.
3 In caso di cessazione del rapporto di lavoro è esclusa la
corresponsione proporzionale del successivo dono di anzianità.
4 La fruizione del dono di anzianità si conforma alle disposizioni
valide per le vacanze. Il Consiglio della Chiesa ne disciplina i
dettagli nell'Ordinanza di esecuzione6.
C. Indennità
1 Il Consiglio ecclesiastico stabilisce l'indennità di rincaro per il
1° gennaio dell'anno successivo in base all'indice nazionale dei prezzi
al consumo del mese di settembre. Nel farlo, tiene conto della situazione
finanziaria delle parrocchie e della Chiesa cantonale, nonché del contesto
economico.
2 L'indennità di rincaro è inglobata nel salario annuo ai sensi del § 59.
1 Il diritto all'assegno familiare sorge ed erige con il diritto al salario. L'assegno è versato mensilmente con il salario.
18
Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone
181.40
2 L'assegno familiare corrisponde al 120% dell'aliquota minima legale.
Per responsabilità particolari, non retribuite con il salario legato alla funzione, l'autorità di assunzione può accordare indennità particolari.
Per prestazioni particolari possono essere corrisposte indennità una tantum
o altri premi una tantum basati sul merito e sulla prestazione.
Il Consiglio della Chiesa disciplina i dettagli concernenti le indennità integrative
nel Regolamento di esecuzione6.
Disposizioni
D. Ulteriori diritti
1 Le istanze di assunzione e i superiori rispettano la personalità delle
pastore, dei pastori e dei dipendenti e li proteggono. Essi tengono
debitamente conto della loro salute.
2 Essi adottano le misure necessarie per la protezione della vita, della
salute e dell’integrità personale delle pastore, dei pastori e dei
dipendenti, in particolare per la protezione della personalità da
discriminazioni basate sul sesso, sull’orientamento sessuale, sulla
provenienza, sulla disabilità o su caratteristiche personali analoghe,
per la protezione da qualsiasi tipo di molestia sessuale nonché per la
protezione da comportamenti sistematicamente discriminatori.
3 Essi si adoperano affinché pastore, pastori e dipendenti, che siano
stati molestati da tali eventi, non subiscano ulteriori svantaggi.
1 Il Consiglio ecclesiastico disciplina nella relativa ordinanza di esecuzione il rimborso delle spese professionali delle pastore e dei pastori, nonché delle spese dei dipendenti dei servizi della Chiesa complessiva.
2 Le parrocchie disciplinano il rimborso delle spese professionali dei loro dipendenti. Per le parrocchie che percepiscono prestazioni dal Fondo di compensazione finanziaria, si applicano le tariffe stabilite dal Consiglio ecclesiastico ai sensi del capoverso 1.
Il Consiglio sinodale regola nel regolamento d'esecuzione il risarcimento dei danni materiali
subiti da pastore, pastori e impiegati in relazione all'esercizio della loro funzione o del loro servizio.
1. 1. 24-123
19
181.40
Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Canton
Vacanze
Congedo
Congedo per
formazione continua
a. In
generale
b. Pastore e
pastori
Libertà di associazione
Libertà di domicilio
1. Le pastore e i pastori nonché gli impiegati hanno diritto a cinque settimane di ferie nell’anno civile. Essi hanno diritto a sei settimane a partire dall’inizio dell’anno civile in cui compiono il 60° anno di età.
2. Alle pastore e ai pastori eletti spetta, oltre al diritto secondo il capoverso 1, un’ulteriore settimana di ferie.
3. Il Consiglio della Chiesa disciplina nell’ordinanza di esecuzione il calcolo del diritto alle ferie e la fruizione delle medesime.
Il Consiglio sinodale disciplina per le ministre e i ministri di culto e per gli impiegati nella normativa di esecuzione6
a. il diritto a congedi retribuiti e non retribuiti in caso di genitorialità,
b. la concessione di congedi retribuiti e non retribuiti, in particolare in relazione a eventi familiari e questioni personali,
c. la concessione di congedi per l'assunzione di compiti di rilevanza ecclesiastica generale.
1 L'autorità di nomina può concedere a pastore, pastori e
impiegati un congedo retribuito o non retribuito per la
formazione continua.
2 Il Consiglio ecclesiastico disciplina nell'ordinanza di esecuzione i requisiti,
la durata e le modalità di svolgimento dei congedi di formazione continua.
1 Il Consiglio della Chiesa può concedere, su richiesta e previa audizione della
Commissione di Gestione Parrocchiale, un congedo retribuito per la formazione
continua della durata di cinque mesi, una tantum, a pastori e pastore che
a. abbiano prestato servizio parrocchiale per dodici anni, di cui almeno sei
nella Chiesa cantonale;
b. non abbiano precedentemente usufruito di un congedo per la formazione
continua presso una Chiesa membro della Federazione delle Chiese
Evangeliche Svizzere.
2 Esso disciplina le ulteriori condizioni e i dettagli dell'attuazione del congedo
per la formazione continua nel regolamento di esecuzione6.
Il diritto di costituire associazioni professionali e di aderirvi è garantito.
1 L’istanza d’assunzione può obbligare i dipendenti a prendere
domicilio in un determinato luogo o in una determinata zona.
2 Resta riservato l’obbligo di domicilio per i pastori e le pastore
eletti/e secondo l’art. 122 del Regolamento ecclesiastico5.
20
Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo
181.40
1 Con gli impiegati si svolge regolarmente una valutazione del personale. I contenuti comprendono in particolare la valutazione delle prestazioni e del comportamento, l'analisi di un accordo sugli obiettivi esistente e la stipula di un nuovo accordo sugli obiettivi.
2 Il Consiglio della Chiesa disciplina i dettagli nel Regolamento di esecuzione6.
15 1** La decana o il decano conduce regolarmente un colloquio specialistico e di valutazione con le pastore e i pastori che operano nell'ufficio parrocchiale di una comunità ecclesiastica.
**2** La presidente o il presidente della cura pastorale, con la partecipazione della decana o del decano, esegue regolarmente una valutazione della situazione con le pastore e i pastori della comunità ecclesiastica.
**3** Per le pastore e i pastori in istituzioni e in uffici parrocchiali a gestione mista, il Regolamento sulla cura pastorale nelle istituzioni disciplina la competenza per il colloquio specialistico e di valutazione, nonché per la valutazione della situazione.
**4** Per le pastore e i pastori negli uffici parrocchiali dei Servizi Ecclesiastici Complessivi, il Consiglio della Chiesa disciplina la competenza per il colloquio specialistico e di valutazione, nonché per la valutazione della situazione.
**5** Il Consiglio della Chiesa disciplina i dettagli nel Regolamento di esecuzione6.
1. **Attestato di lavoro, attestato di impiego**
Le e i Pfarrpersonen in istituzioni e i dipendenti possono in qualsiasi momento richiedere un attestato che fornisca informazioni sulla natura e sulla durata del rapporto di impiego, nonché sulle loro prestazioni e sul loro comportamento. L'autorità di nomina rilascia l'attestato di lavoro al momento della cessazione del servizio senza richiesta.
2. Su richiesta, l'autorità di nomina limita l'attestato a informazioni sulla natura e sulla durata del rapporto di impiego.
3. La Kirchenpflege rilascia alle Pfarrpersonen operanti nella parrocchia, su loro richiesta, un attestato sulla natura e sulla durata del rapporto di lavoro.
E. Doveri
1 Pastore, pastori e dipendenti si comportano in modo conforme al diritto, Principio
rispettano la dignità e i diritti dei membri della Chiesa cantonale
e di altre persone, svolgono i compiti loro affidati
personalmente, con cura, diligenza ed economicità, e
tutelano gli interessi della Chiesa cantonale in buona fede.
1. 1. 24-123
21
181.40 Regolamento del personale della Chiesa evangelico-riformata del Canton
2 Teologhe e teologi ordinati sono vincolati al giuramento di
ordinazione ai sensi dell’art. 108 cpv. 3 del Regolamento ecclesiastico.
3 I dipendenti si astengono da qualsiasi atto che possa compromettere la
loro affidabilità in relazione ai doveri di servizio.
Estratto privato
ed estratto
privato speciale
a. Pastore,
pastori
e dipendenti
b. Volontari
c. Esecuzione
17 1 Estratti del casellario giudiziale
1. Le e i pastori consegnano all'autorità di assunzione, nell'ambito della procedura di assunzione e all'inizio di ogni mandato delle e dei pastori, un estratto del casellario giudiziale per privati e un estratto speciale del casellario giudiziale.
2. I dipendenti consegnano all'autorità di assunzione, nell'ambito della procedura di assunzione e all'inizio di ogni mandato delle e dei pastori, un estratto del casellario giudiziale per privati e un estratto speciale del casellario giudiziale, se operano regolarmente con minorenni o altre persone particolarmente bisognose di protezione.
3. L'estratto del casellario giudiziale per privati e l'estratto speciale del casellario giudiziale, consegnati nell'ambito di una procedura di assunzione, non devono essere più vecchi di un anno.
4. L'obbligo di cui ai capoversi 1 e 2 decade se nel fascicolo personale presso l'autorità di assunzione si trovano un estratto del casellario giudiziale per privati e un estratto speciale del casellario giudiziale che non siano più vecchi di due anni.
5. L'autorità di assunzione può in qualsiasi momento obbligare pastore e pastori nonché i dipendenti, in casi motivati, a consegnare un estratto del casellario giudiziale per privati e un estratto speciale del casellario giudiziale aggiornati.
17 1 I volontari maggiorenni che operano regolarmente con minori o con
altre persone particolarmente vulnerabili, consegnano al membro della
Kirchenpflege responsabile del personale o alla persona designata dalla
Kirchenpflege, prima di iniziare la loro attività e all’inizio di ogni periodo
amministrativo dei parroci, un estratto del casellario giudiziale (Privat-
auszug) e un estratto speciale del casellario giudiziale (Sonderprivat-
auszug).
2 L’estratto del casellario giudiziale (Privatauszug) e l’estratto speciale
del casellario giudiziale (Sonderprivatauszug) consegnati prima dell’ini-
zio dell’attività non devono essere più vecchi di un anno.
3 L’obbligo di cui al capoverso 1 decade se presso il membro della
Kirchenpflege responsabile del personale o presso la persona designata
dalla Kirchenpflege è già presente un estratto del casellario giudiziale
(Privatauszug) e un estratto speciale del casellario giudiziale (Sonder-
privatauszug) non più vecchi di due anni.
4 La Kirchenpflege può, in casi motivati, in qualsiasi momento obbligare
i volontari a presentare un estratto del casellario giudiziale (Privataus-
zug) e un estratto speciale del casellario giudiziale (Sonderprivatauszug)
aggiornati.
17 Il Concistoro disciplina i dettagli dell'esecuzione.
22
Ordinanza sul personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone
181.40
¹ Le pastore e i pastori esercitano i doveri d'ufficio conformemente
all'Ordinamento ecclesiastico sull'ufficio pastorale¹ anche al di
fuori della loro comunità parrocchiale o della loro istituzione, in
particolare nell'ambito della Seelsorge nell'esercito e della Seelsorge
d'urgenza.
² Il Consiglio sinodale stabilisce l'estensione di questi e di altri
compiti d'interesse generale della Chiesa.
¹ Gli impiegati si sostengono a vicenda nell'attività di servizio
attività e sostituiscono, nell'ambito del loro servizio, altri impiegati, anche
sostituzione quando il servizio lo richiede. Essi possono anche essere chiamati a svolgere
attività che non rientrano nelle loro mansioni.
² Le pastore e i pastori in un ufficio parrocchiale con più sedi pastorali
si sostengono e si sostituiscono a vicenda. Per le pastore
e i pastori in un ufficio parrocchiale singolo, il Consiglio della Chiesa regola quanto necessario
nell'ordinanza di esecuzione⁶.
¹ A pastore e pastori e dipendenti è vietato accettare doni o altri vantaggi per sé o per altri, o farseli promettere, che siano connessi alla loro posizione ufficiale o di servizio.
² Sono escluse le attenzioni di modesto valore.
³ In caso di dubbi circa la possibilità che tale attenzione possa compromettere l'indipendenza della persona che riceve il dono, l'istanza di assunzione decide sulla liceità dell'accettazione.
¹ L'attività di pastore si caratterizza come un servizio che comprende un ampio orario di lavoro nel quadro della Chiesa regionale.
a. Pastore e Pastora
2 Il Consiglio della Chiesa disciplina l'impegno temporale dei pastori e delle pastore nel regolamento di applicazione⁶.
¹ Il Consiglio della Chiesa disciplina, per gli impiegati nel regolamento
d'esecuzione, l'orario di lavoro, la sua ripartizione e i giorni di riposo,
nonché il diritto alla compensazione o alla remunerazione per lavoro
straordinario, notturno, domenicale, festivo e di picchetto.
² Gli impiegati possono essere chiamati a prestare servizio anche al
di fuori dell'orario di servizio ordinario e oltre l'orario di lavoro
concordato, qualora il servizio lo richieda e ciò sia ragionevole.
¹ L’esercizio di un’attività accessoria è ammesso solo se non pregiudica Attività
l’adempimento dei compiti e se è compatibile con la posizione ufficiale accessoria
o di servizio. L’intero monte ore di lavoro non deve superare l’orario a. Principio
massimo di lavoro ai sensi della legge sul lavoro.
1. 1. 24-123
23
181.40 Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone
2 Se è necessaria un’autorizzazione, questa può essere vincolata a
condizioni relative alla compensazione del tempo di lavoro impiegato
e alla cessione dei proventi accessori. Il Consiglio della Chiesa ne
disciplina i dettagli nell’ordinanza di esecuzione6.
1 Angestellte informieren die Anstellungsinstanz vor der
Übernahme einer Nebenbeschäftigung.
2 Die Anstellungsinstanz entscheidet, ob eine Bewilligung einge-
holt werden muss. Sie kann auch nachträglich und von sich aus das Ein-
holen einer Bewilligung verlangen.
***
1 I dipendenti informano l'autorità di nomina prima di
assumere un'attività accessoria.
2 L'autorità di nomina decide se è necessario ottenere un'autorizzazione. Essa può anche successivamente e d'ufficio richiedere l'ottenimento di un'autorizzazione.
1 Pfarrerinnen und Pfarrer benötigen für die Ausübung einer
Nebenbeschäftigung eine Bewilligung des Kirchenrates.
2 Bei Pfarrerinnen und Pfarrern, die im Pfarramt einer Kirch-
gemeinde tätig sind, entscheidet der Kirchenrat nach Anhörung der
Kirchenpflege.
---
**1 Le pastore e i pastori necessitano di un'autorizzazione del Concistoro per l'esercizio di un'attività accessoria.**
**2 Per le pastore e i pastori che sono attivi nel ministero parrocchiale di una comunità ecclesiastica, il Concistoro decide dopo aver sentito il Consiglio di Chiesa.**
1 Le Pfarrerin e i Pfarrer (i pastori o le pastore) nonché gli impiegati
delle comunità parrocchiali che desiderano candidarsi a una carica pubblica,
ne danno comunicazione all'istanza di nomina. È necessaria un'autorizzazione
qualora venga utilizzata la parte dell'orario di lavoro concordato. Restano salvi gli uffici
con obbligo di accettazione.
2 Le Pfarrerin e i Pfarrer (le pastore e i pastori) che sono attivi nell'ufficio parrocchiale di una comunità
parrocchiale, informano contestualmente la Kirchenpflege (la commissione della chiesa). Se è necessaria un'autorizzazione,
decide il Kirchenrat (il consiglio ecclesiastico) dopo aver sentito la Kirchenpflege.
3 I dipendenti dei Servizi Ecclesiastici Complessivi (Gesamtkirchliche Dienste) necessitano in ogni
caso di un'autorizzazione del Kirchenrat (consiglio ecclesiastico).
4 L'autorizzazione può essere subordinata a condizioni relative alla compensazione dell'orario di lavoro
utilizzato e alla consegna dei proventi derivanti da una carica
pubblica. Il Kirchenrat (consiglio ecclesiastico) ne regola i dettagli
nell'ordinanza di esecuzione.13
voran.
2 Se dal rapporto del medico fiduciario risulta che la piena capacità
lavorativa non è prevedibilmente ripristinabile in un futuro prossimo,
il rapporto di lavoro deve essere risolto, interamente o parzialmente,
sulla base della dichiarazione di invalidità da parte dell'istituto di pre-
videnza professionale competente, a seconda del grado di invalidità.13
Invalidità
1. 1. 24-123
9
181.40 Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata
del Canton Zurigo
3 La risoluzione avviene di regola alla fine del terzo mese successivo
alla dichiarazione di invalidità o, se l'accertamento dell'invalidità è
stato preceduto da una sospensione dal servizio di oltre tre mesi,
alla fine del mese successivo alla sospensione dal servizio. La risoluzione
deve essere comunicata alla persona interessata con almeno un mese
di preavviso.
4 Le prestazioni di continuazione del pagamento del salario in caso
di malattia e infortunio sono garantite. Le prestazioni per invalidità
si basano sulle disposizioni dell'istituto di previdenza professionale
competente.
1 Gli enti di nomina assicurano pastore/i e impiegati conformemente alla
legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti
e l'invalidità 10 presso un istituto di previdenza professionale.
2 Essi sono tenuti, su richiesta, ad assicurare presso un istituto di previdenza
professionale pastore/i e impiegati che sono impiegati presso più enti
di nomina e il cui salario annuo complessivo supera l'importo limite
inferiore conformemente alla legge federale sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
3 Gli enti di nomina sono liberi nella scelta dell'istituto di previdenza
professionale.
4 I contributi e le prestazioni si basano sulle disposizioni degli istituti di
previdenza professionale. I contributi di pastore/i e impiegati vengono
compensati con il salario.
1 Assicurazione Le istanze di nomina assicurano pastore/i e dipendenti contro
infortuni gli infortuni ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro
gli infortuni11.
2 Esse sono libere nella scelta dell'assicuratore, a meno che non sia
competente la SUVA nell'ambito della Legge federale sull'assicurazione
contro gli infortuni11.
3 I contributi per l'assicurazione contro gli infortuni professionali sono
a carico dell'istanza di nomina.
4 I contributi per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali
sono a carico di pastore/i e dipendenti per almeno la metà. Essi
vengono compensati con il salario.
1 Assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia
Le istanze d'assunzione stipulano un'assicurazione d'indennità giornaliera
in caso di malattia per le pastore e i pastori, nonché per il personale
dipendente.
2 L'istanza d'assunzione si assume almeno la metà dei contributi per
l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia. I contributi
delle pastore e dei pastori, nonché del personale dipendente, vengono
dedotti dal salario.
3 Il Consiglio sinodale disciplina i dettagli nell'ordinanza di esecuzione6.
1. 1. 24-123
25
181.40 Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo
6. Sezione: Partecipazione
Personalverbände werden vor Änderungen dieser Verord-
nung und der zugehörigen Vollzugsverordnungen zur Vernehmlassung
eingeladen, sofern sie**
a. eigene Rechtspersönlichkeit und Statuten haben,
b. wesentliche Teile des Personals oder einer Personalgruppe vertre-
ten, die von der Änderung betroffen sind.
**Le associazioni del personale sono invitate a consultazione prima di modifiche al presente regolamento e ai relativi regolamenti di esecuzione, a condizione che esse:**
a. abbiano propria personalità giuridica e statuti,
b. rappresentino parti sostanziali del personale o di un gruppo di personale che sono interessati dalla modifica.
Il Consiglio ecclesiastico disciplina, per i Servizi ecclesiastici generali,
nell'ordinanza di esecuzione il diritto alla costituzione di rappresentanze del
personale e la loro posizione, in particolare i loro diritti di partecipazione.
1 Membri di associazioni del personale e rappresentanti
Discriminazione del personale non possono essere discriminati a causa dell'esercizio conforme delle
loro competenze di partecipazione. Ciò vale anche dopo la cessazione
dell'adesione.
2 I membri delle rappresentanze del personale non possono essere ostacolati
nell'esercizio di tali compiti.
Esecuzione
Abrogazione del
diritto previgente
Rapporti di
lavoro esistenti
Sezione 7: Disposizioni transitorie e finali
1 Il Consiglio della Chiesa emana le disposizioni di esecuzione conformemente
all’ordinamento ecclesiastico e alla presente ordinanza.
2 Esso garantisce l’applicazione uniforme e l’uguaglianza di trattamento in sede di esecuzione
del diritto cantonale del personale ecclesiastico. A tal fine, supporta i consigli parrocchiali
e i direttivi degli enti ecclesiastici.
Verordnungen, Richtlinien, Weisungen und Beschlüsse von Kirchgemeinden und Landeskirche, die dieser Verordnung widersprechen, werden mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung aufgehoben.
Alternatively, for a slightly more formal feel, especially if it's a standalone sentence
**Le ordinanze, le direttive, le istruzioni e le decisioni delle parrocchie e della Chiesa cantonale che sono in contraddizione con la presente ordinanza sono abrogate con l'entrata in vigore della presente ordinanza.**
1 Per tutti i rapporti di lavoro esistenti al momento dell’entrata in
vigore della presente ordinanza, si applicano da tale momento la presente
ordinanza e le relative disposizioni esecutive.
2 Qualora i precedenti rapporti di lavoro non siano conformi al nuovo
diritto, prevalgono le disposizioni di quest’ultimo. Rimangono riservati
i §§ 107-111.
26
Ordinanza sul personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone
181.40
1. Gli impiegati delle parrocchie eletti a tempo indeterminato al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, sono considerati assunti a tempo indeterminato a partire da tale momento, purché la loro elezione o rielezione sia avvenuta con riserva in merito all'abolizione della durata del mandato.
2. Per gli impiegati delle parrocchie eletti senza riserva, si applica il diritto previgente fino alla scadenza del mandato per la risoluzione del rapporto di lavoro.
Per i rapporti di lavoro già disdettati ma non ancora risolti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, si applica il diritto precedente.
Rapporti di lavoro disdettati
1 Adeguamento salariale per pastore e pastori nonché per il personale dipendente
Se la retribuzione delle pastore, dei pastori e del personale dipendente è superiore o inferiore a quella stabilita dalla nuova normativa, essa sarà adeguata al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza. Tale adeguamento salariale non è considerato un aumento individuale della retribuzione ai sensi del § 64. Il § 55 cpv. 3 non è applicabile.
2 Sono riservati gli adeguamenti salariali in caso di cambiamento di funzione o di posto all'interno di una parrocchia o della Chiesa cantonale, nonché le retrocessioni ai sensi del § 64.
3 Il Consiglio della Chiesa ne disciplina i dettagli.
Anrechenbare Dienstjahre
L'computo degli anni di servizio derivanti da rapporti di lavoro presso una parrocchia o la Chiesa cantonale, che sussistono al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, si regola fino a tale data secondo il diritto previgente.
1 Diritto al Regolamento
Il diritto a un regalo per l'anzianità di servizio si basa sull'art. 69 Regalo per l'anzianità
dall'entrata in vigore del presente regolamento. di servizio
2 L'entità e la riscossione dei regali per l'anzianità di servizio, già
esigibili al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento,
sono disciplinate dal diritto previgente.
3 I diritti a un pagamento proporzionale di un regalo per l'anzianità
di servizio ai sensi del diritto previgente, che erano già sorti al
momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, decadono.
1. 1. 24-123
27
181.40
Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone
Il Consiglio della Chiesa stabilisce il momento dell'entrata in vigore2 del presente regolamento.
1 RU 66, 653.
2 Entrata in vigore: 1° gennaio 2012.
3 RS 170.4.
4 RS 180.1.
5 RS 181.10.
6 RS 181.401.
7 RS 181.50.
8 RS 151.1.
9 RS 220.
10 RS 831.40.
11 RS 832.20.
12 Inserito con decreto del 26 novembre 2013 (RU 69, 98; BU 2013-12-06). In vigore dal 1° aprile 2014.
13 Versione del decreto del 26 novembre 2013 (RU 69, 98; BU 2013-12-06). In vigore dal 1° aprile 2014.
14 Inserito con decreto del 5 aprile 2016 (RU 71, 269; BU 2016-04-22). In vigore dal 1° settembre 2016 (BU 2016-06-10).
15 Versione del decreto del 5 aprile 2016 (RU 71, 269; BU 2016-04-22). In vigore dal 1° settembre 2016 (BU 2016-06-10).
16 Versione del decreto del 30 novembre 2022 (RU 78, 29). In vigore dal 1° gennaio 2023.
17 Inserito con decreto dell'11 luglio 2023 (RU 78, 419; BU 2023-07-14). In vigore dal 1° gennaio 2024.
18 Versione del decreto dell'11 luglio 2023 (RU 78, 419; BU 2023-07-14). In vigore dal 1° gennaio 2024.
19 Abrogato con decreto dell'11 luglio 2023 (RU 78, 419; BU 2023-07-14). In vigore dal 1° gennaio 2024.
20 Versione del decreto del 29 novembre 2023 (RU 78, 541). In vigore dal 1° gennaio 2024.
28
**Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata cantonale**
**181.40**
**Allegato: Importi minimi e massimi delle classi di stipendio20**
Classe di stipendio
Minimo
fascia
inferiore
Massimo
fascia
inferiore
Massimo
fascia
intermedia
Massimo
fascia
superiore
1
53 271
62 221
68 613
75 007
2
54 940
64 171
70 764
77 356
3
56 884
66 441
73 267
80 093
4
59 114
69 045
76 139
83 232
5
61 652
72 009
79 407
86 805
6
64 532
75 372
83 116
90 860
7
67 768
79 153
87 285
95 417
8
71 389
83 384
91 949
100 516
9
75 420
88 089
97 140
106 190
10
79 882
93 304
102 889
112 475
11
84 804
99 052
109 228
119 403
12
90 212
105 367
116 193
127 019
13
96 129
112 279
123 815
135 350
14
101 754
118 850
131 060
143 270
15
108 783
127 060
140 113
153 167
16
116 406
135 961
149 929
163 899
17
123 819
144 619
159 478
174 336
18
132 722
155 019
170 945
186 872
19
142 310
166 217
183 295
200 372
20
152 610
178 249
196 562
214 875
21
163 658
191 151
210 791
230 429
1. 1. 24-123
29
Abs. 1 della Kirchenordnung e dei dipendenti dall'altro.
C. Politica del personale
der Kirchenordnung der Wohnsitzpflicht unterliegen, in der und Pfarrer
Kirchgemeinde im Pfarrhaus oder in der Pfarrwohnung, so wird dies
auf angemessene Weise berücksichtigt. Der Kirchenrat regelt die Ein-
zelheiten.
1. 1. 24-123
17
181.40 Personalverordnung der Evangelisch-reformierten Landeskirche
Pfarrhaus, Pfarr-
wohnung und
Dienstwohnung
Abtretung
von Lohn-
ansprüchen
Dienstalters-
geschenk
Teuerungs-
zulage
Familienzulage
**Italian Translation:**
dell'ordinamento ecclesiastico sono soggetti all'obbligo di residenza, nel e Pastori
Comunità ecclesiastica nella canonica o nell'alloggio pastorale, ciò sarà
debitamente considerato. Il Consiglio ecclesiastico disciplina i
dettagli.
1. 1. 24-123
17
181.40 Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone
Canonica,
alloggio pastorale e
alloggio di servizio
Cessione
di crediti
salariali
Gratifica di
anzianità
Supplemento per
il rincaro
Assegno familiare