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177.12 CH-ZH

Legge sulla procedura di conciliazione per le controversie ai sensi della Legge sulla parità nei rapporti di lavoro di diritto pubblico

10 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
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Indice delle disposizioni (10)

Testo normativo (10 Articoli)

1 La Commissione paritetica di conciliazione per le controversie Competenza

ai sensi della legge sulla parità del 24 marzo 19956 ai sensi dell'art. 58 e Compiti

GOG5 (Commissione di conciliazione) è competente per le controversie relative al diritto antidiscriminatorio

derivanti da rapporti di lavoro di diritto pubblico del

diritto cantonale e comunale.

2 La Commissione di conciliazione esercita i compiti secondo l'art. 201 CPC7

Integrazione alle seguenti disposizioni, sono applicabili per analogia

a. Art. 202–206 CPC7,

b. le disposizioni generali del CPC7 relative al procedimento e le disposizioni procedurali del LOG5 applicabili al processo civile.

Diritto

B. Procedura

1 La procedura di conciliazione è facoltativa per i dipendenti.

2 I datori di lavoro sono obbligati ad accettare la procedura di

conciliazione.

1. 1. 11 - 71

1

177.12 Procedura di conciliazione per le controversie ai sensi della legge sulla parità dei sessi

Introduzione

Misure

cautelari

Comunicazione

dei dati

personali

Conclusione della

procedura

a. Verbale

b. Esito della

negoziazione

Costi

Mezzi di ricorso

1. La domanda dev'essere presentata entro i termini di ricorso contro la decisione di primo grado. L'adizione dell'autorità di conciliazione non interrompe il termine di ricorso. Per la salvaguardia di tale termine, il ricorso dev'essere iscritto presso l'autorità competente. L'iscrizione non deve contenere né la domanda né la motivazione.

2. Chi è vittima di una discriminazione non fondata su una decisione, può adire l'autorità di conciliazione in ogni tempo.

**Viene adita l’autorità di conciliazione prima che sia stata emanata un’ordinanza, l’autorità competente per l’emanazione dell’ordinanza adotta, su richiesta, le necessarie misure cautelari. In caso di autorità collegiali, il presidente è autorizzato a farlo nei casi urgenti.**

Nella misura in cui ciò sia idoneo e necessario a provare la discri-

minazione o la non discriminazione, nel procedimento di concilia-

zione possono essere comunicati dati personali di lavoratori non

coinvolti nel procedimento.

1. La competente autorità di conciliazione verbalizza il risultato della trattativa. Per il verbale è applicabile per analogia l'art. 209 cpv. 2 CPC7.

2. L'autorità di conciliazione trasmette il verbale alla competente autorità di ricorso in caso di procedure pendenti.

1. In caso di accordo, la datrice o il datore di lavoro emana,

ove necessario, l'ordine corrispondente.

2. In caso di mancato accordo, l'istanza di ricorso fissa un termine

per presentare le richieste e motivarle, qualora la vertenza

si fondi su un ordine. Negli altri casi, la datrice o il datore

di lavoro è obbligato, su richiesta corrispondente, a emanare un

ordine impugnabile.

impugnabile dinanzi al Tribunale superiore conformemente agli art. 319 segg. CPC7.

1 RU 65, 564.

2 Entrata in vigore: 1° gennaio 2011.

3 FOSC 2009, 1489.

4 FOSC 2010, 513.

5 RS 211.1.

6 RS 151.1.

7 RS 272.

2

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