Legislator Giurisprudenza & Legislazione
177.111 VVOOEPOL CH-ZH

Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEP) (VVO)

184 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (184)

Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 11a Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 16a Art. 16b Art. 16c Art. 16d Art. 16e Art. 16f Art. 16g Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 19a Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 79a Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 96a Art. 96b Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 100a Art. 100b Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 146 Art. 147 Art. 147a Art. 147b Art. 147c Art. 147d Art. 147e Art. 147f Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 160a Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 335d

Testo normativo (184 Articoli)

1 Ambito di applicazione,

concetti

La presente ordinanza si applica anche ai rapporti di tirocinio del Cantone42 ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale, nonché ai rapporti di tirocinio delle professioni sanitarie.

2 Sono designati

a. come Ufficio: uffici, dipartimenti e aziende immediatamente subordinati a una Direzione del Consiglio di Stato o alla Cancelleria di Stato,

b.36 come Tribunali: i tribunali aggregati al Tribunale superiore, i tribunali distrettuali, il Tribunale di ricorso in materia edilizia e il Tribunale di ricorso in materia fiscale,

c. come Dipendenti d'azienda: dipendenti dei settori medico-tecnico, artigianale, agricolo e forestale, economico, di sorveglianza e dei servizi domestici.

**1 Regolamento d'esecuzione della legge sul personale (VVO)**

**1.4.25-128**

**II. Rapporto di lavoro**

**A. Piano degli effettivi**

**Amministrazione**

**a. Principio, contenuto**

**b. Fissazione**

**c. Punteggio totale dei posti, ulteriori prescrizioni**

**d. Elaborazione dei piani degli effettivi**

1 Le Direzioni e i tribunali cantonali superiori o gli enti superiori cantonali –

o, previa loro autorizzazione, gli uffici, i tribunali e i notariati – emanano descrizioni

dei posti per le posizioni nell'ambito della loro competenza. Queste servono

a definire compiti, competenze e responsabilità

dei posti e costituiscono la base per l'inquadramento nonché per la

valutazione del personale.

2 Le descrizioni dei posti vengono regolarmente riviste e in caso di modifica

dell'ambito dei compiti. L'Ufficio del personale emana direttive

sul contenuto e la struttura delle descrizioni dei posti.

3 Il Tribunale superiore e il Tribunale amministrativo emanano per i loro

ambiti direttive corrispondenti.36

1 Il piano degli effettivi è di regola stabilito per ogni Ufficio. Esso

contiene

a. il numero dei posti e la loro estensione percentuale,

b. l'attribuzione di ogni posto a una posizione di riferimento e a una

classe di stipendio conformemente al piano di inquadramento.

2 Il piano degli effettivi può contenere ulteriori informazioni, in

particolare le denominazioni delle funzioni che precisano la posizione

di riferimento.

3 I piani degli effettivi vengono verificati regolarmente.

1 Le Direzioni sono competenti per la fissazione dei piani dei

posti, nella misura in cui il Consiglio di Stato non si riservi tale competenza.

2 Le Direzioni possono autorizzare i loro Uffici a fissare in tutto

o in parte autonomamente il piano dei posti o, nell'ambito del medesimo,

a spostare, riconvertire o modificare posti e la struttura organizzativa.

1 Il Consiglio di Stato o la Direzione possono stabilire un punteggio

totale per i posti che non deve essere superato, in media su un anno,

senza la loro approvazione. Il punteggio totale può essere fissato anche

solo per singoli settori.

2 Il punteggio totale corrisponde alla somma dei punti per ogni

posto. Il punteggio per ogni posto intero corrisponde alla sua classe

d'inquadramento, e in caso di fasce di classi, alla sua classe di stipendio

superiore.

3 Il trasferimento di posti tra uffici della medesima Direzione

richiede il consenso di quest'ultima. Le Direzioni possono creare nuovi

posti, purché non ne derivi un onere finanziario aggiuntivo. Se la creazione

di nuovi posti comporta un maggiore onere finanziario, è necessaria

l'approvazione del Consiglio di Stato.

4 Il Consiglio di Stato o la Direzione possono stabilire ulteriori

prescrizioni e condizioni per i piani dei posti.

1 Le Direzioni garantiscono nei confronti della Direzione delle finanze

la visione d'insieme dei piani dei posti e del loro grado di occupazione.

2 Le Direzioni elaborano i piani dei posti mediante il sistema centrale

di gestione del personale e di amministrazione dei salari o mediante

sistemi decentralizzati di gestione del personale. Esse possono delegare

tale compito ai loro Uffici.42

3 L'Ufficio del personale emana direttive concernenti l'allestimento e

l'elaborazione dei piani dei posti.

2

Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEP)

177.111

1. **Classificazione dei posti fino alla categoria salariale 23**

I posti fino alla categoria salariale 23 sono classificati dall'istanza competente per la definizione del piano del personale.

2. **Procedura per la classificazione**

La classificazione deve essere motivata conformemente ai §§ 8–10 del Regolamento sul personale³ e documentata con i documenti necessari per la sua verifica, in particolare la descrizione del posto. L'Ufficio del personale consiglia e supporta le istanze competenti.

3. Le classificazioni a partire dalla categoria salariale 17 e quelle che non sono chiaramente determinate dal piano di classificazione e dalle descrizioni delle posizioni tipo, così come le fasce di categoria e i casi dubbi, devono essere preventivamente sottoposte all'Ufficio del personale per una perizia.

1. La Direzione disciplina la vigilanza sui piani degli organici. A mani Regolazione della

del Consiglio di Stato, tramite la Direzione delle finanze, essa riferisce vigilanza sui

regolarmente in merito ai piani degli organici e al loro sfruttamento. piani degli

organici

2. L'Ufficio del personale valuta i rapporti a mani del Consiglio di

Stato. Esso sorveglia l'ordinamento di classificazione e lo sviluppo

degli effettivi di personale mediante valutazioni del sistema centrale

d'informazione sul personale e un regolare esame dei piani degli

organici in collaborazione con le Direzioni.

3. L'Ufficio del personale verifica le direttive e le modifiche stabilite o

approvate dal Consiglio di Stato, nonché lo spostamento di posti di

lavoro tra le Direzioni.

Il Consiglio di Stato stabilisce un piano per i posti di lavoro sociali al fine di facilitare la pianificazione della rioccupazione o della reintegrazione di dipendenti in posizioni sociali e di promuovere l'occupazione e l'integrazione delle persone con disabilità.

Le corti cantonali superiori regolano le competenze per la fissazione, la modifica e l'elaborazione dei piani organici, per l'inquadramento dei posti nonché la vigilanza sui piani organici della magistratura.

B. Costituzione e durata

42 1 Competente per il bando di concorso pubblico è l’Autorità Bando di

di nomina o l’organo da essa designato. concorso pubblico

2 Il bando di concorso avviene in forma femminile e maschile o

in forma neutra dal punto di vista del genere. Esso contiene even-

tualmente indicazioni sull’idoneità del posto per l’impiego a tempo

parziale e per il reinserimento professionale.

3 Il bando di concorso può in particolare essere omesso

a. se il posto viene occupato tramite promozione o trasferimento

all’interno dell’amministrazione o della giustizia o per via di

nomina,

b. in settori in cui il bando di concorso pubblico comporterebbe un

onere sproporzionato a causa della comprovata elevata fluttuazione

o della mancanza di un mercato del lavoro specifico.

1.4.25-128

3

177.111 Regolamento di esecuzione della legge sul personale (VVO)

41 1 Le candidature possono essere richieste fisicamente o tramite le

piattaforme cantonali di reclutamento.

2 Referenze, rapporti di buona condotta, verifiche di sicurezza e

altri accertamenti di idoneità sono richiesti o eseguiti solo con il con-

senso del candidato.

3 Una volta conclusa la procedura di candidatura, i documenti di

candidatura vengono restituiti o distrutti. In caso di assunzione, i do-

cumenti di candidatura vengono trasferiti nel dossier personale. In

caso di mancata assunzione, i documenti possono essere conservati

più a lungo con il consenso della persona interessata.

Autorità di assunzione

20 1 Le Direzioni sono competenti per

a. l'assunzione e la determinazione del salario,

b. la modifica del grado di occupazione,

c. il trasferimento,

d. la concessione di indennità ai sensi dei §§ 25, 26 cpv. 1 e 3 e 27

dell'Ordinanza sul personale³,

e.32 l'aumento salariale individuale e la retrocessione di grado,

f. il licenziamento dal rapporto di lavoro.

2 Il Consiglio di Stato è competente per l'assunzione e il licenziamento,

la determinazione del salario e il trasferimento dei dipendenti a

partire dalla classe salariale 24, che sono direttamente subordinati a un membro del Consiglio di Stato o al Cancelliere di Stato. La Direzione

è competente per le modifiche del grado di occupazione, gli aumenti salariali individuali, le retrocessioni di grado e la concessione di indennità.

Per il Cancelliere di Stato, le competenze della Direzione spettano

alla Presidente o al Presidente del Consiglio di Stato.32

3 Per l'assunzione e il licenziamento, la determinazione del salario

e il trasferimento dei primari e delle primarie è competente il Dipartimento

della sanità.

4

Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEP)

177.111

4 Le Direzioni possono delegare le loro competenze ai sensi dei cpv. 1 e 3

in tutto o in parte ai loro uffici e aziende.

5 Per la concessione di indennità ai sensi dei §§ 26 cpv. 1 e 27 dell'Ordinanza

sul personale³ è necessario il consenso dell'Ufficio del personale.

1 La Direzione delle finanze e le Corti cantonali superiori regolano

i dettagli del decreto di nomina secondo principi concordanti.

2 Il rapporto di lavoro inizia il giorno dell’entrata in servizio secon-

do il decreto di nomina.

Assunzione,

inizio del

rapporto di

lavoro

1. **Calcolo degli anni di servizio**

Ai fini del calcolo degli anni di servizio, per tutti i dipendenti, indipendentemente dal numero di impieghi, viene fissata una data fittizia di assunzione. Questa corrisponde alla data di inizio della prima attività da prendere in considerazione per il calcolo degli anni di servizio.

2. La data fittizia di assunzione viene adeguata in caso di nuova assunzione nel servizio del Cantone42, così come in caso di congedi non retribuiti unici o multipli la cui durata complessiva superi i sei mesi o i 132 giorni lavorativi, considerando solo il periodo che eccede tale durata.

3. La data fittizia di assunzione è fissata e adeguata dall'autorità di assunzione. Per i dipendenti con più rapporti di lavoro contemporanei, l'autorità competente è quella presso cui è avvenuta la prima assunzione.

C. **Cessazione**

1. La durata del termine di disdetta si determina in base all’anno di servizio in corso al momento della disdetta.

2. L'autorità competente per la disdetta può, in casi motivati, dispensare i dipendenti dal servizio durante il termine di disdetta senza influire sul diritto alla continuazione del pagamento del salario. Rimane riservata la compensazione di un guadagno ottenuto altrove.

3. La dispensa dal servizio deve essere disposta o concordata per iscritto.

**42 Motivo oggettivamente sufficiente in caso di disdetta da parte del Cantone**

1.4.25-128

1. Un motivo oggettivamente sufficiente sussiste in particolare quando

a. vi sono prestazioni carenti o un comportamento insoddisfacente;

b. la posizione viene soppressa per motivi organizzativi o economici e un'altra posizione, ragionevolmente esigibile, non può essere offerta o viene rifiutata;

c. il dipendente, per motivi di salute, è ripetutamente o permanentemente impedito di svolgere le mansioni per un lungo periodo. Il diritto alla continuazione del versamento del salario conformemente all'art. 99 cpv. 2 e 3 nonché all'art. 108 cpv. 1 non può in linea di principio essere abbreviato dalla disdetta.

2. Non sussiste in particolare un motivo oggettivamente sufficiente se la disdetta avviene esclusivamente in seguito a una nuova assegnazione dell'autorità di nomina o di vigilanza.

25 1 Per le ristrutturazioni e i tagli di posti di lavoro ai sensi del § 16

cpv. 1 lett. b si applicano i §§ 16 b–17.

2 In caso di licenziamenti senza colpa in singoli casi si applicano i

§§ 16 b e 16 e–17.

3 Se un’istituzione riceve contributi statali, i costi per un

piano sociale, che è elaborato in conformità con le presenti regolamentazioni,

sono considerati spese ordinarie del personale.

25 1 Qualora il Cantone decida una ristrutturazione o

una riduzione del personale, esamina tutte le misure volte a evitare i

licenziamenti, in particolare la mediazione di posti di lavoro, i trasferi-

menti, le riduzioni di pensum o i modelli di orario di lavoro speciali.

2 I dipendenti che sono interessati da una ristrutturazione o da una

riduzione del personale hanno la precedenza nell'assegnazione di altri

posti di lavoro cantonali, a condizione che siano qualificati almeno allo

stesso modo dei candidati esterni. Le Direzioni e i tribunali cantonali

superiori informano sui posti vacanti.

25 1 Qualora il Cantone decida una ristrutturazione o una

riduzione di posti di lavoro, ne informa tempestivamente i dipendenti

interessati e li informa anche sulle misure previste a loro favore.

2 Qualora intenda procedere a licenziamenti, informa di regola con-

temporaneamente i dipendenti interessati e li rinvia all’offerta di

consulenza di cui al § 16e cpv. 1. Se i dipendenti ne fanno uso, il Can-

tone rispetta di regola un termine di nove mesi tra la comunicazione

del licenziamento e la fine del rapporto di lavoro, nella misura in cui

le condizioni di servizio lo consentano.

3 Se è necessario un piano sociale, il Cantone informa di regola con-

temporaneamente le parti sociali.

25 1 Se una ristrutturazione o un taglio dei posti di lavoro che interessa almeno cinque dipendenti comporta il licenziamento o il proseguimento dell’attività lavorativa a condizioni peggiori, la Direzione o il Tribunale cantonale superiore elabora un piano sociale. Le associazioni del personale vengono consultate. L’Ufficio del personale fornisce supporto.

6

Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEP)

177.111

2 Se il Cantone intende procedere a un licenziamento collettivo ai sensi di

25 1 Il Cantone mette a disposizione un servizio di consulenza, ad a. Offerte

accompagnamento, per ricollocare il più rapidamente possibile i di accompa-

dipendenti coinvolti in una ristrutturazione o in una soppressione gnamento

di posti di lavoro.

2 Per misure di sostegno più approfondite, quali formazioni o perfe-

zionamenti, aiuti per i dipendenti alloglotti o consulenze psicologiche,

il Cantone può versare contributi fino a un massimo di quattro salari

mensili.

3 Se i costi per le misure ai sensi del capoverso 2 superano i Fr. 5000,

essi vengono dedotti per metà dall'indennità di licenziamento. Nei casi

di rigore si può derogare a questa disposizione.

25 Casi di rigore

Qualora i dipendenti si trovino in una situazione di difficoltà a seguito di un licenziamento, difficoltà che non può essere sufficientemente mitigata dalle prestazioni previste dalle altre disposizioni della presente ordinanza, la Direzione, d'intesa con l'Ufficio del personale, può adottare regolamentazioni speciali.

58 1 L'indennità ai sensi dell'articolo 26 della legge sul personale e dell'articolo 7 della **g.** Altezza dell'indennità

del regolamento sul personale³ è calcolata in salari mensili. Per salario mensile si intende un dodicesimo dell'ultimo salario annuo lordo versato, più le indennità fisse aventi carattere salariale.

2 L'indennità è fissata all'interno del seguente quadro

Anni di servizio

5-14

15-24

a partire da 25

Età

35-50

1-6

2-7

3-8

a partire da 51

2-7

3-8

4-9

3 All'interno del quadro vengono prese in considerazione le circostanze personali, le opportunità sul mercato del lavoro e le circostanze della perdita del posto di lavoro.

**20 1 L'indennità è fissata da:**

a. il Consiglio di Stato per il personale da esso assunto,

b. i tribunali cantonali superiori per il personale dei tribunali,

c. la Direzione superiore d'intesa con l'Ufficio del personale

per il rimanente personale.

1.4.25-128

7

**h. Procedura;**

**Riduzione**26

177.111 Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEP)

2 Un'indennità è versata come pagamento unico ed è pagata alla

cessazione del rapporto di lavoro. Invece del pagamento unico, prima

della cessazione del rapporto d'impiego può essere concordato il

suo prolungamento.58

3 Se a un/a dipendente dalla precedente datrice di lavoro o dal

precedente datore di lavoro è offerto o procurato un nuovo impiego

congruo, l'indennità è ridotta, indipendentemente dal grado di

occupazione precedente e nuovo, del reddito da lavoro conseguito

durante il periodo di indennità.

4 Se non è offerto o procurato alcun nuovo impiego, o un impiego

non congruo, l'indennità è ridotta della metà del reddito da lavoro

conseguito durante il periodo di indennità.58

5 Se il/la dipendente omette di informare l'organo che ha disposto,

quest'ultimo si informa dopo la scadenza del periodo di indennità

in merito al reddito conseguito e dispone la restituzione.

**Disdetta

in relazione

alla prestazione

o al comportamento**

**Licenziamento

per invalidità**

**Pensionamento**

**58 1** In particolare, si può rinunciare all'assegnazione di un termine per il miglioramento ai sensi del § 19 della legge sul personale qualora sia accertato che la persona interessata durante il termine

a. anche con adeguate misure di promozione, non sarà in grado di migliorare sufficientemente la propria prestazione o il proprio comportamento, oppure

b. non è disposta a modificare la propria prestazione o il proprio comportamento.

**2** Se la prestazione o il comportamento risultano nuovamente difettosi o insoddisfacenti entro un anno dalla scadenza del termine per il miglioramento, la disdetta può essere data senza assegnare un nuovo termine per il miglioramento.

42 1 Il licenziamento per invalidità avviene di regola alla fine del

terzo mese successivo alla dichiarazione di invalidità. Se alla

dichiarazione di invalidità è preceduta una sospensione del servizio

di oltre tre mesi, lo scioglimento avviene alla fine del mese successivo

alla dichiarazione di invalidità. La risoluzione deve essere disposta

con almeno un mese intero di preavviso.

2 La durata della continuazione del pagamento del salario ai sensi

dell'articolo 99 capoverso 2 e 3 nonché

41 I dipendenti possono andare in pensione anticipata in un

massimo di due fasi, se le esigenze di servizio lo permettono.

8

Ordinanza d’applicazione della legge sul personale (OAPL)

D. Protezione giuridica

177.111

1. **Rimborso spese in caso di azione legale**

Qualora il personale sia convenuto in giudizio nell'esercizio delle sue funzioni o la via giudiziaria si riveli necessaria per tutelare i suoi diritti nei confronti di terzi, il Cantone42 si fa carico almeno delle spese di patrocinio legale in prima istanza. La persona interessata informa la Direzione il più rapidamente possibile. Sono escluse le controversie relative a infrazioni minori che non abbiano conseguenze negative sul servizio per il personale.

2. Nelle controversie in cui il Cantone42 è la controparte, esso rimborsa in modo adeguato le spese sostenute dal personale, qualora a quest'ultimo non venga comprovata alcuna violazione colpevole dei propri doveri.

3. Qualora il procedimento accerti che la o il dipendente ha violato i propri doveri d'ufficio intenzionalmente o per grave negligenza, essa o egli può essere obbligata/o al rimborso delle spese.

4. Le presenti disposizioni sono applicabili anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

E. Protezione dei dati e trattamento dei dati 42

42 1 Per tutti gli impiegati viene tenuto un dossier personale. Dossier personale

Questo può essere gestito elettronicamente.

a. Gestione e

2 Le Direzioni o gli uffici a ciò autorizzati e la competente corte can- Competenza

tonale superiore designano gli organismi competenti per la gestione

dei dossier personali e regolano l'accesso. Nessuno può gestire il

proprio dossier personale.

e contenuto

42 1 Il dossier del personale può essere suddiviso in un dossier principale e in b. Struttura

dossier secondari. I dossier secondari possono essere creati in particolare per

salari, assicurazioni, certificati medici e perizie, nonché per determinati eventi.

I dossier secondari possono anche essere creati per dati di più persone.

2 Il dossier del personale contiene in particolare

a. dati sulla persona e sulle circostanze personali,

b. dati della procedura di candidatura,

c. decisioni e la relativa documentazione,

d. documentazione su salari e assicurazioni,

e. valutazioni dei collaboratori,

f. documentazione su attività secondarie e cariche pubbliche,

1.4.25-128

9

177.111

Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)

g. documentazione su ferie, congedi e altre sospensioni del servizio,

h. documentazione su formazione e perfezionamento, nonché pianificazione della carriera,

i. certificati medici, perizie e documenti necessari per il rapporto di lavoro relativi al Case Management,

j. documentazione su eventi e procedure particolari.

3 Al di fuori del dossier del personale possono essere trattati solo documenti

del personale destinati esclusivamente all'uso personale, come ausilio di lavoro

personale o promemoria. Questi documenti del personale non possono

essere comunicati ad altri uffici. Essi vengono distrutti se

a. vengono trasferiti nel dossier del personale,

b. hanno adempiuto al loro scopo o hanno perso la loro attualità,

c. la o il dipendente cambia posto di lavoro,

d. sono trascorsi due anni dalla loro creazione.

c. Con-

servazione

d. Verifica

e

selezione

e. Archiviazione

e

obbligo di offerta

f. Cambio

interno di posto

di lavoro

42 Il dossier del personale è protetto da misure organizzative e tecniche contro l’accesso, la consultazione e le modifiche da parte di persone non autorizzate.

42 1 I dossier personali vengono periodicamente esaminati du-

rante il rapporto di impiego. I dati personali che non sono necessari

né per l'adempimento dei compiti dell'unità amministrativa interes-

sata, né per l'instaurazione, l'esecuzione o la cessazione del rap-

porto di lavoro, né per la stesura di un attestato di lavoro, vengono

separati in vista di un'archiviazione successiva.

2 Alla cessazione del rapporto di lavoro, dal dossier personale

vengono separati tutti i documenti che non sono più necessari in

virtù di obblighi legali di conservazione, per la fornitura di infor-

mazioni di riferimento o in relazione a pretese derivanti dal rapporto

di lavoro.

42 1 I documenti scartati sono conservati sotto chiave durante il

rapporto di lavoro.

2 I dossier personali e i documenti scartati sono conservati sotto

chiave per dieci anni dopo la fine del rapporto di lavoro, decorrenti

dalla scadenza dell'anno di uscita.

3 Sia i dossier personali che i documenti scartati sono offerti

all'Archivio di Stato ai sensi del § 8 della legge sull'archivio del 24

settembre 19956. I documenti che l'Archivio di Stato non accetta

vengono distrutti.

42 1 In caso di cambio di posto di lavoro verso un'altra unità

amministrativa, il dossier personale non viene trasferito.

10

Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)

177.111

2 Le informazioni necessarie alla nuova unità amministrativa

vengono trasmesse.

42 1 Il competente servizio del personale accorda ai collaboratori, su loro richiesta, il

diritto di consultare il proprio fascicolo personale.

2 Il diritto di consultazione può essere limitato se prevalenti interessi pubblici o

privati vi si oppongono.

42 1 Il sistema centrale di gestione del personale e di amministrazione

delle paghe serve all'elaborazione delle paghe, all'applicazione uni-

forme del diritto del personale, al controlling del personale, alla gestio-

ne del personale, all'allestimento delle statistiche del personale e delle

paghe e del rapporto di gestione, nonché alla comunicazione con le

assicurazioni sociali e l'istituto di previdenza.

2 Nel sistema di gestione del personale e di amministrazione delle

paghe possono essere trattati, in particolare, i seguenti dati personali

a. nome, indirizzo, numero di telefono, data di nascita e stato civile,

b. nazionalità, luogo di origine e status di residenza degli stranieri,

c. data di nascita della coniuge, del coniuge, della partner registrata

o del partner registrato,

d. i dati necessari per la comunicazione con gli enti previdenziali e per

la riscossione dell'imposta alla fonte,

e. indicazione di altri rapporti di lavoro,

f. per il percepimento degli assegni familiari: nome, data di nascita e

rappresentante legale del figlio o della figlia a cui l'assegno fami-

liare viene corrisposto,

g. descrizione del posto di lavoro,

h. organigramma,

i. formazione e carriera professionale,

j. sviluppo e promozione del personale, in particolare formazione e

perfezionamento,

k. assenze e congedi,

l. beni in dotazione ai dipendenti, come abiti di servizio o chiavi,

m. autorizzazioni, in particolare per attività accessorie e cariche pub-

bliche,

n. valutazione dei collaboratori,

o. ulteriori informazioni necessarie nell'ambito del controlling del

personale.

1.4.25-128

11

177.111 Regolamento di esecuzione della legge sul personale (VVO)

3 Inoltre, sono trattati i dati relativi al rapporto di lavoro e al posto di

lavoro, nella misura in cui ciò sia necessario per la finalità di cui al

comma 1, in particolare i dati relativi all'assunzione e alla durata del

rapporto di servizio, alla classificazione e allo stipendio, al grado di

occupazione, alle indennità e alle modalità di pagamento.

4 Le Direzioni e i massimi tribunali cantonali, nonché gli Uffici, i

Tribunali e i Notariati, hanno accesso solo ai dati personali del proprio

personale. Le Direzioni e i massimi tribunali cantonali regolano i diritti

di accesso nel dettaglio.

5 Il sistema di gestione del personale e di amministrazione delle

paghe è protetto dall'accesso, dalla consultazione e dalle modifiche

da parte di persone non autorizzate. Le modifiche vengono protocollate.

6 L'Ufficio del personale stabilisce i requisiti per le interfacce con il

sistema centrale di gestione del personale e di amministrazione delle

paghe.

Sistemi decentrati

di gestione

del personale

Obblighi di

notifica

dei dipendenti

Utilizzo

di impianti

tecnici

42 1 Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti per i sistemi di

gestione decentrata del personale.

2 Nei sistemi di gestione decentrata del personale possono essere trattati

a. dati dal sistema di gestione del personale e di amministrazione

delle paghe,

b. ulteriori dati necessari per la gestione del personale, in particolare

per la rilevazione delle presenze e delle prestazioni.

42 1 I dipendenti comunicano le modifiche dei dati ai sensi

1. Nell'utilizzo di attrezzature tecniche, in particolare impianti

telefonici e sistemi IT, i dati necessari per l'uso di servizio

possono essere registrati.42

2. I dati relativi all'utilizzo privato di tali attrezzature possono

essere raccolti solo per la fatturazione dei costi.

3. La registrazione o la valutazione dei dati per la sorveglianza e il

controllo dei dipendenti deve essere impedita da misure organizzative

e tecniche.

4. In caso di fondato sospetto di utilizzi privati abusivi, possono

essere effettuati controlli.

12

Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEP)

III. Salario

A. Disposizioni generali

177.111

1 Le funzioni sono suddivise nei seguenti settori

1: Funzioni amministrative,

2: Funzioni tecniche e artigianali,

3: Funzioni della giustizia (esclusa l'amministrazione della giustizia) e di polizia,

4: Funzioni mediche, educative e sociali nonché funzioni della ricerca,

5: Funzioni agrarie, forestali e domestiche e funzioni del servizio domestico,

6: Funzioni dell'amministrazione della giustizia.

2 L'Ufficio del personale assegna le funzioni ai settori funzionali.

3 Il Consiglio di Stato definisce le posizioni di riferimento per i settori funzionali da 1 a 5, mentre i tribunali cantonali superiori definiscono concordemente quelle per il settore funzionale 6.

Settori funzionali,

Definizione delle posizioni di riferimento

1 L'istanza competente per la fissazione del quadro degli effettivi può, eccezionalmente, nel quadro degli effettivi, fissare per un posto un ambito di al massimo tre classi di inquadramento in al massimo due diverse posizioni direttive. Ciò vale in particolare

a. per i rapporti di formazione,

b. per i posti con un valore lavorativo che cambia rapidamente, in particolare i posti di stato maggiore, al fine di evitare modifiche del quadro degli effettivi a brevi intervalli,

c. per i settori con un frequente ricambio di personale, per esperienza, nelle classi da 1 a 8.

2 Nei casi di cui al capoverso 1, l'istanza competente per la fissazione dei quadri degli effettivi, secondo il § 10 dell'Ordinanza sul personale³, determina la rispettiva classe di inquadramento. La sua nuova determinazione presuppone una corrispondente modifica del valore lavorativo.

**Collaboratori a tempo parziale**

I collaboratori a tempo parziale, la cui funzione è elencata nel piano di inquadramento, vengono retribuiti in base al loro grado di occupazione. Ciò si applica per analogia ai titolari di diverse funzioni parziali.

**Wo diese Verordnung auf Lohnklassen abstellt, ist die per- Massgebende**

**sönliche Lohnklasse der Angestellten massgebend, soweit nichts ande- Lohnklasse**

**res bestimmt ist.**

**1.4.25-128**

**13**

**177.111 Regolamento di esecuzione della legge sul personale (VVO)**

**Salario iniziale**

**Termini per**

**Aumenti**

**salariali**

**individuali,**

**declassamenti**

**e indennità 32**

**Disposizioni**

**complementari**

1 Iniziali assegnazioni a una classe di retribuzione devono essere

motivate e approvate dalla Direzione superiore o dal competente

Tribunale cantonale superiore.32

2 Il Consiglio di Stato e i Tribunali cantonali superiori possono

emanare direttive, secondo principi concordanti, per la fissazione del

salario iniziale.

**40 1 Scadenza ordinaria per gli aumenti salariali individuali è il 1° aprile.**

**2 Aumenti salariali individuali in riconoscimento dell'acquisizione di un attestato professionale specifico o del completamento di una formazione professionale continua di elevato interesse per il servizio, possono eccezionalmente essere effettuati anche al di fuori della scadenza ordinaria all'inizio di un mese.**

**3 Declassamenti ai sensi dell'Ordinanza sul personale³ sono ammessi in qualsiasi momento, tenendo conto del termine di preavviso.20**

**4 Indennità per servizi speciali, indennità di funzione, indennità una tantum e incentivi ai sensi dell'Ordinanza sul personale³ non sono legati alla scadenza per gli aumenti salariali individuali.**

32 1 Il Consiglio di Stato delibera, con il budget, la percentuale della

massa salariale per gli aumenti salariali individuali e le indennità una

tantum.

2 In caso di aumento salariale individuale nella prima o nella seconda

classe di rendimento, il nuovo salario viene fissato di due o cinque

livelli salariali della nuova classe al di sopra dell’importo del salario

precedente.

3 La procedura per la fissazione del nuovo salario ai sensi del cpv. 2

si applica anche in caso di nuova classificazione di una funzione.

Vitto interno,

appartamenti di

servizio e in affitto

Pagamento del salario

a. Momento,

anticipi

1. Il Consiglio di Stato disciplina le deduzioni salariali per la ristorazione interna.

2. Le deduzioni per le abitazioni di servizio e i canoni di locazione per gli alloggi del personale sono stabilite dalle Direzioni sulla base delle direttive della Direzione delle finanze.

3. Con lo scioglimento del rapporto di lavoro, i dipendenti devono lasciare l'abitazione di servizio; la Direzione superiore è d'aiuto nella ricerca di un'adeguata abitazione sostitutiva. Sono fatte salve adeguate soluzioni transitorie in caso di invalidità, decesso o altre circostanze particolari.

1 Il salario mensile viene di regola versato il 25 del mese civile.

14

Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)

177.111

2 Gli anticipi sono concessi soltanto per il mese corrente e in caso di

bisogno dell'impiegato o dell'impiegata. L'anticipo deve essere

autorizzato per scritto dall'ufficio, dal tribunale o dal notariato.

1. Momento del

All'inizio o alla cessazione o in caso di modifica del rapporto di lavoro

rapporto di lavoro nel corso di un mese, il salario è calcolato in base ai giorni che danno diritto alla retribuzione, incluse le domeniche.

Entrata e Uscita

2. In caso di entrata all'inizio di una settimana, il salario viene corrisposto

dal primo lunedì; in caso di uscita alla fine di una settimana, fino all'ultima domenica inclusa.

3. In caso di entrata il primo giorno lavorativo di un mese, il salario è corrisposto

dal primo giorno di calendario di tale mese; in caso di uscita l'ultimo giorno lavorativo di un mese, fino all'ultimo giorno di calendario di tale mese.

20 Nella misura in cui è necessario un vestiario di servizio speciale, il vestiario di servizio è messo a disposizione gratuitamente. Le Direzioni, i tribunali militari cantonali supremi o gli uffici da essi autorizzati ne disciplinano il tipo, l'assegnazione e il periodo d'uso.

Uniforme

**Die Finanzdirektion setzt im Rahmen ortsüblicher Mietzinse Von Angestell- die Entschädigung für Räume fest, die Angestellte zur dienstlichen ten gestellte Verwendung zur Verfügung stellen.**

La Direzione delle finanze stabilisce l'indennità per i locali messi a disposizione dai dipendenti per uso di servizio, nell'ambito dei canoni di locazione usuali sul posto.

**B. Anerkennung besonderer Leistungen, Dienstaltersgeschenk**

B. Riconoscimento di prestazioni particolari, regalo di anzianità di servizio

**Diensträume**

Locali di servizio

**32**

**Indennità una tantum**

**e altri**

**incentivi**

1.4.25-128

15

177.111 Ordinanza di esecuzione della Legge sul personale (VVO)

1 Un'indennità una tantum ai sensi del § 26 cpv. 3 dell'Ordinanza sul personale³ può essere assegnata come riconoscimento a singole persone o a gruppi. Essa ammonta almeno a Fr. 500 e al massimo a Fr. 8000 per persona e anno.

2 I presupposti per l'assegnazione di un'indennità una tantum sono prestazioni qualitative o quantitative che superano le aspettative secondo la descrizione del posto corrispondente, come una prestazione molto buona in un settore o sottosettore dell'ambito di competenza, una soluzione particolarmente efficace di un problema o l'evasione di un incarico, un lavoro di progetto o di squadra particolarmente efficace o un impegno che conduce a un miglioramento della collaborazione o del clima lavorativo. Una valutazione del collaboratore non è necessaria.

3 Invece di un'indennità una tantum ai sensi del § 26 cpv. 3 dell'Ordinanza sul personale³ può essere concesso un congedo retribuito fino a dieci giorni o assegnato un regalo in natura fino a un valore di Fr. 500. Il congedo deve essere concesso, a condizione che la o il dipendente lo desideri e che l'esercizio lo permetta.

4 Per le indennità una tantum può essere preventivato fino allo 0,4% della massa salariale. Se il Consiglio di Stato non preventivasse una percentuale per le indennità una tantum, la quota destinata agli aumenti salariali individuali può essere utilizzata anche per le indennità una tantum.40

1 Il premio per federe Dienste wird nach dem Grundlohn

zuzüglich Teuerungszulage und ständige Zulagen mit Lohncharakter,

jedoch ohne Familienzulage30, berechnet.

2 Il premio per federe Dienste entspricht einem Achtzehntel, für 25

Dienstjahre einem Zwölftel und für 40 Dienstjahre einem Neuntel des

Jahresgrundlohnes.17

**Self-correction/Refinement (as a lawyer would do):**

I've translated the numbers and preserved the formatting. However, looking at the German text, the phrase "Das Dienstaltersgeschenk wird nach dem Grundlohn zuzüglich Teuerungszulage und ständige Zulagen mit Lohncharakter, jedoch ohne Familienzulage30, berechnet" is a specific legal/administrative term. Directly translating "Dienstaltersgeschenk" as "premio per federe Dienste" might be acceptable in some contexts, but a more precise and common legal term in Italian for this kind of "long-service award" or "seniority bonus" would be "premio di fedeltà" or "gratifica di anzianità".

Also, "Dienstjahre" would be "anni di servizio" and "Jahresgrundlohnes" would be "stipendio annuo di base" or "retribuzione annua di base". "Teuerungszulage" is "indennità di rincaro" or "indennità di costo della vita", and "ständige Zulagen mit Lohncharakter" is "indennità permanenti a carattere salariale". "Familienzulage" is "assegno familiare".

Let's re-evaluate for maximum legal precision and idiomatic Italian legal language.

**Revised Italian Translation (more legally precise):**

1 Il premio di fedeltà è calcolato in base alla retribuzione base,

maggiorata dell'indennità di rincaro e delle indennità permanenti a carattere salariale,

tuttavia senza l'assegno familiare30.

2 Il premio di fedeltà corrisponde a un diciottesimo, per 25

anni di servizio a un dodicesimo e per 40 anni di servizio a un nono della

retribuzione annua di base.17

1 In caso di grado di occupazione differente, l'ammontare del

dono per anzianità di servizio è determinato dal grado di occupazione

medio degli ultimi dieci o cinque anni.

2 In casi particolari, il dono per anzianità di servizio è fissato dalla

Direzione o dall'ufficio a ciò autorizzato, d'intesa con l'Ufficio del personale

e dal competente tribunale cantonale superiore.

3 I dipendenti a tempo pieno che sono anche occupati a tempo parziale

in un'ulteriore funzione ricevono il dono per anzianità di servizio solo per

l'occupazione a tempo pieno.

4 In caso di più impieghi a tempo parziale, il dono per anzianità

di servizio viene ripartito proporzionalmente tra gli impieghi.

1 L'importo parziale del successivo regalo per anzianità di servizio, da corrispondersi al compimento di 21 anni di servizio, ammonta a

a. 80%, se manca un anno di servizio o meno alla scadenza,

b. 60%, se mancano più di un anno, ma al massimo due,

c. 45%, se mancano più di due, ma al massimo tre,

d. 30%, se mancano più di tre, ma al massimo quattro anni di servizio.

2 18

1...18

2 Le vacanze possono essere suddivise in periodi o essere prese giornalmente o in

altra forma idonea. Possono essere godute fino a due anni dopo

la loro maturazione. L'Ufficio, il Tribunale o il Notariato possono

concedere un rinvio fino a un ulteriore anno.

16

Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)

177.111

3 Il tempo di servizio durante le vacanze viene computato e la

copertura assicurativa rimane mantenuta.

1 Il pagamento o il pagamento parziale del premio per anzianità di servizio

avviene nel mese della scadenza.

2 La o il dipendente deve di regola dichiarare, al più tardi tre mesi prima

della scadenza, se desidera il pagamento.

C. 13a mensilità

**13. Mensile Supplementare**

Il 13° salario mensile viene erogato ogni anno nel mese di dicembre. Pagamento

1 La tredicesima mensilità è calcolata su

a. stipendi annuali parziali ai sensi degli articoli 30–32 del Regolamento del personale³,

b. indennità permanenti e ricorrenti aventi carattere salariale ai sensi degli articoli 25, 26 commi 1 e 2, nonché 27 del Regolamento del personale³.

2 Le indennità di cui al capoverso 1 lettera b sono suddivise in 12 importi uguali.

**Nessun diritto alla 13a mensilità sussiste per:**

a. Diarie e ulteriori indennità ai sensi dei §§ 33–41 del Regolamento

del Personale³,

b. Rimborso spese in contanti,

c. Indennità per lavoro notturno, domenicale e a turni,

d.30 Assegni familiari.

**Casi particolari di applicazione**

**Eccezioni al diritto**

Casi speciali werden für das Personal der Verwaltung von Sonderfälle

der vorgesetzten Direktion des Regierungsrates im Einvernehmen mit

dem Personalamt, für das Personal der Rechtspflege durch das zustän-

dige oberste kantonale Gericht oder dessen Verwaltungskommission

geregelt.

D. Commissioni e impieghi accessori15

1 Indennità giornaliere ai sensi dei §§ 34, 38 e 39 del Regola- Indennità

mento del personale³ ammontano, per un impegno a tempo pieno, giornaliere,

a 1/260 del salario annuo secondo la fascia salariale 1 della rispet- indennità di

tiva classe d’inquadramento.36

seduta,

spese

1.4.25-128

17

177.111

Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)

2 Nella misura in cui la legge o l’ordinanza non prevedano una

disciplina diversa, alle commissioni del Consiglio di Stato e delle sue

Direzioni, nonché ai tribunali cantonali superiori, è corrisposta un’in-

dennità di seduta secondo le tariffe stabilite per le commissioni del

Gran Consiglio. La preparazione ordinaria delle sedute è inclusa.

3 Lavori speciali su incarico della commissione sono retribuiti

con Fr. 70 all’ora. La commissione può, d’intesa con la Direzione o i

tribunali cantonali superiori, stabilire un numero forfettario di ore per

compito e, per l’elaborazione di compiti particolarmente complessi,

aumentare la tariffa oraria al massimo fino al doppio.

4 La Direzione e il Tribunale amministrativo possono prevedere

indennità annuali forfettarie fino a un massimo di Fr. 12 000 per l’as-

sunzione di funzioni speciali come la presidenza o l’attuarato.

5 Alle commissioni spetta il rimborso delle spese di viaggio dal

domicilio al luogo della seduta.

6 Se l’indennità prevista o effettiva per l’attività della commis-

sione ammonta almeno al 20% del salario annuo secondo la classe

salariale 18, fascia salariale 9, si applicano per analogia le seguenti

disposizioni del diritto del personale: §§ 43 e 44 del Regolamento del

personale³ nonché §§ 58–77, 84–91 e 96–115 della presente ordinanza.42

Casi di

applicazione

particolari

Adeguamento

periodico,

accordo

speciale,

IV. Indennità di caro vita e assegni familiari 30

A. Indennità di caro vita

**L'indennità di caro vita è corrisposta su**

a. salari annui o parti di essi ai sensi dei §§ 30, 31 e 32 dell'Ordinanza

sul personale³,

b. indennità permanenti e ricorrenti aventi carattere salariale ai sensi

dei §§ 25, 26 commi 1 e 2 e 27 dell'Ordinanza sul personale³,

c. diarie e indennità ai sensi dei §§ 34 a 39 dell'Ordinanza sul

personale³.

1 Il Consiglio di Stato adegua periodicamente all'inflazione

a. le rimunerazioni per l'attività in commissioni e in cariche

accessorie,

b. il rimborso delle spese vive,

c. le indennità per il servizio notturno, domenicale, a turni e di

picchetto.

2 Sono inoltre riservati i rapporti di lavoro in cui il salario o

l'indennità è regolato da un accordo speciale.

3 In caso di dubbio sul diritto o sul calcolo dell'indennità di

caro vita, decide per il personale dell'amministrazione la Direzione

delle finanze e per il personale della giustizia i tribunali cantonali

superiori.

B. Assegni familiari

Infortunio

30 L'assegno viene versato anche in caso di sospensione del servizio per

malattia o infortunio, anche se il reddito annuale da attività lucrativa

scende al di sotto del minimo ai sensi del diritto federale pertinente

e del diritto cantonale di attuazione a causa di una riduzione del

salario o dell'imputazione delle indennità giornaliere.

§§ 59-62.31

1 L'indennità è fissata dall'ufficio pagatore competente per il calcolo del salario.

2 I casi dubbi circa il diritto all'indennità, il suo calcolo o la sua erogazione sono decisi d'intesa con l'Ufficio del personale.

30.31

4.31

Casi dubbi

V. Rimborso delle spese di servizio, danno materiale

1 Sono considerate spese le uscite che i dipendenti affrontano, in linea di principio,

nell'esercizio della loro attività presso la sede o durante i viaggi di servizio.

2 I dipendenti sono tenuti a mantenere le loro spese il più basso possibile.

Le spese non necessarie per l'esecuzione del servizio sono a loro carico.

1. **Principio generale di rimborso delle spese**

In linea di principio, le spese sostenute sono liquidate e rimborsate in base all'evento che ha generato la spesa e contro presentazione di giustificativi.

2. **Fissazione di importi forfettari**

Le Direzioni, le supreme Corti cantonali o gli uffici da essi autorizzati possono stabilire importi forfettari per i dipendenti o gruppi professionali con spese ricorrenti. Tali importi devono essere riesaminati in caso di modifiche sostanziali delle circostanze, almeno ogni quattro anni.

1 Viaggi

Nel raggio del Traffico di Zurigo possono essere addebitati bil-

lietti di seconda classe, al di fuori della zona del Traffico quelli di

prima classe.

a. Mezzi di

trasporto

pubblici

1.4.25-128

19

177.111 Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)

2 Chi utilizza regolarmente mezzi di trasporto pubblici per ragioni

di servizio, riceve il rimborso dei costi di un abbonamento Metà-Prezzo.

In questi casi, i biglietti sono rimborsati a metà prezzo, negli altri casi

a prezzo pieno.

3 La Direzione o la massima corte cantonale possono, in caso di

interesse di servizio, approvare contributi per altri abbonamenti o

metterli a disposizione.

b. Aeroplani

1. In caso di utilizzo di aeromobili, vengono in linea di principio rimborsati i

costi della classe Economy. Il rimborso della classe Business è ammissibile in casi eccezionali.

2. Devono essere scelte le connessioni aeree più economiche, tenendo conto di eventuali accordi di sconto con le compagnie aeree.

3. La Direzione delle Finanze informa sugli accordi di sconto ed emana direttive sulla prenotazione di viaggi aerei.

c. Veicoli privati

1 Grundsätzlich sind für Dienstreisen öffentliche Verkehrs-

mittel zu benützen.

2 Die Kosten für den Gebrauch eines privaten Fahrzeuges werden

nur vergütet, wenn durch dessen Benützung eine wesentliche Zeit-

oder Kostenersparnis erzielt wird oder die Verwendung der öffent-

lichen Verkehrsmittel unzumutbar ist oder solche nicht zur Verfügung

stehen.

3 Die Kilometerentschädigung beträgt für die Benützung eines28

Autos

70 Rp.

Motorrades mit Hubraum über 50 cm³: 40 Rp.

Motorfahrrades und Fahrrades

30 Rp.

4 Massgebend für die Kilometerentschädigung ist der kürzeste oder

schnellste Weg vom Wohnort über die Dienststelle oder direkt nach

den auswärtigen Arbeitsorten und von dort über die Dienststelle oder

direkt zurück. Wird das private Fahrzeug täglich für den Arbeitsweg

benützt, werden nur die zusätzlich zum normalen Arbeitsweg zurück-

gelegten Kilometer vergütet.

5 In besondern Fällen können die Direktion, das zuständige oberste

kantonale Gericht oder das dazu ermächtigte Amt, Gericht oder Nota-

riat die Kilometerentschädigung pauschal festlegen.

6 Schäden an den anlässlich von Dienstreisen verwendeten Privat-

fahrzeugen und der Bonusverlust in der Haftpflichtversicherung wer-

den nach Massgabe der Bestimmungen der von der Finanzdirektion

abgeschlossenen Versicherung gedeckt. Einen Selbstbehalt dieser Ver-

sicherung trägt der Arbeitgeber, soweit er Fr. 300 übersteigt.

20

Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)

177.111

---

1 **In linea di massima, per i viaggi di servizio devono essere utilizzati i mezzi di trasporto pubblici.**

2 **I costi per l'utilizzo di un veicolo privato vengono rimborsati solo se l'uso dello stesso comporta un notevole risparmio di tempo o di costi, o se l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici è irragionevole o se questi non sono disponibili.**

3 **L'indennità chilometrica per l'uso di un'auto ammonta a:**

* **Auto:** 70 Rp.

* **Motocicletta con cilindrata superiore a 50 cm³:** 40 Rp.

* **Ciclomotore e bicicletta:** 30 Rp.

4 **Determinante per l'indennità chilometrica è il percorso più breve o più veloce dal luogo di domicilio, passando per la sede di servizio o direttamente verso i luoghi di lavoro esterni, e da lì, passando per la sede di servizio o direttamente per il ritorno. Se il veicolo privato viene utilizzato quotidianamente per il tragitto casa-lavoro, vengono rimborsati solo i chilometri percorsi in aggiunta al normale tragitto casa-lavoro.**

5 **In casi particolari, la Direzione, il competente tribunale cantonale superiore o l'ufficio, tribunale o notariato a ciò autorizzato possono stabilire l'indennità chilometrica a forfait.**

6 **I danni ai veicoli privati utilizzati in occasione di viaggi di servizio e la perdita del bonus nell'assicurazione di responsabilità civile sono coperti in conformità alle disposizioni dell'assicurazione stipulata dalla Direzione delle Finanze. Una franchigia di questa assicurazione è a carico del datore di lavoro, nella misura in cui supera i Fr. 300.**

20

Regolamento di esecuzione della Legge sul personale (RELPP)

177.111

1 Non sussiste un diritto generale al risarcimento delle spese per i pasti fuori sede.

2 Per le spese di vitto e alloggio sostenute nell'ambito di attività di servizio, vengono rimborsate le spese effettive che superano Fr. 15, ma al massimo Fr. 30.

3 Il Consiglio di Stato e le più alte corti cantonali regolamentano, secondo principi concordanti, l'erogazione di contributi per il pranzo, in particolare per i buoni pasto (Lunch-Checks) e le agevolazioni nelle mense del personale.

4 Se è nell'interesse del servizio, i dipendenti possono invitare terze persone. Vengono rimborsate le spese complessive.

1 Rimborso Die Übernachtungskosten werden in der Regel nach den Ansätzen für Übernachtungs-

Hotelkosten Hotels mittlerer Preislage vergütet. Aufgrund örtlicher Gegebenhei-

ten können ausnahmsweise die Kosten einer höheren Preiskategorie

entschädigt werden.

2 Vergütet werden die tatsächlichen Hotelkosten einschliesslich

Frühstück, aber ohne Privatauslagen.

Per i viaggi di servizio, le spese accessorie sono rimborsate forfetariamente

secondo le seguenti aliquote: Per assenze superiori a

cinque ore: Fr. 5

otto ore: Fr. 10.

1. Viaggi di servizio all'estero necessitano dell'approvazione del Direttore, del competente Tribunale cantonale superiore o degli Uffici, Tribunali e Notariati a ciò autorizzati. Alle richieste devono essere allegati un programma dettagliato e un calcolo dei costi.

2. Le indennità secondo i §§ 69 e 71 possono essere adeguatamente aumentate.

1 Le rendicontazioni delle spese di trasferta devono essere

di regola presentate alla fine di ogni mese insieme ai giustificativi e con

le seguenti indicazioni

a. luogo e scopo del soggiorno fuori sede,

b. durata della trasferta,

c. importo delle maggiori spese rimborsabili per i pasti principali,

d. spese accessorie,

e. spese di viaggio o chilometraggio,

f. ulteriori spese, come indennità per il pernottamento.

2 Il o la superiore verifica le rendicontazioni.

1.4.25-128

21

177.111

Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEP)

Disposizioni

speciali

Uso privato

di telefono, fax

e computer

Parcheggi

Danni materiali

1 Le Direzioni informano l'Ufficio del personale sulle disposizioni

che esse emanano per l'esecuzione delle norme concernenti il rimborso

delle spese in contanti.

2 I casi particolari non contemplati dalle disposizioni che precedono

sono disciplinati dalla Direzione d'intesa con l'Ufficio del personale,

nonché dai Tribunali cantonali superiori.

1 L’utilizzo privato di mezzi di telecomunicazione

è soggetto a retribuzione nella misura in cui supera un ambito adeguato.

2 Le Direzioni e i tribunali cantonali superiori regolano

la riscossione regolare di queste tasse e la loro consegna alla

Cassa dello Stato.

3 Per l’utilizzo privato di fotocopiatrici e stampanti

la Direzione delle finanze per il personale dell’amministrazione, i tribunali

cantonali superiori per il personale della giustizia, fissano le tasse.

4 Qualora i dipendenti mettano regolarmente a disposizione i propri dispositivi d’ufficio privati e telefoni presso il loro domicilio o luogo di lavoro, può essere loro concessa, con il consenso dell’istanza competente ai sensi del capoverso 3, un’indennità o un contributo ai costi di acquisto.

1. I dipendenti che utilizzano un posto per parcheggiare il proprio veicolo

privato all'interno di immobili cantonali42 o di immobili in affitto

dal Cantone42, devono in linea di principio pagare una tassa.

2. Il Consiglio di Stato e i tribunali cantonali superiori disciplinano i

dettagli secondo principi concordanti.

Danni materiali, che die Folge eines erhöhten Berufsrisikos sind, können

von den Direktionen ganz oder teilweise ersetzt werden.

VI. Ferie e Congedi, Genitorialità, Malattia, Infortunio e Decesso,

Servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile51

Salario determinante

Come retribuzione ai sensi delle disposizioni del Titolo VI

si considerano il salario base più le indennità fisse a carattere salariale.

22

Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)

A. Vacanze

47 1 I dipendenti hanno diritto, nel corso dell'anno civile, al seguente congedo

a. fino all'anno civile incluso, nel quale compiono il

20° anno di età, nonché agli apprendisti

b. dall'inizio dell'anno civile in cui compiono il

21° anno di età

c. dall'inizio dell'anno civile in cui compiono il

50° anno di età

d. dall'inizio dell'anno civile in cui compiono il

60° anno di età

2 Il diritto di cui al capoverso 1 è determinato in base al rispettivo grado di occupazione.

46 1 Nell’anno di entrata e di uscita, le vacanze sono concesse in

proporzione alla durata del rapporto di lavoro nel relativo anno solare.

È fatto salvo un recupero salariale per giorni di vacanza fruiti in eccesso

nell’anno di uscita.

2 In caso di congedo non retribuito, il diritto alle vacanze viene

ridotto di un dodicesimo per ogni mese intero di assenza. In caso di

sospensione completa del servizio per malattia e infortunio non

professionale, il diritto alle vacanze viene ridotto di un dodicesimo,

dopo i primi tre mesi e indipendentemente dall’anno solare, per ogni

ulteriore mese intero di assenza.

3 Qualora gli impiegati abbiano ripreso a svolgere la loro piena

attività lavorativa per sei mesi consecutivi, le precedenti sospensioni

dal servizio dovute a malattia e infortunio non verranno prese in

considerazione per la riduzione delle vacanze in caso di una nuova

sospensione del servizio.

4 Se le vacanze sono già state fruite nell’anno solare in corso, la

riduzione delle vacanze viene dedotta dal diritto alle vacanze dell’anno

solare successivo.

47 Il diritto alle vacanze può essere riconosciuto, in linea di principio,

unicamente ai dipendenti con un salario orario la cui durata dell'im-

piego non supera i tre mesi o il cui grado di occupazione è inferiore

al 40%, tramite un supplemento al salario orario.

47 1 Il datore di lavoro stabilisce il periodo delle vacanze. Egli

tiene conto dei desideri dei dipendenti, nella misura in cui ciò

sia compatibile con le esigenze aziendali, e si assicura che

i dipendenti si sostituiscano a vicenda senza ricorrere ad aiuti esterni.

2 Di norma, due settimane di vacanza all'anno devono essere consecutive

e usufruite nell'anno civile corrente.

1.4.25-128

177.111

a. Principio

27 giorni

25 giorni

27 giorni

32 giorni

b. Riduzione

Salario orario

Fruizione

delle vacanze

23

177.111 Regolamento di applicazione della legge sul personale (RVL)

3 Le vacanze che non possono essere fruite nell'anno civile corrente per motivi di servizio o validi motivi personali

devono essere fruite entro e non oltre la metà dell'anno civile successivo. Il riporto

delle vacanze non fruite e la fruizione anticipata eccezionale delle vacanze

richiedono l'autorizzazione dell'unità amministrativa.

1 Giorni di riposo interi o mezzi supplementari che cadono durante le ferie vengono recuperati, a meno che non si tratti di sabati o domeniche.

2 I giorni di malattia e infortunio durante le ferie, attestati da un certificato medico, non vengono computati come ferie.

1. Non si compensano in contanti le vacanze non godute.

Fanno eccezione

a. il diritto alle vacanze nell'anno di uscita, se il rapporto di lavoro è stato risolto con preavviso, ma le vacanze non hanno potuto essere godute prima della scadenza del preavviso per motivi di servizio o validi motivi personali,

b. le vacanze non ancora godute al momento del decesso del dipendente o della dipendente.

2. La compensazione delle vacanze necessita dell'autorizzazione della Direzione o del competente tribunale cantonale superiore.

B. Congedo, distacchi

1 Per eventi familiari o questioni personali, viene concesso un con-

gedo nella misura del tempo necessario, e l'orario di lavoro richiesto

deve essere mantenuto il più basso possibile.

2 Per la determinazione di un diritto definito in base a giorni lavora-

tivi, il grado di occupazione effettivo è determinante.

3 In presenza di interessi di servizio prevalenti, la concessione del

congedo può essere negata o possono essere imposte condizioni.

59 1 Le disposizioni relative a eventi concernenti genitori, figli o

fratelli e sorelle si applicano anche ai rapporti di affinità e di affida-

mento. Le disposizioni relative a eventi concernenti il coniuge si ap-

plicano anche al convivente e al partner registrato.

2 Fanno parte della famiglia ai sensi del capoverso 3 le persone

che sono tra loro in un rapporto ai sensi del capoverso 1.

24

177.111

Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)

3 Per eventi familiari sono concessi i seguenti congedi:51

Evento

a. Proprio matrimonio

Congedo

3 giorni lavorativi

b. Matrimonio di un proprio figlio,

di fratelli o sorelle, di un genitore

1 giorno lavorativo

c. Malattia o infortunio in famiglia

quando manca altro aiuto

per famiglie con bambini

piccoli propri o bambini in

età scolare

quando un membro della

famiglia è in punto di morte

d. Decesso del coniuge, del partner

registrato, di un figlio o dei

genitori

e. Decesso dei suoceri,

di nuore, generi e fratelli o

sorelle

f. Decesso di nonni, coniugi

o partner registrati di fratelli

o sorelle, fratelli o sorelle del

coniuge o del partner registrato,

nipoti, zie o zii

g. Decesso di altri parenti

o di terzi

il tempo necessario,

al massimo 2 giorni

lavorativi per evento

il tempo necessario,

al massimo 5 giorni

lavorativi per evento

2 giorni lavorativi

3 giorni lavorativi

2 giorni lavorativi

1 giorno lavorativo, in caso

di sbrigo di formalità legate

al decesso

2 giorni lavorativi

il tempo necessario per la

partecipazione al funerale,

al massimo 1 giorno

lavorativo

1.4.25-128

25

177.111 Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)

b. Affari personali

Per affari personali, vengono concessi i seguenti congedi

Evento Congedo

a. Consultazioni mediche e odontoiatriche il tempo necessario

b. Ricerca di un impiego in caso di licenziamento il tempo necessario,

massimo 5 giorni lavorativi,

le spese di tempo

ulteriori devono essere

compensate

c. Cambio di domicilio o stanza 1 giorno lavorativo

d. Iscrizione e cancellazione presso le autorità il tempo necessario

2 Per le citazioni in tribunale o presso un'altra autorità, viene concesso un congedo retribuito per il tempo necessario.

3 Per l'espletamento di affari urgenti, i genitori possono richiedere il tempo necessario per accompagnare i propri figli, fino a un massimo di cinque giorni lavorativi per anno civile.

c. Militare, protezione civile

1 Per i corsi volontari di sport militari e i corsi alpini dell’esercito

è congedo retribuito per un massimo di quattro corsi durante l’intero

rapporto di lavoro.

2 Per gli eventi di gruppi di marcia militari è concesso il tempo

necessario, per un massimo di quattro giorni per anno civile.

3 Per i servizi volontari della protezione civile è concesso il

tempo necessario, ma per un massimo di 20 giorni lavorativi per anno

civile, inclusi i servizi obbligatori.

d. associazioni del personale

57 1 A ciascuno dei cinque membri del comitato direttivo dei partner

negoziali permanenti o dei loro supplenti viene concesso il tempo neces-

sario per le sedute interne all’associazione, ma al massimo dieci giorni

lavorativi per anno civile.

2 A un membro di un partner negoziale permanente è congedato

quanto segue

a. per le sedute con l’amministrazione il tempo necessario;

b. per la partecipazione quale delegato o delegata a riunioni

nazionali dell’organizzazione interessata il tempo necessario, al

massimo tre giorni lavorativi per anno civile.

3 I servizi presso cui sono occupati membri del comitato direttivo o

delegati ai sensi dei capoversi 1 e 2 tengono conto in modo adeguato

e, per quanto possibile, dell’impegno per l’attività dell’associazione

nell’assegnazione dei lavori.

26

Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)

177.111

20 1 Per la partecipazione a esercitazioni dei pompieri e a corsi per quadri e. Varie

viene concesso un congedo di al massimo 20 giorni lavorativi per Attività

anno civile. Alle istruttrici e agli istruttori, nonché per gli interventi in

casi di emergenza, viene concesso il tempo necessario.

2 Per il lavoro giovanile extrascolastico ai sensi del Codice delle

obbligazioni, nonché per i corsi per giovani e sport, i corsi per maestri

di tiro e giovani tiratori e i corsi di samaritano, viene concesso un congedo

complessivo di al massimo 10 giorni lavorativi all’anno.

3 Per gli interventi nell'ambito del servizio sanitario aziendale viene

concesso il tempo necessario.

4 Ai funzionari e alle funzionarie in occasione di eventi culturali o

sportivi di rilevanza cantonale, federale o internazionale viene concesso

il tempo necessario, ma al massimo tre giorni lavorativi per anno civile.

Ai partecipanti viene concesso il tempo necessario, ma al massimo un

giorno lavorativo per anno civile.

Per impieghi nell'ambito di azioni di mantenimento della pace e per

i buoni uffici umanitari della Confederazione, nonché del Corpo

svizzero di aiuto in caso di catastrofe e del CICR, viene concesso il

tempo necessario, entro due anni, al massimo quattro mesi.

1. Le Direzioni, il competente Tribunale cantonale superiore o le Compe-

loro autorità delegate sono competenti per la concessione di congedi tenze

retribuiti.20

2. Le Direzioni, il competente Tribunale cantonale superiore e l'Ispettorato

del Notariato possono concedere congedi retribuiti, in singoli casi, anche

per altri eventi, come per la riabilitazione dopo una grave malattia o un

infortunio, nonché in caso di dubbio.20

3. ...21

1 Congedo non retribuito è accordato, quando le circostanze di servizio

lo permettono.

2 Le Direzioni, il competente Tribunale cantonale superiore o gli uffici

da essi autorizzati sono competenti per l'accordo di congedo non

retribuito.

3...21

Congedo

1 Come Delegazione si intende ogni delegazione a un evento, Delegazione

come a un congresso, una conferenza, a corsi di formazione e perfezionamento.

2 Le delegazioni devono essere formalmente disposte, ad eccezione di quelle fino

a cinque giorni lavorativi e quelle per la partecipazione a corsi di

formazione e perfezionamento interni.20

1.4.25-128

27

177.111 Regolamento di esecuzione della legge sul personale (VVO)

Eventi di formazione continua esterni

1 Per manifestazioni di perfezionamento esterne possono essere concesse vacanze pagate e contributi.

2 Se la perfezionamento presenta un notevole interesse privato per l'impiegato o l'impiegata, occorre prevedere una riserva di restituzione per il caso in cui il rapporto di lavoro sia sciolto per motivi imputabili all'impiegato o all'impiegata.

3 La riserva può comprendere tutti i costi, compreso il salario, ed essere fissata per la durata massima di quattro anni dalla fine della manifestazione.

4 La restituzione integrale dei costi è ammissibile solo entro il primo anno.

Competenza per i distacca- menti e i contributi a perfeziona- menti esterni

1 Per i distacchi e la concessione di contributi a manifestazioni di perfezionamento esterne sono competenti la Direzione, il competente tribunale cantonale superiore e l’Ispettorato del notariato.

2 Essi possono trasferire le competenze per i distacchi agli uffici, ai tribunali e ai notariati.20

Congedo di maternità

C. Paternità e maternità20

20 1 La dipendente ha diritto a un congedo di maternità retribuito di complessive 16 settimane di calendario, che inizia al più presto due settimane prima della data del parto stabilita dal medico. Se la dipendente deve interrompere la sua attività lavorativa in anticipo a causa di disturbi legati alla gravidanza, le ultime due settimane di assenza prima del parto sono computate nel congedo di maternità.

2 In caso di degenza ospedaliera del neonato, il congedo di maternità si prolunga in misura corrispondente al prolungamento dell'erogazione dell'indennità di maternità ai sensi della legislazione federale sulle indennità di perdita di guadagno. Se la dipendente ha già iniziato il suo congedo due settimane prima del parto o se è stata assente nelle ultime due settimane prima del parto a causa di disturbi legati alla gravidanza, tale periodo viene computato nel congedo di maternità.

3 Dopo il congedo di maternità, il grado di occupazione può essere ridotto su richiesta della dipendente, salvaguardando il diritto alle ferie, nella misura in cui le condizioni di servizio lo consentano.

4 Alla madre può essere concesso un congedo non retribuito supplementare.

28

Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)

177.111

5 Se il padre legale o l'altro genitore legale decede

nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, la dipendente ha

diritto a due settimane di congedo supplementare. Può fruire di questo

congedo, a settimane o a giorni, entro un periodo di riferimento di sei

mesi a decorrere dal giorno successivo al decesso.

59 1 Diritto a un congedo retribuito di due settimane e a un congedo

dell'altro

genitore

non retribuito di un mese hanno

a. il dipendente che al momento della nascita di un figlio ne è il

padre legale o lo diventa entro i sei mesi successivi alla nascita;

b. la dipendente che al momento della nascita di un figlio ne è l'altro

genitore legale.

2 Il congedo retribuito deve essere fruito entro sei mesi dalla nascita

del figlio. Durante la fruizione del congedo retribuito ai sensi dell'art. 96b,

tale termine è interrotto. Può essere fruito a settimane o a giorni. Il congedo

non retribuito deve essere fruito entro dodici mesi dalla nascita del figlio.

Nella determinazione del momento e della ripartizione dei congedi, si

deve tener conto delle esigenze aziendali.

3 L'indennità versata in base alle disposizioni sull'indennità di perdita

di guadagno spetta alla Cassa dello Stato nella misura del congedo

retribuito.

61 1 Se la madre decede il giorno del parto o durante il congedo di

maternità, il padre legale o l’altro genitore legale ha diritto a un congedo

supplementare di 16 settimane. Questo congedo deve essere fruito a

giorni consecutivi a partire dal giorno successivo al decesso.

b. in caso di

decesso

della madre

2 Il padre legale o l’altro genitore legale ha diritto al congedo se il

rapporto di filiazione è stabilito il giorno del decesso o viene stabilito

nelle 14 settimane successive.

3 In caso di ospedalizzazione del neonato ai sensi del § 96 cpv. 2

OAM, il congedo è prolungato della durata dell’ospedalizzazione,

tuttavia al massimo di otto settimane.

53 1 In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, il diritto a Congedi

speciali

congedo sussiste fino alla data di uscita concordata, a condizione che

l'autorità di nomina dimostri che non era prevista alcuna prosecuzione

del rapporto di lavoro.

2 Per ulteriori sospensioni del servizio si applicano le disposizioni

relative alla malattia. In aggiunta, per la tutela delle lavoratrici

gestanti e madri è applicabile per analogia la Legge sul lavoro.

1.4.25-128

29

177.111 Regolamento di esecuzione della Legge sul personale (RLEP)

3 Per situazioni particolari nel singolo caso, la Direzione, d'intesa con

l'Ufficio del personale o il competente Tribunale cantonale superiore,

può adottare una soluzione adeguata.

59 1 Per l'instaurazione di un rapporto di cura in vista di una successiva

adozione, al genitore impiegato è concesso un congedo retribuito di otto

settimane al massimo.

2 La Direzione, il tribunale cantonale superiore competente o l'ispettorato

del notariato fissano il congedo del genitore impiegato nel singolo caso.

3 Il congedo deve essere fruito entro il primo anno dalla presa a carico

del figlio. Può essere fruito a settimane. Nella determinazione del momento

e della ripartizione del congedo si deve tenere conto delle esigenze

aziendali.

Pagamento

continuato

del salario

D. Malattia e infortunio

1. Disposizioni generali

Ecco la traduzione in italiano, mantenendo la struttura e la formattazione originali

1 Le sospensioni dal servizio a causa di malattia e infortunio ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni10 sono trattate allo stesso modo per quanto concerne il pagamento del salario.

2 In caso di incapacità lavorativa totale o parziale, il salario viene corrisposto come segue:20

nel primo anno di servizio

nel secondo anno di servizio

100%

3 mesi

6 mesi

successivamente 75%

3 mesi

6 mesi

3 Dal terzo anno di servizio, si ha diritto al salario intero per un massimo di dodici mesi.20

4 Se, dopo la scadenza dell'ordinaria continuazione del versamento del salario, sussiste una ragionevole prospettiva che l'impiegato o l'impiegata riacquisti la capacità lavorativa in tempi prevedibili, o se la ripresa del lavoro o la risoluzione del rapporto di lavoro per invalidità è ancora incerta, la Direzione o il competente tribunale cantonale superiore concede di norma la continuazione del versamento di al massimo il 75% del salario fino a una durata complessiva della continuazione del pagamento del salario di al massimo due anni.20

5 Nella decisione, si deve tenere adeguatamente conto delle circostanze del singolo caso, come le prestazioni assicurative e il numero degli anni di servizio. Le indennità giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni vengono computate.

30

Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEP)

177.111

24 1 Qualora i dipendenti non possano svolgere in misura illimitata il loro servizio,

Lavoro a causa di malattia o infortunio, lo comunicano ai loro superiori il più rapidamente possibile.

superiori il più presto possibile. Certificati medici

2 Se la sospensione totale o parziale del servizio dura più di una settimana,

settimana, i dipendenti consegnano ai loro superiori, entro un termine ragionevole o

su prima richiesta, un certificato medico. I superiori

e i servizi del personale possono richiedere un certificato medico anche per sospensioni

inferiori a una settimana.

3 Se la sospensione totale o parziale del servizio dura più di un mese,

i dipendenti presentano ulteriori certificati medici all'inizio dei mesi successivi o secondo istruzioni speciali dei superiori o dei servizi del personale.

dei superiori o dei servizi del personale.

4...43

42 1 I dipendenti malati o infortunati e i loro superiori o i servizi del Case

personale mantengono contatti regolari. Management

2 I superiori o i servizi del personale valutano un Case Management,

se la sospensione totale o parziale del servizio o la riduzione delle

prestazioni è prevedibilmente superiore a due mesi.

3 Nessun Case Management viene effettuato se

a. i dipendenti svolgono la loro occupazione principale presso uno

o più altri datori di lavoro o

b. il versamento del salario è stato interrotto.

4 Un Case Management viene effettuato solo in casi eccezionali

debitamente motivati se

a. i dipendenti sono prossimi al raggiungimento del limite di età,

b. il grado di occupazione cumulato presso il Cantone è inferiore al 25% o

c. la compromissione dello stato di salute o la diagnosi non consente

un reinserimento da un punto di vista medico.

5 La Direzione, il competente Tribunale cantonale superiore o gli

uffici da essi autorizzati decidono in merito all'attuazione di un Case

Management.

41 1 La gestione del caso inizia con la designazione e l'esecuzione

di un Case Manager o di una Case Manager.

2 Essa termina in seguito

a. alla completa o parziale reintegrazione nel precedente

o in un nuovo posto di lavoro,

b. all'(parziale)invalidità,

del Case

Management

1.4.25-128

31

177.111 Ordinanza d'esecuzione della legge sul personale (OEPers)

c. alla risoluzione del rapporto di lavoro,

d. all'interruzione da parte della collaboratrice o del collaboratore o da parte

del datore di lavoro.

1. Qualora i dipendenti abbiano nuovamente prestato la loro piena attività per sei mesi consecutivi, le precedenti sospensioni del servizio dovute a malattia o infortunio non saranno considerate per il calcolo della retribuzione in caso di una nuova sospensione del servizio.

2. Le sospensioni del servizio che distano meno di sei mesi l'una dall'altra sono considerate nel loro complesso, di norma tuttavia non oltre un anno e mezzo prima della nuova sospensione del servizio.

3. Qualora i dipendenti, che dopo la scadenza del periodo di retribuzione per malattia o infortunio erano nuovamente completamente abili al lavoro, diventino di nuovo parzialmente inabili al lavoro, continueranno a percepire l'intero salario per un massimo di tre mesi. Resta riservata la compensazione di eventuali indennità giornaliere.

1 I contratti d’assicurazione per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

dei dipendenti non assicurati presso la SUVA sono stipulati dalla Direzione delle finanze.

2 Il Cantone42 assume la metà dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni

non professionali.

3 La Direzione delle finanze disciplina con un contratto di assicurazione collettiva

le prestazioni supplementari all’obbligatorio. L’adesione a questa assicurazione è

facoltativa. I premi sono a carico dei dipendenti.

4 La gestione dell’assicurazione contro gli infortuni, in particolare le relazioni

con l’assicuratore, il coordinamento con le direzioni e i tribunali cantonali

superiori, nonché l’informazione generale del personale, spetta alla Direzione

delle finanze.

5 La Direzione delle finanze disciplina i rapporti particolari in relazione a singoli

gruppi di personale, uffici o tribunali conformemente al diritto federale, d’intesa

con la direzione o i tribunali cantonali superiori.

6 Gli uffici sottoposti alla SUVA intrattengono rapporti diretti con la stessa,

ma in questioni fondamentali consultano la Direzione delle finanze.

7 Gli uffici e i tribunali consegnano ai dipendenti neoassunti le istruzioni relative

all’assicurazione contro gli infortuni e li informano se sono assicurati contro gli

infortuni non professionali. Informano per iscritto i dipendenti che cessano il

rapporto di lavoro o l’assicurazione contro gli infortuni non professionali circa

la necessaria notifica al loro assicuratore malattie.

32

Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)

177.111

8 Gli uffici e i tribunali provvedono alla corretta notifica degli infortuni e all’inoltro

del modulo di notifica dell’infortunio agli assicuratori.

42 1 La continuazione del pagamento del salario può essere ridotta se

a. l'incapacità lavorativa è in tutto o in parte dovuta a malattie o

conseguenze di infortuni preesistenti all'inizio del servizio,

b. l'infortunio o una malattia è stato causato intenzionalmente o per

grave negligenza dalla persona interessata o è la conseguenza di

un pericolo particolare consapevolmente assunto al di fuori dell'attività

professionale,

c. i certificati medici non sono presentati o non sono presentati

tempestivamente ai sensi del § 100,

d. il o la dipendente rifiuta la ragionevole collaborazione nell'ambito di

un Case Management ai sensi del § 100a,

e. lo svolgimento di una perizia medico-legale è rifiutato o ritardato.

2 In tali casi, la Direzione, d'intesa con l'Ufficio del personale, o il

competente tribunale cantonale superiore, stabilisce l'ammontare

della continuazione del pagamento del salario.

3 In caso di infortuni non professionali verificatisi per grave colpa

propria o per assunzione di un pericolo particolare, l'ammontare

della continuazione del pagamento del salario viene di regola ridotto

nella stessa proporzione dell'indennità giornaliera dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni.

Riduzione

della

continuazione

del pagamento

del salario

1. Indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità e dell'assicurazione militare – Imputazione

Le indennità giornaliere durante le sospensioni dal servizio per malattia e infortunio sono di principio computate sul salario.

2. Le indennità giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni spettano al Cantone42, nella misura in cui il diritto al salario è superiore. Nella misura in cui superano il salario, esse sono versate ai dipendenti.

**1. Ristorni**

1 Qualora in caso di malattia o infortunio sia attribuita una rendita

dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione

per l’invalidità o dell’assicurazione militare, il Cantone42 ha il diritto di

chiedere all’assicuratore il rimborso del salario che ha versato mal-

grado l’assenza o la limitazione della capacità lavorativa, fino all’im-

porto della rendita da versare per il periodo corrispondente.

2 In caso di future sospensioni del servizio a causa dell’evento che ha

comportato la rendita, la Direzione, d’intesa con la Direzione delle fi-

nanze, o il competente Tribunale amministrativo cantonale supremo

decide in merito all’accredito sul salario.

1.4.25-128

33

177.111 Ordinanza concernente il personale (OAP)

3 Se la rendita è stata attribuita prima dell’entrata in servizio presso

il Cantone42, il suo accredito è disciplinato all’atto dell’assunzione.

4 La rendita non è accreditata nella misura in cui il suo motivo, in

particolare la ridotta capacità lavorativa o la necessità di frequenti vi-

site mediche o terapeutiche, è stato preso in considerazione nella

fissazione del salario o non si ripercuote sul rapporto di lavoro.

1 Angestellte infortunati o ammalati devono cedere i loro

diritti al risarcimento del danno nei confronti di terzi fino all'ammontare

del salario percepito al Cantone42 e collaborare nell'affermazione di tali

diritti.

2 In caso di rifiuto, il salario può essere ridotto di conseguenza.

1 Le Direzioni possono disporre controlli medici periodici non-

ché esami medici al momento della cessazione del rapporto di lavoro

per gli impiegati che svolgono un'attività pericolosa per la salute.

2 Agli impiegati che non si sottopongono a tali controlli possono

essere negate le prestazioni previste in caso di malattia.

2. Disposizioni particolari per l'infortunio professionale e la malattia professionale

Abs. 1 non può essere in linea di principio abbreviato.

3 In caso di ogni licenziamento per invalidità, deve essere esaminata una nuova assunzione nel quadro del piano dei posti sociali.

1 Qualora il salario lordo superi l’importo massimo del guadagno

assicurato nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il

Cantone42 eroga la rendita d’invalidità o per superstiti fissata

dall’assicuratore LAINF anche sul guadagno non assicurato.

2 Una rendita complementare dell’istituto di previdenza è computata

sulle prestazioni secondo il capoverso 1.42

34

Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEP)

177.111

In caso di infortuni professionali di impiegati e membri di autorità non federali a tempo parziale, che non sono assicurati ai sensi della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il Cantone fornisce le prestazioni ivi previste per le persone assicurate, se l'attività accessoria presso il Cantone non è coperta dall'assicurazione infortuni in base all'attività principale.

E. Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso, la retribuzione per il mese del decesso continuerà ad essere erogata. Ai superstiti ai sensi delle disposizioni dell'istituto di previdenza la retribuzione verrà erogata anche per i due mesi successivi. Se un rapporto di lavoro a tempo determinato fosse durato meno a lungo, il diritto sussiste in entrambi i casi solo fino al momento della prevista cessazione.

2 Ai fini del calcolo è determinante la retribuzione completa, indipendentemente da una precedente riduzione.

3 Ulteriori prestazioni per i superstiti di dipendenti che non appartenevano all'istituto di previdenza, nonché in altri casi speciali, vengono stabilite di volta in volta dalla Direzione d'intesa con l'Ufficio del personale e dal competente tribunale cantonale superiore.

F. Servizio militare, di protezione civile e civile

**I Dipendenti ricevono durante la loro assenza a causa di servizio militare e di protezione obbligatori, nonché a causa di servizio civile, l'intero salario.**

**2 Per servizio militare e di protezione obbligatorio si intendono tutte le prestazioni di servizio a cui i soggetti obbligati al servizio possono essere vincolati secondo la legislazione federale, anche quelle di donne che si sono volontariamente annunciate per l'espletamento del servizio militare o di protezione.**

**3 Il Consiglio di Stato e le massime corti cantonali regolamentano concordemente le condizioni per la restituzione delle prestazioni salariali nei casi in cui, alla risoluzione del rapporto di lavoro, l'intera durata dell'assenza per servizio militare, di protezione o civile superi l'intera durata dell'attività al servizio del Cantone.**

**1.4.25-128**

**35**

**177.111**

**Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEP)**

**Obligatorio**

**Servizio militare e**

**Servizio di protezione,**

**Servizio civile,**

**Casi speciali**

**Volontario**

**Servizio militare e**

**Servizio di protezione**

**Obbligo di notifica,**

**Rinvio del servizio**

**Indennità per perdita di guadagno**

1 Per il servizio militare e di protezione volontario, come anche per

l’adesione al Servizio della Croce Rossa, è necessario il consenso del

superiore gerarchico. Questo dev’essere di norma concesso se le

condizioni aziendali lo permettono.

2 Per la corresponsione del salario sono applicabili le disposizioni concernenti

le prestazioni di servizio obbligatorie.

Gli impiegati devono segnalare il prima possibile le imminenti prestazioni di servizio militare, di protezione civile e di servizio civile. Qualora il servizio disturbasse notevolmente il normale andamento degli affari, su richiesta del superiore ufficio, tribunale o notariato, essi devono presentare un'istanza di rinvio del servizio.

1 L'indennità versata secondo le disposizioni sull'indennità per perdita di guadagno

confluisce nelle casse dello Stato. Se la pretesa salariale è inferiore all'indennità,

viene versato l'ammontare dell'indennità.

2 I dipendenti consegnano al servizio del personale competente i

documenti necessari per far valere l'indennità per perdita di guadagno e

le indennità di sostegno per i familiari.

Principi

VII. Orario di lavoro

A. Orario di lavoro, lavoro straordinario

1 **L'orario di lavoro è in genere di 42 ore settimanali.** Esso è di norma ripartito su cinque giorni, essendo il sabato e la domenica giorni non lavorativi.

2 **L'orario di lavoro è organizzato in modo flessibile conformemente alle disposizioni seguenti.** Restano riservate le decisioni divergenti dei tribunali cantonali superiori per l'amministrazione della giustizia.

3 **L'orario di lavoro annuale a tempo pieno è di norma di 2184 ore lorde (52 settimane × 42 ore).** In caso di impiego a tempo parziale, l'orario di lavoro annuale è determinato in base al grado di occupazione ridotto. Per il calcolo dell'orario di lavoro annuale netto, sono dedotti il diritto individuale alle vacanze, i giorni di riposo che cadono in un giorno feriale, nonché le riduzioni dell'orario di lavoro prima dei giorni di riposo.

4 **Il Consiglio di Stato e i tribunali cantonali superiori disciplinano la durata dell'orario di lavoro in casi particolari, nonché la chiusura dell'amministrazione e dell'amministrazione della giustizia durante il periodo natalizio e di Capodanno.**

36

Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEP) 177.111

5 **Il Consiglio di Stato e i tribunali cantonali superiori possono emanare ulteriori disposizioni sull'organizzazione flessibile dell'orario di lavoro e sulla salvaguardia dell'occupazione.**

1 Qualora il Consiglio di Stato e i tribunali cantonali superiori non dispongano diversamente in casi particolari, oltre ai sabati e alle domeniche, si considerano

a. come ulteriori interi giorni di riposo: Capodanno, Giorno di Berchtold, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale e Santo Stefano. Nei distretti diversi da Zurigo, anche il lunedì di Carnevale è considerato giorno di riposo;

b. come ulteriori mezze giornate di riposo: il pomeriggio del 24 dicembre, nel distretto di Zurigo anche i pomeriggi del Sechseläuten e del Knabenschiessen;

c. come giorni lavorativi con un orario teorico ridotto di sei ore: i giorni precedenti il Venerdì Santo e l'Ascensione, nonché il 31 dicembre; in questi giorni, la fine dell'orario di lavoro, fatte salve diverse disposizioni per i turni e gli orari di presenza prolungati, è fissata alle ore 15.00.

2 Ulteriori intere o mezze giornate di riposo che cadono di sabato o domenica non vengono compensate. La stessa disposizione si applica per analogia agli uffici in cui si lavora in tutto o in parte il sabato o la domenica.

3 Ai dipendenti a tempo parziale viene concesso, indipendentemente dall'orario di lavoro regolare scelto, un numero di giorni di riposo e di giorni lavorativi con orario teorico ridotto corrispondente al loro grado di occupazione. L'Ufficio del personale calcola all'inizio di ogni anno le ore attribuibili a tali giorni.

4 In caso di attività continua, ai dipendenti viene concesso in media almeno un giorno libero a settimana. Nell'anno solare, almeno 20 giorni liberi dovrebbero cadere di domenica e nei giorni festivi generali.

5 Il Consiglio di Stato e i tribunali cantonali superiori stabiliscono gli orari di apertura degli uffici, dei tribunali e dei notariati. Tali decisioni sono pubblicate nel Foglio Ufficiale.

1 Quale **arco di tempo giornaliero**, entro il quale deve essere svolta la prestazione lavorativa, è considerato il periodo tra le 06.00 e le 20.00.

2 L'**orario teorico** è il tempo di lavoro che, in base alle disposizioni sull'orario di lavoro settimanale e al grado di occupazione individuale, deve essere prestato in media per settimana. L'orario teorico giornaliero serve al calcolo del saldo dell'orario di lavoro e non può superare 8 ore e 24 minuti.

3 Quale **orario di lavoro regolare** si intende la ripartizione dell'orario di lavoro settimanale concordata per il caso normale.

4 L'orario di lavoro regolare è concordato all'interno dell'arco di tempo giornaliero, tenendo conto delle esigenze aziendali e personali. L'accordo può limitarsi all'orario teorico giornaliero o essere integrato da suddivisioni temporali fisse.

1.4.25-128 37

177.111 Regolamento di esecuzione della legge sul personale (RVL)

Pause

Saldo dell'orario di lavoro

a. Principio

b. Trasferimento,

compensazione e

retribuzione

Lavoro di sabato

e domenica,

nonché fuori dal

luogo di lavoro

1. Per un lavoro giornaliero superiore a 6 ore deve essere osservata

una pausa di almeno 30 minuti. Questa non è considerata tempo di lavoro.

2. Per ulteriori pause, possono essere conteggiati nel tempo di lavoro al massimo

15 minuti per ogni metà giornata lavorativa.

1 Il saldo dell’orario di lavoro risulta dall’orario di lavoro giornaliero effettivo detratta la durata teorica.

**2 Per orario di lavoro effettivo si intende l’orario di lavoro svolto durante il periodo giornaliero, incluse le assenze autorizzate e retribuite; di regola, un massimo di 11 ore al giorno sono computabili. In casi particolari, l’orario di lavoro massimo può essere esteso dai superiori.**

1 Con il cambio d'anno, un saldo dell'orario di lavoro positivo o negativo

può essere riportato per un massimo di due orari settimanali previsti.

2 Un saldo negativo dell'orario di lavoro che supera tale limite

viene compensato a fine anno con ore straordinarie o con giorni di ferie. Un

saldo positivo dell'orario di lavoro maggiore decade in linea di massima a fine

anno. L'Ufficio, il Tribunale o il Notariato può autorizzare il riporto

se una compensazione entro l'anno civile non è stata possibile per motivi

di servizio o per validi motivi personali.

3 Alla risoluzione del rapporto di lavoro, il saldo dell'orario di lavoro

deve essere compensato alla data di uscita. Un saldo positivo dell'orario di

lavoro deve essere retribuito senza supplemento, qualora una compensazione per

validi motivi personali non sia stata possibile. Se il saldo positivo non può

più essere compensato per motivi di servizio imperativi, esso è considerato

come straordinario. Per i quadri a partire dalla classe di stipendio 24,

viene pagata solo la maggiorazione d'orario se essa, insieme alle ore

straordinarie, supera le 120 ore. Un saldo negativo dell'orario di lavoro può

essere compensato con il salario.

An Samstagen und Sonntagen sowie ausserhalb des Tages-

rahmens oder des Arbeitsplatzes geleistete Arbeitszeit kann mit Zu-

stimmung des zuständigen Amtes, Gerichtes oder Notariates auf den

Arbeitszeitsaldo angerechnet werden.

38

Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)

177.111

---

Il tempo di lavoro prestato di sabato, di domenica, al di fuori dell'orario giornaliero o del luogo di lavoro può essere computato nel saldo dell'orario di lavoro con l'approvazione dell'ufficio, del tribunale o del notariato competente.

38

Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)

177.111

20 In caso di assenza privata retribuita, viene accreditato come tempo di lavoro al massimo l'orario di lavoro regolare pattuito.

Assenze private

1 Un saldo positivo di ore di lavoro può essere compensato a ore o mediante la fruizione di giorni interi e mezzi giorni.

2 Per anno civile possono essere compensati al massimo quindici giorni lavorativi interi.

3 La compensazione contigua di più di un giorno è ammessa solo dopo la fruizione delle vacanze.46

4 La compensazione può essere limitata in base alle esigenze aziendali.

1. Ore di lavoro straordinario a. Definizione

Si considerano ore di lavoro straordinario quelle prestate in aggiunta all'orario di lavoro regolare concordato, per periodi determinati e chiaramente delimitati o per incarichi straordinari, se in tal modo, per un impiego a tempo pieno, si superano le 42 ore di lavoro settimanali o, nel caso di lavoro a turni, l'orario di lavoro settimanale previsto dal piano di servizio.

2. Le ore di lavoro straordinario devono essere ordinate dai superiori o, eccezionalmente, approvate come tali in un secondo momento.

3. Se una compensazione è possibile entro un mese per ragioni operative, la prestazione di lavoro ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non è considerata lavoro straordinario.

4. In ogni caso, è considerato lavoro straordinario l'impiego in giorni liberi dal servizio disposto dai superiori.

5. Per ore di lavoro straordinario superiori a 20 ore nel mese solare è in ogni caso necessario ottenere il consenso della Direzione o del tribunale cantonale superiore competente. Le Direzioni possono delegare questa facoltà ai loro uffici, dipartimenti e aziende.

1. Recupero dell'orario di lavoro

L'orario di lavoro straordinario deve essere in linea di principio compensato con la concessione di un corrispondente tempo libero. La compensazione deve avvenire, per quanto possibile, nello stesso anno civile e, per le prestazioni di lavoro straordinario durante la notte, il più rapidamente possibile.

2 Se non è possibile un recupero dell'orario di lavoro per ragioni aziendali, l'orario di lavoro straordinario viene eccezionalmente retribuito.

3 21

1 Angestellten bis Lohnklasse 16 wird bei Zeitausgleich für c. Zeitzuschlag

Überzeit ein Zeitzuschlag, bei Barvergütung ein Geldzuschlag von und Vergütung

25% gewährt.20

1.4.25-128

39

177.111 Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)

2 Der massgebende Stundenansatz für die Vergütung beträgt bei

einer wöchentlichen Arbeitszeit von 42 Stunden = 1/2184 des Jahres-

lohnes. Besteht Anspruch auf eine Vergütung für Nacht-, Sonntags-

und Schichtdienst, wird diese zusätzlich ausbezahlt, jedoch nicht zum

massgebenden Stundenansatz hinzugezählt.

3 Im Kalenderjahr werden grundsätzlich höchstens 120 Überstunden

vergütet. Die Direktion oder das zuständige oberste kantonale Gericht

kann ausnahmsweise eine höhere Überstundenzahl vergüten.20

---

Italian Translation

1. **Supplemento di tempo e indennità**

Ai dipendenti fino alla classe salariale 16 viene concesso un supplemento di tempo del 25% in caso di compensazione delle ore straordinarie e un supplemento in denaro del 25% in caso di indennizzo in contanti.20

1.4.25-128

39

177.111 Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEP)

2. L'aliquota oraria determinante per l'indennità è pari, in caso di un orario di lavoro settimanale di 42 ore, a 1/2184 della retribuzione annua. Se sussiste il diritto a un'indennità per lavoro notturno, domenicale e a turni, questa viene versata in aggiunta, ma non viene conteggiata nell'aliquota oraria determinante.

3. Di norma, nel corso dell'anno civile vengono retribuite al massimo 120 ore di straordinario. La Direzione o il competente tribunale cantonale superiore possono, in via eccezionale, retribuire un numero maggiore di ore di straordinario.20

1. Ai dipendenti delle classi di stipendio 24–29 spetta, in caso di

significative prestazioni di lavoro straordinario ordinate, un

compenso in tempo libero senza supplemento di tempo, purché il servizio

lo consenta. Sono considerate significative le prestazioni di lavoro

straordinario superiori a 120 ore all'anno.

2. Sulla rimunerazione eccezionale del lavoro straordinario per i

dipendenti delle classi 24–29 decide, per il personale dell'amministrazione,

la Direzione; per il personale della giustizia, il competente

tribunale cantonale superiore. La rimunerazione avviene senza supplemento.

1 Il personale tiene, su base fiduciaria, un registro personale delle ore

lavorative, in cui sono riportati gli orari di lavoro e le assenze. I superiori

possono in qualsiasi momento consultare tale registro delle ore e ne

confermano mensilmente la presa visione tramite il loro visto.

2 I singoli impiegati sono responsabili dell'esattezza del loro conteggio

mensile.

3 La gestione delle ore avviene manualmente o con l'ausilio dell'infra-

struttura informatica esistente.

4 Le Direzioni possono introdurre una rilevazione delle ore di progetto

in base alle loro esigenze.

Gli Uffici determinano almeno un posto per l'amministrazione del regolamento concernente l'orario di lavoro. Ad esso competono, per quanto la Direzione non abbia impartito istruzioni particolari, in particolare

a. la gestione del controllo annuale delle assenze per malattia, infortunio, congedi pagati o non pagati, ferie e servizio militare per tutti i dipendenti del proprio Ufficio. Tali controlli annuali vengono aggiornati sulla base dei conguagli mensili e sono vincolanti in caso di differenze.

b. l'istruzione del personale neoassunto.

Le Direzioni o gli Uffici da esse autorizzati a tale scopo possono,

nella misura in cui particolari circostanze quali il lavoro a turni, il

lavoro di squadra o l’aumento dei tempi di presenza lo richiedano,

stabilire particolari regolamentazioni dell’orario di lavoro.

40

Regolamento d'applicazione della legge sul personale (RALP)

B. Servizio notturno, domenicale, a turni e di picchetto

177.111

1. Retribuzione del lavoro per prestazioni lavorative che derivano dal rapporto di lavoro

di notte tra le 20.00 e le 06.00, nonché il sabato e la domenica tra le 06.00 e le 20.00, per prestazioni notturne,

viene corrisposta una retribuzione di Fr. 5.75 all'ora.38 domenicali e

servizio a turni.

2 I dipendenti che svolgono un servizio notturno di almeno otto ore tra le 20.00 e le 06.00 ricevono un credito orario del 20% per ogni ora lavorata a titolo di compensazione.

3 Il giorno di Capodanno, il giorno di Berchtold, il Venerdì Santo, il Lunedì di Pasqua, il 1° maggio, il giorno dell'Ascensione, il Lunedì di Pentecoste, il 1° agosto, il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano sono equiparati alla domenica.

4 In caso di lavoro regolare a turni, notturno, di sabato e domenica, la retribuzione di cui al paragrafo 1 viene corrisposta insieme al salario durante le ferie e il congedo di maternità, in caso di malattia, infortunio e altre assenze dal lavoro non imputabili e involontarie.

1. Le Direzioni, i Tribunali cantonali superiori, i servizi di picchetto

gli uffici, i tribunali e l'Ispettorato del Notariato autorizzati

possono, in presenza di particolari esigenze di servizio, disporre per i dipendenti il

servizio di picchetto.

2. Il servizio di picchetto è tempo di presenza sul luogo di lavoro o

reperibilità al di fuori di esso.

3. Il servizio di picchetto non è considerato tempo di lavoro, ma viene retribuito con Fr. 3.00 per

ora di presenza e con Fr. 1.75 per ora di reperibilità. Le prestazioni di servizio

effettuate durante il picchetto sono considerate ore di lavoro straordinario disposte,

da compensare o retribuire. 38

Silenzioso

L'utente vuole una traduzione in italiano di un testo legale.

Devo tradurre il testo usando terminologia legale appropriata e preservando la struttura e la formattazione originali.

Devo numerare il titolo se è numerato nell'originale e tradurre anche il testo del titolo.

Ecco i passaggi che seguirò

1. **Analizzare il testo originale:** Identificare il titolo (numerato), la numerazione dei paragrafi, e la formattazione (grassetti, rientri, ecc.).

2. **Tradurre il titolo:** Includere la numerazione e tradurre "Besondere Verhältnisse".

3. **Tradurre il paragrafo 1:**

* "Die Gesundheitsdirektion regelt" -> "La Direzione della sanità disciplina"

* "für die Ober- und Spitalärztinnen und -ärzte" -> "per i medici primari e ospedalieri"

* "sowie für ihre Angestellten, die dem eidgenössischen Arbeitsgesetz unterstellt sind" -> "nonché per i loro dipendenti soggetti alla legge federale sul lavoro"

* "den Ausgleich und die Vergütung von Überzeit und von Nacht-, Sonntags-, Schicht- und Pikettdienst" -> "la compensazione e la retribuzione di ore straordinarie, nonché del servizio notturno, domenicale, a turni e di picchetto."

4. **Tradurre il paragrafo 2:**

* "Die Direktionen können im Einvernehmen mit dem Personalamt" -> "Le Direzioni, d'intesa con l'Ufficio del personale,"

* "für weitere besondere Arbeitsverhältnisse pauschale Vergütungen für Nacht-, Sonntags- und Schichtdienst sowie für Pikettdienst festlegen." -> "possono stabilire per altri particolari rapporti di lavoro retribuzioni forfettarie per il servizio notturno, domenicale e a turni, nonché per il servizio di picchetto."

* "Sie können bei besondern Verhältnissen die Dauer des Nachtdienstes bis längstens 08.00 Uhr verlängern." -> "In casi particolari, possono prolungare la durata del servizio notturno al più tardi fino alle ore 08.00."

5. **Tradurre il paragrafo 3:**

* "Besondere Regelungen der Überzeit in andern Fällen bedürfen der Bewilligung der Direktion im Einvernehmen mit dem Personalamt oder der Bewilligung des zuständigen obersten kantonalen Gerichtes." -> "Regolamentazioni particolari delle ore straordinarie in altri casi necessitano dell'autorizzazione della Direzione d'intesa con l'Ufficio del personale o dell'autorizzazione del competente tribunale cantonale superiore."

6. **Tradurre le informazioni aggiuntive (numerazione, titolo principale, sezione):**

* "1.4.25-128" -> "1.4.25-128" (numerazione interna)

* "41" -> "41" (numero di pagina)

* "177.111 Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)" -> "177.111 Ordinanza d'esecuzione della legge sul personale (OEP)"

* "VIII. Vollziehungsbestimmungen zu weiteren Rechten und Pflichten" -> "VIII. Disposizioni d'esecuzione relative ad altri diritti e doveri"

* "A. Rechte" -> "A. Diritti"

Mi assicurerò di usare termini come "Direzione della sanità", "medici primari e ospedalieri", "dipendenti soggetti alla legge federale sul lavoro", "compensazione e retribuzione", "ore straordinarie", "servizio notturno, domenicale, a turni e di picchetto", "Direzioni", "Ufficio del personale", "rapporti di lavoro", "retribuzioni forfettarie", "tribunale cantonale superiore".

Il testo è molto formale e burocratico, quindi la traduzione deve riflettere questo tono.

I termini legali sono abbastanza standard in questo contesto italo-svizzero, quindi non dovrebbero esserci ambiguità.

Controllo la coerenza terminologica per "Überzeit" (ore straordinarie) e "Pikettdienst" (servizio di picchetto).

"Gesundheitsdirektion" in Canton Ticino sarebbe "Dipartimento della sanità e della socialità", ma in un contesto più generico "Direzione della sanità" è appropriato e traduce letteralmente.

"Personalamt" -> "Ufficio del personale".

"Ober- und Spitalärztinnen und -ärzte" -> "medici primari e ospedalieri" (più comune di "medici superiori e ospedalieri").

"eidgenössischen Arbeitsgesetz" -> "legge federale sul lavoro".

"Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)" -> "Ordinanza d'esecuzione della legge sul personale (OEP)".

"Vollziehungsbestimmungen" -> "Disposizioni d'esecuzione".

"Rechte und Pflichten" -> "diritti e doveri".1 Disposizioni particolari

La Direzione della sanità disciplina, per i medici primari e ospedalieri nonché per i loro dipendenti soggetti alla legge federale sul lavoro, la compensazione e la retribuzione di ore straordinarie, nonché del servizio notturno, domenicale, a turni e di picchetto.

2 Le Direzioni, d'intesa con l'Ufficio del personale, possono stabilire per altri particolari rapporti di lavoro retribuzioni forfettarie per il servizio notturno, domenicale e a turni, nonché per il servizio di picchetto. In casi particolari, possono prolungare la durata del servizio notturno al più tardi fino alle ore 08.00.

3 Regolamentazioni particolari delle ore straordinarie in altri casi necessitano dell'autorizzazione della Direzione d'intesa con l'Ufficio del personale o dell'autorizzazione del competente tribunale cantonale superiore.

1.4.25-128

41

177.111 Ordinanza d'esecuzione della legge sul personale (OEP)

VIII. Disposizioni d'esecuzione relative ad altri diritti e doveri

A. Diritti

1 Il Cantone42 adotta misure preventive adeguate per la protezione dei

dipendenti contro le molestie sessuali e per garantire che le vittime di

molestie sessuali non subiscano ulteriori svantaggi.

2 L'Ufficio del personale è a disposizione delle persone colpite da molestie

sessuali come punto di contatto per consulenza e supporto. Può

condurre colloqui con la persona coinvolta e altri soggetti interessati,

in particolare con i superiori. Le massime autorità giudiziarie cantonali

designano i corrispondenti punti di contatto per il loro settore.

3 Una persona che denuncia molestie sessuali, o alla quale tali molestie

vengono addebitate, può richiedere l'avvio di un'inchiesta

amministrativa presso la Direzione competente o presso la massima

autorità giudiziaria cantonale competente.

1 I dipendenti devono essere valutati dai superiori una volta

all'anno, nonché nei casi in cui la legge e l'ordinanza prevedano

una valutazione aggiuntiva del personale.32

2 Gli obiettivi della valutazione del personale sono la promozione

dei dipendenti e la valutazione delle prestazioni e del comportamento.

3 Oggetto della valutazione sono in particolare l'esecuzione del

lavoro, i risultati del lavoro, l'autonomia e il comportamento, nonché

il raggiungimento degli obiettivi concordati e, per i superiori, la capacità

di leadership.

1 Il Consiglio di Stato disciplina i requisiti per i sistemi di valutazione

e la procedura di valutazione per il personale dell'amministrazione.

Emana un sistema di valutazione modello.

2 Le Direzioni possono, nel quadro delle direttive del Consiglio di

Stato e d'intesa con l'Ufficio del personale, definire sistemi e procedure

di valutazione adattati alle loro esigenze.

3 Le Direzioni adottano, d'intesa con l'Ufficio del personale, le

necessarie misure di formazione.

4 I Tribunali superiori cantonali disciplinano, secondo principi

concordi, il sistema di valutazione e la procedura di valutazione per il

personale dell'amministrazione della giustizia.

1 La o il superiore diretto discute le disposizioni di valutazione

con la o il dipendente nell'ambito di un colloquio di valutazione e promozione.

42

Ordinanza concernente l’esecuzione della legge sul personale (OEP)

177.111

2 Il modulo di valutazione deve essere firmato da entrambe le parti.

Con la loro firma, i dipendenti confermano unicamente di essere stati

messi a conoscenza della valutazione e che il colloquio è stato condotto.

Possono aggiungere proprie osservazioni sul modulo di valutazione.

3 I dipendenti possono richiedere un colloquio con la o il

superiore gerarchico immediatamente superiore in merito alla valutazione.

Sono autorizzati a farsi accompagnare da una persona di fiducia.

4 Il modulo di valutazione costituisce parte integrante del dossier personale.

Alla persona valutata ne viene consegnata una copia.

1 Prima del recesso si tiene un colloquio di recesso con il dipendente o la dipendente.

2 I certificati di lavoro sono rilasciati al più tardi al momento del recesso per i dipendenti direttamente subordinati dalla Direttrice o dal Direttore di una Direzione o di un Ufficio.

3 Per il resto, le Direzioni o gli Uffici da esse autorizzati determinano le competenze. In particolare, i servizi del personale possono essere incaricati del rilascio dei certificati di lavoro.

4 Per il personale della giustizia, i tribunali cantonali supremi determinano le competenze.

Angestellten können für Vorschläge administrativer oder Betriebliches

technischer Verbesserungen Prämien ausgerichtet werden. Der Regie- Vorschlags-

rungsrat und die obersten kantonalen Gerichte regeln das Verfahren

für die Einreichung, Prüfung und Prämierung solcher Vorschläge nach

übereinstimmenden Grundsätzen.

B. Pflichten

---

**Translation:**

Ai dipendenti possono essere concessi premi per proposte di miglioramenti amministrativi o tecnici aziendali. Il Consiglio di Stato e i tribunali cantonali superiori regolano la procedura per la presentazione, l'esame e la premiazione di tali proposte secondo principi uniformi.

B. Doveri

Doveri di supporto e sostituzione

Gli impiegati si assistono reciprocamente nello svolgimento delle attività di servizio e si sostituiscono a vicenda, qualora ciò sia richiesto dal servizio. Essi possono anche essere chiamati a svolgere mansioni che non rientrano nel loro effettivo ambito di competenza.

Qualora vi siano dubbi sulla capacità di un piccolo omaggio di cor- Divieto di

tesia di compromettere l'indipendenza dei dipendenti, l'ufficio accetta-zione di

gerarchicamente superiore decide sull'ammissibilità dell'accettazione. regali

1.4.25-128

43

177.111 Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (VVO)

Segreto d'ufficio § 143. 1 I dipendenti possono esprimere pareri, in qualità di parte, teste o

perito giudiziario, su percezioni avvenute nell'esercizio delle loro

mansioni, solo se la Direzione o il competente tribunale cantonale

superiore li ha autorizzati a farlo. Restano salve le obbligazioni di

informazione ai sensi della Legge sul Gran Consiglio.

2 Le Direzioni possono delegare questa competenza agli uffici,

dipartimenti e aziende direttamente subordinati, i tribunali cantonali

superiori ai tribunali o all'Ispettorato del notariato.

3 Questa autorizzazione deve essere ottenuta anche dopo la

risoluzione del rapporto di lavoro.

Attività § 144. 1 Sono competenti per il rilascio di un'autorizzazione

accessoria a. per il personale dell'amministrazione la Direzione o l'Ufficio da

essa autorizzato, in caso di partecipazione nell'amministrazione di

una persona giuridica con interessi economici la Direzione,

b. per il personale della giustizia il competente tribunale cantonale

superiore o il tribunale o l'Ispettorato del notariato a ciò autorizzato.

2 Prima di intraprendere un'attività accessoria, l'autorità di nomina

deve essere informata. Essa decide se è necessario ottenere un'auto-

rizzazione. Può anche, in un secondo momento e di propria iniziativa,

richiedere l'ottenimento di un'autorizzazione.20

3 Il tempo di lavoro impiegato per un'attività accessoria esercitata

prevalentemente nell'interesse del servizio non deve essere compensato.

I proventi accessori, ad eccezione dei rimborsi spese, devono essere

versati alla cassa dello Stato in un rapporto adeguato al tempo di lavoro

impiegato, a meno che il tempo di lavoro non venga compensato.

4 Il tempo di lavoro impiegato per un'attività accessoria esercitata

prevalentemente nel proprio interesse deve essere in linea di principio

compensato, ad eccezione delle attività accessorie di pubblica utilità

fino a mezza giornata a settimana. La compensazione del tempo non

deve in nessun caso essere qualificata come straordinario. Con l'auto-

rizzazione può essere collegata la condizione di versare una parte

adeguata dei proventi accessori alla cassa dello Stato, se la compensazione

del tempo di lavoro non è possibile o lo è solo parzialmente.

Incarichi § 145. 1 Sono competenti per l'autorizzazione di incarichi pubblici

pubblici a. per il personale dell'amministrazione la Direzione o l'Ufficio a ciò

autorizzato, in caso di assunzione di un mandato come membro

dell'Assemblea federale o del Gran Consiglio il Consiglio di Stato,

44

Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (VVO)

177.111

b. per il personale della giustizia il competente tribunale cantonale

superiore o il tribunale o l'Ispettorato del notariato a ciò autorizzato.

2 Se per l'incarico pubblico è richiesto un tempo di lavoro superiore

a mezza giornata a settimana, questo deve essere in linea di principio

compensato.

3 I dipendenti possono essere obbligati a versare una parte ade-

guata dei proventi accessori alla cassa dello Stato, se la compensazione

prescritta del tempo di lavoro non è possibile o lo è solo parzialmente.

42 1 Competenti per l'avvio delle visite mediche di fiducia sono le Direzioni, Medico di fiducia

i Tribunali cantonali superiori o gli Uffici da essi autorizzati. La Direzione e diritti

della sanità può trasferire questa competenza ai suoi servizi. d'autore su

computer

2 Le visite mediche di fiducia ai sensi del diritto previdenziale per la verifica

di un'invalidità professionale sono commissionate all'istituto di previdenza.

3 Le visite mediche di fiducia ai sensi del diritto del personale possono essere

disposte in qualsiasi momento

a. per la verifica dell'idoneità al lavoro o

b. per l'attuazione di un Case Management.

4 La Direzione delle finanze stipula con l'istituto di previdenza o con un

altro ente idoneo un accordo sulle prestazioni per l'esecuzione delle visite

mediche di fiducia per motivi attinenti al diritto del personale. In esso

vengono regolati in particolare i costi, la protezione dei dati, la gestione

e i termini per le perizie mediche di fiducia.

20 1 Qualora i dipendenti, nell'esercizio delle loro funzioni, realizzino

un'invenzione o vi partecipino, l'invenzione appartiene al Cantone. Per i

programmi informatici, il diritto esclusivo di utilizzo spetta al Cantone. La

Direzione può concedere ai dipendenti lo sfruttamento o il diritto di utilizzo.

2 I dipendenti ai quali non sia concesso lo sfruttamento di un'invenzione o

l'utilizzo di un programma informatico di notevole importanza economica o

tecnica, hanno diritto a un'equa remunerazione. Il Codice delle obbligazioni si

applica per analogia.

1.4.25-128

45

177.111

C. Diritto di partecipazione 56

Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OELP)

Partner di

negoziazione

permanenti

a. Domanda di

riconoscimento

b. Atto di

riconoscimento

e durata

c. Obblighi di

notifica

Accesso

a. Alla più

ristretta

amministrazione

centrale

56 1 La richiesta di riconoscimento come partner negoziale permanente deve essere presentata alla Direzione delle finanze con le seguenti informazioni e documenti

a. Nome e forma giuridica dell'associazione del personale,

b. Numero dei membri e elenco anonimizzato dei membri con indicazione dei datori di lavoro,

c. Motivazione della rappresentatività dell'associazione del personale,

d. Dichiarazione di lealtà,

e. Statuti o atto di fondazione e un eventuale estratto del registro di commercio.

**2 La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento. Le richieste di rinnovo di un riconoscimento devono essere presentate sei mesi prima della scadenza del periodo di riconoscimento.**

56 1 Il Consiglio di Stato delibera il riconoscimento di

partner negoziali permanenti per sei anni.

2 I partner negoziali permanenti sono riconosciuti solo se ciò

è necessario per un'adeguata rappresentanza dei dipendenti.

56 1** I partner negoziali permanenti comunicano senza indugio alla Direzione delle finanze

a. la perdita della personalità giuridica,

b. modifiche sostanziali del numero dei membri,

c. modifiche degli statuti o dell'atto di fondazione,

d. ulteriori modifiche sostanziali delle circostanze che incidono sui requisiti di riconoscimento.

**2** Se i requisiti di riconoscimento non sono più soddisfatti, il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento.

56 1 Ai partner negoziali permanenti viene concesso l'accesso agli

edifici dell'amministrazione centrale ristretta per lo scambio diretto

con il personale complessivamente al massimo per quattro incontri all'anno.

2 L'Ufficio del personale e i partner negoziali permanenti concordano

le date una volta all'anno, tenendo conto dei reciproci interessi.

46

Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)

177.111

56 1 Per l’accesso agli edifici amministrativi e aziendali al di fuori b. Al di fuori

dell’amministrazione centrale in senso stretto, nonché alle scuole medie dell’amministrazione

e professionali cantonali, possono essere concessi, su richiesta, per lo centrale

scambio diretto con il personale, un totale di quattro ulteriori incontri in senso

all’anno. stretto

2 La Direzione competente e i partner negoziali permanenti concordano

l’appuntamento tenendo conto dei reciproci interessi.

56 1 I partner negoziali permanenti inoltrano le richieste c. Disposizioni

di accesso per iscritto all'Ufficio del personale o alla Direzione comu-

competente con quattro settimane di anticipo. Essi trasmettono ni

una copia della richiesta all'Ufficio del personale.

2 La richiesta deve contenere indicazioni sul luogo e l'ora dell'e-

vento previsto, nonché sui rappresentanti dei partner negoziali perma-

nenti. L'Ufficio del personale o la Direzione competente per la richie-

sta acquisisce i pareri delle organizzazioni di operatori e degli utenti

interessati.

3 L'accesso avviene durante gli orari di apertura generali e può

essere negato o subordinato a condizioni per prevalenti interessi ope-

rativi o altri interessi pubblici.

4 In caso di controversia, il Consiglio di Stato decide su proposta

della Direzione competente.

IX. Esecuzione del diritto del personale

1 Disposizioni integrative e direttive necessarie per l'applicazione

uniforme e paritaria del diritto del personale nell'amministrazione complessiva

sono emanate dalla Direzione delle finanze. Per le disposizioni

di natura amministrativa e tecnica è competente l'Ufficio del personale.

2 In caso di divergenze d'opinione tra la Direzione delle finanze o

l'Ufficio del personale e un'altra direzione, l'affare è sottoposto al

Consiglio di Stato.

3 Per il controllo dell'applicazione uniforme del diritto del personale,

l'Ufficio del personale può effettuare valutazioni nel sistema centrale

d'informazione sul personale.

4 Se l'Ufficio del personale constata violazioni delle disposizioni del

diritto del personale, ne informa la direzione superiore tramite la Direzione

delle finanze e, se necessario, ne richiede la presa di posizione. In caso di

disaccordo, presenta un rapporto alla Direzione delle finanze. Esso riferisce

regolarmente alla Direzione delle finanze, all'attenzione del Consiglio di Stato,

sull'osservanza delle disposizioni del diritto del personale.

Applicazione uniforme del

diritto del personale

1.4.25-128

47

177.111 Ordinanza d'esecuzione della legge sul personale (OEPers)

1 L'Ufficio del personale valuta tutte le operazioni concernenti il personale

attribuite al Consiglio di Stato o che devono essere approvate dalla

Direzione delle finanze.

2 Laddove la presente ordinanza preveda, nel singolo caso, l'intesa con

l'Ufficio del personale, l'affare è sottoposto a quest'ultimo per un preavviso.

In caso di disaccordo si procede conformemente all'articolo 148 capoverso 2.

3 L'Ufficio del personale comunica direttamente con gli uffici, in particolare

con le sedi decentrate del personale e dei pagamenti, e di regola con le

Direzioni tramite i loro responsabili Human Resources (HR). Nella misura in

cui lo richiedono i suoi compiti, l'Ufficio del personale raccoglie le

informazioni necessarie dalle Direzioni e dagli uffici. Esso consulta le

decisioni e i dati del sistema centrale di informazioni sul personale.

### L'Ufficio del Personale

a. elabora e valuta atti legislativi, direttive e istruzioni e si occupa

di questioni e misure fondamentali nell'ambito del personale;

b. assicura l'interpretazione e l'applicazione del diritto del personale

e del regolamento salariale dell'amministrazione generale secondo

principi di parità di diritto ed economici, in particolare attraverso

il coordinamento della prassi tra le Direzioni e l'emissione di rac-

comandazioni;

c. coordina, insieme all'Amministrazione delle Finanze, la budgetiz-

zazione e la rendicontazione delle spese del personale e redige le

statistiche del personale e salariali;

d.42 è responsabile del sistema centrale di gestione del personale e di

amministrazione dei salari, nonché dell'elaborazione centrale dei

salari, coordina l'attività degli uffici di pagamento decentrati e

emana le istruzioni necessarie;

e. pianifica e sviluppa, in collaborazione con altri uffici specialistici,

strumenti organizzativi, amministrativi e tecnici a supporto della

gestione del personale;

48

Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)

f.

177.111

valuta questioni derivanti da singoli rapporti di lavoro ed è invi-

tato a esprimere un parere congiunto in procedimenti di ricorso

in materia di diritto del personale delle Direzioni e dinanzi al

Consiglio di Stato, nonché in procedimenti di reclamo e azione

dinanzi al tribunale;

g.42 pianifica e organizza la formazione e il perfezionamento centrale,

realizza le misure di formazione ed è responsabile della forma-

zione degli apprendisti commerciali e degli apprendisti informatici

dell'amministrazione centrale e distrettuale;

h. provvede all'informazione e all'istruzione adeguata degli uffici e

del personale in merito alle questioni relative al personale e svolge

attività di pubbliche relazioni;

i.

k.

nel rispetto delle Direzioni coinvolte, fornisce consulenza agli

uffici e al personale in questioni relative al personale, nonché in

casi di trasferimento e reintegrazione, pianifica e coordina l'assi-

stenza al personale;

svolge ulteriori compiti assegnatigli nell'ambito del personale.

1 Pianificazione e gestione della politica del personale dell'am- Personale-

ministrazione sono effettuate dal controlling del personale. L'Ufficio controlling

del personale e le Direzioni rilevano a tal fine indicatori.

2 L'Ufficio del personale valuta gli indicatori per il Consiglio di

Stato, gli riferisce regolarmente e propone misure.

3 Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli e stabilisce in particolare

gli indicatori che devono essere rilevati dalle Direzioni e trasmessi

all'Ufficio del personale.

4 Le Direzioni stabiliscono quali indicatori devono essere rilevati

ulteriormente nel loro settore, valutano i risultati e dispongono

misure.

5 Le corti superiori cantonali attuano il controlling del personale,

ciascuna per il proprio settore, secondo i medesimi principi.

1 Le Direzioni organizzano l'organizzazione e il servizio delle Responsabili e dei

quadri del personale nel loro ambito. Esse designano un/una Responsabile HR della

Responsabile o un Responsabile HR e ne regolano i compiti nella colla- Direzioni,

borazione con gli organi di revisione e del controlling del personale.54

2 La Responsabile o il Responsabile HR 54

a. coordina gli affari del personale, li elabora insieme agli Uffici e ai

loro servizi del personale e garantisce l'uniforme applicazione del

diritto del personale all'interno della Direzione,

b. consiglia e supporta gli Uffici e il personale della Direzione in

questioni relative al personale,

1.4.25-128

49

Servizi del personale

177.111

Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEP)

c. elabora questioni di diritto del personale e di politica del personale

per la Direzione,

d. assicura il collegamento tra la Direzione e l'Ufficio del personale.

3 Le Direzioni istituiscono servizi del personale nei loro Uffici, in base

alle necessità.

Orario di

lavoro,

tempo di

presenza

Assicurazioni

Dipendenti

operativi

degli Uffici

della Direzione

dei lavori e

della Direzione

dell'economia

pubblica

X. Disposizioni speciali per singoli gruppi di personale

A. Medici assistenti, medici capiclinica e medici ospedalieri con attività clinica14

Il Consiglio di Stato disciplina l'orario massimo di lavoro, il tempo massimo di presenza e i diritti di compensazione.

42 Per le assistenti e gli assistenti medici, i/le capiclinica e i/le

medici ospedalieri/e che svolgono attività clinica, rimangono riservate

particolari regolamentazioni della Direzione delle finanze, d'intesa con le

Direzioni competenti, riguardo al rapporto con l'istituto di previdenza.

B. Dipendenti operativi

Le Direzioni competenti, d'intesa con la Direzione delle finanze, stabiliscono indennità supplementari, in particolare per

a. lavori permanenti con bitume o asfalto a freddo,

b. la conduzione di macchine e apparecchi per lavori di pavimentazione, per la sabbiatura di superfici asfaltate o di superfici contigue più estese con il metodo a freddo, per la posa di manti stradali, per la sabbiatura nella manutenzione di veicoli e per i lavori di segnaletica orizzontale e l'uso di martelli pneumatici,

c. lavori in acque luride e in impianti molto sporchi di teleriscaldamento,

d. lavori nel canale di teleriscaldamento e nelle gallerie laterali,

e. lavori di costruzione e di scavo in terreni bagnati,

f. lavori in acque stagnanti o correnti, come in particolare la pesca elettrica o le operazioni di taglio di canneti.

50

Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)

177.111

1 I finimenti da lavoro e gli utensili da legno sono messi a dispo-

sizione, di regola, agli impiegati salariati a ore dal Dipartimento foreste,

mentre agli impiegati salariati a cottimo sono messi a disposizione dagli

stessi. Se gli impiegati mettono a disposizione i propri utensili, rice-

veranno un’indennità stabilita dall’Ufficio del paesaggio e della natura.

2 L’Ufficio del paesaggio e della natura disciplina l’orario di lavoro

quotidiano. In caso di lavoro a cottimo, l’orario di lavoro non può

superare le 50 ore settimanali e le 2184 ore annuali complessive.

20 L'orario di lavoro settimanale degli impiegati agricoli ammonta, in media annuale, a non più di 48 ore.

Impiegati agricoli

Foreste demaniali

42 La Direzione competente, d'intesa con la Direzione delle

Finanze aziendali, disciplina la retribuzione dei dipendenti temporaneamente

occupati in posti di lavoro con mansioni particolarmente gravose o sporche

o in quelli con esposizione a calore particolarmente intenso.

dipendenti

del servizio

lavanderia del

penitenziario

1. Il personale di servizio domestico per gli edifici e i locali della Centrale

Amministrazione dei servizi domestici, nonché per gli oggetti eventualmente

gestiti dall'Ufficio dell'edilizia civile su base contrattuale, è

sottoposto all'organizzazione dei servizi domestici dell'Ufficio dell'edilizia

civile. Il personale di servizio domestico per tutti gli edifici e i locali

al di fuori dell'amministrazione centrale è sottoposto ai superiori delle

rispettive unità di servizio designati dalle direzioni competenti o

dagli organi della giustizia.

2. Se unità di servizio di diversi ambiti di competenza si trovano in

stretta vicinanza, il servizio di pulizia all'interno di un edificio o

di un complesso di edifici deve essere gestito dall'unità a cui spetta

il compito di responsabile dell'edificio o che presenta la superficie

di pulizia maggiore.

Caposquadra

42 Agli impiegati di servizio degli uffici della Direzione costruzioni e

della Direzione dell’economia pubblica nonché al personale della lavanderia

dell’Istituto penitenziario viene versata un’indennità di fr. 2.75 all’ora,

se svolgono temporaneamente la funzione di caposquadra di un

gruppo di almeno tre collaboratori o collaboratrici.

1.4.25-128

51

177.111

Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEP)

C. Rapporti di lavoro particolari

Nuova assun-

zione dopo il

raggiungimento

del limite di età

Personale

ausiliario

Praticanti e

Uditori

Apprendisti

41 1 I dipendenti, dopo aver raggiunto l'età pensionabile

secondo l'Art. 24c della Legge sul personale², possono essere riassunti a tempo

determinato per un massimo di un anno, se le esigenze di servizio lo richiedono.

In casi motivati, l'impiego a tempo determinato può essere

prorogato di un anno alla volta.

2 L'assunzione e la proroga richiedono il consenso della

Direzione o del competente tribunale cantonale superiore.

1 Gli ausiliari sono impiegati che, al di fuori della dotazione organica,

vengono assunti a tempo determinato per un massimo di dodici mesi. Gli

ausiliari assunti in sostituzione di impiegati inabili al lavoro possono essere

assunti per un massimo di due anni.24

2 Le Direzioni, i tribunali cantonali superiori o le autorità da

essi autorizzate possono assumere ausiliari nel rispetto del budget.32

3 Per il rapporto di lavoro si applica la presente ordinanza, salvo che il

Consiglio di Governo e i tribunali cantonali superiori non emanino

disposizioni particolari.

4 La retribuzione è stabilita in base a una classe salariale del piano di

classificazione.

1 Le Direzioni e gli Uffici da esse autorizzati possono, nell’ambito

del preventivo, assumere praticanti nonché auditrici e auditori.

2 Per il loro rapporto di lavoro vale la presente ordinanza, sempre

che il Consiglio di Stato non emani disposizioni particolari. Il

Consiglio di Stato disciplina la rimunerazione con direttive par-

ticolari.

3 L’assunzione e la rimunerazione di auditrici e auditori della giusti-

zia sono rette da concordanti disposizioni dei Tribunali cantonali

superiori, d’intesa con la Direzione delle finanze.

42 1 I posti di tirocinio secondo la legislazione federale sulla formazione

professionale, nonché quelli per le professioni sanitarie, sono fissati

nel piano degli impieghi.

2 I salari dei tirocinanti secondo la legislazione federale sulla

formazione professionale sono fissati dalla Direzione delle finanze e dai

tribunali cantonali superiori, d'intesa con la Direzione delle finanze,

nell'ambito delle retribuzioni usuali sul posto. I salari dei tirocinanti

delle professioni sanitarie sono fissati dalla Direzione della sanità

d'intesa con la Direzione delle finanze.

52

Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)

177.111

3 I tirocinanti commerciali e i tirocinanti informatici dell'Amministrazione

centrale e distrettuale sono assunti dall'Ufficio del personale; gli altri

tirocinanti di cui al capoverso 2 frase 1 sono assunti dall'ufficio competente.

L'assunzione dei tirocinanti nel settore della giustizia è effettuata dai

tribunali cantonali superiori, dai tribunali e dai notariati.

4 Il contratto di tirocinio è soggetto al diritto pubblico, fatte salve le

disposizioni imperative del Codice delle obbligazioni svizzero8.

XI. Disposizioni transitorie e finali

1 Le autorità e i tribunali consegnano ai dipendenti la **Legge sul

personale** e le relative **ordinanze** o una sintesi equivalente

all'inizio del rapporto di lavoro e li informano sulle modifiche.

2 I dipendenti hanno diritto a ricevere gratuitamente le nuove edizioni e

gli aggiornamenti delle ordinanze. Li ritirano presso il servizio del

personale competente.

Sempre che la presente ordinanza non disponga esplicitamente altrimenti, per il calcolo delle pretese valgono

a. come giorni lavorativi i giorni lavorativi della settimana di 5, 51/2 o 6 giorni determinante,

b. come settimane o mesi le settimane intere di sette giorni o i mesi civili effettivi interi.

Bei der Erteilung jeder Bewilligung wird deren Gültig- Dauer von

keitsdauer bestimmt.

Bewilligungen

**Traduzione:**

Nella concessione di ogni autorizzazione ne viene determinata la durata di validità.

Autorizzazioni

Arbeitsverhältnisse, die bei der kantonalen42 Zentral- und Berechnung

Bezirksverwaltung, einschliesslich Universität und Fachhochschulen, der Dienstjahre

den Gerichten und Notariaten vor dem Inkrafttreten dieser Verord-

nung Bestand hatten, werden ungeachtet des Beschäftigungsgrades für

die Berechnung der Dienstjahre mit berücksichtigt.

---

Rapporti di lavoro, esistenti presso l'Amministrazione cantonale e distrettuale, inclusa l'Università e le Scuole universitarie professionali, i Tribunali e i Notariati prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, vengono considerati ai fini del calcolo degli anni di servizio, indipendentemente dal grado di occupazione.

1 Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1999 in Kraft.

2 Die nachstehenden Verordnungen, Vollziehungsbestimmungen herigen Rechts

und Beschlüsse werden auf diesen Zeitpunkt aufgehoben: . . .11

1.4.25-128

53

177.111 Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)

3 Frühere Weisungen und Richtlinien der Personalkommission gel-

ten bis zum Erlass sie ersetzender Bestimmungen weiter, sofern sie

dem Personalgesetz², der Personalverordnung³ und dieser Verordnung

nicht widersprechen.

Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 17. April 2019

(OS 74, 311)

I. Lehrpersonen, Vikarinnen und Vikare, die dem Lehrpersonal-

gesetz unterstehen, steht bis zum Inkrafttreten der Änderung der Lehr-

personalverordnung vom 17. April 2019 folgender Ferienanspruch zu

a. bis und mit dem Kalenderjahr, in dem sie das

20. Altersjahr vollenden 5 Wochen

b. vom Beginn des Kalenderjahres an, in dem sie das

21. Altersjahr vollenden 4 Wochen

c. vom Beginn des Kalenderjahres an, in dem sie das

50. Altersjahr vollenden 5 Wochen

d. vom Beginn des Kalenderjahres an, in dem sie das

60. Altersjahr vollenden 6 Wochen

II. Ferienansprüche, die bis zum Inkrafttreten der Verordnungs-

änderung entstanden sind und nicht bezogen wurden, sind von § 124

Abs. 3 ausgenommen.

Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 31. März 2021

(OS 76, 165)

Der bezahlte Vaterschaftsurlaub gemäss § 96 a Abs. 1 gilt bei Ge-

burt eines Kindes ab dem 1. Januar 2021.

Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 16. März 2022

(OS 77, 398)

I. Bei Anstellungsverhältnissen, die vor Inkrafttreten der Ände-

rung aufgelöst werden, beurteilt sich die Abfindung nach dem bisheri-

gen Recht.

54

Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)

177.111

II. Auf Kündigungsverfahren gemäss § 19 des Personalgesetzes,

die vor Inkrafttreten der Änderung eingeleitet wurden, bleibt das bishe-

rige Recht anwendbar.

Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 31. August 2022

(OS 77, 463)

I. Das neue Recht gemäss § 96 a Abs. 1 lit. b gilt bei Geburt eines

Kindes ab 1. Juli 2022.

II. Wird bei Angestellten ein Kindesverhältnis innert sechs Mona-

ten nach Inkrafttreten der Änderung begründet, bleibt § 96 a Abs. 3 in der

vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 31. August 2022 geltenden

Fassung anwendbar.

III. Auf Angestellte, die ein Kind sechs Monate nach Inkrafttreten

der Änderung in ein Pflegeverhältnis aufnehmen, bleibt § 98 in der vor

dem Inkrafttreten der Änderung vom 31. August 2022 geltenden Fas-

sung anwendbar.

Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 10. Januar 2024

(OS 79, 11)

Die Änderung vom 10. Januar 2024 ist anwendbar auf Todesfälle,

die sich ab dem Inkrafttreten ereignet haben.

1 OS 55, 249.

2 LS 177.10.

3 LS 177.11.

4 Obsolet.

5 Aufgehoben; OS 48, 389.

6 LS 432.11; heute: LS 170.6.

7 LS 432.111; heute: LS 170.61.

8 SR 220.

9 SR 412.10.

10 SR 832.20.

11 Text siehe OS 55, 296.

1.4.25-128

55

177.111

Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)

12 Fassung gemäss RRB vom 16. Mai 2001 (OS 56, 607). In Kraft seit 1. Juli 2001.

13 Fassung gemäss RRB vom 24. Juli 2002 (OS 57, 271). In Kraft seit 1. Septem-

ber 2002.

14 Fassung gemäss RRB vom 11. Dezember 2002 (OS 57, 352). In Kraft seit

1. Januar 2003.

15 Fassung gemäss RRB vom 3. Dezember 2003 (OS 58, 269). In Kraft seit

1. Januar 2004.

16 Aufgehoben durch RRB vom 3. Dezember 2003 (OS 58, 269). In Kraft seit

1. Januar 2004.

17 Fassung gemäss RRB vom 5. Mai 2004 (OS 59, 138). In Kraft seit 1. Januar

2005.

18 Aufgehoben durch RRB vom 5. Mai 2004 (OS 59, 138). In Kraft seit 1. Januar

2005.

19 Fassung gemäss RRB vom 8. Dezember 2004 (OS 59, 451). In Kraft seit

1. Januar 2005.

20 Fassung gemäss RRB vom 6. Dezember 2005 (OS 60, 520; AB12005, 1550). In

Kraft seit 1. Januar 2006.

21 Aufgehoben durch RRB vom 6. Dezember 2005 (OS 60, 520; AB12005, 1550).

In Kraft seit 1. Januar 2006.

22 Fassung gemäss RRB vom 29. November 2006 (OS 61, 483; AB1 2006, 1696).

In Kraft seit 1. Januar 2007.

23 Eingefügt durch RRB vom 24. Oktober 2007 (OS 62, 455; AB12007, 1984). In

Kraft seit 1. April 2008.

24 Fassung gemäss RRB vom 24. Oktober 2007 (OS 62, 455; ABI 2007, 1984). In

Kraft seit 1. April 2008.

25 Eingefügt durch RRB vom 4. Juni 2008 (OS 63, 341; AB1 2008, 905). In Kraft

seit 1. Juli 2008.

26 Fassung gemäss RRB vom 4. Juni 2008 (OS 63, 341; AB1 2008, 905). In Kraft

seit 1. Juli 2008.

27 Fassung gemäss RRB vom 4. Juni 2008 (OS 63, 344; ABI 2008, 913). In Kraft

seit 1. Juli 2008.

28 Fassung gemäss RRB vom 26. November 2008 (OS 63, 618; AB1 2008, 2192).

In Kraft seit 1. Januar 2009.

29 Fassung gemäss RRB vom 3. Dezember 2008 (OS 63, 665; AB1 2008, 2285). In

Kraft seit 1. Januar 2009.

30 Fassung gemäss RRB vom 11. Februar 2009 (OS 64, 109; ABI 2009, 347). In

Kraft seit 1. Januar 2009.

31 Aufgehoben durch RRB vom 11. Februar 2009 (OS 64, 109; ABI 2009, 347).

In Kraft seit 1. Januar 2009.

32 Fassung gemäss RRB vom 17. Juni 2009 (OS 65, 103; ABI 2010, 106). In Kraft

seit 1. Januar 2010.

33 Fassung gemäss RRB vom 2. Dezember 2009 (OS 65, 1; ABI 2009, 2421). In

Kraft seit 1. Juli 2010.

34 Fassung gemäss Berichtigung vom 12. März 2010 (OS 65, 155). In Kraft seit

1. Juli 2010.

56

Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)

177.111

35 Fassung gemäss RRB vom 17. November 2010 (OS 65, 997; AB1 2010, 2610).

In Kraft seit 1. Januar 2011.

36 Fassung gemäss RRB vom 14. September 2011 (OS 66, 814; ABI 2011, 2717).

In Kraft seit 1. Dezember 2011.

37 Fassung gemäss RRB vom 2. November 2011 (OS 66, 978; ABI 2011, 3236).

In Kraft seit 1. Januar 2012.

38 Fassung gemäss RRB vom 10. Dezember 2014 (OS 69, 618; ABI 2014-12-19).

In Kraft seit 1. Januar 2015.

39 Fassung gemäss RRB vom 19. August 2015 (OS 70, 357; AB1 2015-08-28). In

Kraft seit 1. Januar 2016.

40 Fassung gemäss RRB vom 7. Juni 2016 (OS 71, 369; AB1 2016-06-24). In Kraft

seit 1. Januar 2017.

41 Eingefügt durch RRB vom 23. November 2016 (OS 72, 32; ABI 2016-12-09).

In Kraft seit 1. März 2017.

42 Fassung gemäss RRB vom 23. November 2016 (OS 72, 32; ABI 2016-12-09).

In Kraft seit 1. März 2017.

43 Aufgehoben durch RRB vom 23. November 2016 (OS 72, 32; ABI 2016-12-

09). In Kraft seit 1. März 2017.

44 Fassung gemäss RRB vom 4. Oktober 2017 (OS 72, 574; ABI 2017-10-20). In

Kraft seit 1. Januar 2018.

45 Fassung gemäss RRB vom 24. Oktober 2018 (OS 74, 2; ABI 2018-10-26). In

Kraft seit 1. Januar 2019.

46 Eingefügt durch RRB vom 17. April 2019 (OS 74, 311; ABI2019-04-26). In Kraft

seit 1. Januar 2020.

47 Fassung gemäss RRB vom 17. April 2019 (OS 74, 311; AB12019-04-26). In Kraft

seit 1. Januar 2020.

48 Fassung gemäss RRB vom 30. Oktober 2019 (OS 75, 9; AB1 2019-11-08). In

Kraft seit 1. Januar 2020.

49 Fassung gemäss RRB vom 1. Juli 2020 (OS 75, 405; AB12020-07-10). In Kraft

seit 1. Oktober 2020.

50 Eingefügt durch RRB vom 31. März 2021 (OS 76, 165; AB1 2021-04-09). In

Kraft seit 1. Januar 2021.

51 Fassung gemäss RRB vom 31. März 2021 (OS 76, 165; AB1 2021-04-09). In

Kraft seit 1. Januar 2021.

52 Aufgehoben durch RRB vom 31. März 2021 (OS 76, 165; AB1 2021-04-09). In

Kraft seit 1. Januar 2021.

53 Fassung gemäss RRB vom 1. September 2021 (OS 76, 354; ABI 2021-09-10). In

Kraft seit 1. Juli 2021.

54 Fassung gemäss RRB vom 25. August 2021 (OS 76, 353; ABI 2021-09-10). In

Kraft seit 1. November 2021.

55 Fassung gemäss RRB vom 27. Oktober 2021 (OS 77, 2; ABI 2021-11-05). In

Kraft seit 1. Januar 2022.

56 Eingefügt durch RRB vom 25. November 2020 (OS 77, 141; ABI 2021-12-04).

In Kraft seit 1. Juli 2022.

1.4.25-128

57

177.111

Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)

57 Fassung gemäss RRB vom 25. November 2020 (OS 77, 141; ABI 2021-12-04).

In Kraft seit 1. Juli 2022.

58 Fassung gemäss RRB vom 16. März 2022 (OS 77, 398; ABI 2022-03-25). In Kraft

seit 1. Oktober 2022.

59 Fassung gemäss RRB vom 31. August 2022 (OS 77, 463; ABI 2022-09-09). In

Kraft seit 1. Juli 2022.

60 Fassung gemäss RRB vom 27. September 2023 (OS 79, 2; ABI 2023-10-02).

In Kraft seit 1. Januar 2024.

61 Eingefügt durch RRB vom 10. Januar 2024 (OS 79, 11; ABI 2024-01-19). In

Kraft seit 1. Januar 2024.

62 Fassung gemäss RRB vom 10. Januar 2024 (OS 79, 11; ABI 2024-01-19). In Kraft

seit 1. Januar 2024.

63 Fassung gemäss RRB vom 25. September 2024 (OS 80, 2; ABI 2024-10-04). In

Kraft seit 1. Januar 2025.

58

Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)

Anhang 1: Einreihungsplan

Klasse 1

Betriebsmitarbeiter/in

Klasse 2

Betriebsmitarbeiter/in

Klasse 3

Betriebsmitarbeiter/in

Klasse 4

Betriebsmitarbeiter/in

Tierpflegergehilfe/-gehilfin

Klasse 533

Betriebsangestellte/r

Büroangestellte/r

Facharbeiter/in

Hauswirtschaftliche/r Angestellte/r

Hilfskoch/-köchin

Laborhilfe

Magaziner/in

Portier

Technische/r Angestellte/r

Tierpflegergehilfe/-gehilfin

Klasse 633

Betriebsangestellte/r

Büroangestellte/r

Facharbeiter/in

Hauswirtschaftliche/r Angestellte/r

Hilfskoch/-köchin

Laborhilfe

Magaziner/in

Pflegehelfer/in

Portier

Sicherheitsangestellte/r

Technische/r Angestellte/r

Tierpflegergehilfe/-gehilfin

Waldarbeiter/in

1.4.25-128

177.111

59

177.111

Klasse 733

Betriebsangestellte/r

Facharbeiter/in

Gerichtsangestellte/r

Hauswirtschaftliche/r Angestellte/r

Hilfskoch/-köchin

Laborhilfe

Landwirtschaftliche/r Angestellte/r

Magaziner/in

Notariatsangestellte/r

Pflegehelfer/in

Portier

Sicherheitsangestellte/r

Technische/r Angestellte/r

Tierpflegergehilfe/-gehilfin

Verwaltungsangestellte/r

Waldarbeiter/in

Weibel/in

Klasse 833, 36

Betriebsangestellte/r

Chauffeur/Chauffeuse

Datatypist/in

Facharbeiter/in

Gerichtsangestellte/r

Hauswirtschaftliche/r Angestellte/r

Hilfskoch/-köchin

Laborhilfe

Landwirtschaftliche/r Angestellte/r

Magaziner/in

Medizinisch-Technische/r Angestellte/r

Pflegehelfer/in

Portier

Sicherheitsangestellte/r

Strassenwärter/in

Technische/r Angestellte/r

Verwaltungsangestellte/r

Waldarbeiter/in

Weibel/in

60

Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)

Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)

Klasse 933, 44

Bibliothekar/in

Chauffeur/Chauffeuse

Dokumentalist/in

Fachfrau/Fachmann Betreuung

Fachfrau/-mann Gesundheit

Fachfrau/-mann Information und Dokumentation

Gärtner/in

Handwerker/in

Hauswart/in

Hauswirtschaftliche/r Angestellte/r

Informatiker/in

Koch/Köchin

Laborant/in

Landwirtschaftliche/r Angestellte/r

Magaziner/in

Medizinische/r Praxisassistent/in

Medizinisch-Technische/r Angestellte/r

Notariatssekretär/in

Pflegeassistent/in

Pflegehelfer/in

Portier mbA

Sicherheitsangestellte/r

Strassenwärter/in

Technische/r Assistent/in

Verwaltungssekretär/in

Waldarbeiter/in

Wasserbauarbeiter/in

Weibel/in

Klasse 1033, 44

Bibliothekar/in

Chauffeur/Chauffeuse

Dokumentalist/in

Equipenchef/in

Fachfrau/Fachmann Betreuung

Fachfrau/-mann Gesundheit

Fachfrau/-mann Information und Dokumentation

Forstwart/in

Gärtner/in

Handwerker/in

Hauswart/in

Hauswirtschaftliche/r Equipenchef/in

Informatiker/in

1.4.25-128

177.111

61

177.111

Koch/Köchin

Laborant/in

Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)

Landwirtschaftliche/r Angestellte/r

Magazinchef/in

Medizinische/r Praxisassistent/in

Medizinisch-Technische/r Assistent/in

Notariatssekretär/in

Pflegeassistent/in

Portier mbA

Sicherheitsangestellte/r

Strassenwärter/in

Technische/r Assistent/in

Therapieassistent/in

Tierpfleger/in

Verwaltungssekretär/in

Wasserbauarbeiter/in

Weibel/in

Klasse 1133, 44

Bibliothekar/in

Chauffeur/Chauffeuse mbA

Dokumentalist/in

Equipenchef/in

Fachfrau/Fachmann Betreuung mbA

Fachfrau/-mann Gesundheit mbA

Fachfrau/-mann Information und Dokumentation

Forstwart/in

Gärtner/in

Handwerker/in

Hauswart/in

Hauswirtschaftliche/r Equipenchef/in

Informatiker/in

Koch/Köchin

Laborant/in

Landwirtschaftliche/r Angestellte/r mbA

Magazinchef/in

Medizinische/r Praxisassistent/in mbA

Medizinisch-Technische/r Assistent/in

Notariatssekretär/in

Personalassistent/in

Portier mbA

Strassenwärter/in mbA

Technische/r Assistent/in

Therapieassistent/in

62

Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)

Tierpfleger/in

Verwaltungssekretär/in

Weibel/in

Klasse 1233, 44

Aufseher/in

Bibliothekar/in

Chauffeur/Chauffeuse mbA

Dokumentalist/in

Equipenchef/in

Fachfrau/Fachmann Betreuung mbA

Fachfrau/-mann Gesundheit mbA

Fachfrau/-mann Information und Dokumentation

Forstwart/in mbA

Gärtner/in

Hausmeister/in

Hauswirtschaftliche/r Equipenchef/in

Informatiker/in

Koch/Köchin

Koch/Köchin mbA

Krankenpfleger/in FA SRK

Laborant/in

Laborant/in mbA

Landwirtschaftliche/r Angestellte/r mbA

Magazinchef/in

Medizinische/r Praxisassistent/in mbA

Medizinisch-Technische/r Assistent/in

Notariatssekretär/in

Personalassistent/in

Portier mbA

Rechnungsführer/in

Spezialhandwerker/in

Strassenwärter/in mbA

Technische/r Assistent/in

Tierpfleger/in

Verwaltungssekretär/in

Vorarbeiter/in

Weibel/in

Klasse 1333, 44

Abteilungstierpfleger/in

Aspirant des Polizeikorps

Aufseher/in

Bibliothekar/in mbA

1.4.25-128

177.111

63

177.111 Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)

Chauffeur/Chauffeuse mbA

Diplomierte/r Pflegefachfrau/-mann Diplomniveau I

Dokumentalist/in mbA

Fachfrau/Fachmann Betreuung mbA

Fachfrau/-mann Gesundheit mbA

Forstwart/in mbA

Gruppenchef/in

Handwerkermeister/in

Hausmeister/in

Hauswirtschaftliche/r Betriebsleiter/in

Informatiker/in mbA

Koch/Köchin mbA

Krankenpfleger/in FA SRK mbA

Laborant/in

Laborant/in mbA

Landwirtschaftliche/r Angestellte/r mbA

Magazinchef/in

Medizinisch-Technische/r Assistent/in

Medizinisch-Technische/r Assistent/in mbA

Notariatssekretär/in mbA

Obergärtner/in

Personalassistent/in

Personalfachverantwortliche/r

Rechnungsführer/in

Rettungssanitäter/in

Spezialhandwerker/in

Techniker/in

Therapeut/in

Verwaltungsassistent/in

Verwaltungssekretär/in mbA

Vorarbeiter/in

Klasse 1433, 44

Abteilungstierpfleger/in

Aktivierungsfachfrau/-mann HF

Arbeitsagoge/-agogin

Aufseher/in mbA

Bewegungs- und Tanztherapeut/in HF

Bibliothekar/in mbA

Biomedizinische/r Analytiker/in HF

Diplomierte/r Pflegefachfrau/-mann Diplomniveau I mbA

Dokumentalist/in mbA

Fachfrau/-mann für medizinisch-technische Radiologie HF

Fachfrau/-mann Operationstechnik HF

64

Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)

177.111

Förster/in HF

Gefreiter des Polizeikorps

Gruppenchef/in

Handwerkermeister/in

Hausmeister/in

Hauswirtschaftliche/r Betriebsleiter/in

Hebamme

Informatiker/in mbA

Instruktor/in des Zivilschutzes

Koch/Köchin mbA

Laborant/in mbA

Landwirtschaftliche/r Betriebsleiter/in

Leitende/r Medizinisch-Technische/r Assistent/in

Leiter/in Labor

Materialverwalter/in

Medizinisch-Technische/r Assistent/in mbA

Notariatssekretär/in mbA

Obergärtner/in

Orthoptist/in HF

Personalfachverantwortliche/r

Pflegefachfrau/-mann HF

Polizeisoldat des Polizeikorps

Rechnungsführer/in

Revisionsassistent/in

Sozialpädagoge/-pädagogin HF

Spezialhandwerker/in

Techniker/in

Therapeut/in

Therapeut/in mbA

Verwaltungsassistent/in

Verwaltungssekretär/in mbA

Vorarbeiter/in

Klasse 1533, 36, 44, 49

Aktivierungsfachfrau/-mann HF

Arbeitsagoge/-agogin

Aufseher/in mbA

Ausbildner/in

Betriebsleiter/in

Bewegungs- und Tanztherapeut/in HF

Bibliothekar/in mbA

Biomedizinische/r Analytiker/in HF

Dokumentalist/in mbA

Fachfrau/-mann für medizinisch-technische Radiologie HF

1.4.25-128

65

177.111

Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)

Fachfrau/-mann Operationstechnik HF

Fischereiaufseher/in

Förster/in HF

Gruppenchef/in

Handwerkermeister/in

Hauswirtschaftliche/r Betriebsleiter/in

Hebamme

Hebamme mbA

Informatiker/in mbA

Instruktor/in des Zivilschutzes

Koch/Köchin mbA

Korporal des Polizeikorps

Küchenchef/in

Laborant/in mbA

Landwirtschaftliche/r Betriebsleiter/in

Leitende/r Medizinisch-Technische Assistent/in

Leiter/in Labor

Materialverwalter/in

Medizinisch-Technische/r Assistent/in mbA

Notariatsassistent/in

Notariatssekretär/in mbA

Oberaufseher/in

Obergärtner/in

Obertierpfleger/in

Orthoptist/in HF

Personalberater/in RAV

Personalfachverantwortliche/r

Pflegefachfrau/-mann HF

Rechnungssekretär/in

Revisionsassistent/in

Sozialpädagoge/-pädagogin HF

Techniker/in

Therapeut/in mbA

Verwaltungsassistent/in

Verwaltungssekretär/in mbA

Klasse 1633, 34, 39, 44, 49

Adjunkt/in

Aktivierungsfachfrau/-mann HF mbA

Architekt/in

Assistenzstaatsanwalt/-anwältin

Ausbildner/in

Berufsberater/in

Bewegungs- und Tanztherapeut/in HF mbA

66

Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)

177.111

Biomedizinische/r Analytiker/in HF mbA

Controller/in

Ergotherapeut/in FH

Ernährungsberater/in FH

Fachfrau/-mann für medizinisch-technische Radiologie HF mbA

Fachfrau/-mann Operationstechnik HF mbA

Förster/in HF mbA

Hauswirtschaftliche/r Betriebsleiter/in mbA

Hebamme mbA

Hebamme/Geburtshelfer FH

Informatikspezialist/in

Informations- und Dokumentationsspezialist/in

Ingenieur/in

Instruktor/in des Zivilschutzes

Juristische/r Sekretär/in

Küchenchef/in

Laborant/in mbA

Landwirtschaftliche/r Betriebsleiter/in

Leitende/r Medizinisch-Technische Assistent/in

Leiter/in Gebärabteilung

Leiter/in Labor

Materialverwalter/in

Medizinisch-Technische/r Assistent/in mbA

Notariatsassistent/in

Notariatssekretär/in mbA

Oberaufseher/in

Obertierpfleger/in

Organisator/in

Orthoptist/in HF mbA

Personalberater/in RAV

Personalfachverantwortliche/r

Pflegefachfrau/-mann HF mbA

Pflegefachfrau/-mann HF mit Zusatzausbildung

Pflegefachfrau/-mann FH

Pflegeexperte/-in

Physiotherapeut/in FH

Psychologe/-login

Rechnungssekretär/in

Revisionsassistent/in

Revisor/in

Sektorleiter/in

Sozialarbeiter/in

Sozialpädagoge/-pädagogin FH

Sozialpädagoge/-pädagogin HF mbA

Steuerkommissär/in

1.4.25-128

67

177.111

Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)

Stv. Jugendanwalt/-anwältin

Stv. Staatsanwalt/-anwältin

Techniker/in

Therapeut/in mbA

Verwaltungsassistent/in

Verwaltungssekretär/in mbA

Wachtmeister des Polizeikorps

Werkstattchef/in

Wissenschaftliche/r Bibliothekar/in

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in

Klasse 1733, 36, 39, 44

Adjunkt/in

Aktivierungsfachfrau/-mann HF mbA

Architekt/in

Assistent/in

Assistenzstaatsanwalt/-anwältin

Berufsberater/in

Bewegungs- und Tanztherapeut/in HF mbA

Controller/in

Ergotherapeut/in FH mbA

Ernährungsberater/in FH mbA

Förster/in HF mbA

Gefängnisverwalter/in

Gerichtsschreiber/in an einem Bezirksgericht

Hauswirtschaftliche/r Betriebsleiter/in mbA

Hebamme/Geburtshelfer FH mbA

Informatikspezialist/in

Informations- und Dokumentationsspezialist/in

Ingenieur/in

Inspektor/in

Instruktor/in des Zivilschutzes

Juristische/r Sekretär/in

Küchenchef/in

Leitende/r Medizinisch-Technische/r Assistent/in

Leiter/in Abteilung/Bereich Pflege

Leiter/in Biomedizinische Analytik

Leiter/in Gebärabteilung

Leiter/in Labor

Leiter/in medizinisch-technische Radiologie

Leiter/in Operationstechnik

Leiter/in Therapie

Logopäde/-pädin

Notariatsassistent/in

68

Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO) 177.111

Oberaufseher/in

Organisator/in

Orthoptist/in HF mbA

Personalfachverantwortliche/r

Pflegeexperte/-in

Pflegefachfrau/-mann FH mbA

Pflegefachfrau/-mann mit Zusatzausbildung mbA

Physiotherapeut/in FH mbA

Psychologe/-login

Rechnungssekretär/in

Revisor/in

Sektorleiter/in

Sozialarbeiter/in

Sozialpädagoge/-pädagogin FH mbA

Steuerkommissär/in

Stv. Jugendanwalt/-anwältin

Stv. Staatsanwalt/-anwältin

Therapeut/in mbA

Wachtmeister mbA des Polizeikorps

Werkstattchef/in

Wissenschaftliche/r Bibliothekar/in

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in

Klasse 1833, 36, 39, 44

Abteilungschef/in

Adjunkt/in

Architekt/in

Assistent/in

Assistenzstaatsanwalt/-anwältin

Ausbildungsleiter/in

Berufsberater/in

Chefinstruktor/in des Zivilschutzes

Controller/in

Ergotherapeut/in FH mbA

Ernährungsberater/in FH mbA

Feldweibel des Polizeikorps

Gefängnisverwalter/in

Gerichtsschreiber/in an einem Bezirksgericht

Hauswirtschaftliche/r Betriebsleiter/in mbA

Informatikspezialist/in

Informations- und Dokumentationsspezialist/in

Ingenieur/in

Inspektor/in

Juristische/r Sekretär/in

1.4.25-128 69

177.111

Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)

Küchenchef/in

Leitende/r Medizinisch-Technische/r Assistent/in

Leiter/in Abteilung/Bereich Pflege

Leiter/in Biomedizinische Analytik

Leiter/in Gebärabteilung

Leiter/in Labor

Leiter/in medizinisch-technische Radiologie

Leiter/in Operationstechnik

Leiter/in Therapie

Logopäde/-pädin

Notariatsassistent/in

Notar/-Stellvertreter/in

Organisator/in

Personalbereichsleiter/in

Pflegeexperte/-in

Physiotherapeut/in FH mbA

Psychologe/-login

Rechnungssekretär/in

Revisor/in

Sanitätschef/in

Sektorleiter/in

Sozialarbeiter/in mbA

Sozialpädagoge/-pädagogin FH mbA

Steuerkommissär/in

Stv. Jugendanwalt/-anwältin

Stv. Staatsanwalt/-anwältin

Werkstattchef/in

Wissenschaftliche/r Bibliothekar/in

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in

Klasse 1933, 36, 39, 44

Abteilungschef/in

Adjunkt/in

Architekt/in

Assistenzarzt/-ärztin

Assistenzstaatsanwalt/-anwältin

Ausbildungsleiter/in

Berufsberater/in mbA

Chef/in des Rechnungswesens

Chefinstruktor/in des Zivilschutzes

Controller/in

Feldweibel mbA des Polizeikorps

Gefängnisverwalter/in

Gerichtsschreiber/in an einem Bezirksgericht

70

Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)

177.111

Gerichtsschreiber/in an einem obersten kantonalen Gericht

Gerichtsschreiber/in an einem Rekursgericht

Informatikspezialist/in

Informations- und Dokumentationsspezialist/in

Ingenieur/in

Inspektor/in

Juristische/r Sekretär/in

Leitende/r Medizinisch-Technische/r Assistent/in

Leiter/in Abteilung/Bereich Pflege

Leiter/in Biomedizinische Analytik

Leiter/in Gebärabteilung

Leiter/in Labor

Leiter/in medizinisch-technische Radiologie

Leiter/in Operationstechnik

Leiter/in Therapie

Logopäde/-pädin

Notar/-Stellvertreter/in

Oberassistent/in

Organisator/in

Personalbereichsleiter/in

Pflegewissenschafter/in

Physiowissenschafter/in

Psychologe/-login

Revisor/in

Sektorleiter/in

Sozialarbeiter/in mbA

Sozialpädagogin/Sozialpädagoge FH mbA

Steuerkommissär/in

Stv. Jugendanwalt/-anwältin

Stv. Staatsanwalt/-anwältin

Wissenschaftliche/r Bibliothekar/in

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in

Klasse 2033, 36, 39, 44

Abteilungschef/in

Adjutant des Polizeikorps

Adjunkt/in

Architekt/in

Assistenzarzt/-ärztin

Assistenzstaatsanwalt/-anwältin

Berufsberater/in mbA

Bezirksratsschreiber/in

Chef/in des Rechnungswesens

Controller/in

1.4.25-128

71

177.111

Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)

Gerichtsschreiber/in an einem obersten kantonalen Gericht

Gerichtsschreiber/in an einem Rekursgericht

Habilitierte/r Oberassistent/in

Informatik-Controller/in

Informatikspezialist/in

Informations- und Dokumentationsspezialist/in

Ingenieur/in

Juristische/r Sekretär/in

Leitende/r Bezirksgerichtsschreiber/in

Leitende/r Medizinisch-Technische/r Assistent/in

Leiter/in Abteilung/Bereich Pflege

Leiter/in biomedizinische Analytik

Leiter/in des Pflegedienstes

Leiter/in Gebärabteilung

Leiter/in Labor

Leiter/in medizinisch-technische Radiologie

Leiter/in Therapie

Notar/-Stellvertreter/in

Oberassistent/in

Organisator/in

Personalbereichsleiter/in

Pflegewissenschafter/in

Physiowissenschafter/in

Psychologe/-login

Revisor/in

Schulleiter/in

Spitalarzt/-ärztin

Steuerkommissär/in

Stv. Jugendanwalt/-anwältin

Stv. Staatsanwalt/-anwältin

Wissenschaftliche/r Bibliothekar/in

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in

Klasse 2133, 36, 44

Abteilungschef/in

Adjunkt/in mbA

Architekt/in mbA

Assistenzarzt/-ärztin

Bezirksratsschreiber/in

Chef/in des Rechnungswesens

Controller/in mbA

Gerichtsschreiber/in mbA an einem obersten kantonalen Gericht

Gerichtsschreiber/in mbA an einem Rekursgericht

Habilitierte/r Oberassistent/in

72

Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)

Informatikspezialist/in mbA

Informations- und Dokumentationsspezialist/in mbA

Ingenieur/in mbA

Juristische/r Sekretär/in mbA

Kreisforstmeister/in

Leitende/r Bezirksgerichtsschreiber/in

Leitende/r Gerichtsschreiber/in Verwaltungsgericht

Leitende/r Psychologe/-login

Leiter/in Abteilung/Bereich Pflege

Leiter/in Biomedizinische Analytik

Leiter/in des Pflegedienstes

Leiter/in Fachentwicklung Pflege

Leiter/in Fachentwicklung Physiotherapie

Leiter/in medizinisch-technische Radiologie

Leiter/in Therapie

Leutnant des Polizeikorps

Notar/in-Stellvertreter/in

Oberarzt/-ärztin

Oberassistent/in

Personalbereichsleiter/in

Revisor/in mbA

Spitalarzt/-ärztin

Steuerkommissär/in mbA

Wissenschaftliche/r Abteilungsleiter/in

Wissenschaftliche/r Bibliothekar/in mbA

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in mbA

Klasse 2233, 36, 44

Abteilungschef/in

Adjunkt/in mbA

Architekt/in mbA

Chef/in des Rechnungswesens

Chef/in Zentrale Dienste/Logistik

Controller/in mbA

Gerichtsschreiber/in mbA an einem obersten kantonalen Gericht

Gerichtsschreiber/in mbA an einem Rekursgericht

Habilitierte/r Oberassistent/in

Informatikspezialist/in mbA

Informations- und Dokumentationsspezialist/in mbA

Ingenieur/in mbA

Juristische/r Sekretär/in mbA

Kreisforstmeister/in

Leitende/r Bezirksgerichtsschreiber/in

Leitende/r Gerichtsschreiber/in Verwaltungsgericht

1.4.25-128

177.111

73

177.111 Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)

Leitende/r Psychologe/-login

Leiter/in des Pflegedienstes

Notar/in

Notar/in-Stellvertreter/in

Oberarzt/-ärztin

Oberleutnant des Polizeikorps

Revisor/in mbA

Spitalarzt/-ärztin

Stellvertreter/in des/der Betreibungsinspektors/-inspektorin

Steuerkommissär/in mbA

Wissenschaftliche/r Abteilungsleiter/in

Wissenschaftliche/r Bibliothekar/in mbA

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in mbA

Klasse 2333, 36, 39, 44, 49

Abteilungschef/in

Adjunkt/in mbA

Architekt/in mbA

Betreibungsinspektor/in

Chef/in des Rechnungswesens

Controller/in mbA

Gerichtsschreiber/in mbA an einem obersten kantonalen Gericht

Informatikspezialist/in mbA

Informations- und Dokumentationsspezialist/in mbA

Ingenieur/in mbA

Juristische/r Sekretär/in mbA

Leitende/r Gerichtsschreiber/in an einem Rekursgericht

Leitende/r Gerichtsschreiber/in Verwaltungsgericht

Leitende/r Psychologe/-login

Leiter/in des Pflegedienstes

Notar/in

Oberarzt/-ärztin

Revisor/in mbA

Statthalter/in

Steuerkommissär/in mbA

Wissenschaftliche/r Abteilungsleiter/in

Wissenschaftliche/r Bibliothekar/in mbA

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in mbA

Klasse 2433, 36

Amtschef/in

Bezirksrichter/in

Chef/in Fach- und Rechtsdienst

Chefrevisor/in

74

Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)

177.111

Chefsteuerkommissär/in

Erste/r Leitende/r Gerichtsschreiber/in am Bezirksgericht Zürich

Hauptabteilungschef/in

Hauptmann des Polizeikorps

Jugendanwalt/-anwältin

Leitende/r Gerichtsschreiber/in am Handelsgericht

Leitende/r Gerichtsschreiber/in am Obergericht

Leiter/in des Pflegedienstes

Notar/in

Oberarzt/-ärztin

Richter/in am Steuerrekursgericht

Staatsanwalt/-anwältin

Statthalter/in

Stellvertretende/r Kanzleichef/in des Baurekursgerichts

Klasse 2533, 36, 39, 49

Amtschef/in

Bezirksrichter/in

Chefrevisor/in

Chefsteuerkommissär/in

Hauptabteilungschef/in

Leitende/r Arzt/Ärztin

Leitende/r Jugendanwalt/-anwältin

Notariatsinspektor/in

Oberarzt/-ärztin

Richter/in am Steuerrekursgericht

Staatsanwalt/-anwältin

Staatsarchivar/in

Stellvertretende/r Kanzleichef/in des Baurekursgerichts

Stellvertreter/in des/der Generalsekretärs/-sekretärin

Verwaltungsdirektor/in

Klasse 2619, 36, 39

Abteilungspräsident/in des Steuerrekursgerichts

Amtschef/in

Bezirksrichter/in

Geschäftsleitende/r Notariatsinspektor/in

Hauptabteilungschef/in

Kanzleichef/in des Baurekursgerichts

Leitende/r Arzt/Ärztin

Leitende/r Staatsanwalt/-anwältin

Major des Polizeikorps

1.4.25-128

75

177.111 Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)

Oberjugendanwalt/-anwältin

Sonderstaatsanwalt/-anwältin

Stellvertreter/in des/der Generalsekretärs/-sekretärin

Verwaltungsdirektor/in

Klasse 2719, 36, 39

Amtschef/in

Chefarzt/-ärztin

Hauptabteilungschef/in

Leitende/r Oberjugendanwalt/-anwältin

Oberstaatsanwalt/-anwältin

Präsident/in eines Bezirksgerichts

Präsident/in des Steuerrekursgerichts

Stellvertreter/in des/der Staatsschreibers/-schreiberin

Verwaltungsdirektor/in

Klasse 28

Amtschef/in

Chefarzt/-ärztin

Generalsekretär/in

Oberstleutnant des Polizeikorps

Präsident/in des Bezirksgerichts Zürich

Verwaltungsdirektor/in

Klasse 2933

Chef/in des Steueramtes

Kommandant/in (Oberst) des Polizeikorps

Leitende/r Oberstaatsanwalt/-anwältin

Staatsschreiber/in

76

Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)

177.111

Anhang 2:63

Beträge der Lohnklassen

Lohnklasse

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Lohnstufe 29

72 119 73 077

74 288

75 781

77 587

79 740

82 266

85 196

88 569

92 408

96 761

101 659

106 264

112 356

119 102

Lohnstufe 28

71 398 72 343

73 542

75 021

76 810

78 941

81 440

84 341

87 675

91 481

95 783

100 632

105 615

111 211

117 888

Lohnstufe 27

70 676

71 609

72 796

74 263

76 031

78 140

80 612

83 481

86 782

90 546

94 807

99 603

104 967

110 067

116 672

Lohnstufe 26

69 953

70 878

72 050

73 502

75 249

77 337

79 784

82 625

85 893

89 615

93 830

98 576

103 883

108 920

115 459

Lohnstufe 25

69 229

70 146

71 302

72 739

74 470

76 534

78 955

81 767

85 000

88 684

92 855

97 550

102 797

107 774

114 245

Lohnstufe 24

68 506

69 412

70 560

71 980

73 691

75 732

78 129

80 908

84 108

87 754

91 881

96 526

101 715

106 628

113 030

Lohnstufe 23

67 783

68 679

69 813

71 219

72 913

74 931

77 303

80 051

83 214

86 821

90 905

95 498

100 632

105 483

111 813

Lohnstufe 22

67 061

67 946

69 068

70 459

72 135

74 130

76 475

79 195

82 323

85 892

89 929

94 471

99 548

104 770

110 598

Lohnstufe 21

66 338

67 214

68 324

69 696

71 355

73 328

75 647

78 337

81 430

84 958

88 951

93 446

98 465

104 056

109 384

Lohnstufe 20

65 615

66 481

67 579

68 933

70 577

72 530

74 821

77 479

80 540

84 026

87 975

92 418

97 384

102 912

108 170

Lohnstufe 19

64 890

65 747

66 832

68 172

69 796

71 725

73 994

76 618

79 646

83 093

86 999

91 390

96 301

101 767

106 957

Lohnstufe 18

64 169

65 013

66 087

67 413

69 015

70 926

73 168

75 764

78 754

82 163

86 024

90 363

95 220

100 623

105 740

Lohnstufe 17

63 444

64 280

65 342

66 653

68 236

70 124

72 339

74 907

77 861

81 232

85 046

89 337

94 138

99 478

104 524

Lohnstufe 16

62 600

63 426

64 471

65 766

67 331

69 188

71 373

73 906

76 821

80 145

83 907

88 138

92 875

98 140

103 542

Lohnstufe 15

61 756

62 571

63 602

64 878

66 421

68 253

70 406

72 907

75 780

79 058

82 768

86 940

91 611

96 803

102 555

Lohnstufe 14

60 913

61 715

62 731

63 992

65 512

67 318

69 443

71 905

74 738

77 972

81 629

85 744

90 346

95 468

101 140

Lohnstufe 13

60 072

60 860

61 864

63 101

64 600

66 382

68 477

70 905

73 697

76 886

80 489

84 547

89 083

94 132

99 722

Lohnstufe 12

59 226

60 005

60 995

62 214

63 692

65 447

67 510

69 906

72 658

75 798

79 351

83 348

87 822

92 796

98 305

Lohnstufe 11

58 378

59 150

60 123

61 325

62 784

64 512

66 544

68 903

71 618

74 711

78 213

82 149

86 557

91 458

96 886

Lohnstufe 10

57 538

58 294

59 253

60 437

61 876

63 577

65 580

67 905

70 577

73 625

77 074

80 951

85 292

90 122

95 470

Lohnstufe 9

56 694

57 439

58 380

59 549

60 966

62 643

64 614

66 904

69 535

72 538

75 932

79 754

84 027

88 785

94 050

Lohnstufe 8

55 852

56 585

57 516

58 662

60 056

61 709

63 650

65 904

68 495

71 450

74 795

78 558

82 766

87 448

92 636

Lohnstufe 7

55 006

55 728

56 645

57 777

59 145

60 775

62 684

64 901

67 453

70 363

73 657

77 360

81 504

86 112

91 218

Lohnstufe 6

54 161

54 874

55 775

56 889

58 236

59 840

61 720

63 902

66 412

69 276

72 519

76 162

80 240

84 777

89 803

Lohnstufe 5

53 320

54 019

54 905

56 002

57 326

58 904

60 754

62 904

65 374

68 188

71 378

74 965

78 978

83 441

88 386

Lohnstufe 4

52 476

53 164

54 037

55 113

56 417

57 967

59 788

61 903

64 334

67 100

70 237

73 767

77 716

82 104

86 968

Lohnstufe 3

51 631

52 310

53 167

54 227

55 508

57 030

58 824

60 902

63 293

66 012

69 097

72 569

76 450

80 769

85 550

Lohnstufe 2

50 789

51 456

52 299

53 340

54 596

56 095

57 855

59 903

62 251

64 925

67 959

71 372

75 185

79 430

84 134

Lohnstufe 1

49 947

50 601

51 427

52 452

53 688

55 162

56 890

58 903

61 210

63 839

66 821

70 173

73 922

78 094

82 717

Anlaufstufe 1

48 202

48 854

49 685

50 672

51 870

53 292

54 961

56 899

59 127

61 667

64 542

67 777

71 394

75 422

79 880

Anlaufstufe 2

46 453 47 083

47 884

48 869

50 055

51 422

53 030

54 896

57 046

59 492

62 262

65 383

68 867

72 749

77 045

1.4.25-128

77

177.111

Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)

Beträge der Lohnklassen

Lohnklasse

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Lohnstufe 29

125 680 133 853

142 804

152 569

163 196 174 719

187 189

200 648

215 141

230 715

247 414

265 290

Lohnstufe 28

124 390 132 479

141 338

151 002

161 516

172 923

185 266

198 587

212 931

228 347

244 875

262 568

Lohnstufe 27

123 097 131 101

139 871

149 437

159 840

171 130

183 343

196 526

210 720

225 977

242 335

259 840

278 546

Lohnstufe 26

122 238 129 727

138 402

147 868

158 163

169 334

181 418

194 464

208 511

223 607

239 792

257 117

275 625

Lohnstufe 25

121 378 128 355

136 934

146 298

156 486

167 539

179 493

192 400

206 299

221 234

237 252

254 391

272 704

292 235

Lohnstufe 24

120 090 126 979

135 467

144 732

154 809

165 744

177 573

190 340

204 090

218 864

234 708

251 664

269 781

289 104

Lohnstufe 23

118 797 125 602

134 003

143 163

153 132

163 949

175 652

188 279

201 880

216 494

232 163

248 940

266 860

285 972

Lohnstufe 22

117 507 124 227

132 533

141 598

151 457

162 152

173 727

186 217

199 668

214 123

229 623

246 212

263 939

282 840

Lohnstufe 21

116 213 122 853

131 067

140 027

149 780

160 358

171 802

184 159

197 460

211 753

227 083

243 487

261 017

279 707

Lohnstufe 20

114 924 121 908

129 600

138 462

148 104

158 563

169 879

182 094

195 248

209 385

224 540

240 761

258 094

276 577

Lohnstufe 19

113 632 120 964

128 130

136 894

146 428

156 769

167 959

180 034

193 038

207 013

221 997

238 038

255 174

273 445

Lohnstufe 18

112 343 119 592

126 665

135 327

144 751

154 972

166 035

177 970

190 827

204 644

219 456

235 311

252 251

270 317

Lohnstufe 17

111 049 118 217

125 197

133 760

143 074

153 177

164 111

175 910

188 618

202 272

216 914

232 588

249 329

267 188

Lohnstufe 16

109 543 116 612

123 919

131 928

141 117

151 085

161 868

173 507

186 038

199 509

213 950

229 404

245 922

263 534

Lohnstufe 15

108 037 115 007

122 641

130 102

139 162

148 990

159 623

171 100

183 460

196 742

210 982

226 225

242 513

259 881

Lohnstufe 14

106 530 113 404

120 930

128 272

137 205

146 894

157 377

168 696

180 882

193 975

208 017

223 044

239 104

256 230

Lohnstufe 13

105 025 111798

119 216

126 444

135 249

144 798

155 133

166 291

178 302

191 207

205 053

219 865

235 695

252 574

Lohnstufe 12

103 952 110 195

117 503

124 616

133 290

142 707

152 891

163 887

175 723

188 444

202 087

216 687

232 283

248 920

Lohnstufe 11

102 878 108 587

115 795

122 785

131 336

140 613

150 648

161 480

173 144

185 679

199 122

213 507

228 873

245 269

Lohnstufe 10

101 371

106 984

114 081

121 390

129 380

138 517

148 405

159 076

170 567

182 913

196 156

210 326

225 467

241 616

Lohnstufe 9

99 865

105 381

112 368

119 995

127 425

136 425

146 163

156 671

167 988

180 147

193 189

207 148

222 060

237 964

Lohnstufe 8

98 358

104 211

110 657

118 167

125 470

134 330

143 919

154 265

165 410

177 384

190 222

203 967

218 651

234 311

Lohnstufe 7

96 853 103 038

108 945

116 338

123 513

132 235

141 675

151 860

162 829

174 619

187 255

200 787

215 242

230 657

Lohnstufe 6

95 344

101 434

107 235

114 510

121 991

130 140

139 431

149 455

160 252

171 853

184 289

197 609

211 832 227 002

Lohnstufe 5

93 835

99 833

105 524

112 679

120 467

128 047

137 185

147 052

157 674

169 089

181 325

194 429

208 424 223 350

Lohnstufe 4

92 332

98 226

104 245

110 851

118 510

125 954

134 940

144 647

155 092

166 322

178 360

191 247

205 015 219 698

Lohnstufe 3

90 826

96 620

102 964

109 023

116 554

123 860

132 699

142 241

152 514

163 554

175 396

188 067

201 607 216 046

Lohnstufe 2

89 320

95 016

101 252

107 194

114 600

122 200

130 454

139 834

149 937

160 791

172 432

184 887

198 198 212 392

Lohnstufe 1

87 814

93 412

99 541

105 365

112 645

120 534

128 211

137 429

147 358

158 025

169 466

181 705

194 789 208 738

Anlaufstufe 1

84 799

90 203

96 115

102 574

108 730

116 348

123 725

132 621

142 198

152 492

163 532

175 347

187 969 201 435

Anlaufstufe 2

81 786

86 993

92 696

98 915

104 816

112 158

120 103

127 811

137 044

146 962

157 599

168 985

181 155 194 129

78

OR, può pronunciare disdette solo dopo che le parti sociali

hanno avuto l'opportunità di presentare proposte ai sensi dell'art. 335f

cpv. 2 CO. Per la presa di posizione delle parti sociali vige di regola

un termine di 20 giorni.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →