Convenzione tra i Cantoni di Zurigo e Turgovia concernente le località di confine di Wilen nel Canton Zurigo e Wilen nel Canton Turgovia
Testo normativo (1 Articoli)
181.32
Accordo
tra i Cantoni Zurigo e Turgovia
riguardante le località di confine di Wilen zurighese
e Wilen turgoviese
(del 23/29 ottobre 1886)¹
Tra i Governi dei Cantoni Zurigo e Turgovia è stato – in modifica
del Trattato di Stato del 15 novembre / 3 dicembre 1853 concernente
il comune di confine turgoviese-zurighese di Wilen – stipulato il
seguente accordo
I. e II.
III. ¹ Con riguardo all’organizzazione ecclesiastica, Wilen zurighese
rimane, come finora, incorporata nella parrocchia di Neunforn; per
contro, nell’ambito dell’assistenza ai poveri, la prima località viene
separata dal comune di assistenza di Neunforn e assegnata all’unione
di assistenza del comune politico di Oberstammheim.
2 Se per la parrocchia di Neunforn si dovessero coprire i deficit
mediante imposte, l’importo dovrà essere ripartito tra la restante parte
della parrocchia di Neunforn e Wilen zurighese in base al numero di
anime ed essere versato da ciascuna parte secondo le disposizioni
legali applicabili. La quota fiscale dovuta in seguito per Wilen
zurighese ammonta a un quattordicesimo dell’imposta totale.
IV. Qualora non si giunga a un accordo amichevole tra le parti
interessate e le autorità cantonali competenti riguardo alla separazione
della quota spettante a Wilen zurighese dal patrimonio comune civile
di Wilen e dal patrimonio per l'assistenza di Neunforn, la decisione
spetterà al Tribunale federale.
V. L’accordo rimane in vigore per sei anni, quindi dal 1° gennaio
1887 al 1° gennaio 1893. Se sei mesi prima della scadenza di tale
termine nessuna delle parti contraenti recede, l’accordo si considera
tacitamente prorogato finché non avviene una disdetta, nel qual caso la
sua validità si estingue dopo sei mesi dalla data della disdetta.
VI. Per il presente accordo è riservata la ratifica da parte del
Consiglio cantonale di Zurigo e del Gran Consiglio della Turgovia.
¹ RU 21, 319 e RS I, 715.
1. 1. 16-91