Regolamento sulla vigilanza delle fondazioni ecclesiastiche (StAVO) (STAVO)
Table of Provisions (13)
Statutory Text (13 Provisions)
1 Questa ordinanza disciplina la vigilanza del Consiglio della Chiesa su Scopo
le fondazioni ecclesiastiche ai sensi dell'articolo 87 del Codice civile
svizzero (CC)5, che sono soggette alla vigilanza del Consiglio della Chiesa.
2 Sono soggette alla vigilanza del Consiglio della Chiesa le fondazioni che
a. appartengono alla Chiesa cantonale o a più distretti ecclesiastici
oppure
b. in altro modo hanno come scopo della fondazione la promozione
di compiti della Chiesa cantonale.
1 Il Consiglio ecclesiastico tiene un elenco delle fondazioni ecclesiastiche sottostanti alla sua vigilanza. Può richiedere alle fondazioni le informazioni necessarie a tal fine.
2 Rende l'elenco accessibile al pubblico in modo appropriato.
Diritto applicabile
Nella misura in cui il presente regolamento non contiene una disciplina specifica, le disposizioni della legge federale sulla vigilanza in materia di previdenza professionale e sulle fondazioni dell'11 luglio 20114 si applicano in via sussidiaria.
Questa ordinanza si applica, mutatis mutandis, alla vigilanza sulle fondazioni ecclesiastiche ai sensi dell'articolo 87 CC, le quali, ai sensi dell'articolo 84 capoverso 1 CC, sono soggette alla vigilanza di una parrocchia, di un'unione di parrocchie o di un'amministrazione ecclesiastica distrettuale.
Applicazione analogica
1. 1. 21-111
1
181.19
B. Vigilanza
Assunzione
Compiti
a. Principio
b. nel dettaglio
Verifica
V sull'ordinanza relativa alla vigilanza sulle fondazioni ecclesiastiche (OFEF)
1 L'assunzione della vigilanza su una fondazione ecclesiastica
da parte del Consiglio della Chiesa presuppone
a. una richiesta dell'organo superiore della fondazione,
b. l'iscrizione della fondazione nel Registro di commercio,
c. la competenza del Consiglio della Chiesa ai sensi del § 1 cpv. 2.
2 Essa avviene tramite delibera del Consiglio della Chiesa al più presto alla
data dell'iscrizione della fondazione nel Registro di commercio.
1 Il Consiglio della Chiesa vigila affinché le fondazioni ecclesiastiche
rispettino le prescrizioni legali e impieghino il patrimonio della fondazione
conformemente ai suoi scopi.
2 È l'autorità cantonale competente ai sensi degli articoli 85, 86 e 86a
del Codice Civile Svizzero (CC).
Il Consiglio ecclesiastico esercita la vigilanza sulle fondazioni ecclesiastiche in particolare
a. esaminando la rendicontazione annuale,
b. decidendo su modifiche sostanziali e non sostanziali dell'organizzazione e dello scopo, nonché su altre modifiche dell'atto di fondazione,
c. verificando la conformità dei regolamenti o delle modifiche ai regolamenti emanati dagli organi della fondazione con il diritto applicabile e l'atto di fondazione,
d. presentando al tribunale competente la richiesta di scioglimento della fondazione,
e. svolgendo gli ulteriori compiti assegnati all'autorità di vigilanza su una fondazione conformemente alla legge.
1 Nell'ambito dell'esame del rendiconto conformemente a
1 Il Consiglio della Chiesa interviene immediatamente, nel rispetto del
principio di proporzionalità, con i mezzi idonei a porre rimedio, non
appena constata, nell’ambito dell’esercizio della vigilanza su una
fondazione ecclesiastica, irregolarità, abusi, violazioni di doveri
o di legge.
2 In particolare può
a. impartire istruzioni e condizioni,
b. disporre perizie e expertises,
c. ordinare provvedimenti sostitutivi e provvedimenti d’ufficio,
d. annullare o modificare deliberazioni degli organi della fondazione
contrarie alla legge o all’atto costitutivo,
e. ammonire, richiamare o revocare gli organi della fondazione,
f. istituire un’amministrazione ufficiale,
g. disporre una revisione limitata o una revisione ordinaria e,
se del caso, nominare o revocare la società di revisione.
3 Può, d’ufficio o su denuncia di terzi, chiedere in qualsiasi momento
all’organo supremo della fondazione informazioni e la consegna di
documenti pertinenti.
1. Obblighi delle fondazioni
Le fondazioni ecclesiastiche presentano al Consiglio ecclesiastico, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il rendiconto annuale. Questo comprende
a. il conto economico e il bilancio, approvati dall'organo supremo della fondazione e validamente sottoscritti, nonché il verbale della loro approvazione,
b. la relazione annuale sull'attività della fondazione,
c. la relazione dell'organo di revisione, qualora la fondazione non sia stata esonerata dall'obbligo di designare un organo di revisione,
d. gli ulteriori documenti indicati dal Consiglio ecclesiastico.
2 Le fondazioni presentano tempestivamente al Consiglio ecclesiastico le modifiche dello statuto di fondazione, nonché i regolamenti nuovi o modificati, per esame e decisione.
3 Le fondazioni notificano immediatamente al Consiglio ecclesiastico eventi particolari che influenzino in modo significativo la valutazione della situazione della fondazione o richiedano un intervento rapido.
1. 1. 21-111
3
181.19 O sull'esercizio della vigilanza sulle fondazioni ecclesiastiche (OViFE)
Le disposizioni del Consiglio della Chiesa nell'ambito dell'esercizio
della vigilanza sulle fondazioni ecclesiastiche sono impugnabili conformemente agli artt. 228 e
229 dell'OC.
C. Tasse
1. Il Consiglio della Chiesa non riscuote alcuna tassa per l'esame della rendi-
contazione annuale. Rimane riservato il cpv. 2.
2 Esso può riscuotere tasse per lavori di revisione più estesi o qualora
una fondazione ecclesiastica non adempia i propri obblighi in modo
tempestivo o completo.
3 Le tasse ai sensi del cpv. 2 ammontano a due terzi delle tasse calcolate
secondo i §§ 3 e 4 del Regolamento sulle tasse BVS5 del 10 ottobre 2012.
4 Le tasse diventano esigibili 30 giorni dopo la fatturazione.
D. Disposizione transitoria
Questa ordinanza si applica alle fondazioni ecclesiastiche la cui
rendicontazione annuale avviene al 31 dicembre 2020 e suc-
cessivamente, nonché agli atti di revisione contabile eseguiti a par-
tire dall'entrata in vigore della presente ordinanza.
4
1 OS 75, 475; AB1 2020-09-18.
2 Entrata in vigore: 1° gennaio 2021.
3 LS 181.10.
4 LS 833.1.
5 LS 833.15.
6 SR 210.