Deliberazione del Gran Consiglio concernente le prestazioni di uscita per i membri del Consiglio di Stato e dei tribunali cantonali superiori
Testo normativo (1 Articoli)
177.25
**Delibera del Gran Consiglio**
**sulle prestazioni d'uscita per i membri**
**del Consiglio di Stato e dei tribunali cantonali**
**superiori**
(del 9 marzo 2009)¹
Il Gran Consiglio,
visto il rapporto della Commissione Stato e Comuni del 19 dicembre 2008²,
visti l'articolo 20 della legge sull'organizzazione del Consiglio di Stato e
dell'amministrazione cantonale del 6 giugno 2005³, l'articolo 208 della legge
sull'organizzazione giudiziaria del 13 giugno 1976⁵, l'articolo 5 capoverso 5
della legge sul Tribunale delle assicurazioni sociali del 7 marzo 1993⁶ e
l'articolo 37 capoverso 1 della legge di procedura amministrativa del 24 maggio 1959⁴,
delibera
**I. 1 Ai membri del Consiglio di Stato, alla cessazione della carica, viene
corrisposta un'indennità in stipendi mensili secondo la seguente tabella:**
| Anni di vita compiuti | Cessazione volontaria con 4-7 anni di carica | Cessazione volontaria con almeno 8 anni di carica | Cessazione involontaria con meno di 4 anni di carica | Cessazione involontaria con 4-7 anni di carica | Cessazione involontaria con almeno 8 anni di carica |
|---|---|---|---|---|---|
| fino a 50 | 3 | 11 | 6 | 11 | 18 |
| 51 | 5 | 14 | 7 | 14 | 23 |
| 52 | 6 | 16 | 8 | 16 | 27 |
| 53 | 8 | 19 | 10 | 19 | 32 |
| 54 | 9 | 21 | 11 | 21 | 36 |
| 55 | 11 | 24 | 12 | 24 | 36 |
| 56 | 12 | 26 | 13 | 26 | 31 |
| 57 | 14 | 23 | 14 | 23 | 28 |
| 58 | 15 | 20 | 15 | 20 | 24 |
| 59 | 13 | 17 | 13 | 17 | 21 |
| 60 | 11 | 14 | 11 | 14 | 17 |
| 61 | 9 | 11 | 9 | 11 | 14 |
| 62 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 |
| 63 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 |
| 64 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
<br>
1.1.10-67
1
177.25
Delibera del Gran Consiglio sulle prestazioni d'uscita
**2 Per stipendio mensile si intende un dodicesimo dello stipendio lordo
annuo pagato da ultimo, più le indennità fisse aventi carattere
salariale.**
**3 La cessazione della carica è considerata involontaria se il membro del
Consiglio di Stato non viene rieletto. La mancata rielezione è equiparata
alle seguenti situazioni:**
a. Il membro rinuncia a candidarsi perché non è più stato proposto
per la rielezione dal suo partito politico.
b. Il membro si dimette o rinuncia a candidarsi dopo che un esame
medico fiduciario ha indicato tale passo come opportuno per motivi
di salute. Restano riservate le disposizioni relative alla cessazione
della carica per invalidità.
**4 Se la cessazione della carica è dovuta a una grave violazione dei
doveri d'ufficio o a un crimine o delitto del membro del Consiglio di Stato,
l'indennità viene ridotta, negata del tutto o interamente o parzialmente
richiesta in restituzione.**
**5 Le disposizioni del diritto del personale relative alla proroga del
rapporto di servizio avvenuta con esonero dall'obbligo di lavoro
invece del pagamento unico dell'indennità, nonché alla riduzione o
alla restituzione dell'indennità a causa di nuovi redditi durante il periodo
di indennità, si applicano per analogia. Come momento della cessazione
della carica, in caso di proroga analogica del rapporto di servizio, si
considera la fine di quest'ultima.**
**II. Le disposizioni del diritto del personale relative al mantenimento del
salario alla cessazione della carica e alle prestazioni d'uscita si applicano
per analogia ai membri dei tribunali cantonali superiori.**
**III. L'indennità per i membri del Consiglio di Stato viene stabilita dal
Consiglio di Stato e per i membri dei tribunali cantonali superiori dalla
commissione amministrativa del rispettivo tribunale.**
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Delibera del Gran Consiglio sulle prestazioni d'uscita
177.25
**IV. La presente delibera è soggetta alla forza di legge della legge sulle
prestazioni d'uscita per i membri del Consiglio di Stato e dei tribunali
cantonali superiori. Essa entra in vigore contemporaneamente a tale
legge⁷.**
¹ RS 64, 633.
² FO 2009, 71.
³ RL 172.1.
⁴ RL 175.2.
⁵ RL 211.1.
⁶ RL 212.81.
⁷ Entrata in vigore: 1° dicembre 2009 (RS 64, 632).
1.1.10-67
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