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177.201.1 CH-ZH

Legge sull'autonomia della Cassa di assicurazione per il personale statale

14 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
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Indice delle disposizioni (14)

Testo normativo (14 Articoli)

Questo decreto legislativo disciplina

a. l’istituzione di un ente autonomo di previdenza professionale per

il personale dello Stato e delle organizzazioni affiliate (istituto di

previdenza);

b. il trasferimento della precedente cassa di assicurazione per il per-

sonale statale (cassa di assicurazione) all’istituto di previdenza.

Oggetto

I. Forma giuridica

1. L'istituto di previdenza è costituito come fondazione di diritto privato.

2. Lo Stato è il fondatore dell'istituto di previdenza.

II. Costituzione dell'istituto di previdenza

5. Il Consiglio di Stato emana l’atto costitutivo della fondazione. Tale atto è soggetto all’approvazione del Gran Consiglio.

Atto costitutivo della fondazione

Prima elezione

Il Consiglio direttivo effettua la prima elezione dei membri

del Consiglio di fondazione. Il regolamento disciplina le modalità. del Consiglio

di fondazione.

Der Regierungsrat gründet die Stiftung nach der Genehmi- Stiftungs-

gung der Stiftungsurkunde durch den Kantonsrat.

gründung

1.7. 18 - 101

1

177.201.1

Verselbstständigung der Versicherungskasse – Gesetz

III. Beitritt zur Vorsorgeeinrichtung

Kreis der

Versicherten

***

Il Consiglio di Stato costituisce la fondazione dopo l'approvazione Atto di

dell'atto di fondazione da parte del Gran Consiglio.

fondazione

1.7. 18 - 101

1

177.201.1

Autonomizzazione della Cassa di assicurazione – Legge

III. Adesione all'istituto di previdenza

Circolo degli

assicurati

4 1 Lo Stato assicura il proprio personale nonché i membri del

Consiglio di Stato, i membri dei tribunali cantonali superiori e

l'Ombudsman presso l'istituto di previdenza.

2 L'istituto di previdenza può stipulare convenzioni di affiliazione con

le seguenti organizzazioni e accogliere così i loro dipendenti

nell'istituto di previdenza

a. comuni zurighesi, altri enti di diritto pubblico e istituzioni di pubblica

utilità con sede nel Cantone, nonché istituzioni e imprese con essi

economicamente o finanziariamente strettamente collegate,

b. istituzioni e imprese economicamente o finanziariamente stretta-

mente collegate con lo Stato.

Principio

IV. Trasferimento della cassa assicurativa nell'istituto di previdenza

1. **La Cassa di previdenza rileva le attività e le passività della Cassa assicurativa conformemente al bilancio di rilevamento. Il trasferimento può avvenire solo in un momento in cui il grado di copertura della Cassa assicurativa con mezzi propri è almeno del 100%.**

2. **Alla data della rilevazione, i contratti di assicurazione esistenti tra la Direzione delle finanze e le organizzazioni affiliate sono trasferiti alla Cassa di previdenza.**

3. **Il Consiglio di Stato dispone il trasferimento del patrimonio e dei rapporti giuridici della Cassa assicurativa alla Cassa di previdenza.**

**Trasferimento**

Al momento del trasferimento, il Consiglio di Governo adotta in particolare le seguenti misure

a. Approva il bilancio di assunzione dell'istituto di previdenza dopo aver esaminato la relazione dell'esperto in previdenza professionale e la relazione dell'organo di controllo.

b. Si assicura che la proprietà e i diritti reali limitati sui fondi immobiliari che passano all'istituto di previdenza siano iscritti a nome dell'istituto di previdenza nel registro fondiario.

Assunzione dei costi

1. L'assunzione degli immobili situati nel Cantone avviene esente da tasse notarili e di registro fondiario.

2. Autonomizzazione della Cassa di assicurazione – Legge 177.201.1

2 Le spese e le tasse derivanti dal trasferimento dei rapporti giuridici e del patrimonio della Cassa di assicurazione nell'istituto di previdenza sono a carico dell'istituto di previdenza.

I diritti individuali acquisiti dagli assicurati, nonché dalle pensionate e dai tutela dei diritti acquisiti

pensionati e titolari di diritti acquisiti nei confronti della Cassa di assi-

curazione, sono assunti dall’istituto di previdenza senza modifiche.

La Fondazione di previdenza assume, con effetto dalla data del trasferimento del piano di previdenza, degli attivi, dei passivi e dei rapporti giuridici, il piano di previdenza della Cassa di assicurazione.

1. Passaggio di dipendenti statali alla cassa di previdenza, scioglimento

Se i dipendenti statali passano alla cassa di previdenza, i precedenti rapporti di lavoro

rapporti di lavoro sono sciolti e sostituiti da contratti di lavoro di diritto privato

contratti di lavoro di diritto privato con la cassa di previdenza.

2. La posizione dei dipendenti non può essere peggiorata da tale passaggio.

non deve essere peggiorata.

3. Indennità di partenza dovute allo scioglimento dei precedenti rapporti di lavoro

rapporti di lavoro sono pagate dalla cassa di previdenza.

V. Disposizioni finali

a. I termini «Cassa di assicurazione per il personale statale» Modifica del di-

e «Cassa di assicurazione dei funzionari» sono sostituiti nelle seguenti disposizioni dal termine «Istituto di previdenza per il personale statale»: ...3

b. La Legge sul personale del 27 settembre 1998 è così modificata: ...3

1 Il Consiglio di Stato stabilisce il momento della costituzione

della fondazione e il momento del trasferimento delle attività e passività

nonché dei rapporti giuridici all’istituto di previdenza.

2 A partire dal momento del trasferimento è abrogata la legge sulla

Cassa di assicurazione per il personale statale del 6 giugno 1993.

1 RU 58, 102. Entrata in vigore: 1° maggio 2007 (RU 62, 152).

2 BO 2002, 822.

3 Per il testo vedi RU 58, 102.

4 Versione secondo la L sulle prestazioni di uscita per i membri del Consiglio

di Stato e dei tribunali cantonali superiori del 9 marzo 2009 (RU 64,

631; BO 2009, 71). In vigore dal 1° dicembre 2009.

5 RU 62, 464. Abrogato con decisione del Consiglio di fondazione della «BVK Previdenza per il personale del Cantone di Zurigo» del 27 settembre 2017 (RU 73, 167).

1.7. 18-101

3

Esecuzione e

abrogazione del

diritto precedente

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