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177.25 CH-ZH

Deliberazione del Gran Consiglio concernente le prestazioni di uscita per i membri del Consiglio di Stato e dei tribunali cantonali superiori

1 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
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Testo normativo (1 Articoli)

177.25

**Delibera del Gran Consiglio**

**sulle prestazioni d'uscita per i membri**

**del Consiglio di Stato e dei tribunali cantonali**

**superiori**

(del 9 marzo 2009)¹

Il Gran Consiglio,

visto il rapporto della Commissione Stato e Comuni del 19 dicembre 2008²,

visti l'articolo 20 della legge sull'organizzazione del Consiglio di Stato e

dell'amministrazione cantonale del 6 giugno 2005³, l'articolo 208 della legge

sull'organizzazione giudiziaria del 13 giugno 1976⁵, l'articolo 5 capoverso 5

della legge sul Tribunale delle assicurazioni sociali del 7 marzo 1993⁶ e

l'articolo 37 capoverso 1 della legge di procedura amministrativa del 24 maggio 1959⁴,

delibera

**I. 1 Ai membri del Consiglio di Stato, alla cessazione della carica, viene

corrisposta un'indennità in stipendi mensili secondo la seguente tabella:**

| Anni di vita compiuti | Cessazione volontaria con 4-7 anni di carica | Cessazione volontaria con almeno 8 anni di carica | Cessazione involontaria con meno di 4 anni di carica | Cessazione involontaria con 4-7 anni di carica | Cessazione involontaria con almeno 8 anni di carica |

|---|---|---|---|---|---|

| fino a 50 | 3 | 11 | 6 | 11 | 18 |

| 51 | 5 | 14 | 7 | 14 | 23 |

| 52 | 6 | 16 | 8 | 16 | 27 |

| 53 | 8 | 19 | 10 | 19 | 32 |

| 54 | 9 | 21 | 11 | 21 | 36 |

| 55 | 11 | 24 | 12 | 24 | 36 |

| 56 | 12 | 26 | 13 | 26 | 31 |

| 57 | 14 | 23 | 14 | 23 | 28 |

| 58 | 15 | 20 | 15 | 20 | 24 |

| 59 | 13 | 17 | 13 | 17 | 21 |

| 60 | 11 | 14 | 11 | 14 | 17 |

| 61 | 9 | 11 | 9 | 11 | 14 |

| 62 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 |

| 63 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 |

| 64 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |

<br>

1.1.10-67

1

177.25

Delibera del Gran Consiglio sulle prestazioni d'uscita

**2 Per stipendio mensile si intende un dodicesimo dello stipendio lordo

annuo pagato da ultimo, più le indennità fisse aventi carattere

salariale.**

**3 La cessazione della carica è considerata involontaria se il membro del

Consiglio di Stato non viene rieletto. La mancata rielezione è equiparata

alle seguenti situazioni:**

a. Il membro rinuncia a candidarsi perché non è più stato proposto

per la rielezione dal suo partito politico.

b. Il membro si dimette o rinuncia a candidarsi dopo che un esame

medico fiduciario ha indicato tale passo come opportuno per motivi

di salute. Restano riservate le disposizioni relative alla cessazione

della carica per invalidità.

**4 Se la cessazione della carica è dovuta a una grave violazione dei

doveri d'ufficio o a un crimine o delitto del membro del Consiglio di Stato,

l'indennità viene ridotta, negata del tutto o interamente o parzialmente

richiesta in restituzione.**

**5 Le disposizioni del diritto del personale relative alla proroga del

rapporto di servizio avvenuta con esonero dall'obbligo di lavoro

invece del pagamento unico dell'indennità, nonché alla riduzione o

alla restituzione dell'indennità a causa di nuovi redditi durante il periodo

di indennità, si applicano per analogia. Come momento della cessazione

della carica, in caso di proroga analogica del rapporto di servizio, si

considera la fine di quest'ultima.**

**II. Le disposizioni del diritto del personale relative al mantenimento del

salario alla cessazione della carica e alle prestazioni d'uscita si applicano

per analogia ai membri dei tribunali cantonali superiori.**

**III. L'indennità per i membri del Consiglio di Stato viene stabilita dal

Consiglio di Stato e per i membri dei tribunali cantonali superiori dalla

commissione amministrativa del rispettivo tribunale.**

2

Delibera del Gran Consiglio sulle prestazioni d'uscita

177.25

**IV. La presente delibera è soggetta alla forza di legge della legge sulle

prestazioni d'uscita per i membri del Consiglio di Stato e dei tribunali

cantonali superiori. Essa entra in vigore contemporaneamente a tale

legge⁷.**

¹ RS 64, 633.

² FO 2009, 71.

³ RL 172.1.

⁴ RL 175.2.

⁵ RL 211.1.

⁶ RL 212.81.

⁷ Entrata in vigore: 1° dicembre 2009 (RS 64, 632).

1.1.10-67

3

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