Regolamento sulle elezioni del Sinodo della Chiesa (Regolamento sulle elezioni sinodali)
Table of Provisions (39)
Statutory Text (39 Provisions)
Oggetto
Questo regolamento disciplina la procedura per l'elezione del Sinodo ecclesiastico.
1 L'autorità elettorale competente è il Consiglio della Chiesa.
2 Il Consiglio della Chiesa può delegare il compito di direzione elettorale all'autorità competente del Cantone.
Direzione elettorale
Le elezioni al Sinodo della Chiesa avvengono nei circoli elettorali – Circoli elettorali
che, in base alla legge sui diritti politici, esistono per le elezioni del Gran Consiglio. a. Ripartizione
Il Consiglio ecclesiastico stabilisce, in conformità all'Art. 209 cpv. 1 KO, prima di ogni ripartizione dei seggi per le elezioni generali, entro la metà dell'anno precedente, la ripartizione dei seggi sui circoli elettorali.
È eleggibile quale membro del Sinodo ecclesiastico chi soddisfa i requisiti di cui all'art. 20 cpv. 2 dell'O.E. e ha domicilio nel Cantone di Zurigo.
La qualità di membro della Sinodo è incompatibile con
a. la qualità di membro del Concistoro,
b. l. l'ufficio di segretaria o segretario del Concistoro,
c. la qualità di membro della Commissione dei ricorsi,
d. un impiego presso i Servizi della Chiesa nel suo complesso, ad
eccezione dell'attività di pastora o pastore in istituzioni conformemente
1. **Sopravvenienza di un'incompatibilità**
In caso di sopravvenienza di un'incompatibilità, la persona interessata comunica al Consiglio della Chiesa, entro cinque giorni dalla notifica dell'elezione o dal verificarsi del motivo di incompatibilità, per quale carica ha optato.
2. **Mancanza di dichiarazione**
In assenza di tale dichiarazione, il Consiglio della Chiesa assegna una carica alla persona interessata secondo la sequenza dei seguenti criteri
a. la carica precedente ha la precedenza sulla nuova carica,
b. decisione tramite sorteggio.
1. Pubblicazioni ufficiali relative alle elezioni al Sinodo Cantonale
avvengono nel Bollettino Ufficiale del Cantone di Zurigo.
2. Il Consiglio della Chiesa informa le parrocchie, le federazioni
di parrocchie e le amministrazioni ecclesiastiche distrettuali interessate
in merito alle pubblicazioni ufficiali avvenute.
Disposizione
Documenti elettorali
Sezione 2: Indizione delle elezioni
1 Il Consiglio direttivo ecclesiastico ordina le elezioni di rinnovo e le elezioni suppletive per il Sinodo ecclesiastico, tenendo conto delle date cantonali per le votazioni e le elezioni.
2 L'ordinanza viene pubblicata ufficialmente almeno sette settimane prima del giorno delle elezioni.
Le disposizioni della legge sui diritti politici²
sugli atti di voto sono applicabili in via sussidiaria.
Proposte di candidatura
a. Termine
b. Contenuto
Sezione 3: Procedura preliminare
1 Il Consiglio ecclesiastico stabilisce con pubblicazione ufficiale un
termine di 40 giorni, entro il quale le proposte di candidatura possono essergli
presentate.
2 Le proposte di candidatura possono essere consultate.
5
1 In una proposta elettorale non possono essere menzionate più persone eleggibili
del numero di seggi da assegnare nella circoscrizione.
2 Ogni persona non può essere menzionata in più di una proposta elettorale e,
all’interno di questa, solo una volta.
3 I candidati dichiarano, tramite firma sulla relativa proposta elettorale,
se sono pastore/a, dipendente o impiegato/a al servizio di una parrocchia
o della Chiesa cantonale.
2
Regolamento sulle elezioni sinodali
5
1 Sulla proposta di elezione vengono elencati per ogni persona pro- c. Allestimento
posta
a. cognome, nome e sesso,
b. data di nascita,
c. professione,
d. indicazione conforme al § 12 cpv. 3 della presente ordinanza,
e. indirizzo,
f. indicazione se la persona proposta ha già fatto parte del Sinodo
della Chiesa.
2 Inoltre, sulla proposta di elezione può essere indicato il nome di
battaglia.
3 Le persone che sottoscrivono una proposta di elezione indicano
cognome, nome, data di nascita e indirizzo e appongono la propria
firma.
4 La proposta di elezione può essere corredata da una sigla.
1 Ogni proposta elettorale deve essere firmata da almeno 15 aventi d. Sottoscri-
diritto di voto del circondario.
zione e
2 Nessuno può sottoscrivere più di una proposta elettorale. La sottoscrizione
rappresentanza
non può essere revocata.
3 Qualora i sottoscrittori di una proposta elettorale non designino una persona
autorizzata a rappresentarli, la persona che ha firmato per prima e, in caso di
suo impedimento, la persona che ha firmato per seconda sono considerate
autorizzate a ritirare la proposta elettorale o a rilasciare altre dichiarazioni.
1 **Il Consiglio della Chiesa verifica se le proposte di elezione siano conformi alle disposizioni applicabili, in particolare se le persone proposte siano eleggibili ai sensi dell'Art. 20 cpv. 2 del Regolamento ecclesiastico, se i dati ai sensi del § 13 cpv. 1 lett. a, b ed e del presente Regolamento corrispondano a quelli presenti nel registro elettorale e se i sottoscrittori abbiano diritto di voto.⁵**
2 **In caso di vizio, il Consiglio della Chiesa fissa un termine di quattro giorni per la rettifica. Se un vizio non viene corretto entro il termine, la proposta di elezione è invalida in tutto o in parte.**
3 **Se una proposta di elezione presenta ancora troppi nomi anche dopo la rettifica, gli eccedenti vengono depennati dal basso verso l'alto.**
1.10.13 - 82
3
181.20
Regolamento sulle elezioni sinodali
f. Secondo termine
1 Il Concistoro pubblica ufficialmente i nomi delle persone proposte, ordinati per circoscrizione elettorale e in ordine alfabetico, e stabilisce un termine di sette giorni entro il quale le precedenti proposte di candidatura possono essere modificate o ritirate oppure possono essere presentate nuove proposte di candidatura.
2 Dopo la scadenza del secondo termine, le proposte di candidatura non possono più essere modificate.
3 Il Concistoro esamina anche le proposte di candidatura definitive.
4 I nomi delle persone definitivamente proposte vengono pubblicati ufficialmente.
1 Le Cure pastorali distrettuali informano in modo adeguato
sulle elezioni al Sinodo della Chiesa. Esse sostengono e coordi-
nano la preparazione delle proposte di candidatura, tenendo conto delle
circostanze locali. Esse rispettano in tale contesto la libertà di voto e di
votazione.
2 Esse contribuiscono a che le proposte di candidatura siano formulate in modo
democratico.
Cure pastorali
distrettuali
Schede elettorali
Sezione 4: Elezioni
Ecco la traduzione in italiano
1 Qualora sia candidato un numero di persone uguale o inferiore rispetto ai seggi da assegnare nel collegio elettorale, tutte le persone candidate sono stampate in ordine alfabetico su una scheda elettorale ufficiale.
2 Sulla scheda elettorale sono indicati per ogni persona candidata
a. Cognome e nome,
b. Anno di nascita,
c. Luogo di residenza,
d. Professione,
e. le indicazioni conformemente all'articolo 13, capoverso 1, lettera f, nonché all'articolo 13, capoversi 2 e 4 della presente ordinanza.
3 Qualora siano candidate più persone rispetto ai seggi da assegnare, si utilizza una scheda elettorale bianca e si invia un foglio complementare, sul quale i candidati sono elencati in ordine alfabetico, nonché l'eventuale denominazione della proposta di candidatura conformemente all'articolo 13, capoverso 4 della presente ordinanza. Il foglio complementare deve essere concepito in modo tale che sia esclusa una sua confusione con la scheda elettorale ufficiale.
4 Gli aventi diritto di voto ricevono un'istruzione di voto.
Ordinanza sulle elezioni sinodali
181.20
Sulla votazione, lo scrutinio delle schede e la determinazione
del risultato elettorale sono applicabili in via sussidiaria le disposizioni
della legge e dell'ordinanza concernenti i diritti politici³.
1 Il Consiglio di Chiesa comunica tempestivamente alle persone elette la loro elezione. Li informa riguardo a
a. i mezzi di ricorso,
b. la possibilità di rifiutare l'elezione per iscritto entro cinque giorni dalla comunicazione,
c. l'incompatibilità ai sensi del § 6 di questa Ordinanza,
d. la disposizione dell'articolo 210 capoverso 3 KO, secondo cui la maggioranza dei rappresentanti di un circolo elettorale non può essere pastore, pastora o dipendente al servizio di una parrocchia o della Chiesa cantonale.
2 Esso pubblica ufficialmente il risultato dell'elezione con la relativa indicazione dei mezzi di ricorso.
1 Qualora, dopo la scadenza del termine di cui al § 20 cpv. 1 lett. b della presente
Ordinanza, non sia rispettata la prescrizione di cui all'Art. 210 cpv. 3 LO,
secondo cui la maggioranza dei rappresentanti di una circoscrizione
elettorale non può essere costituita da pastore/i o da dipendenti al servizio di
una parrocchia o della Chiesa cantonale, si procede come segue
a. Se il numero delle persone che hanno raggiunto la maggioranza
assoluta è inferiore o pari al numero dei seggi da assegnare, l'elezione
dei pastori e dei dipendenti al servizio di una parrocchia o della
Chiesa cantonale con il minor numero di voti è invalida.
b. Se il numero delle persone che hanno raggiunto la maggioranza
assoluta è superiore al numero dei seggi da assegnare, l'elezione
dei pastori e dei dipendenti al servizio di una parrocchia o della
Chiesa cantonale con il minor numero di voti è invalida. Le altre
persone che hanno raggiunto la maggioranza assoluta subentrano.
2 Se in questo modo non tutti i seggi possono essere assegnati, per i seggi
liberi si procede a una votazione ai sensi del § 23 della presente Ordinanza.
5 1 Se una persona rifiuta l'elezione, si considera eletta la persona
che in quella circoscrizione elettorale, tra quelle elette ma
escluse in quanto soprannumerarie, ha ottenuto il miglior risultato.
2 Se un seggio non può essere occupato, si procede a un secondo
turno di votazione.
1.10.13-82
5
181.20
Regolamento elettorale sinodale
Secondo
turno di votazione
Accertamento
Elezioni suppletive
a. Dimissioni
anticipate
b. Procedura
c. Elezione tacita
Per il secondo scrutinio valgono le disposizioni per il
primo scrutinio con le seguenti deroghe e particolarità:**
a. L'ordinanza del secondo scrutinio viene pubblicata ufficialmente
almeno 22 giorni prima della votazione.
b. Il procedimento preliminare ai sensi dei §§ 11-17 del presente
regolamento non ha luogo. L'elezione tacita è esclusa. Gli aventi
diritto di voto ricevono una scheda elettorale bianca.
c. Possono essere elette anche persone che non erano candidate nel
primo scrutinio.
d. È determinante la maggioranza relativa.
1 Ultimato il procedimento elettorale, il Concistoro ecclesiastico
presenta alla Sinodo ecclesiastica proposta e rapporto. Il rapporto
contiene i risultati delle elezioni.
2 Nella sua assemblea costitutiva, la Sinodo ecclesiastica decide
sui ricorsi presentati contro le elezioni e ne convalida i risultati.
1 Le dimissioni anticipate dal Sinodo della Chiesa devono essere
comunicate alla presidente o al presidente del Sinodo della Chiesa.
2 La presidente o il presidente del Sinodo della Chiesa informa
circa le dimissioni
a. immediatamente il Consiglio della Chiesa con la richiesta di
disporre l'elezione suppletiva,
b. il Sinodo della Chiesa alla sua successiva assemblea.
1 Alle elezioni suppletive si applicano le disposizioni concernenti le
elezioni di rinnovo del Sinodo. Resta riservata l’elezione tacita ai sensi
del § 27 di questa ordinanza.
2 Se le dimissioni avvengono meno di sei mesi prima delle elezioni
di rinnovo del Sinodo, non ha luogo alcuna elezione suppletiva.
1 Il Consiglio ecclesiastico dichiara eletti i candidati proposti,
se
a. sono state proposte un numero di persone pari o inferiore al numero
dei seggi da occupare, e
b. i candidati proposti inizialmente corrispondono a quelli proposti
definitivamente.
2 Per i seggi non occupati si procede a una votazione con scheda bianca.
6
Regolamento sulle elezioni sinodali
181.20
1 Dopo la conclusione della procedura elettorale, il Consiglio
ecclesiastico presenta una mozione e una relazione al Sinodo
ecclesiastico. La relazione contiene il risultato dell'elezione.
2 Il Sinodo ecclesiastico decide sui ricorsi presentati contro
l'elezione e convalida il risultato dell'elezione.
Sezione 5: Tutela legale
Con ricorso in materia di diritto di voto al Sinodo ecclesiastico si possono impugnare atti e omissioni del Consiglio della Chiesa e di coloro che da esso, conformemente al ricorso, sono...
Hanno diritto di ricorso
a. gli aventi diritto di voto del relativo circondario elettorale e i candi-
dati,
b. i partiti politici e i raggruppamenti attivi nel relativo circondario
elettorale.
1 Il termine di ricorso è di cinque giorni.
2 Il decorso dei termini comincia il giorno dopo la comunicazione
dell'atto impugnato, senza tale il giorno dopo la sua pubblicazione
ufficiale e senza tale il giorno dopo la sua conoscenza.
3 Il decorso dei termini comincia in ogni caso al più tardi il giorno
dopo la pubblicazione ufficiale del risultato dell'elezione.
Legittimazione
Termine
1 Qualora il ricorso sia presentato prima del giorno delle elezioni,
elezioni, esso ha effetto sospensivo soltanto se disposto dall'Uffi- effetto
cio del Sinodo della Chiesa su istanza o d'ufficio. sospensivo.
2 L'Ufficio del Sinodo della Chiesa può far procedere a riconteggi.
Riconteggi.
1. La Sinodo della Chiesa decide i ricorsi sul diritto di voto in base a una proposta e a un rapporto del suo ufficio.
2. La ripetizione di un'elezione o di una votazione viene disposta solo se vi sono motivi per ritenere che l'irregolarità abbia influenzato con una certa probabilità l'esito dell'elezione o della votazione.
Le spese di ricorso sono prelevate solo qualora il ricorso sia
manifestamente privo di possibilità di successo.
1.10.13-82
7
181.20
Regolamento elettorale sinodale
Sezione 6: Disposizioni finali e transitorie
Abrogazione del
diritto previgente
Elezioni suppletive
Entrata in vigore
Articoli contrari sono abrogati
Regolamenti, direttive, istruzioni e risoluzioni del Sinodo ecclesiastico e del Consiglio ecclesiastico contrari al presente regolamento sono abrogati con l'entrata in vigore dello stesso.
2 Le elezioni suppletive in corso al momento dell'entrata in vigore di questa ordinanza e delle sue modifiche sono concluse secondo il diritto previgente.5
8
1 RS 65, 172.
2 LS 161.
3 LS 161.1.
4 LS 181.10.
5 Versione secondo la D del 12 marzo 2013 (RS 68, 306; FO 2013-04-26). In
vigore dal 1° ottobre 2013.
6 Abrogato dalla D del 12 marzo 2013 (RS 68, 306; FO 2013-04-26). In
vigore dal 1° ottobre 2013.
Ass. 1 KO.
ché
a. Principio
1.10.13 - 82
1
181.20
Regolamento per le elezioni sinodali
b. Procedura
Pubblicazioni
Ufficiali