Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEP) (VVO)
Indice delle disposizioni (184)
Testo normativo (184 Articoli)
1 Ambito di applicazione,
concetti
La presente ordinanza si applica anche ai rapporti di tirocinio del Cantone42 ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale, nonché ai rapporti di tirocinio delle professioni sanitarie.
2 Sono designati
a. come Ufficio: uffici, dipartimenti e aziende immediatamente subordinati a una Direzione del Consiglio di Stato o alla Cancelleria di Stato,
b.36 come Tribunali: i tribunali aggregati al Tribunale superiore, i tribunali distrettuali, il Tribunale di ricorso in materia edilizia e il Tribunale di ricorso in materia fiscale,
c. come Dipendenti d'azienda: dipendenti dei settori medico-tecnico, artigianale, agricolo e forestale, economico, di sorveglianza e dei servizi domestici.
**1 Regolamento d'esecuzione della legge sul personale (VVO)**
**1.4.25-128**
**II. Rapporto di lavoro**
**A. Piano degli effettivi**
**Amministrazione**
**a. Principio, contenuto**
**b. Fissazione**
**c. Punteggio totale dei posti, ulteriori prescrizioni**
**d. Elaborazione dei piani degli effettivi**
1 Le Direzioni e i tribunali cantonali superiori o gli enti superiori cantonali –
o, previa loro autorizzazione, gli uffici, i tribunali e i notariati – emanano descrizioni
dei posti per le posizioni nell'ambito della loro competenza. Queste servono
a definire compiti, competenze e responsabilità
dei posti e costituiscono la base per l'inquadramento nonché per la
valutazione del personale.
2 Le descrizioni dei posti vengono regolarmente riviste e in caso di modifica
dell'ambito dei compiti. L'Ufficio del personale emana direttive
sul contenuto e la struttura delle descrizioni dei posti.
3 Il Tribunale superiore e il Tribunale amministrativo emanano per i loro
ambiti direttive corrispondenti.36
1 Il piano degli effettivi è di regola stabilito per ogni Ufficio. Esso
contiene
a. il numero dei posti e la loro estensione percentuale,
b. l'attribuzione di ogni posto a una posizione di riferimento e a una
classe di stipendio conformemente al piano di inquadramento.
2 Il piano degli effettivi può contenere ulteriori informazioni, in
particolare le denominazioni delle funzioni che precisano la posizione
di riferimento.
3 I piani degli effettivi vengono verificati regolarmente.
1 Le Direzioni sono competenti per la fissazione dei piani dei
posti, nella misura in cui il Consiglio di Stato non si riservi tale competenza.
2 Le Direzioni possono autorizzare i loro Uffici a fissare in tutto
o in parte autonomamente il piano dei posti o, nell'ambito del medesimo,
a spostare, riconvertire o modificare posti e la struttura organizzativa.
1 Il Consiglio di Stato o la Direzione possono stabilire un punteggio
totale per i posti che non deve essere superato, in media su un anno,
senza la loro approvazione. Il punteggio totale può essere fissato anche
solo per singoli settori.
2 Il punteggio totale corrisponde alla somma dei punti per ogni
posto. Il punteggio per ogni posto intero corrisponde alla sua classe
d'inquadramento, e in caso di fasce di classi, alla sua classe di stipendio
superiore.
3 Il trasferimento di posti tra uffici della medesima Direzione
richiede il consenso di quest'ultima. Le Direzioni possono creare nuovi
posti, purché non ne derivi un onere finanziario aggiuntivo. Se la creazione
di nuovi posti comporta un maggiore onere finanziario, è necessaria
l'approvazione del Consiglio di Stato.
4 Il Consiglio di Stato o la Direzione possono stabilire ulteriori
prescrizioni e condizioni per i piani dei posti.
1 Le Direzioni garantiscono nei confronti della Direzione delle finanze
la visione d'insieme dei piani dei posti e del loro grado di occupazione.
2 Le Direzioni elaborano i piani dei posti mediante il sistema centrale
di gestione del personale e di amministrazione dei salari o mediante
sistemi decentralizzati di gestione del personale. Esse possono delegare
tale compito ai loro Uffici.42
3 L'Ufficio del personale emana direttive concernenti l'allestimento e
l'elaborazione dei piani dei posti.
2
Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEP)
177.111
1. **Classificazione dei posti fino alla categoria salariale 23**
I posti fino alla categoria salariale 23 sono classificati dall'istanza competente per la definizione del piano del personale.
2. **Procedura per la classificazione**
La classificazione deve essere motivata conformemente ai §§ 8–10 del Regolamento sul personale³ e documentata con i documenti necessari per la sua verifica, in particolare la descrizione del posto. L'Ufficio del personale consiglia e supporta le istanze competenti.
3. Le classificazioni a partire dalla categoria salariale 17 e quelle che non sono chiaramente determinate dal piano di classificazione e dalle descrizioni delle posizioni tipo, così come le fasce di categoria e i casi dubbi, devono essere preventivamente sottoposte all'Ufficio del personale per una perizia.
1. La Direzione disciplina la vigilanza sui piani degli organici. A mani Regolazione della
del Consiglio di Stato, tramite la Direzione delle finanze, essa riferisce vigilanza sui
regolarmente in merito ai piani degli organici e al loro sfruttamento. piani degli
organici
2. L'Ufficio del personale valuta i rapporti a mani del Consiglio di
Stato. Esso sorveglia l'ordinamento di classificazione e lo sviluppo
degli effettivi di personale mediante valutazioni del sistema centrale
d'informazione sul personale e un regolare esame dei piani degli
organici in collaborazione con le Direzioni.
3. L'Ufficio del personale verifica le direttive e le modifiche stabilite o
approvate dal Consiglio di Stato, nonché lo spostamento di posti di
lavoro tra le Direzioni.
Il Consiglio di Stato stabilisce un piano per i posti di lavoro sociali al fine di facilitare la pianificazione della rioccupazione o della reintegrazione di dipendenti in posizioni sociali e di promuovere l'occupazione e l'integrazione delle persone con disabilità.
Le corti cantonali superiori regolano le competenze per la fissazione, la modifica e l'elaborazione dei piani organici, per l'inquadramento dei posti nonché la vigilanza sui piani organici della magistratura.
B. Costituzione e durata
42 1 Competente per il bando di concorso pubblico è l’Autorità Bando di
di nomina o l’organo da essa designato. concorso pubblico
2 Il bando di concorso avviene in forma femminile e maschile o
in forma neutra dal punto di vista del genere. Esso contiene even-
tualmente indicazioni sull’idoneità del posto per l’impiego a tempo
parziale e per il reinserimento professionale.
3 Il bando di concorso può in particolare essere omesso
a. se il posto viene occupato tramite promozione o trasferimento
all’interno dell’amministrazione o della giustizia o per via di
nomina,
b. in settori in cui il bando di concorso pubblico comporterebbe un
onere sproporzionato a causa della comprovata elevata fluttuazione
o della mancanza di un mercato del lavoro specifico.
1.4.25-128
3
177.111 Regolamento di esecuzione della legge sul personale (VVO)
41 1 Le candidature possono essere richieste fisicamente o tramite le
piattaforme cantonali di reclutamento.
2 Referenze, rapporti di buona condotta, verifiche di sicurezza e
altri accertamenti di idoneità sono richiesti o eseguiti solo con il con-
senso del candidato.
3 Una volta conclusa la procedura di candidatura, i documenti di
candidatura vengono restituiti o distrutti. In caso di assunzione, i do-
cumenti di candidatura vengono trasferiti nel dossier personale. In
caso di mancata assunzione, i documenti possono essere conservati
più a lungo con il consenso della persona interessata.
Autorità di assunzione
20 1 Le Direzioni sono competenti per
a. l'assunzione e la determinazione del salario,
b. la modifica del grado di occupazione,
c. il trasferimento,
d. la concessione di indennità ai sensi dei §§ 25, 26 cpv. 1 e 3 e 27
dell'Ordinanza sul personale³,
e.32 l'aumento salariale individuale e la retrocessione di grado,
f. il licenziamento dal rapporto di lavoro.
2 Il Consiglio di Stato è competente per l'assunzione e il licenziamento,
la determinazione del salario e il trasferimento dei dipendenti a
partire dalla classe salariale 24, che sono direttamente subordinati a un membro del Consiglio di Stato o al Cancelliere di Stato. La Direzione
è competente per le modifiche del grado di occupazione, gli aumenti salariali individuali, le retrocessioni di grado e la concessione di indennità.
Per il Cancelliere di Stato, le competenze della Direzione spettano
alla Presidente o al Presidente del Consiglio di Stato.32
3 Per l'assunzione e il licenziamento, la determinazione del salario
e il trasferimento dei primari e delle primarie è competente il Dipartimento
della sanità.
4
Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEP)
177.111
4 Le Direzioni possono delegare le loro competenze ai sensi dei cpv. 1 e 3
in tutto o in parte ai loro uffici e aziende.
5 Per la concessione di indennità ai sensi dei §§ 26 cpv. 1 e 27 dell'Ordinanza
sul personale³ è necessario il consenso dell'Ufficio del personale.
1 La Direzione delle finanze e le Corti cantonali superiori regolano
i dettagli del decreto di nomina secondo principi concordanti.
2 Il rapporto di lavoro inizia il giorno dell’entrata in servizio secon-
do il decreto di nomina.
Assunzione,
inizio del
rapporto di
lavoro
1. **Calcolo degli anni di servizio**
Ai fini del calcolo degli anni di servizio, per tutti i dipendenti, indipendentemente dal numero di impieghi, viene fissata una data fittizia di assunzione. Questa corrisponde alla data di inizio della prima attività da prendere in considerazione per il calcolo degli anni di servizio.
2. La data fittizia di assunzione viene adeguata in caso di nuova assunzione nel servizio del Cantone42, così come in caso di congedi non retribuiti unici o multipli la cui durata complessiva superi i sei mesi o i 132 giorni lavorativi, considerando solo il periodo che eccede tale durata.
3. La data fittizia di assunzione è fissata e adeguata dall'autorità di assunzione. Per i dipendenti con più rapporti di lavoro contemporanei, l'autorità competente è quella presso cui è avvenuta la prima assunzione.
C. **Cessazione**
1. La durata del termine di disdetta si determina in base all’anno di servizio in corso al momento della disdetta.
2. L'autorità competente per la disdetta può, in casi motivati, dispensare i dipendenti dal servizio durante il termine di disdetta senza influire sul diritto alla continuazione del pagamento del salario. Rimane riservata la compensazione di un guadagno ottenuto altrove.
3. La dispensa dal servizio deve essere disposta o concordata per iscritto.
**42 Motivo oggettivamente sufficiente in caso di disdetta da parte del Cantone**
1.4.25-128
1. Un motivo oggettivamente sufficiente sussiste in particolare quando
a. vi sono prestazioni carenti o un comportamento insoddisfacente;
b. la posizione viene soppressa per motivi organizzativi o economici e un'altra posizione, ragionevolmente esigibile, non può essere offerta o viene rifiutata;
c. il dipendente, per motivi di salute, è ripetutamente o permanentemente impedito di svolgere le mansioni per un lungo periodo. Il diritto alla continuazione del versamento del salario conformemente all'art. 99 cpv. 2 e 3 nonché all'art. 108 cpv. 1 non può in linea di principio essere abbreviato dalla disdetta.
2. Non sussiste in particolare un motivo oggettivamente sufficiente se la disdetta avviene esclusivamente in seguito a una nuova assegnazione dell'autorità di nomina o di vigilanza.
25 1 Per le ristrutturazioni e i tagli di posti di lavoro ai sensi del § 16
cpv. 1 lett. b si applicano i §§ 16 b–17.
2 In caso di licenziamenti senza colpa in singoli casi si applicano i
§§ 16 b e 16 e–17.
3 Se un’istituzione riceve contributi statali, i costi per un
piano sociale, che è elaborato in conformità con le presenti regolamentazioni,
sono considerati spese ordinarie del personale.
25 1 Qualora il Cantone decida una ristrutturazione o
una riduzione del personale, esamina tutte le misure volte a evitare i
licenziamenti, in particolare la mediazione di posti di lavoro, i trasferi-
menti, le riduzioni di pensum o i modelli di orario di lavoro speciali.
2 I dipendenti che sono interessati da una ristrutturazione o da una
riduzione del personale hanno la precedenza nell'assegnazione di altri
posti di lavoro cantonali, a condizione che siano qualificati almeno allo
stesso modo dei candidati esterni. Le Direzioni e i tribunali cantonali
superiori informano sui posti vacanti.
25 1 Qualora il Cantone decida una ristrutturazione o una
riduzione di posti di lavoro, ne informa tempestivamente i dipendenti
interessati e li informa anche sulle misure previste a loro favore.
2 Qualora intenda procedere a licenziamenti, informa di regola con-
temporaneamente i dipendenti interessati e li rinvia all’offerta di
consulenza di cui al § 16e cpv. 1. Se i dipendenti ne fanno uso, il Can-
tone rispetta di regola un termine di nove mesi tra la comunicazione
del licenziamento e la fine del rapporto di lavoro, nella misura in cui
le condizioni di servizio lo consentano.
3 Se è necessario un piano sociale, il Cantone informa di regola con-
temporaneamente le parti sociali.
25 1 Se una ristrutturazione o un taglio dei posti di lavoro che interessa almeno cinque dipendenti comporta il licenziamento o il proseguimento dell’attività lavorativa a condizioni peggiori, la Direzione o il Tribunale cantonale superiore elabora un piano sociale. Le associazioni del personale vengono consultate. L’Ufficio del personale fornisce supporto.
6
Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEP)
177.111
2 Se il Cantone intende procedere a un licenziamento collettivo ai sensi di
25 1 Il Cantone mette a disposizione un servizio di consulenza, ad a. Offerte
accompagnamento, per ricollocare il più rapidamente possibile i di accompa-
dipendenti coinvolti in una ristrutturazione o in una soppressione gnamento
di posti di lavoro.
2 Per misure di sostegno più approfondite, quali formazioni o perfe-
zionamenti, aiuti per i dipendenti alloglotti o consulenze psicologiche,
il Cantone può versare contributi fino a un massimo di quattro salari
mensili.
3 Se i costi per le misure ai sensi del capoverso 2 superano i Fr. 5000,
essi vengono dedotti per metà dall'indennità di licenziamento. Nei casi
di rigore si può derogare a questa disposizione.
25 Casi di rigore
Qualora i dipendenti si trovino in una situazione di difficoltà a seguito di un licenziamento, difficoltà che non può essere sufficientemente mitigata dalle prestazioni previste dalle altre disposizioni della presente ordinanza, la Direzione, d'intesa con l'Ufficio del personale, può adottare regolamentazioni speciali.
58 1 L'indennità ai sensi dell'articolo 26 della legge sul personale e dell'articolo 7 della **g.** Altezza dell'indennità
del regolamento sul personale³ è calcolata in salari mensili. Per salario mensile si intende un dodicesimo dell'ultimo salario annuo lordo versato, più le indennità fisse aventi carattere salariale.
2 L'indennità è fissata all'interno del seguente quadro
Anni di servizio
5-14
15-24
a partire da 25
Età
35-50
1-6
2-7
3-8
a partire da 51
2-7
3-8
4-9
3 All'interno del quadro vengono prese in considerazione le circostanze personali, le opportunità sul mercato del lavoro e le circostanze della perdita del posto di lavoro.
**20 1 L'indennità è fissata da:**
a. il Consiglio di Stato per il personale da esso assunto,
b. i tribunali cantonali superiori per il personale dei tribunali,
c. la Direzione superiore d'intesa con l'Ufficio del personale
per il rimanente personale.
1.4.25-128
7
**h. Procedura;**
**Riduzione**26
177.111 Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEP)
2 Un'indennità è versata come pagamento unico ed è pagata alla
cessazione del rapporto di lavoro. Invece del pagamento unico, prima
della cessazione del rapporto d'impiego può essere concordato il
suo prolungamento.58
3 Se a un/a dipendente dalla precedente datrice di lavoro o dal
precedente datore di lavoro è offerto o procurato un nuovo impiego
congruo, l'indennità è ridotta, indipendentemente dal grado di
occupazione precedente e nuovo, del reddito da lavoro conseguito
durante il periodo di indennità.
4 Se non è offerto o procurato alcun nuovo impiego, o un impiego
non congruo, l'indennità è ridotta della metà del reddito da lavoro
conseguito durante il periodo di indennità.58
5 Se il/la dipendente omette di informare l'organo che ha disposto,
quest'ultimo si informa dopo la scadenza del periodo di indennità
in merito al reddito conseguito e dispone la restituzione.
**Disdetta
in relazione
alla prestazione
o al comportamento**
**Licenziamento
per invalidità**
**Pensionamento**
**58 1** In particolare, si può rinunciare all'assegnazione di un termine per il miglioramento ai sensi del § 19 della legge sul personale qualora sia accertato che la persona interessata durante il termine
a. anche con adeguate misure di promozione, non sarà in grado di migliorare sufficientemente la propria prestazione o il proprio comportamento, oppure
b. non è disposta a modificare la propria prestazione o il proprio comportamento.
**2** Se la prestazione o il comportamento risultano nuovamente difettosi o insoddisfacenti entro un anno dalla scadenza del termine per il miglioramento, la disdetta può essere data senza assegnare un nuovo termine per il miglioramento.
42 1 Il licenziamento per invalidità avviene di regola alla fine del
terzo mese successivo alla dichiarazione di invalidità. Se alla
dichiarazione di invalidità è preceduta una sospensione del servizio
di oltre tre mesi, lo scioglimento avviene alla fine del mese successivo
alla dichiarazione di invalidità. La risoluzione deve essere disposta
con almeno un mese intero di preavviso.
2 La durata della continuazione del pagamento del salario ai sensi
dell'articolo 99 capoverso 2 e 3 nonché
41 I dipendenti possono andare in pensione anticipata in un
massimo di due fasi, se le esigenze di servizio lo permettono.
8
Ordinanza d’applicazione della legge sul personale (OAPL)
D. Protezione giuridica
177.111
1. **Rimborso spese in caso di azione legale**
Qualora il personale sia convenuto in giudizio nell'esercizio delle sue funzioni o la via giudiziaria si riveli necessaria per tutelare i suoi diritti nei confronti di terzi, il Cantone42 si fa carico almeno delle spese di patrocinio legale in prima istanza. La persona interessata informa la Direzione il più rapidamente possibile. Sono escluse le controversie relative a infrazioni minori che non abbiano conseguenze negative sul servizio per il personale.
2. Nelle controversie in cui il Cantone42 è la controparte, esso rimborsa in modo adeguato le spese sostenute dal personale, qualora a quest'ultimo non venga comprovata alcuna violazione colpevole dei propri doveri.
3. Qualora il procedimento accerti che la o il dipendente ha violato i propri doveri d'ufficio intenzionalmente o per grave negligenza, essa o egli può essere obbligata/o al rimborso delle spese.
4. Le presenti disposizioni sono applicabili anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
E. Protezione dei dati e trattamento dei dati 42
42 1 Per tutti gli impiegati viene tenuto un dossier personale. Dossier personale
Questo può essere gestito elettronicamente.
a. Gestione e
2 Le Direzioni o gli uffici a ciò autorizzati e la competente corte can- Competenza
tonale superiore designano gli organismi competenti per la gestione
dei dossier personali e regolano l'accesso. Nessuno può gestire il
proprio dossier personale.
e contenuto
42 1 Il dossier del personale può essere suddiviso in un dossier principale e in b. Struttura
dossier secondari. I dossier secondari possono essere creati in particolare per
salari, assicurazioni, certificati medici e perizie, nonché per determinati eventi.
I dossier secondari possono anche essere creati per dati di più persone.
2 Il dossier del personale contiene in particolare
a. dati sulla persona e sulle circostanze personali,
b. dati della procedura di candidatura,
c. decisioni e la relativa documentazione,
d. documentazione su salari e assicurazioni,
e. valutazioni dei collaboratori,
f. documentazione su attività secondarie e cariche pubbliche,
1.4.25-128
9
177.111
Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)
g. documentazione su ferie, congedi e altre sospensioni del servizio,
h. documentazione su formazione e perfezionamento, nonché pianificazione della carriera,
i. certificati medici, perizie e documenti necessari per il rapporto di lavoro relativi al Case Management,
j. documentazione su eventi e procedure particolari.
3 Al di fuori del dossier del personale possono essere trattati solo documenti
del personale destinati esclusivamente all'uso personale, come ausilio di lavoro
personale o promemoria. Questi documenti del personale non possono
essere comunicati ad altri uffici. Essi vengono distrutti se
a. vengono trasferiti nel dossier del personale,
b. hanno adempiuto al loro scopo o hanno perso la loro attualità,
c. la o il dipendente cambia posto di lavoro,
d. sono trascorsi due anni dalla loro creazione.
c. Con-
servazione
d. Verifica
e
selezione
e. Archiviazione
e
obbligo di offerta
f. Cambio
interno di posto
di lavoro
42 Il dossier del personale è protetto da misure organizzative e tecniche contro l’accesso, la consultazione e le modifiche da parte di persone non autorizzate.
42 1 I dossier personali vengono periodicamente esaminati du-
rante il rapporto di impiego. I dati personali che non sono necessari
né per l'adempimento dei compiti dell'unità amministrativa interes-
sata, né per l'instaurazione, l'esecuzione o la cessazione del rap-
porto di lavoro, né per la stesura di un attestato di lavoro, vengono
separati in vista di un'archiviazione successiva.
2 Alla cessazione del rapporto di lavoro, dal dossier personale
vengono separati tutti i documenti che non sono più necessari in
virtù di obblighi legali di conservazione, per la fornitura di infor-
mazioni di riferimento o in relazione a pretese derivanti dal rapporto
di lavoro.
42 1 I documenti scartati sono conservati sotto chiave durante il
rapporto di lavoro.
2 I dossier personali e i documenti scartati sono conservati sotto
chiave per dieci anni dopo la fine del rapporto di lavoro, decorrenti
dalla scadenza dell'anno di uscita.
3 Sia i dossier personali che i documenti scartati sono offerti
all'Archivio di Stato ai sensi del § 8 della legge sull'archivio del 24
settembre 19956. I documenti che l'Archivio di Stato non accetta
vengono distrutti.
42 1 In caso di cambio di posto di lavoro verso un'altra unità
amministrativa, il dossier personale non viene trasferito.
10
Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)
177.111
2 Le informazioni necessarie alla nuova unità amministrativa
vengono trasmesse.
42 1 Il competente servizio del personale accorda ai collaboratori, su loro richiesta, il
diritto di consultare il proprio fascicolo personale.
2 Il diritto di consultazione può essere limitato se prevalenti interessi pubblici o
privati vi si oppongono.
42 1 Il sistema centrale di gestione del personale e di amministrazione
delle paghe serve all'elaborazione delle paghe, all'applicazione uni-
forme del diritto del personale, al controlling del personale, alla gestio-
ne del personale, all'allestimento delle statistiche del personale e delle
paghe e del rapporto di gestione, nonché alla comunicazione con le
assicurazioni sociali e l'istituto di previdenza.
2 Nel sistema di gestione del personale e di amministrazione delle
paghe possono essere trattati, in particolare, i seguenti dati personali
a. nome, indirizzo, numero di telefono, data di nascita e stato civile,
b. nazionalità, luogo di origine e status di residenza degli stranieri,
c. data di nascita della coniuge, del coniuge, della partner registrata
o del partner registrato,
d. i dati necessari per la comunicazione con gli enti previdenziali e per
la riscossione dell'imposta alla fonte,
e. indicazione di altri rapporti di lavoro,
f. per il percepimento degli assegni familiari: nome, data di nascita e
rappresentante legale del figlio o della figlia a cui l'assegno fami-
liare viene corrisposto,
g. descrizione del posto di lavoro,
h. organigramma,
i. formazione e carriera professionale,
j. sviluppo e promozione del personale, in particolare formazione e
perfezionamento,
k. assenze e congedi,
l. beni in dotazione ai dipendenti, come abiti di servizio o chiavi,
m. autorizzazioni, in particolare per attività accessorie e cariche pub-
bliche,
n. valutazione dei collaboratori,
o. ulteriori informazioni necessarie nell'ambito del controlling del
personale.
1.4.25-128
11
177.111 Regolamento di esecuzione della legge sul personale (VVO)
3 Inoltre, sono trattati i dati relativi al rapporto di lavoro e al posto di
lavoro, nella misura in cui ciò sia necessario per la finalità di cui al
comma 1, in particolare i dati relativi all'assunzione e alla durata del
rapporto di servizio, alla classificazione e allo stipendio, al grado di
occupazione, alle indennità e alle modalità di pagamento.
4 Le Direzioni e i massimi tribunali cantonali, nonché gli Uffici, i
Tribunali e i Notariati, hanno accesso solo ai dati personali del proprio
personale. Le Direzioni e i massimi tribunali cantonali regolano i diritti
di accesso nel dettaglio.
5 Il sistema di gestione del personale e di amministrazione delle
paghe è protetto dall'accesso, dalla consultazione e dalle modifiche
da parte di persone non autorizzate. Le modifiche vengono protocollate.
6 L'Ufficio del personale stabilisce i requisiti per le interfacce con il
sistema centrale di gestione del personale e di amministrazione delle
paghe.
Sistemi decentrati
di gestione
del personale
Obblighi di
notifica
dei dipendenti
Utilizzo
di impianti
tecnici
42 1 Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti per i sistemi di
gestione decentrata del personale.
2 Nei sistemi di gestione decentrata del personale possono essere trattati
a. dati dal sistema di gestione del personale e di amministrazione
delle paghe,
b. ulteriori dati necessari per la gestione del personale, in particolare
per la rilevazione delle presenze e delle prestazioni.
42 1 I dipendenti comunicano le modifiche dei dati ai sensi
1. Nell'utilizzo di attrezzature tecniche, in particolare impianti
telefonici e sistemi IT, i dati necessari per l'uso di servizio
possono essere registrati.42
2. I dati relativi all'utilizzo privato di tali attrezzature possono
essere raccolti solo per la fatturazione dei costi.
3. La registrazione o la valutazione dei dati per la sorveglianza e il
controllo dei dipendenti deve essere impedita da misure organizzative
e tecniche.
4. In caso di fondato sospetto di utilizzi privati abusivi, possono
essere effettuati controlli.
12
Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEP)
III. Salario
A. Disposizioni generali
177.111
1 Le funzioni sono suddivise nei seguenti settori
1: Funzioni amministrative,
2: Funzioni tecniche e artigianali,
3: Funzioni della giustizia (esclusa l'amministrazione della giustizia) e di polizia,
4: Funzioni mediche, educative e sociali nonché funzioni della ricerca,
5: Funzioni agrarie, forestali e domestiche e funzioni del servizio domestico,
6: Funzioni dell'amministrazione della giustizia.
2 L'Ufficio del personale assegna le funzioni ai settori funzionali.
3 Il Consiglio di Stato definisce le posizioni di riferimento per i settori funzionali da 1 a 5, mentre i tribunali cantonali superiori definiscono concordemente quelle per il settore funzionale 6.
Settori funzionali,
Definizione delle posizioni di riferimento
1 L'istanza competente per la fissazione del quadro degli effettivi può, eccezionalmente, nel quadro degli effettivi, fissare per un posto un ambito di al massimo tre classi di inquadramento in al massimo due diverse posizioni direttive. Ciò vale in particolare
a. per i rapporti di formazione,
b. per i posti con un valore lavorativo che cambia rapidamente, in particolare i posti di stato maggiore, al fine di evitare modifiche del quadro degli effettivi a brevi intervalli,
c. per i settori con un frequente ricambio di personale, per esperienza, nelle classi da 1 a 8.
2 Nei casi di cui al capoverso 1, l'istanza competente per la fissazione dei quadri degli effettivi, secondo il § 10 dell'Ordinanza sul personale³, determina la rispettiva classe di inquadramento. La sua nuova determinazione presuppone una corrispondente modifica del valore lavorativo.
**Collaboratori a tempo parziale**
I collaboratori a tempo parziale, la cui funzione è elencata nel piano di inquadramento, vengono retribuiti in base al loro grado di occupazione. Ciò si applica per analogia ai titolari di diverse funzioni parziali.
**Wo diese Verordnung auf Lohnklassen abstellt, ist die per- Massgebende**
**sönliche Lohnklasse der Angestellten massgebend, soweit nichts ande- Lohnklasse**
**res bestimmt ist.**
**1.4.25-128**
**13**
**177.111 Regolamento di esecuzione della legge sul personale (VVO)**
**Salario iniziale**
**Termini per**
**Aumenti**
**salariali**
**individuali,**
**declassamenti**
**e indennità 32**
**Disposizioni**
**complementari**
1 Iniziali assegnazioni a una classe di retribuzione devono essere
motivate e approvate dalla Direzione superiore o dal competente
Tribunale cantonale superiore.32
2 Il Consiglio di Stato e i Tribunali cantonali superiori possono
emanare direttive, secondo principi concordanti, per la fissazione del
salario iniziale.
**40 1 Scadenza ordinaria per gli aumenti salariali individuali è il 1° aprile.**
**2 Aumenti salariali individuali in riconoscimento dell'acquisizione di un attestato professionale specifico o del completamento di una formazione professionale continua di elevato interesse per il servizio, possono eccezionalmente essere effettuati anche al di fuori della scadenza ordinaria all'inizio di un mese.**
**3 Declassamenti ai sensi dell'Ordinanza sul personale³ sono ammessi in qualsiasi momento, tenendo conto del termine di preavviso.20**
**4 Indennità per servizi speciali, indennità di funzione, indennità una tantum e incentivi ai sensi dell'Ordinanza sul personale³ non sono legati alla scadenza per gli aumenti salariali individuali.**
32 1 Il Consiglio di Stato delibera, con il budget, la percentuale della
massa salariale per gli aumenti salariali individuali e le indennità una
tantum.
2 In caso di aumento salariale individuale nella prima o nella seconda
classe di rendimento, il nuovo salario viene fissato di due o cinque
livelli salariali della nuova classe al di sopra dell’importo del salario
precedente.
3 La procedura per la fissazione del nuovo salario ai sensi del cpv. 2
si applica anche in caso di nuova classificazione di una funzione.
Vitto interno,
appartamenti di
servizio e in affitto
Pagamento del salario
a. Momento,
anticipi
1. Il Consiglio di Stato disciplina le deduzioni salariali per la ristorazione interna.
2. Le deduzioni per le abitazioni di servizio e i canoni di locazione per gli alloggi del personale sono stabilite dalle Direzioni sulla base delle direttive della Direzione delle finanze.
3. Con lo scioglimento del rapporto di lavoro, i dipendenti devono lasciare l'abitazione di servizio; la Direzione superiore è d'aiuto nella ricerca di un'adeguata abitazione sostitutiva. Sono fatte salve adeguate soluzioni transitorie in caso di invalidità, decesso o altre circostanze particolari.
1 Il salario mensile viene di regola versato il 25 del mese civile.
14
Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)
177.111
2 Gli anticipi sono concessi soltanto per il mese corrente e in caso di
bisogno dell'impiegato o dell'impiegata. L'anticipo deve essere
autorizzato per scritto dall'ufficio, dal tribunale o dal notariato.
1. Momento del
All'inizio o alla cessazione o in caso di modifica del rapporto di lavoro
rapporto di lavoro nel corso di un mese, il salario è calcolato in base ai giorni che danno diritto alla retribuzione, incluse le domeniche.
Entrata e Uscita
2. In caso di entrata all'inizio di una settimana, il salario viene corrisposto
dal primo lunedì; in caso di uscita alla fine di una settimana, fino all'ultima domenica inclusa.
3. In caso di entrata il primo giorno lavorativo di un mese, il salario è corrisposto
dal primo giorno di calendario di tale mese; in caso di uscita l'ultimo giorno lavorativo di un mese, fino all'ultimo giorno di calendario di tale mese.
20 Nella misura in cui è necessario un vestiario di servizio speciale, il vestiario di servizio è messo a disposizione gratuitamente. Le Direzioni, i tribunali militari cantonali supremi o gli uffici da essi autorizzati ne disciplinano il tipo, l'assegnazione e il periodo d'uso.
Uniforme
**Die Finanzdirektion setzt im Rahmen ortsüblicher Mietzinse Von Angestell- die Entschädigung für Räume fest, die Angestellte zur dienstlichen ten gestellte Verwendung zur Verfügung stellen.**
La Direzione delle finanze stabilisce l'indennità per i locali messi a disposizione dai dipendenti per uso di servizio, nell'ambito dei canoni di locazione usuali sul posto.
**B. Anerkennung besonderer Leistungen, Dienstaltersgeschenk**
B. Riconoscimento di prestazioni particolari, regalo di anzianità di servizio
**Diensträume**
Locali di servizio
**32**
**Indennità una tantum**
**e altri**
**incentivi**
1.4.25-128
15
177.111 Ordinanza di esecuzione della Legge sul personale (VVO)
1 Un'indennità una tantum ai sensi del § 26 cpv. 3 dell'Ordinanza sul personale³ può essere assegnata come riconoscimento a singole persone o a gruppi. Essa ammonta almeno a Fr. 500 e al massimo a Fr. 8000 per persona e anno.
2 I presupposti per l'assegnazione di un'indennità una tantum sono prestazioni qualitative o quantitative che superano le aspettative secondo la descrizione del posto corrispondente, come una prestazione molto buona in un settore o sottosettore dell'ambito di competenza, una soluzione particolarmente efficace di un problema o l'evasione di un incarico, un lavoro di progetto o di squadra particolarmente efficace o un impegno che conduce a un miglioramento della collaborazione o del clima lavorativo. Una valutazione del collaboratore non è necessaria.
3 Invece di un'indennità una tantum ai sensi del § 26 cpv. 3 dell'Ordinanza sul personale³ può essere concesso un congedo retribuito fino a dieci giorni o assegnato un regalo in natura fino a un valore di Fr. 500. Il congedo deve essere concesso, a condizione che la o il dipendente lo desideri e che l'esercizio lo permetta.
4 Per le indennità una tantum può essere preventivato fino allo 0,4% della massa salariale. Se il Consiglio di Stato non preventivasse una percentuale per le indennità una tantum, la quota destinata agli aumenti salariali individuali può essere utilizzata anche per le indennità una tantum.40
1 Il premio per federe Dienste wird nach dem Grundlohn
zuzüglich Teuerungszulage und ständige Zulagen mit Lohncharakter,
jedoch ohne Familienzulage30, berechnet.
2 Il premio per federe Dienste entspricht einem Achtzehntel, für 25
Dienstjahre einem Zwölftel und für 40 Dienstjahre einem Neuntel des
Jahresgrundlohnes.17
**Self-correction/Refinement (as a lawyer would do):**
I've translated the numbers and preserved the formatting. However, looking at the German text, the phrase "Das Dienstaltersgeschenk wird nach dem Grundlohn zuzüglich Teuerungszulage und ständige Zulagen mit Lohncharakter, jedoch ohne Familienzulage30, berechnet" is a specific legal/administrative term. Directly translating "Dienstaltersgeschenk" as "premio per federe Dienste" might be acceptable in some contexts, but a more precise and common legal term in Italian for this kind of "long-service award" or "seniority bonus" would be "premio di fedeltà" or "gratifica di anzianità".
Also, "Dienstjahre" would be "anni di servizio" and "Jahresgrundlohnes" would be "stipendio annuo di base" or "retribuzione annua di base". "Teuerungszulage" is "indennità di rincaro" or "indennità di costo della vita", and "ständige Zulagen mit Lohncharakter" is "indennità permanenti a carattere salariale". "Familienzulage" is "assegno familiare".
Let's re-evaluate for maximum legal precision and idiomatic Italian legal language.
**Revised Italian Translation (more legally precise):**
1 Il premio di fedeltà è calcolato in base alla retribuzione base,
maggiorata dell'indennità di rincaro e delle indennità permanenti a carattere salariale,
tuttavia senza l'assegno familiare30.
2 Il premio di fedeltà corrisponde a un diciottesimo, per 25
anni di servizio a un dodicesimo e per 40 anni di servizio a un nono della
retribuzione annua di base.17
1 In caso di grado di occupazione differente, l'ammontare del
dono per anzianità di servizio è determinato dal grado di occupazione
medio degli ultimi dieci o cinque anni.
2 In casi particolari, il dono per anzianità di servizio è fissato dalla
Direzione o dall'ufficio a ciò autorizzato, d'intesa con l'Ufficio del personale
e dal competente tribunale cantonale superiore.
3 I dipendenti a tempo pieno che sono anche occupati a tempo parziale
in un'ulteriore funzione ricevono il dono per anzianità di servizio solo per
l'occupazione a tempo pieno.
4 In caso di più impieghi a tempo parziale, il dono per anzianità
di servizio viene ripartito proporzionalmente tra gli impieghi.
1 L'importo parziale del successivo regalo per anzianità di servizio, da corrispondersi al compimento di 21 anni di servizio, ammonta a
a. 80%, se manca un anno di servizio o meno alla scadenza,
b. 60%, se mancano più di un anno, ma al massimo due,
c. 45%, se mancano più di due, ma al massimo tre,
d. 30%, se mancano più di tre, ma al massimo quattro anni di servizio.
2 18
1...18
2 Le vacanze possono essere suddivise in periodi o essere prese giornalmente o in
altra forma idonea. Possono essere godute fino a due anni dopo
la loro maturazione. L'Ufficio, il Tribunale o il Notariato possono
concedere un rinvio fino a un ulteriore anno.
16
Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)
177.111
3 Il tempo di servizio durante le vacanze viene computato e la
copertura assicurativa rimane mantenuta.
1 Il pagamento o il pagamento parziale del premio per anzianità di servizio
avviene nel mese della scadenza.
2 La o il dipendente deve di regola dichiarare, al più tardi tre mesi prima
della scadenza, se desidera il pagamento.
C. 13a mensilità
**13. Mensile Supplementare**
Il 13° salario mensile viene erogato ogni anno nel mese di dicembre. Pagamento
1 La tredicesima mensilità è calcolata su
a. stipendi annuali parziali ai sensi degli articoli 30–32 del Regolamento del personale³,
b. indennità permanenti e ricorrenti aventi carattere salariale ai sensi degli articoli 25, 26 commi 1 e 2, nonché 27 del Regolamento del personale³.
2 Le indennità di cui al capoverso 1 lettera b sono suddivise in 12 importi uguali.
**Nessun diritto alla 13a mensilità sussiste per:**
a. Diarie e ulteriori indennità ai sensi dei §§ 33–41 del Regolamento
del Personale³,
b. Rimborso spese in contanti,
c. Indennità per lavoro notturno, domenicale e a turni,
d.30 Assegni familiari.
**Casi particolari di applicazione**
**Eccezioni al diritto**
Casi speciali werden für das Personal der Verwaltung von Sonderfälle
der vorgesetzten Direktion des Regierungsrates im Einvernehmen mit
dem Personalamt, für das Personal der Rechtspflege durch das zustän-
dige oberste kantonale Gericht oder dessen Verwaltungskommission
geregelt.
D. Commissioni e impieghi accessori15
1 Indennità giornaliere ai sensi dei §§ 34, 38 e 39 del Regola- Indennità
mento del personale³ ammontano, per un impegno a tempo pieno, giornaliere,
a 1/260 del salario annuo secondo la fascia salariale 1 della rispet- indennità di
tiva classe d’inquadramento.36
seduta,
spese
1.4.25-128
17
177.111
Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)
2 Nella misura in cui la legge o l’ordinanza non prevedano una
disciplina diversa, alle commissioni del Consiglio di Stato e delle sue
Direzioni, nonché ai tribunali cantonali superiori, è corrisposta un’in-
dennità di seduta secondo le tariffe stabilite per le commissioni del
Gran Consiglio. La preparazione ordinaria delle sedute è inclusa.
3 Lavori speciali su incarico della commissione sono retribuiti
con Fr. 70 all’ora. La commissione può, d’intesa con la Direzione o i
tribunali cantonali superiori, stabilire un numero forfettario di ore per
compito e, per l’elaborazione di compiti particolarmente complessi,
aumentare la tariffa oraria al massimo fino al doppio.
4 La Direzione e il Tribunale amministrativo possono prevedere
indennità annuali forfettarie fino a un massimo di Fr. 12 000 per l’as-
sunzione di funzioni speciali come la presidenza o l’attuarato.
5 Alle commissioni spetta il rimborso delle spese di viaggio dal
domicilio al luogo della seduta.
6 Se l’indennità prevista o effettiva per l’attività della commis-
sione ammonta almeno al 20% del salario annuo secondo la classe
salariale 18, fascia salariale 9, si applicano per analogia le seguenti
disposizioni del diritto del personale: §§ 43 e 44 del Regolamento del
personale³ nonché §§ 58–77, 84–91 e 96–115 della presente ordinanza.42
Casi di
applicazione
particolari
Adeguamento
periodico,
accordo
speciale,
IV. Indennità di caro vita e assegni familiari 30
A. Indennità di caro vita
**L'indennità di caro vita è corrisposta su**
a. salari annui o parti di essi ai sensi dei §§ 30, 31 e 32 dell'Ordinanza
sul personale³,
b. indennità permanenti e ricorrenti aventi carattere salariale ai sensi
dei §§ 25, 26 commi 1 e 2 e 27 dell'Ordinanza sul personale³,
c. diarie e indennità ai sensi dei §§ 34 a 39 dell'Ordinanza sul
personale³.
1 Il Consiglio di Stato adegua periodicamente all'inflazione
a. le rimunerazioni per l'attività in commissioni e in cariche
accessorie,
b. il rimborso delle spese vive,
c. le indennità per il servizio notturno, domenicale, a turni e di
picchetto.
2 Sono inoltre riservati i rapporti di lavoro in cui il salario o
l'indennità è regolato da un accordo speciale.
3 In caso di dubbio sul diritto o sul calcolo dell'indennità di
caro vita, decide per il personale dell'amministrazione la Direzione
delle finanze e per il personale della giustizia i tribunali cantonali
superiori.
B. Assegni familiari
Infortunio
30 L'assegno viene versato anche in caso di sospensione del servizio per
malattia o infortunio, anche se il reddito annuale da attività lucrativa
scende al di sotto del minimo ai sensi del diritto federale pertinente
e del diritto cantonale di attuazione a causa di una riduzione del
salario o dell'imputazione delle indennità giornaliere.
§§ 59-62.31
1 L'indennità è fissata dall'ufficio pagatore competente per il calcolo del salario.
2 I casi dubbi circa il diritto all'indennità, il suo calcolo o la sua erogazione sono decisi d'intesa con l'Ufficio del personale.
30.31
4.31
Casi dubbi
V. Rimborso delle spese di servizio, danno materiale
1 Sono considerate spese le uscite che i dipendenti affrontano, in linea di principio,
nell'esercizio della loro attività presso la sede o durante i viaggi di servizio.
2 I dipendenti sono tenuti a mantenere le loro spese il più basso possibile.
Le spese non necessarie per l'esecuzione del servizio sono a loro carico.
1. **Principio generale di rimborso delle spese**
In linea di principio, le spese sostenute sono liquidate e rimborsate in base all'evento che ha generato la spesa e contro presentazione di giustificativi.
2. **Fissazione di importi forfettari**
Le Direzioni, le supreme Corti cantonali o gli uffici da essi autorizzati possono stabilire importi forfettari per i dipendenti o gruppi professionali con spese ricorrenti. Tali importi devono essere riesaminati in caso di modifiche sostanziali delle circostanze, almeno ogni quattro anni.
1 Viaggi
Nel raggio del Traffico di Zurigo possono essere addebitati bil-
lietti di seconda classe, al di fuori della zona del Traffico quelli di
prima classe.
a. Mezzi di
trasporto
pubblici
1.4.25-128
19
177.111 Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)
2 Chi utilizza regolarmente mezzi di trasporto pubblici per ragioni
di servizio, riceve il rimborso dei costi di un abbonamento Metà-Prezzo.
In questi casi, i biglietti sono rimborsati a metà prezzo, negli altri casi
a prezzo pieno.
3 La Direzione o la massima corte cantonale possono, in caso di
interesse di servizio, approvare contributi per altri abbonamenti o
metterli a disposizione.
b. Aeroplani
1. In caso di utilizzo di aeromobili, vengono in linea di principio rimborsati i
costi della classe Economy. Il rimborso della classe Business è ammissibile in casi eccezionali.
2. Devono essere scelte le connessioni aeree più economiche, tenendo conto di eventuali accordi di sconto con le compagnie aeree.
3. La Direzione delle Finanze informa sugli accordi di sconto ed emana direttive sulla prenotazione di viaggi aerei.
c. Veicoli privati
1 Grundsätzlich sind für Dienstreisen öffentliche Verkehrs-
mittel zu benützen.
2 Die Kosten für den Gebrauch eines privaten Fahrzeuges werden
nur vergütet, wenn durch dessen Benützung eine wesentliche Zeit-
oder Kostenersparnis erzielt wird oder die Verwendung der öffent-
lichen Verkehrsmittel unzumutbar ist oder solche nicht zur Verfügung
stehen.
3 Die Kilometerentschädigung beträgt für die Benützung eines28
Autos
70 Rp.
Motorrades mit Hubraum über 50 cm³: 40 Rp.
Motorfahrrades und Fahrrades
30 Rp.
4 Massgebend für die Kilometerentschädigung ist der kürzeste oder
schnellste Weg vom Wohnort über die Dienststelle oder direkt nach
den auswärtigen Arbeitsorten und von dort über die Dienststelle oder
direkt zurück. Wird das private Fahrzeug täglich für den Arbeitsweg
benützt, werden nur die zusätzlich zum normalen Arbeitsweg zurück-
gelegten Kilometer vergütet.
5 In besondern Fällen können die Direktion, das zuständige oberste
kantonale Gericht oder das dazu ermächtigte Amt, Gericht oder Nota-
riat die Kilometerentschädigung pauschal festlegen.
6 Schäden an den anlässlich von Dienstreisen verwendeten Privat-
fahrzeugen und der Bonusverlust in der Haftpflichtversicherung wer-
den nach Massgabe der Bestimmungen der von der Finanzdirektion
abgeschlossenen Versicherung gedeckt. Einen Selbstbehalt dieser Ver-
sicherung trägt der Arbeitgeber, soweit er Fr. 300 übersteigt.
20
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)
177.111
---
1 **In linea di massima, per i viaggi di servizio devono essere utilizzati i mezzi di trasporto pubblici.**
2 **I costi per l'utilizzo di un veicolo privato vengono rimborsati solo se l'uso dello stesso comporta un notevole risparmio di tempo o di costi, o se l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici è irragionevole o se questi non sono disponibili.**
3 **L'indennità chilometrica per l'uso di un'auto ammonta a:**
* **Auto:** 70 Rp.
* **Motocicletta con cilindrata superiore a 50 cm³:** 40 Rp.
* **Ciclomotore e bicicletta:** 30 Rp.
4 **Determinante per l'indennità chilometrica è il percorso più breve o più veloce dal luogo di domicilio, passando per la sede di servizio o direttamente verso i luoghi di lavoro esterni, e da lì, passando per la sede di servizio o direttamente per il ritorno. Se il veicolo privato viene utilizzato quotidianamente per il tragitto casa-lavoro, vengono rimborsati solo i chilometri percorsi in aggiunta al normale tragitto casa-lavoro.**
5 **In casi particolari, la Direzione, il competente tribunale cantonale superiore o l'ufficio, tribunale o notariato a ciò autorizzato possono stabilire l'indennità chilometrica a forfait.**
6 **I danni ai veicoli privati utilizzati in occasione di viaggi di servizio e la perdita del bonus nell'assicurazione di responsabilità civile sono coperti in conformità alle disposizioni dell'assicurazione stipulata dalla Direzione delle Finanze. Una franchigia di questa assicurazione è a carico del datore di lavoro, nella misura in cui supera i Fr. 300.**
20
Regolamento di esecuzione della Legge sul personale (RELPP)
177.111
1 Non sussiste un diritto generale al risarcimento delle spese per i pasti fuori sede.
2 Per le spese di vitto e alloggio sostenute nell'ambito di attività di servizio, vengono rimborsate le spese effettive che superano Fr. 15, ma al massimo Fr. 30.
3 Il Consiglio di Stato e le più alte corti cantonali regolamentano, secondo principi concordanti, l'erogazione di contributi per il pranzo, in particolare per i buoni pasto (Lunch-Checks) e le agevolazioni nelle mense del personale.
4 Se è nell'interesse del servizio, i dipendenti possono invitare terze persone. Vengono rimborsate le spese complessive.
1 Rimborso Die Übernachtungskosten werden in der Regel nach den Ansätzen für Übernachtungs-
Hotelkosten Hotels mittlerer Preislage vergütet. Aufgrund örtlicher Gegebenhei-
ten können ausnahmsweise die Kosten einer höheren Preiskategorie
entschädigt werden.
2 Vergütet werden die tatsächlichen Hotelkosten einschliesslich
Frühstück, aber ohne Privatauslagen.
Per i viaggi di servizio, le spese accessorie sono rimborsate forfetariamente
secondo le seguenti aliquote: Per assenze superiori a
cinque ore: Fr. 5
otto ore: Fr. 10.
1. Viaggi di servizio all'estero necessitano dell'approvazione del Direttore, del competente Tribunale cantonale superiore o degli Uffici, Tribunali e Notariati a ciò autorizzati. Alle richieste devono essere allegati un programma dettagliato e un calcolo dei costi.
2. Le indennità secondo i §§ 69 e 71 possono essere adeguatamente aumentate.
1 Le rendicontazioni delle spese di trasferta devono essere
di regola presentate alla fine di ogni mese insieme ai giustificativi e con
le seguenti indicazioni
a. luogo e scopo del soggiorno fuori sede,
b. durata della trasferta,
c. importo delle maggiori spese rimborsabili per i pasti principali,
d. spese accessorie,
e. spese di viaggio o chilometraggio,
f. ulteriori spese, come indennità per il pernottamento.
2 Il o la superiore verifica le rendicontazioni.
1.4.25-128
21
177.111
Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEP)
Disposizioni
speciali
Uso privato
di telefono, fax
e computer
Parcheggi
Danni materiali
1 Le Direzioni informano l'Ufficio del personale sulle disposizioni
che esse emanano per l'esecuzione delle norme concernenti il rimborso
delle spese in contanti.
2 I casi particolari non contemplati dalle disposizioni che precedono
sono disciplinati dalla Direzione d'intesa con l'Ufficio del personale,
nonché dai Tribunali cantonali superiori.
1 L’utilizzo privato di mezzi di telecomunicazione
è soggetto a retribuzione nella misura in cui supera un ambito adeguato.
2 Le Direzioni e i tribunali cantonali superiori regolano
la riscossione regolare di queste tasse e la loro consegna alla
Cassa dello Stato.
3 Per l’utilizzo privato di fotocopiatrici e stampanti
la Direzione delle finanze per il personale dell’amministrazione, i tribunali
cantonali superiori per il personale della giustizia, fissano le tasse.
4 Qualora i dipendenti mettano regolarmente a disposizione i propri dispositivi d’ufficio privati e telefoni presso il loro domicilio o luogo di lavoro, può essere loro concessa, con il consenso dell’istanza competente ai sensi del capoverso 3, un’indennità o un contributo ai costi di acquisto.
1. I dipendenti che utilizzano un posto per parcheggiare il proprio veicolo
privato all'interno di immobili cantonali42 o di immobili in affitto
dal Cantone42, devono in linea di principio pagare una tassa.
2. Il Consiglio di Stato e i tribunali cantonali superiori disciplinano i
dettagli secondo principi concordanti.
Danni materiali, che die Folge eines erhöhten Berufsrisikos sind, können
von den Direktionen ganz oder teilweise ersetzt werden.
VI. Ferie e Congedi, Genitorialità, Malattia, Infortunio e Decesso,
Servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile51
Salario determinante
Come retribuzione ai sensi delle disposizioni del Titolo VI
si considerano il salario base più le indennità fisse a carattere salariale.
22
Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)
A. Vacanze
47 1 I dipendenti hanno diritto, nel corso dell'anno civile, al seguente congedo
a. fino all'anno civile incluso, nel quale compiono il
20° anno di età, nonché agli apprendisti
b. dall'inizio dell'anno civile in cui compiono il
21° anno di età
c. dall'inizio dell'anno civile in cui compiono il
50° anno di età
d. dall'inizio dell'anno civile in cui compiono il
60° anno di età
2 Il diritto di cui al capoverso 1 è determinato in base al rispettivo grado di occupazione.
46 1 Nell’anno di entrata e di uscita, le vacanze sono concesse in
proporzione alla durata del rapporto di lavoro nel relativo anno solare.
È fatto salvo un recupero salariale per giorni di vacanza fruiti in eccesso
nell’anno di uscita.
2 In caso di congedo non retribuito, il diritto alle vacanze viene
ridotto di un dodicesimo per ogni mese intero di assenza. In caso di
sospensione completa del servizio per malattia e infortunio non
professionale, il diritto alle vacanze viene ridotto di un dodicesimo,
dopo i primi tre mesi e indipendentemente dall’anno solare, per ogni
ulteriore mese intero di assenza.
3 Qualora gli impiegati abbiano ripreso a svolgere la loro piena
attività lavorativa per sei mesi consecutivi, le precedenti sospensioni
dal servizio dovute a malattia e infortunio non verranno prese in
considerazione per la riduzione delle vacanze in caso di una nuova
sospensione del servizio.
4 Se le vacanze sono già state fruite nell’anno solare in corso, la
riduzione delle vacanze viene dedotta dal diritto alle vacanze dell’anno
solare successivo.
47 Il diritto alle vacanze può essere riconosciuto, in linea di principio,
unicamente ai dipendenti con un salario orario la cui durata dell'im-
piego non supera i tre mesi o il cui grado di occupazione è inferiore
al 40%, tramite un supplemento al salario orario.
47 1 Il datore di lavoro stabilisce il periodo delle vacanze. Egli
tiene conto dei desideri dei dipendenti, nella misura in cui ciò
sia compatibile con le esigenze aziendali, e si assicura che
i dipendenti si sostituiscano a vicenda senza ricorrere ad aiuti esterni.
2 Di norma, due settimane di vacanza all'anno devono essere consecutive
e usufruite nell'anno civile corrente.
1.4.25-128
177.111
a. Principio
27 giorni
25 giorni
27 giorni
32 giorni
b. Riduzione
Salario orario
Fruizione
delle vacanze
23
177.111 Regolamento di applicazione della legge sul personale (RVL)
3 Le vacanze che non possono essere fruite nell'anno civile corrente per motivi di servizio o validi motivi personali
devono essere fruite entro e non oltre la metà dell'anno civile successivo. Il riporto
delle vacanze non fruite e la fruizione anticipata eccezionale delle vacanze
richiedono l'autorizzazione dell'unità amministrativa.
1 Giorni di riposo interi o mezzi supplementari che cadono durante le ferie vengono recuperati, a meno che non si tratti di sabati o domeniche.
2 I giorni di malattia e infortunio durante le ferie, attestati da un certificato medico, non vengono computati come ferie.
1. Non si compensano in contanti le vacanze non godute.
Fanno eccezione
a. il diritto alle vacanze nell'anno di uscita, se il rapporto di lavoro è stato risolto con preavviso, ma le vacanze non hanno potuto essere godute prima della scadenza del preavviso per motivi di servizio o validi motivi personali,
b. le vacanze non ancora godute al momento del decesso del dipendente o della dipendente.
2. La compensazione delle vacanze necessita dell'autorizzazione della Direzione o del competente tribunale cantonale superiore.
B. Congedo, distacchi
1 Per eventi familiari o questioni personali, viene concesso un con-
gedo nella misura del tempo necessario, e l'orario di lavoro richiesto
deve essere mantenuto il più basso possibile.
2 Per la determinazione di un diritto definito in base a giorni lavora-
tivi, il grado di occupazione effettivo è determinante.
3 In presenza di interessi di servizio prevalenti, la concessione del
congedo può essere negata o possono essere imposte condizioni.
59 1 Le disposizioni relative a eventi concernenti genitori, figli o
fratelli e sorelle si applicano anche ai rapporti di affinità e di affida-
mento. Le disposizioni relative a eventi concernenti il coniuge si ap-
plicano anche al convivente e al partner registrato.
2 Fanno parte della famiglia ai sensi del capoverso 3 le persone
che sono tra loro in un rapporto ai sensi del capoverso 1.
24
177.111
Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)
3 Per eventi familiari sono concessi i seguenti congedi:51
Evento
a. Proprio matrimonio
Congedo
3 giorni lavorativi
b. Matrimonio di un proprio figlio,
di fratelli o sorelle, di un genitore
1 giorno lavorativo
c. Malattia o infortunio in famiglia
quando manca altro aiuto
per famiglie con bambini
piccoli propri o bambini in
età scolare
quando un membro della
famiglia è in punto di morte
d. Decesso del coniuge, del partner
registrato, di un figlio o dei
genitori
e. Decesso dei suoceri,
di nuore, generi e fratelli o
sorelle
f. Decesso di nonni, coniugi
o partner registrati di fratelli
o sorelle, fratelli o sorelle del
coniuge o del partner registrato,
nipoti, zie o zii
g. Decesso di altri parenti
o di terzi
il tempo necessario,
al massimo 2 giorni
lavorativi per evento
il tempo necessario,
al massimo 5 giorni
lavorativi per evento
2 giorni lavorativi
3 giorni lavorativi
2 giorni lavorativi
1 giorno lavorativo, in caso
di sbrigo di formalità legate
al decesso
2 giorni lavorativi
il tempo necessario per la
partecipazione al funerale,
al massimo 1 giorno
lavorativo
1.4.25-128
25
177.111 Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)
b. Affari personali
Per affari personali, vengono concessi i seguenti congedi
Evento Congedo
a. Consultazioni mediche e odontoiatriche il tempo necessario
b. Ricerca di un impiego in caso di licenziamento il tempo necessario,
massimo 5 giorni lavorativi,
le spese di tempo
ulteriori devono essere
compensate
c. Cambio di domicilio o stanza 1 giorno lavorativo
d. Iscrizione e cancellazione presso le autorità il tempo necessario
2 Per le citazioni in tribunale o presso un'altra autorità, viene concesso un congedo retribuito per il tempo necessario.
3 Per l'espletamento di affari urgenti, i genitori possono richiedere il tempo necessario per accompagnare i propri figli, fino a un massimo di cinque giorni lavorativi per anno civile.
c. Militare, protezione civile
1 Per i corsi volontari di sport militari e i corsi alpini dell’esercito
è congedo retribuito per un massimo di quattro corsi durante l’intero
rapporto di lavoro.
2 Per gli eventi di gruppi di marcia militari è concesso il tempo
necessario, per un massimo di quattro giorni per anno civile.
3 Per i servizi volontari della protezione civile è concesso il
tempo necessario, ma per un massimo di 20 giorni lavorativi per anno
civile, inclusi i servizi obbligatori.
d. associazioni del personale
57 1 A ciascuno dei cinque membri del comitato direttivo dei partner
negoziali permanenti o dei loro supplenti viene concesso il tempo neces-
sario per le sedute interne all’associazione, ma al massimo dieci giorni
lavorativi per anno civile.
2 A un membro di un partner negoziale permanente è congedato
quanto segue
a. per le sedute con l’amministrazione il tempo necessario;
b. per la partecipazione quale delegato o delegata a riunioni
nazionali dell’organizzazione interessata il tempo necessario, al
massimo tre giorni lavorativi per anno civile.
3 I servizi presso cui sono occupati membri del comitato direttivo o
delegati ai sensi dei capoversi 1 e 2 tengono conto in modo adeguato
e, per quanto possibile, dell’impegno per l’attività dell’associazione
nell’assegnazione dei lavori.
26
Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)
177.111
20 1 Per la partecipazione a esercitazioni dei pompieri e a corsi per quadri e. Varie
viene concesso un congedo di al massimo 20 giorni lavorativi per Attività
anno civile. Alle istruttrici e agli istruttori, nonché per gli interventi in
casi di emergenza, viene concesso il tempo necessario.
2 Per il lavoro giovanile extrascolastico ai sensi del Codice delle
obbligazioni, nonché per i corsi per giovani e sport, i corsi per maestri
di tiro e giovani tiratori e i corsi di samaritano, viene concesso un congedo
complessivo di al massimo 10 giorni lavorativi all’anno.
3 Per gli interventi nell'ambito del servizio sanitario aziendale viene
concesso il tempo necessario.
4 Ai funzionari e alle funzionarie in occasione di eventi culturali o
sportivi di rilevanza cantonale, federale o internazionale viene concesso
il tempo necessario, ma al massimo tre giorni lavorativi per anno civile.
Ai partecipanti viene concesso il tempo necessario, ma al massimo un
giorno lavorativo per anno civile.
Per impieghi nell'ambito di azioni di mantenimento della pace e per
i buoni uffici umanitari della Confederazione, nonché del Corpo
svizzero di aiuto in caso di catastrofe e del CICR, viene concesso il
tempo necessario, entro due anni, al massimo quattro mesi.
1. Le Direzioni, il competente Tribunale cantonale superiore o le Compe-
loro autorità delegate sono competenti per la concessione di congedi tenze
retribuiti.20
2. Le Direzioni, il competente Tribunale cantonale superiore e l'Ispettorato
del Notariato possono concedere congedi retribuiti, in singoli casi, anche
per altri eventi, come per la riabilitazione dopo una grave malattia o un
infortunio, nonché in caso di dubbio.20
3. ...21
1 Congedo non retribuito è accordato, quando le circostanze di servizio
lo permettono.
2 Le Direzioni, il competente Tribunale cantonale superiore o gli uffici
da essi autorizzati sono competenti per l'accordo di congedo non
retribuito.
3...21
Congedo
1 Come Delegazione si intende ogni delegazione a un evento, Delegazione
come a un congresso, una conferenza, a corsi di formazione e perfezionamento.
2 Le delegazioni devono essere formalmente disposte, ad eccezione di quelle fino
a cinque giorni lavorativi e quelle per la partecipazione a corsi di
formazione e perfezionamento interni.20
1.4.25-128
27
177.111 Regolamento di esecuzione della legge sul personale (VVO)
Eventi di formazione continua esterni
1 Per manifestazioni di perfezionamento esterne possono essere concesse vacanze pagate e contributi.
2 Se la perfezionamento presenta un notevole interesse privato per l'impiegato o l'impiegata, occorre prevedere una riserva di restituzione per il caso in cui il rapporto di lavoro sia sciolto per motivi imputabili all'impiegato o all'impiegata.
3 La riserva può comprendere tutti i costi, compreso il salario, ed essere fissata per la durata massima di quattro anni dalla fine della manifestazione.
4 La restituzione integrale dei costi è ammissibile solo entro il primo anno.
Competenza per i distacca- menti e i contributi a perfeziona- menti esterni
1 Per i distacchi e la concessione di contributi a manifestazioni di perfezionamento esterne sono competenti la Direzione, il competente tribunale cantonale superiore e l’Ispettorato del notariato.
2 Essi possono trasferire le competenze per i distacchi agli uffici, ai tribunali e ai notariati.20
Congedo di maternità
C. Paternità e maternità20
20 1 La dipendente ha diritto a un congedo di maternità retribuito di complessive 16 settimane di calendario, che inizia al più presto due settimane prima della data del parto stabilita dal medico. Se la dipendente deve interrompere la sua attività lavorativa in anticipo a causa di disturbi legati alla gravidanza, le ultime due settimane di assenza prima del parto sono computate nel congedo di maternità.
2 In caso di degenza ospedaliera del neonato, il congedo di maternità si prolunga in misura corrispondente al prolungamento dell'erogazione dell'indennità di maternità ai sensi della legislazione federale sulle indennità di perdita di guadagno. Se la dipendente ha già iniziato il suo congedo due settimane prima del parto o se è stata assente nelle ultime due settimane prima del parto a causa di disturbi legati alla gravidanza, tale periodo viene computato nel congedo di maternità.
3 Dopo il congedo di maternità, il grado di occupazione può essere ridotto su richiesta della dipendente, salvaguardando il diritto alle ferie, nella misura in cui le condizioni di servizio lo consentano.
4 Alla madre può essere concesso un congedo non retribuito supplementare.
28
Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)
177.111
5 Se il padre legale o l'altro genitore legale decede
nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, la dipendente ha
diritto a due settimane di congedo supplementare. Può fruire di questo
congedo, a settimane o a giorni, entro un periodo di riferimento di sei
mesi a decorrere dal giorno successivo al decesso.
59 1 Diritto a un congedo retribuito di due settimane e a un congedo
dell'altro
genitore
non retribuito di un mese hanno
a. il dipendente che al momento della nascita di un figlio ne è il
padre legale o lo diventa entro i sei mesi successivi alla nascita;
b. la dipendente che al momento della nascita di un figlio ne è l'altro
genitore legale.
2 Il congedo retribuito deve essere fruito entro sei mesi dalla nascita
del figlio. Durante la fruizione del congedo retribuito ai sensi dell'art. 96b,
tale termine è interrotto. Può essere fruito a settimane o a giorni. Il congedo
non retribuito deve essere fruito entro dodici mesi dalla nascita del figlio.
Nella determinazione del momento e della ripartizione dei congedi, si
deve tener conto delle esigenze aziendali.
3 L'indennità versata in base alle disposizioni sull'indennità di perdita
di guadagno spetta alla Cassa dello Stato nella misura del congedo
retribuito.
61 1 Se la madre decede il giorno del parto o durante il congedo di
maternità, il padre legale o l’altro genitore legale ha diritto a un congedo
supplementare di 16 settimane. Questo congedo deve essere fruito a
giorni consecutivi a partire dal giorno successivo al decesso.
b. in caso di
decesso
della madre
2 Il padre legale o l’altro genitore legale ha diritto al congedo se il
rapporto di filiazione è stabilito il giorno del decesso o viene stabilito
nelle 14 settimane successive.
3 In caso di ospedalizzazione del neonato ai sensi del § 96 cpv. 2
OAM, il congedo è prolungato della durata dell’ospedalizzazione,
tuttavia al massimo di otto settimane.
53 1 In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, il diritto a Congedi
speciali
congedo sussiste fino alla data di uscita concordata, a condizione che
l'autorità di nomina dimostri che non era prevista alcuna prosecuzione
del rapporto di lavoro.
2 Per ulteriori sospensioni del servizio si applicano le disposizioni
relative alla malattia. In aggiunta, per la tutela delle lavoratrici
gestanti e madri è applicabile per analogia la Legge sul lavoro.
1.4.25-128
29
177.111 Regolamento di esecuzione della Legge sul personale (RLEP)
3 Per situazioni particolari nel singolo caso, la Direzione, d'intesa con
l'Ufficio del personale o il competente Tribunale cantonale superiore,
può adottare una soluzione adeguata.
59 1 Per l'instaurazione di un rapporto di cura in vista di una successiva
adozione, al genitore impiegato è concesso un congedo retribuito di otto
settimane al massimo.
2 La Direzione, il tribunale cantonale superiore competente o l'ispettorato
del notariato fissano il congedo del genitore impiegato nel singolo caso.
3 Il congedo deve essere fruito entro il primo anno dalla presa a carico
del figlio. Può essere fruito a settimane. Nella determinazione del momento
e della ripartizione del congedo si deve tenere conto delle esigenze
aziendali.
Pagamento
continuato
del salario
D. Malattia e infortunio
1. Disposizioni generali
Ecco la traduzione in italiano, mantenendo la struttura e la formattazione originali
1 Le sospensioni dal servizio a causa di malattia e infortunio ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni10 sono trattate allo stesso modo per quanto concerne il pagamento del salario.
2 In caso di incapacità lavorativa totale o parziale, il salario viene corrisposto come segue:20
nel primo anno di servizio
nel secondo anno di servizio
100%
3 mesi
6 mesi
successivamente 75%
3 mesi
6 mesi
3 Dal terzo anno di servizio, si ha diritto al salario intero per un massimo di dodici mesi.20
4 Se, dopo la scadenza dell'ordinaria continuazione del versamento del salario, sussiste una ragionevole prospettiva che l'impiegato o l'impiegata riacquisti la capacità lavorativa in tempi prevedibili, o se la ripresa del lavoro o la risoluzione del rapporto di lavoro per invalidità è ancora incerta, la Direzione o il competente tribunale cantonale superiore concede di norma la continuazione del versamento di al massimo il 75% del salario fino a una durata complessiva della continuazione del pagamento del salario di al massimo due anni.20
5 Nella decisione, si deve tenere adeguatamente conto delle circostanze del singolo caso, come le prestazioni assicurative e il numero degli anni di servizio. Le indennità giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni vengono computate.
30
Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEP)
177.111
24 1 Qualora i dipendenti non possano svolgere in misura illimitata il loro servizio,
Lavoro a causa di malattia o infortunio, lo comunicano ai loro superiori il più rapidamente possibile.
superiori il più presto possibile. Certificati medici
2 Se la sospensione totale o parziale del servizio dura più di una settimana,
settimana, i dipendenti consegnano ai loro superiori, entro un termine ragionevole o
su prima richiesta, un certificato medico. I superiori
e i servizi del personale possono richiedere un certificato medico anche per sospensioni
inferiori a una settimana.
3 Se la sospensione totale o parziale del servizio dura più di un mese,
i dipendenti presentano ulteriori certificati medici all'inizio dei mesi successivi o secondo istruzioni speciali dei superiori o dei servizi del personale.
dei superiori o dei servizi del personale.
4...43
42 1 I dipendenti malati o infortunati e i loro superiori o i servizi del Case
personale mantengono contatti regolari. Management
2 I superiori o i servizi del personale valutano un Case Management,
se la sospensione totale o parziale del servizio o la riduzione delle
prestazioni è prevedibilmente superiore a due mesi.
3 Nessun Case Management viene effettuato se
a. i dipendenti svolgono la loro occupazione principale presso uno
o più altri datori di lavoro o
b. il versamento del salario è stato interrotto.
4 Un Case Management viene effettuato solo in casi eccezionali
debitamente motivati se
a. i dipendenti sono prossimi al raggiungimento del limite di età,
b. il grado di occupazione cumulato presso il Cantone è inferiore al 25% o
c. la compromissione dello stato di salute o la diagnosi non consente
un reinserimento da un punto di vista medico.
5 La Direzione, il competente Tribunale cantonale superiore o gli
uffici da essi autorizzati decidono in merito all'attuazione di un Case
Management.
41 1 La gestione del caso inizia con la designazione e l'esecuzione
di un Case Manager o di una Case Manager.
2 Essa termina in seguito
a. alla completa o parziale reintegrazione nel precedente
o in un nuovo posto di lavoro,
b. all'(parziale)invalidità,
del Case
Management
1.4.25-128
31
177.111 Ordinanza d'esecuzione della legge sul personale (OEPers)
c. alla risoluzione del rapporto di lavoro,
d. all'interruzione da parte della collaboratrice o del collaboratore o da parte
del datore di lavoro.
1. Qualora i dipendenti abbiano nuovamente prestato la loro piena attività per sei mesi consecutivi, le precedenti sospensioni del servizio dovute a malattia o infortunio non saranno considerate per il calcolo della retribuzione in caso di una nuova sospensione del servizio.
2. Le sospensioni del servizio che distano meno di sei mesi l'una dall'altra sono considerate nel loro complesso, di norma tuttavia non oltre un anno e mezzo prima della nuova sospensione del servizio.
3. Qualora i dipendenti, che dopo la scadenza del periodo di retribuzione per malattia o infortunio erano nuovamente completamente abili al lavoro, diventino di nuovo parzialmente inabili al lavoro, continueranno a percepire l'intero salario per un massimo di tre mesi. Resta riservata la compensazione di eventuali indennità giornaliere.
1 I contratti d’assicurazione per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
dei dipendenti non assicurati presso la SUVA sono stipulati dalla Direzione delle finanze.
2 Il Cantone42 assume la metà dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni
non professionali.
3 La Direzione delle finanze disciplina con un contratto di assicurazione collettiva
le prestazioni supplementari all’obbligatorio. L’adesione a questa assicurazione è
facoltativa. I premi sono a carico dei dipendenti.
4 La gestione dell’assicurazione contro gli infortuni, in particolare le relazioni
con l’assicuratore, il coordinamento con le direzioni e i tribunali cantonali
superiori, nonché l’informazione generale del personale, spetta alla Direzione
delle finanze.
5 La Direzione delle finanze disciplina i rapporti particolari in relazione a singoli
gruppi di personale, uffici o tribunali conformemente al diritto federale, d’intesa
con la direzione o i tribunali cantonali superiori.
6 Gli uffici sottoposti alla SUVA intrattengono rapporti diretti con la stessa,
ma in questioni fondamentali consultano la Direzione delle finanze.
7 Gli uffici e i tribunali consegnano ai dipendenti neoassunti le istruzioni relative
all’assicurazione contro gli infortuni e li informano se sono assicurati contro gli
infortuni non professionali. Informano per iscritto i dipendenti che cessano il
rapporto di lavoro o l’assicurazione contro gli infortuni non professionali circa
la necessaria notifica al loro assicuratore malattie.
32
Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)
177.111
8 Gli uffici e i tribunali provvedono alla corretta notifica degli infortuni e all’inoltro
del modulo di notifica dell’infortunio agli assicuratori.
42 1 La continuazione del pagamento del salario può essere ridotta se
a. l'incapacità lavorativa è in tutto o in parte dovuta a malattie o
conseguenze di infortuni preesistenti all'inizio del servizio,
b. l'infortunio o una malattia è stato causato intenzionalmente o per
grave negligenza dalla persona interessata o è la conseguenza di
un pericolo particolare consapevolmente assunto al di fuori dell'attività
professionale,
c. i certificati medici non sono presentati o non sono presentati
tempestivamente ai sensi del § 100,
d. il o la dipendente rifiuta la ragionevole collaborazione nell'ambito di
un Case Management ai sensi del § 100a,
e. lo svolgimento di una perizia medico-legale è rifiutato o ritardato.
2 In tali casi, la Direzione, d'intesa con l'Ufficio del personale, o il
competente tribunale cantonale superiore, stabilisce l'ammontare
della continuazione del pagamento del salario.
3 In caso di infortuni non professionali verificatisi per grave colpa
propria o per assunzione di un pericolo particolare, l'ammontare
della continuazione del pagamento del salario viene di regola ridotto
nella stessa proporzione dell'indennità giornaliera dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni.
Riduzione
della
continuazione
del pagamento
del salario
1. Indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità e dell'assicurazione militare – Imputazione
Le indennità giornaliere durante le sospensioni dal servizio per malattia e infortunio sono di principio computate sul salario.
2. Le indennità giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni spettano al Cantone42, nella misura in cui il diritto al salario è superiore. Nella misura in cui superano il salario, esse sono versate ai dipendenti.
**1. Ristorni**
1 Qualora in caso di malattia o infortunio sia attribuita una rendita
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione
per l’invalidità o dell’assicurazione militare, il Cantone42 ha il diritto di
chiedere all’assicuratore il rimborso del salario che ha versato mal-
grado l’assenza o la limitazione della capacità lavorativa, fino all’im-
porto della rendita da versare per il periodo corrispondente.
2 In caso di future sospensioni del servizio a causa dell’evento che ha
comportato la rendita, la Direzione, d’intesa con la Direzione delle fi-
nanze, o il competente Tribunale amministrativo cantonale supremo
decide in merito all’accredito sul salario.
1.4.25-128
33
177.111 Ordinanza concernente il personale (OAP)
3 Se la rendita è stata attribuita prima dell’entrata in servizio presso
il Cantone42, il suo accredito è disciplinato all’atto dell’assunzione.
4 La rendita non è accreditata nella misura in cui il suo motivo, in
particolare la ridotta capacità lavorativa o la necessità di frequenti vi-
site mediche o terapeutiche, è stato preso in considerazione nella
fissazione del salario o non si ripercuote sul rapporto di lavoro.
1 Angestellte infortunati o ammalati devono cedere i loro
diritti al risarcimento del danno nei confronti di terzi fino all'ammontare
del salario percepito al Cantone42 e collaborare nell'affermazione di tali
diritti.
2 In caso di rifiuto, il salario può essere ridotto di conseguenza.
1 Le Direzioni possono disporre controlli medici periodici non-
ché esami medici al momento della cessazione del rapporto di lavoro
per gli impiegati che svolgono un'attività pericolosa per la salute.
2 Agli impiegati che non si sottopongono a tali controlli possono
essere negate le prestazioni previste in caso di malattia.
2. Disposizioni particolari per l'infortunio professionale e la malattia professionale
Abs. 1 non può essere in linea di principio abbreviato.
3 In caso di ogni licenziamento per invalidità, deve essere esaminata una nuova assunzione nel quadro del piano dei posti sociali.
1 Qualora il salario lordo superi l’importo massimo del guadagno
assicurato nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il
Cantone42 eroga la rendita d’invalidità o per superstiti fissata
dall’assicuratore LAINF anche sul guadagno non assicurato.
2 Una rendita complementare dell’istituto di previdenza è computata
sulle prestazioni secondo il capoverso 1.42
34
Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEP)
177.111
In caso di infortuni professionali di impiegati e membri di autorità non federali a tempo parziale, che non sono assicurati ai sensi della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il Cantone fornisce le prestazioni ivi previste per le persone assicurate, se l'attività accessoria presso il Cantone non è coperta dall'assicurazione infortuni in base all'attività principale.
E. Prestazioni in caso di decesso
In caso di decesso, la retribuzione per il mese del decesso continuerà ad essere erogata. Ai superstiti ai sensi delle disposizioni dell'istituto di previdenza la retribuzione verrà erogata anche per i due mesi successivi. Se un rapporto di lavoro a tempo determinato fosse durato meno a lungo, il diritto sussiste in entrambi i casi solo fino al momento della prevista cessazione.
2 Ai fini del calcolo è determinante la retribuzione completa, indipendentemente da una precedente riduzione.
3 Ulteriori prestazioni per i superstiti di dipendenti che non appartenevano all'istituto di previdenza, nonché in altri casi speciali, vengono stabilite di volta in volta dalla Direzione d'intesa con l'Ufficio del personale e dal competente tribunale cantonale superiore.
F. Servizio militare, di protezione civile e civile
**I Dipendenti ricevono durante la loro assenza a causa di servizio militare e di protezione obbligatori, nonché a causa di servizio civile, l'intero salario.**
**2 Per servizio militare e di protezione obbligatorio si intendono tutte le prestazioni di servizio a cui i soggetti obbligati al servizio possono essere vincolati secondo la legislazione federale, anche quelle di donne che si sono volontariamente annunciate per l'espletamento del servizio militare o di protezione.**
**3 Il Consiglio di Stato e le massime corti cantonali regolamentano concordemente le condizioni per la restituzione delle prestazioni salariali nei casi in cui, alla risoluzione del rapporto di lavoro, l'intera durata dell'assenza per servizio militare, di protezione o civile superi l'intera durata dell'attività al servizio del Cantone.**
**1.4.25-128**
**35**
**177.111**
**Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEP)**
**Obligatorio**
**Servizio militare e**
**Servizio di protezione,**
**Servizio civile,**
**Casi speciali**
**Volontario**
**Servizio militare e**
**Servizio di protezione**
**Obbligo di notifica,**
**Rinvio del servizio**
**Indennità per perdita di guadagno**
1 Per il servizio militare e di protezione volontario, come anche per
l’adesione al Servizio della Croce Rossa, è necessario il consenso del
superiore gerarchico. Questo dev’essere di norma concesso se le
condizioni aziendali lo permettono.
2 Per la corresponsione del salario sono applicabili le disposizioni concernenti
le prestazioni di servizio obbligatorie.
Gli impiegati devono segnalare il prima possibile le imminenti prestazioni di servizio militare, di protezione civile e di servizio civile. Qualora il servizio disturbasse notevolmente il normale andamento degli affari, su richiesta del superiore ufficio, tribunale o notariato, essi devono presentare un'istanza di rinvio del servizio.
1 L'indennità versata secondo le disposizioni sull'indennità per perdita di guadagno
confluisce nelle casse dello Stato. Se la pretesa salariale è inferiore all'indennità,
viene versato l'ammontare dell'indennità.
2 I dipendenti consegnano al servizio del personale competente i
documenti necessari per far valere l'indennità per perdita di guadagno e
le indennità di sostegno per i familiari.
Principi
VII. Orario di lavoro
A. Orario di lavoro, lavoro straordinario
1 **L'orario di lavoro è in genere di 42 ore settimanali.** Esso è di norma ripartito su cinque giorni, essendo il sabato e la domenica giorni non lavorativi.
2 **L'orario di lavoro è organizzato in modo flessibile conformemente alle disposizioni seguenti.** Restano riservate le decisioni divergenti dei tribunali cantonali superiori per l'amministrazione della giustizia.
3 **L'orario di lavoro annuale a tempo pieno è di norma di 2184 ore lorde (52 settimane × 42 ore).** In caso di impiego a tempo parziale, l'orario di lavoro annuale è determinato in base al grado di occupazione ridotto. Per il calcolo dell'orario di lavoro annuale netto, sono dedotti il diritto individuale alle vacanze, i giorni di riposo che cadono in un giorno feriale, nonché le riduzioni dell'orario di lavoro prima dei giorni di riposo.
4 **Il Consiglio di Stato e i tribunali cantonali superiori disciplinano la durata dell'orario di lavoro in casi particolari, nonché la chiusura dell'amministrazione e dell'amministrazione della giustizia durante il periodo natalizio e di Capodanno.**
36
Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEP) 177.111
5 **Il Consiglio di Stato e i tribunali cantonali superiori possono emanare ulteriori disposizioni sull'organizzazione flessibile dell'orario di lavoro e sulla salvaguardia dell'occupazione.**
1 Qualora il Consiglio di Stato e i tribunali cantonali superiori non dispongano diversamente in casi particolari, oltre ai sabati e alle domeniche, si considerano
a. come ulteriori interi giorni di riposo: Capodanno, Giorno di Berchtold, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale e Santo Stefano. Nei distretti diversi da Zurigo, anche il lunedì di Carnevale è considerato giorno di riposo;
b. come ulteriori mezze giornate di riposo: il pomeriggio del 24 dicembre, nel distretto di Zurigo anche i pomeriggi del Sechseläuten e del Knabenschiessen;
c. come giorni lavorativi con un orario teorico ridotto di sei ore: i giorni precedenti il Venerdì Santo e l'Ascensione, nonché il 31 dicembre; in questi giorni, la fine dell'orario di lavoro, fatte salve diverse disposizioni per i turni e gli orari di presenza prolungati, è fissata alle ore 15.00.
2 Ulteriori intere o mezze giornate di riposo che cadono di sabato o domenica non vengono compensate. La stessa disposizione si applica per analogia agli uffici in cui si lavora in tutto o in parte il sabato o la domenica.
3 Ai dipendenti a tempo parziale viene concesso, indipendentemente dall'orario di lavoro regolare scelto, un numero di giorni di riposo e di giorni lavorativi con orario teorico ridotto corrispondente al loro grado di occupazione. L'Ufficio del personale calcola all'inizio di ogni anno le ore attribuibili a tali giorni.
4 In caso di attività continua, ai dipendenti viene concesso in media almeno un giorno libero a settimana. Nell'anno solare, almeno 20 giorni liberi dovrebbero cadere di domenica e nei giorni festivi generali.
5 Il Consiglio di Stato e i tribunali cantonali superiori stabiliscono gli orari di apertura degli uffici, dei tribunali e dei notariati. Tali decisioni sono pubblicate nel Foglio Ufficiale.
1 Quale **arco di tempo giornaliero**, entro il quale deve essere svolta la prestazione lavorativa, è considerato il periodo tra le 06.00 e le 20.00.
2 L'**orario teorico** è il tempo di lavoro che, in base alle disposizioni sull'orario di lavoro settimanale e al grado di occupazione individuale, deve essere prestato in media per settimana. L'orario teorico giornaliero serve al calcolo del saldo dell'orario di lavoro e non può superare 8 ore e 24 minuti.
3 Quale **orario di lavoro regolare** si intende la ripartizione dell'orario di lavoro settimanale concordata per il caso normale.
4 L'orario di lavoro regolare è concordato all'interno dell'arco di tempo giornaliero, tenendo conto delle esigenze aziendali e personali. L'accordo può limitarsi all'orario teorico giornaliero o essere integrato da suddivisioni temporali fisse.
1.4.25-128 37
177.111 Regolamento di esecuzione della legge sul personale (RVL)
Pause
Saldo dell'orario di lavoro
a. Principio
b. Trasferimento,
compensazione e
retribuzione
Lavoro di sabato
e domenica,
nonché fuori dal
luogo di lavoro
1. Per un lavoro giornaliero superiore a 6 ore deve essere osservata
una pausa di almeno 30 minuti. Questa non è considerata tempo di lavoro.
2. Per ulteriori pause, possono essere conteggiati nel tempo di lavoro al massimo
15 minuti per ogni metà giornata lavorativa.
1 Il saldo dell’orario di lavoro risulta dall’orario di lavoro giornaliero effettivo detratta la durata teorica.
**2 Per orario di lavoro effettivo si intende l’orario di lavoro svolto durante il periodo giornaliero, incluse le assenze autorizzate e retribuite; di regola, un massimo di 11 ore al giorno sono computabili. In casi particolari, l’orario di lavoro massimo può essere esteso dai superiori.**
1 Con il cambio d'anno, un saldo dell'orario di lavoro positivo o negativo
può essere riportato per un massimo di due orari settimanali previsti.
2 Un saldo negativo dell'orario di lavoro che supera tale limite
viene compensato a fine anno con ore straordinarie o con giorni di ferie. Un
saldo positivo dell'orario di lavoro maggiore decade in linea di massima a fine
anno. L'Ufficio, il Tribunale o il Notariato può autorizzare il riporto
se una compensazione entro l'anno civile non è stata possibile per motivi
di servizio o per validi motivi personali.
3 Alla risoluzione del rapporto di lavoro, il saldo dell'orario di lavoro
deve essere compensato alla data di uscita. Un saldo positivo dell'orario di
lavoro deve essere retribuito senza supplemento, qualora una compensazione per
validi motivi personali non sia stata possibile. Se il saldo positivo non può
più essere compensato per motivi di servizio imperativi, esso è considerato
come straordinario. Per i quadri a partire dalla classe di stipendio 24,
viene pagata solo la maggiorazione d'orario se essa, insieme alle ore
straordinarie, supera le 120 ore. Un saldo negativo dell'orario di lavoro può
essere compensato con il salario.
An Samstagen und Sonntagen sowie ausserhalb des Tages-
rahmens oder des Arbeitsplatzes geleistete Arbeitszeit kann mit Zu-
stimmung des zuständigen Amtes, Gerichtes oder Notariates auf den
Arbeitszeitsaldo angerechnet werden.
38
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)
177.111
---
Il tempo di lavoro prestato di sabato, di domenica, al di fuori dell'orario giornaliero o del luogo di lavoro può essere computato nel saldo dell'orario di lavoro con l'approvazione dell'ufficio, del tribunale o del notariato competente.
38
Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)
177.111
20 In caso di assenza privata retribuita, viene accreditato come tempo di lavoro al massimo l'orario di lavoro regolare pattuito.
Assenze private
1 Un saldo positivo di ore di lavoro può essere compensato a ore o mediante la fruizione di giorni interi e mezzi giorni.
2 Per anno civile possono essere compensati al massimo quindici giorni lavorativi interi.
3 La compensazione contigua di più di un giorno è ammessa solo dopo la fruizione delle vacanze.46
4 La compensazione può essere limitata in base alle esigenze aziendali.
1. Ore di lavoro straordinario a. Definizione
Si considerano ore di lavoro straordinario quelle prestate in aggiunta all'orario di lavoro regolare concordato, per periodi determinati e chiaramente delimitati o per incarichi straordinari, se in tal modo, per un impiego a tempo pieno, si superano le 42 ore di lavoro settimanali o, nel caso di lavoro a turni, l'orario di lavoro settimanale previsto dal piano di servizio.
2. Le ore di lavoro straordinario devono essere ordinate dai superiori o, eccezionalmente, approvate come tali in un secondo momento.
3. Se una compensazione è possibile entro un mese per ragioni operative, la prestazione di lavoro ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non è considerata lavoro straordinario.
4. In ogni caso, è considerato lavoro straordinario l'impiego in giorni liberi dal servizio disposto dai superiori.
5. Per ore di lavoro straordinario superiori a 20 ore nel mese solare è in ogni caso necessario ottenere il consenso della Direzione o del tribunale cantonale superiore competente. Le Direzioni possono delegare questa facoltà ai loro uffici, dipartimenti e aziende.
1. Recupero dell'orario di lavoro
L'orario di lavoro straordinario deve essere in linea di principio compensato con la concessione di un corrispondente tempo libero. La compensazione deve avvenire, per quanto possibile, nello stesso anno civile e, per le prestazioni di lavoro straordinario durante la notte, il più rapidamente possibile.
2 Se non è possibile un recupero dell'orario di lavoro per ragioni aziendali, l'orario di lavoro straordinario viene eccezionalmente retribuito.
3 21
1 Angestellten bis Lohnklasse 16 wird bei Zeitausgleich für c. Zeitzuschlag
Überzeit ein Zeitzuschlag, bei Barvergütung ein Geldzuschlag von und Vergütung
25% gewährt.20
1.4.25-128
39
177.111 Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)
2 Der massgebende Stundenansatz für die Vergütung beträgt bei
einer wöchentlichen Arbeitszeit von 42 Stunden = 1/2184 des Jahres-
lohnes. Besteht Anspruch auf eine Vergütung für Nacht-, Sonntags-
und Schichtdienst, wird diese zusätzlich ausbezahlt, jedoch nicht zum
massgebenden Stundenansatz hinzugezählt.
3 Im Kalenderjahr werden grundsätzlich höchstens 120 Überstunden
vergütet. Die Direktion oder das zuständige oberste kantonale Gericht
kann ausnahmsweise eine höhere Überstundenzahl vergüten.20
---
Italian Translation
1. **Supplemento di tempo e indennità**
Ai dipendenti fino alla classe salariale 16 viene concesso un supplemento di tempo del 25% in caso di compensazione delle ore straordinarie e un supplemento in denaro del 25% in caso di indennizzo in contanti.20
1.4.25-128
39
177.111 Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEP)
2. L'aliquota oraria determinante per l'indennità è pari, in caso di un orario di lavoro settimanale di 42 ore, a 1/2184 della retribuzione annua. Se sussiste il diritto a un'indennità per lavoro notturno, domenicale e a turni, questa viene versata in aggiunta, ma non viene conteggiata nell'aliquota oraria determinante.
3. Di norma, nel corso dell'anno civile vengono retribuite al massimo 120 ore di straordinario. La Direzione o il competente tribunale cantonale superiore possono, in via eccezionale, retribuire un numero maggiore di ore di straordinario.20
1. Ai dipendenti delle classi di stipendio 24–29 spetta, in caso di
significative prestazioni di lavoro straordinario ordinate, un
compenso in tempo libero senza supplemento di tempo, purché il servizio
lo consenta. Sono considerate significative le prestazioni di lavoro
straordinario superiori a 120 ore all'anno.
2. Sulla rimunerazione eccezionale del lavoro straordinario per i
dipendenti delle classi 24–29 decide, per il personale dell'amministrazione,
la Direzione; per il personale della giustizia, il competente
tribunale cantonale superiore. La rimunerazione avviene senza supplemento.
1 Il personale tiene, su base fiduciaria, un registro personale delle ore
lavorative, in cui sono riportati gli orari di lavoro e le assenze. I superiori
possono in qualsiasi momento consultare tale registro delle ore e ne
confermano mensilmente la presa visione tramite il loro visto.
2 I singoli impiegati sono responsabili dell'esattezza del loro conteggio
mensile.
3 La gestione delle ore avviene manualmente o con l'ausilio dell'infra-
struttura informatica esistente.
4 Le Direzioni possono introdurre una rilevazione delle ore di progetto
in base alle loro esigenze.
Gli Uffici determinano almeno un posto per l'amministrazione del regolamento concernente l'orario di lavoro. Ad esso competono, per quanto la Direzione non abbia impartito istruzioni particolari, in particolare
a. la gestione del controllo annuale delle assenze per malattia, infortunio, congedi pagati o non pagati, ferie e servizio militare per tutti i dipendenti del proprio Ufficio. Tali controlli annuali vengono aggiornati sulla base dei conguagli mensili e sono vincolanti in caso di differenze.
b. l'istruzione del personale neoassunto.
Le Direzioni o gli Uffici da esse autorizzati a tale scopo possono,
nella misura in cui particolari circostanze quali il lavoro a turni, il
lavoro di squadra o l’aumento dei tempi di presenza lo richiedano,
stabilire particolari regolamentazioni dell’orario di lavoro.
40
Regolamento d'applicazione della legge sul personale (RALP)
B. Servizio notturno, domenicale, a turni e di picchetto
177.111
1. Retribuzione del lavoro per prestazioni lavorative che derivano dal rapporto di lavoro
di notte tra le 20.00 e le 06.00, nonché il sabato e la domenica tra le 06.00 e le 20.00, per prestazioni notturne,
viene corrisposta una retribuzione di Fr. 5.75 all'ora.38 domenicali e
servizio a turni.
2 I dipendenti che svolgono un servizio notturno di almeno otto ore tra le 20.00 e le 06.00 ricevono un credito orario del 20% per ogni ora lavorata a titolo di compensazione.
3 Il giorno di Capodanno, il giorno di Berchtold, il Venerdì Santo, il Lunedì di Pasqua, il 1° maggio, il giorno dell'Ascensione, il Lunedì di Pentecoste, il 1° agosto, il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano sono equiparati alla domenica.
4 In caso di lavoro regolare a turni, notturno, di sabato e domenica, la retribuzione di cui al paragrafo 1 viene corrisposta insieme al salario durante le ferie e il congedo di maternità, in caso di malattia, infortunio e altre assenze dal lavoro non imputabili e involontarie.
1. Le Direzioni, i Tribunali cantonali superiori, i servizi di picchetto
gli uffici, i tribunali e l'Ispettorato del Notariato autorizzati
possono, in presenza di particolari esigenze di servizio, disporre per i dipendenti il
servizio di picchetto.
2. Il servizio di picchetto è tempo di presenza sul luogo di lavoro o
reperibilità al di fuori di esso.
3. Il servizio di picchetto non è considerato tempo di lavoro, ma viene retribuito con Fr. 3.00 per
ora di presenza e con Fr. 1.75 per ora di reperibilità. Le prestazioni di servizio
effettuate durante il picchetto sono considerate ore di lavoro straordinario disposte,
da compensare o retribuire. 38
Silenzioso
L'utente vuole una traduzione in italiano di un testo legale.
Devo tradurre il testo usando terminologia legale appropriata e preservando la struttura e la formattazione originali.
Devo numerare il titolo se è numerato nell'originale e tradurre anche il testo del titolo.
Ecco i passaggi che seguirò
1. **Analizzare il testo originale:** Identificare il titolo (numerato), la numerazione dei paragrafi, e la formattazione (grassetti, rientri, ecc.).
2. **Tradurre il titolo:** Includere la numerazione e tradurre "Besondere Verhältnisse".
3. **Tradurre il paragrafo 1:**
* "Die Gesundheitsdirektion regelt" -> "La Direzione della sanità disciplina"
* "für die Ober- und Spitalärztinnen und -ärzte" -> "per i medici primari e ospedalieri"
* "sowie für ihre Angestellten, die dem eidgenössischen Arbeitsgesetz unterstellt sind" -> "nonché per i loro dipendenti soggetti alla legge federale sul lavoro"
* "den Ausgleich und die Vergütung von Überzeit und von Nacht-, Sonntags-, Schicht- und Pikettdienst" -> "la compensazione e la retribuzione di ore straordinarie, nonché del servizio notturno, domenicale, a turni e di picchetto."
4. **Tradurre il paragrafo 2:**
* "Die Direktionen können im Einvernehmen mit dem Personalamt" -> "Le Direzioni, d'intesa con l'Ufficio del personale,"
* "für weitere besondere Arbeitsverhältnisse pauschale Vergütungen für Nacht-, Sonntags- und Schichtdienst sowie für Pikettdienst festlegen." -> "possono stabilire per altri particolari rapporti di lavoro retribuzioni forfettarie per il servizio notturno, domenicale e a turni, nonché per il servizio di picchetto."
* "Sie können bei besondern Verhältnissen die Dauer des Nachtdienstes bis längstens 08.00 Uhr verlängern." -> "In casi particolari, possono prolungare la durata del servizio notturno al più tardi fino alle ore 08.00."
5. **Tradurre il paragrafo 3:**
* "Besondere Regelungen der Überzeit in andern Fällen bedürfen der Bewilligung der Direktion im Einvernehmen mit dem Personalamt oder der Bewilligung des zuständigen obersten kantonalen Gerichtes." -> "Regolamentazioni particolari delle ore straordinarie in altri casi necessitano dell'autorizzazione della Direzione d'intesa con l'Ufficio del personale o dell'autorizzazione del competente tribunale cantonale superiore."
6. **Tradurre le informazioni aggiuntive (numerazione, titolo principale, sezione):**
* "1.4.25-128" -> "1.4.25-128" (numerazione interna)
* "41" -> "41" (numero di pagina)
* "177.111 Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)" -> "177.111 Ordinanza d'esecuzione della legge sul personale (OEP)"
* "VIII. Vollziehungsbestimmungen zu weiteren Rechten und Pflichten" -> "VIII. Disposizioni d'esecuzione relative ad altri diritti e doveri"
* "A. Rechte" -> "A. Diritti"
Mi assicurerò di usare termini come "Direzione della sanità", "medici primari e ospedalieri", "dipendenti soggetti alla legge federale sul lavoro", "compensazione e retribuzione", "ore straordinarie", "servizio notturno, domenicale, a turni e di picchetto", "Direzioni", "Ufficio del personale", "rapporti di lavoro", "retribuzioni forfettarie", "tribunale cantonale superiore".
Il testo è molto formale e burocratico, quindi la traduzione deve riflettere questo tono.
I termini legali sono abbastanza standard in questo contesto italo-svizzero, quindi non dovrebbero esserci ambiguità.
Controllo la coerenza terminologica per "Überzeit" (ore straordinarie) e "Pikettdienst" (servizio di picchetto).
"Gesundheitsdirektion" in Canton Ticino sarebbe "Dipartimento della sanità e della socialità", ma in un contesto più generico "Direzione della sanità" è appropriato e traduce letteralmente.
"Personalamt" -> "Ufficio del personale".
"Ober- und Spitalärztinnen und -ärzte" -> "medici primari e ospedalieri" (più comune di "medici superiori e ospedalieri").
"eidgenössischen Arbeitsgesetz" -> "legge federale sul lavoro".
"Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)" -> "Ordinanza d'esecuzione della legge sul personale (OEP)".
"Vollziehungsbestimmungen" -> "Disposizioni d'esecuzione".
"Rechte und Pflichten" -> "diritti e doveri".1 Disposizioni particolari
La Direzione della sanità disciplina, per i medici primari e ospedalieri nonché per i loro dipendenti soggetti alla legge federale sul lavoro, la compensazione e la retribuzione di ore straordinarie, nonché del servizio notturno, domenicale, a turni e di picchetto.
2 Le Direzioni, d'intesa con l'Ufficio del personale, possono stabilire per altri particolari rapporti di lavoro retribuzioni forfettarie per il servizio notturno, domenicale e a turni, nonché per il servizio di picchetto. In casi particolari, possono prolungare la durata del servizio notturno al più tardi fino alle ore 08.00.
3 Regolamentazioni particolari delle ore straordinarie in altri casi necessitano dell'autorizzazione della Direzione d'intesa con l'Ufficio del personale o dell'autorizzazione del competente tribunale cantonale superiore.
1.4.25-128
41
177.111 Ordinanza d'esecuzione della legge sul personale (OEP)
VIII. Disposizioni d'esecuzione relative ad altri diritti e doveri
A. Diritti
1 Il Cantone42 adotta misure preventive adeguate per la protezione dei
dipendenti contro le molestie sessuali e per garantire che le vittime di
molestie sessuali non subiscano ulteriori svantaggi.
2 L'Ufficio del personale è a disposizione delle persone colpite da molestie
sessuali come punto di contatto per consulenza e supporto. Può
condurre colloqui con la persona coinvolta e altri soggetti interessati,
in particolare con i superiori. Le massime autorità giudiziarie cantonali
designano i corrispondenti punti di contatto per il loro settore.
3 Una persona che denuncia molestie sessuali, o alla quale tali molestie
vengono addebitate, può richiedere l'avvio di un'inchiesta
amministrativa presso la Direzione competente o presso la massima
autorità giudiziaria cantonale competente.
1 I dipendenti devono essere valutati dai superiori una volta
all'anno, nonché nei casi in cui la legge e l'ordinanza prevedano
una valutazione aggiuntiva del personale.32
2 Gli obiettivi della valutazione del personale sono la promozione
dei dipendenti e la valutazione delle prestazioni e del comportamento.
3 Oggetto della valutazione sono in particolare l'esecuzione del
lavoro, i risultati del lavoro, l'autonomia e il comportamento, nonché
il raggiungimento degli obiettivi concordati e, per i superiori, la capacità
di leadership.
1 Il Consiglio di Stato disciplina i requisiti per i sistemi di valutazione
e la procedura di valutazione per il personale dell'amministrazione.
Emana un sistema di valutazione modello.
2 Le Direzioni possono, nel quadro delle direttive del Consiglio di
Stato e d'intesa con l'Ufficio del personale, definire sistemi e procedure
di valutazione adattati alle loro esigenze.
3 Le Direzioni adottano, d'intesa con l'Ufficio del personale, le
necessarie misure di formazione.
4 I Tribunali superiori cantonali disciplinano, secondo principi
concordi, il sistema di valutazione e la procedura di valutazione per il
personale dell'amministrazione della giustizia.
1 La o il superiore diretto discute le disposizioni di valutazione
con la o il dipendente nell'ambito di un colloquio di valutazione e promozione.
42
Ordinanza concernente l’esecuzione della legge sul personale (OEP)
177.111
2 Il modulo di valutazione deve essere firmato da entrambe le parti.
Con la loro firma, i dipendenti confermano unicamente di essere stati
messi a conoscenza della valutazione e che il colloquio è stato condotto.
Possono aggiungere proprie osservazioni sul modulo di valutazione.
3 I dipendenti possono richiedere un colloquio con la o il
superiore gerarchico immediatamente superiore in merito alla valutazione.
Sono autorizzati a farsi accompagnare da una persona di fiducia.
4 Il modulo di valutazione costituisce parte integrante del dossier personale.
Alla persona valutata ne viene consegnata una copia.
1 Prima del recesso si tiene un colloquio di recesso con il dipendente o la dipendente.
2 I certificati di lavoro sono rilasciati al più tardi al momento del recesso per i dipendenti direttamente subordinati dalla Direttrice o dal Direttore di una Direzione o di un Ufficio.
3 Per il resto, le Direzioni o gli Uffici da esse autorizzati determinano le competenze. In particolare, i servizi del personale possono essere incaricati del rilascio dei certificati di lavoro.
4 Per il personale della giustizia, i tribunali cantonali supremi determinano le competenze.
Angestellten können für Vorschläge administrativer oder Betriebliches
technischer Verbesserungen Prämien ausgerichtet werden. Der Regie- Vorschlags-
rungsrat und die obersten kantonalen Gerichte regeln das Verfahren
für die Einreichung, Prüfung und Prämierung solcher Vorschläge nach
übereinstimmenden Grundsätzen.
B. Pflichten
---
**Translation:**
Ai dipendenti possono essere concessi premi per proposte di miglioramenti amministrativi o tecnici aziendali. Il Consiglio di Stato e i tribunali cantonali superiori regolano la procedura per la presentazione, l'esame e la premiazione di tali proposte secondo principi uniformi.
B. Doveri
Doveri di supporto e sostituzione
Gli impiegati si assistono reciprocamente nello svolgimento delle attività di servizio e si sostituiscono a vicenda, qualora ciò sia richiesto dal servizio. Essi possono anche essere chiamati a svolgere mansioni che non rientrano nel loro effettivo ambito di competenza.
Qualora vi siano dubbi sulla capacità di un piccolo omaggio di cor- Divieto di
tesia di compromettere l'indipendenza dei dipendenti, l'ufficio accetta-zione di
gerarchicamente superiore decide sull'ammissibilità dell'accettazione. regali
1.4.25-128
43
177.111 Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (VVO)
Segreto d'ufficio § 143. 1 I dipendenti possono esprimere pareri, in qualità di parte, teste o
perito giudiziario, su percezioni avvenute nell'esercizio delle loro
mansioni, solo se la Direzione o il competente tribunale cantonale
superiore li ha autorizzati a farlo. Restano salve le obbligazioni di
informazione ai sensi della Legge sul Gran Consiglio.
2 Le Direzioni possono delegare questa competenza agli uffici,
dipartimenti e aziende direttamente subordinati, i tribunali cantonali
superiori ai tribunali o all'Ispettorato del notariato.
3 Questa autorizzazione deve essere ottenuta anche dopo la
risoluzione del rapporto di lavoro.
Attività § 144. 1 Sono competenti per il rilascio di un'autorizzazione
accessoria a. per il personale dell'amministrazione la Direzione o l'Ufficio da
essa autorizzato, in caso di partecipazione nell'amministrazione di
una persona giuridica con interessi economici la Direzione,
b. per il personale della giustizia il competente tribunale cantonale
superiore o il tribunale o l'Ispettorato del notariato a ciò autorizzato.
2 Prima di intraprendere un'attività accessoria, l'autorità di nomina
deve essere informata. Essa decide se è necessario ottenere un'auto-
rizzazione. Può anche, in un secondo momento e di propria iniziativa,
richiedere l'ottenimento di un'autorizzazione.20
3 Il tempo di lavoro impiegato per un'attività accessoria esercitata
prevalentemente nell'interesse del servizio non deve essere compensato.
I proventi accessori, ad eccezione dei rimborsi spese, devono essere
versati alla cassa dello Stato in un rapporto adeguato al tempo di lavoro
impiegato, a meno che il tempo di lavoro non venga compensato.
4 Il tempo di lavoro impiegato per un'attività accessoria esercitata
prevalentemente nel proprio interesse deve essere in linea di principio
compensato, ad eccezione delle attività accessorie di pubblica utilità
fino a mezza giornata a settimana. La compensazione del tempo non
deve in nessun caso essere qualificata come straordinario. Con l'auto-
rizzazione può essere collegata la condizione di versare una parte
adeguata dei proventi accessori alla cassa dello Stato, se la compensazione
del tempo di lavoro non è possibile o lo è solo parzialmente.
Incarichi § 145. 1 Sono competenti per l'autorizzazione di incarichi pubblici
pubblici a. per il personale dell'amministrazione la Direzione o l'Ufficio a ciò
autorizzato, in caso di assunzione di un mandato come membro
dell'Assemblea federale o del Gran Consiglio il Consiglio di Stato,
44
Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (VVO)
177.111
b. per il personale della giustizia il competente tribunale cantonale
superiore o il tribunale o l'Ispettorato del notariato a ciò autorizzato.
2 Se per l'incarico pubblico è richiesto un tempo di lavoro superiore
a mezza giornata a settimana, questo deve essere in linea di principio
compensato.
3 I dipendenti possono essere obbligati a versare una parte ade-
guata dei proventi accessori alla cassa dello Stato, se la compensazione
prescritta del tempo di lavoro non è possibile o lo è solo parzialmente.
42 1 Competenti per l'avvio delle visite mediche di fiducia sono le Direzioni, Medico di fiducia
i Tribunali cantonali superiori o gli Uffici da essi autorizzati. La Direzione e diritti
della sanità può trasferire questa competenza ai suoi servizi. d'autore su
computer
2 Le visite mediche di fiducia ai sensi del diritto previdenziale per la verifica
di un'invalidità professionale sono commissionate all'istituto di previdenza.
3 Le visite mediche di fiducia ai sensi del diritto del personale possono essere
disposte in qualsiasi momento
a. per la verifica dell'idoneità al lavoro o
b. per l'attuazione di un Case Management.
4 La Direzione delle finanze stipula con l'istituto di previdenza o con un
altro ente idoneo un accordo sulle prestazioni per l'esecuzione delle visite
mediche di fiducia per motivi attinenti al diritto del personale. In esso
vengono regolati in particolare i costi, la protezione dei dati, la gestione
e i termini per le perizie mediche di fiducia.
20 1 Qualora i dipendenti, nell'esercizio delle loro funzioni, realizzino
un'invenzione o vi partecipino, l'invenzione appartiene al Cantone. Per i
programmi informatici, il diritto esclusivo di utilizzo spetta al Cantone. La
Direzione può concedere ai dipendenti lo sfruttamento o il diritto di utilizzo.
2 I dipendenti ai quali non sia concesso lo sfruttamento di un'invenzione o
l'utilizzo di un programma informatico di notevole importanza economica o
tecnica, hanno diritto a un'equa remunerazione. Il Codice delle obbligazioni si
applica per analogia.
1.4.25-128
45
177.111
C. Diritto di partecipazione 56
Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OELP)
Partner di
negoziazione
permanenti
a. Domanda di
riconoscimento
b. Atto di
riconoscimento
e durata
c. Obblighi di
notifica
Accesso
a. Alla più
ristretta
amministrazione
centrale
56 1 La richiesta di riconoscimento come partner negoziale permanente deve essere presentata alla Direzione delle finanze con le seguenti informazioni e documenti
a. Nome e forma giuridica dell'associazione del personale,
b. Numero dei membri e elenco anonimizzato dei membri con indicazione dei datori di lavoro,
c. Motivazione della rappresentatività dell'associazione del personale,
d. Dichiarazione di lealtà,
e. Statuti o atto di fondazione e un eventuale estratto del registro di commercio.
**2 La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento. Le richieste di rinnovo di un riconoscimento devono essere presentate sei mesi prima della scadenza del periodo di riconoscimento.**
56 1 Il Consiglio di Stato delibera il riconoscimento di
partner negoziali permanenti per sei anni.
2 I partner negoziali permanenti sono riconosciuti solo se ciò
è necessario per un'adeguata rappresentanza dei dipendenti.
56 1** I partner negoziali permanenti comunicano senza indugio alla Direzione delle finanze
a. la perdita della personalità giuridica,
b. modifiche sostanziali del numero dei membri,
c. modifiche degli statuti o dell'atto di fondazione,
d. ulteriori modifiche sostanziali delle circostanze che incidono sui requisiti di riconoscimento.
**2** Se i requisiti di riconoscimento non sono più soddisfatti, il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento.
56 1 Ai partner negoziali permanenti viene concesso l'accesso agli
edifici dell'amministrazione centrale ristretta per lo scambio diretto
con il personale complessivamente al massimo per quattro incontri all'anno.
2 L'Ufficio del personale e i partner negoziali permanenti concordano
le date una volta all'anno, tenendo conto dei reciproci interessi.
46
Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)
177.111
56 1 Per l’accesso agli edifici amministrativi e aziendali al di fuori b. Al di fuori
dell’amministrazione centrale in senso stretto, nonché alle scuole medie dell’amministrazione
e professionali cantonali, possono essere concessi, su richiesta, per lo centrale
scambio diretto con il personale, un totale di quattro ulteriori incontri in senso
all’anno. stretto
2 La Direzione competente e i partner negoziali permanenti concordano
l’appuntamento tenendo conto dei reciproci interessi.
56 1 I partner negoziali permanenti inoltrano le richieste c. Disposizioni
di accesso per iscritto all'Ufficio del personale o alla Direzione comu-
competente con quattro settimane di anticipo. Essi trasmettono ni
una copia della richiesta all'Ufficio del personale.
2 La richiesta deve contenere indicazioni sul luogo e l'ora dell'e-
vento previsto, nonché sui rappresentanti dei partner negoziali perma-
nenti. L'Ufficio del personale o la Direzione competente per la richie-
sta acquisisce i pareri delle organizzazioni di operatori e degli utenti
interessati.
3 L'accesso avviene durante gli orari di apertura generali e può
essere negato o subordinato a condizioni per prevalenti interessi ope-
rativi o altri interessi pubblici.
4 In caso di controversia, il Consiglio di Stato decide su proposta
della Direzione competente.
IX. Esecuzione del diritto del personale
1 Disposizioni integrative e direttive necessarie per l'applicazione
uniforme e paritaria del diritto del personale nell'amministrazione complessiva
sono emanate dalla Direzione delle finanze. Per le disposizioni
di natura amministrativa e tecnica è competente l'Ufficio del personale.
2 In caso di divergenze d'opinione tra la Direzione delle finanze o
l'Ufficio del personale e un'altra direzione, l'affare è sottoposto al
Consiglio di Stato.
3 Per il controllo dell'applicazione uniforme del diritto del personale,
l'Ufficio del personale può effettuare valutazioni nel sistema centrale
d'informazione sul personale.
4 Se l'Ufficio del personale constata violazioni delle disposizioni del
diritto del personale, ne informa la direzione superiore tramite la Direzione
delle finanze e, se necessario, ne richiede la presa di posizione. In caso di
disaccordo, presenta un rapporto alla Direzione delle finanze. Esso riferisce
regolarmente alla Direzione delle finanze, all'attenzione del Consiglio di Stato,
sull'osservanza delle disposizioni del diritto del personale.
Applicazione uniforme del
diritto del personale
1.4.25-128
47
177.111 Ordinanza d'esecuzione della legge sul personale (OEPers)
1 L'Ufficio del personale valuta tutte le operazioni concernenti il personale
attribuite al Consiglio di Stato o che devono essere approvate dalla
Direzione delle finanze.
2 Laddove la presente ordinanza preveda, nel singolo caso, l'intesa con
l'Ufficio del personale, l'affare è sottoposto a quest'ultimo per un preavviso.
In caso di disaccordo si procede conformemente all'articolo 148 capoverso 2.
3 L'Ufficio del personale comunica direttamente con gli uffici, in particolare
con le sedi decentrate del personale e dei pagamenti, e di regola con le
Direzioni tramite i loro responsabili Human Resources (HR). Nella misura in
cui lo richiedono i suoi compiti, l'Ufficio del personale raccoglie le
informazioni necessarie dalle Direzioni e dagli uffici. Esso consulta le
decisioni e i dati del sistema centrale di informazioni sul personale.
### L'Ufficio del Personale
a. elabora e valuta atti legislativi, direttive e istruzioni e si occupa
di questioni e misure fondamentali nell'ambito del personale;
b. assicura l'interpretazione e l'applicazione del diritto del personale
e del regolamento salariale dell'amministrazione generale secondo
principi di parità di diritto ed economici, in particolare attraverso
il coordinamento della prassi tra le Direzioni e l'emissione di rac-
comandazioni;
c. coordina, insieme all'Amministrazione delle Finanze, la budgetiz-
zazione e la rendicontazione delle spese del personale e redige le
statistiche del personale e salariali;
d.42 è responsabile del sistema centrale di gestione del personale e di
amministrazione dei salari, nonché dell'elaborazione centrale dei
salari, coordina l'attività degli uffici di pagamento decentrati e
emana le istruzioni necessarie;
e. pianifica e sviluppa, in collaborazione con altri uffici specialistici,
strumenti organizzativi, amministrativi e tecnici a supporto della
gestione del personale;
48
Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)
f.
177.111
valuta questioni derivanti da singoli rapporti di lavoro ed è invi-
tato a esprimere un parere congiunto in procedimenti di ricorso
in materia di diritto del personale delle Direzioni e dinanzi al
Consiglio di Stato, nonché in procedimenti di reclamo e azione
dinanzi al tribunale;
g.42 pianifica e organizza la formazione e il perfezionamento centrale,
realizza le misure di formazione ed è responsabile della forma-
zione degli apprendisti commerciali e degli apprendisti informatici
dell'amministrazione centrale e distrettuale;
h. provvede all'informazione e all'istruzione adeguata degli uffici e
del personale in merito alle questioni relative al personale e svolge
attività di pubbliche relazioni;
i.
k.
nel rispetto delle Direzioni coinvolte, fornisce consulenza agli
uffici e al personale in questioni relative al personale, nonché in
casi di trasferimento e reintegrazione, pianifica e coordina l'assi-
stenza al personale;
svolge ulteriori compiti assegnatigli nell'ambito del personale.
1 Pianificazione e gestione della politica del personale dell'am- Personale-
ministrazione sono effettuate dal controlling del personale. L'Ufficio controlling
del personale e le Direzioni rilevano a tal fine indicatori.
2 L'Ufficio del personale valuta gli indicatori per il Consiglio di
Stato, gli riferisce regolarmente e propone misure.
3 Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli e stabilisce in particolare
gli indicatori che devono essere rilevati dalle Direzioni e trasmessi
all'Ufficio del personale.
4 Le Direzioni stabiliscono quali indicatori devono essere rilevati
ulteriormente nel loro settore, valutano i risultati e dispongono
misure.
5 Le corti superiori cantonali attuano il controlling del personale,
ciascuna per il proprio settore, secondo i medesimi principi.
1 Le Direzioni organizzano l'organizzazione e il servizio delle Responsabili e dei
quadri del personale nel loro ambito. Esse designano un/una Responsabile HR della
Responsabile o un Responsabile HR e ne regolano i compiti nella colla- Direzioni,
borazione con gli organi di revisione e del controlling del personale.54
2 La Responsabile o il Responsabile HR 54
a. coordina gli affari del personale, li elabora insieme agli Uffici e ai
loro servizi del personale e garantisce l'uniforme applicazione del
diritto del personale all'interno della Direzione,
b. consiglia e supporta gli Uffici e il personale della Direzione in
questioni relative al personale,
1.4.25-128
49
Servizi del personale
177.111
Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEP)
c. elabora questioni di diritto del personale e di politica del personale
per la Direzione,
d. assicura il collegamento tra la Direzione e l'Ufficio del personale.
3 Le Direzioni istituiscono servizi del personale nei loro Uffici, in base
alle necessità.
Orario di
lavoro,
tempo di
presenza
Assicurazioni
Dipendenti
operativi
degli Uffici
della Direzione
dei lavori e
della Direzione
dell'economia
pubblica
X. Disposizioni speciali per singoli gruppi di personale
A. Medici assistenti, medici capiclinica e medici ospedalieri con attività clinica14
Il Consiglio di Stato disciplina l'orario massimo di lavoro, il tempo massimo di presenza e i diritti di compensazione.
42 Per le assistenti e gli assistenti medici, i/le capiclinica e i/le
medici ospedalieri/e che svolgono attività clinica, rimangono riservate
particolari regolamentazioni della Direzione delle finanze, d'intesa con le
Direzioni competenti, riguardo al rapporto con l'istituto di previdenza.
B. Dipendenti operativi
Le Direzioni competenti, d'intesa con la Direzione delle finanze, stabiliscono indennità supplementari, in particolare per
a. lavori permanenti con bitume o asfalto a freddo,
b. la conduzione di macchine e apparecchi per lavori di pavimentazione, per la sabbiatura di superfici asfaltate o di superfici contigue più estese con il metodo a freddo, per la posa di manti stradali, per la sabbiatura nella manutenzione di veicoli e per i lavori di segnaletica orizzontale e l'uso di martelli pneumatici,
c. lavori in acque luride e in impianti molto sporchi di teleriscaldamento,
d. lavori nel canale di teleriscaldamento e nelle gallerie laterali,
e. lavori di costruzione e di scavo in terreni bagnati,
f. lavori in acque stagnanti o correnti, come in particolare la pesca elettrica o le operazioni di taglio di canneti.
50
Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)
177.111
1 I finimenti da lavoro e gli utensili da legno sono messi a dispo-
sizione, di regola, agli impiegati salariati a ore dal Dipartimento foreste,
mentre agli impiegati salariati a cottimo sono messi a disposizione dagli
stessi. Se gli impiegati mettono a disposizione i propri utensili, rice-
veranno un’indennità stabilita dall’Ufficio del paesaggio e della natura.
2 L’Ufficio del paesaggio e della natura disciplina l’orario di lavoro
quotidiano. In caso di lavoro a cottimo, l’orario di lavoro non può
superare le 50 ore settimanali e le 2184 ore annuali complessive.
20 L'orario di lavoro settimanale degli impiegati agricoli ammonta, in media annuale, a non più di 48 ore.
Impiegati agricoli
Foreste demaniali
42 La Direzione competente, d'intesa con la Direzione delle
Finanze aziendali, disciplina la retribuzione dei dipendenti temporaneamente
occupati in posti di lavoro con mansioni particolarmente gravose o sporche
o in quelli con esposizione a calore particolarmente intenso.
dipendenti
del servizio
lavanderia del
penitenziario
1. Il personale di servizio domestico per gli edifici e i locali della Centrale
Amministrazione dei servizi domestici, nonché per gli oggetti eventualmente
gestiti dall'Ufficio dell'edilizia civile su base contrattuale, è
sottoposto all'organizzazione dei servizi domestici dell'Ufficio dell'edilizia
civile. Il personale di servizio domestico per tutti gli edifici e i locali
al di fuori dell'amministrazione centrale è sottoposto ai superiori delle
rispettive unità di servizio designati dalle direzioni competenti o
dagli organi della giustizia.
2. Se unità di servizio di diversi ambiti di competenza si trovano in
stretta vicinanza, il servizio di pulizia all'interno di un edificio o
di un complesso di edifici deve essere gestito dall'unità a cui spetta
il compito di responsabile dell'edificio o che presenta la superficie
di pulizia maggiore.
Caposquadra
42 Agli impiegati di servizio degli uffici della Direzione costruzioni e
della Direzione dell’economia pubblica nonché al personale della lavanderia
dell’Istituto penitenziario viene versata un’indennità di fr. 2.75 all’ora,
se svolgono temporaneamente la funzione di caposquadra di un
gruppo di almeno tre collaboratori o collaboratrici.
1.4.25-128
51
177.111
Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEP)
C. Rapporti di lavoro particolari
Nuova assun-
zione dopo il
raggiungimento
del limite di età
Personale
ausiliario
Praticanti e
Uditori
Apprendisti
41 1 I dipendenti, dopo aver raggiunto l'età pensionabile
secondo l'Art. 24c della Legge sul personale², possono essere riassunti a tempo
determinato per un massimo di un anno, se le esigenze di servizio lo richiedono.
In casi motivati, l'impiego a tempo determinato può essere
prorogato di un anno alla volta.
2 L'assunzione e la proroga richiedono il consenso della
Direzione o del competente tribunale cantonale superiore.
1 Gli ausiliari sono impiegati che, al di fuori della dotazione organica,
vengono assunti a tempo determinato per un massimo di dodici mesi. Gli
ausiliari assunti in sostituzione di impiegati inabili al lavoro possono essere
assunti per un massimo di due anni.24
2 Le Direzioni, i tribunali cantonali superiori o le autorità da
essi autorizzate possono assumere ausiliari nel rispetto del budget.32
3 Per il rapporto di lavoro si applica la presente ordinanza, salvo che il
Consiglio di Governo e i tribunali cantonali superiori non emanino
disposizioni particolari.
4 La retribuzione è stabilita in base a una classe salariale del piano di
classificazione.
1 Le Direzioni e gli Uffici da esse autorizzati possono, nell’ambito
del preventivo, assumere praticanti nonché auditrici e auditori.
2 Per il loro rapporto di lavoro vale la presente ordinanza, sempre
che il Consiglio di Stato non emani disposizioni particolari. Il
Consiglio di Stato disciplina la rimunerazione con direttive par-
ticolari.
3 L’assunzione e la rimunerazione di auditrici e auditori della giusti-
zia sono rette da concordanti disposizioni dei Tribunali cantonali
superiori, d’intesa con la Direzione delle finanze.
42 1 I posti di tirocinio secondo la legislazione federale sulla formazione
professionale, nonché quelli per le professioni sanitarie, sono fissati
nel piano degli impieghi.
2 I salari dei tirocinanti secondo la legislazione federale sulla
formazione professionale sono fissati dalla Direzione delle finanze e dai
tribunali cantonali superiori, d'intesa con la Direzione delle finanze,
nell'ambito delle retribuzioni usuali sul posto. I salari dei tirocinanti
delle professioni sanitarie sono fissati dalla Direzione della sanità
d'intesa con la Direzione delle finanze.
52
Ordinanza di esecuzione della legge sul personale (OEPers)
177.111
3 I tirocinanti commerciali e i tirocinanti informatici dell'Amministrazione
centrale e distrettuale sono assunti dall'Ufficio del personale; gli altri
tirocinanti di cui al capoverso 2 frase 1 sono assunti dall'ufficio competente.
L'assunzione dei tirocinanti nel settore della giustizia è effettuata dai
tribunali cantonali superiori, dai tribunali e dai notariati.
4 Il contratto di tirocinio è soggetto al diritto pubblico, fatte salve le
disposizioni imperative del Codice delle obbligazioni svizzero8.
XI. Disposizioni transitorie e finali
1 Le autorità e i tribunali consegnano ai dipendenti la **Legge sul
personale** e le relative **ordinanze** o una sintesi equivalente
all'inizio del rapporto di lavoro e li informano sulle modifiche.
2 I dipendenti hanno diritto a ricevere gratuitamente le nuove edizioni e
gli aggiornamenti delle ordinanze. Li ritirano presso il servizio del
personale competente.
Sempre che la presente ordinanza non disponga esplicitamente altrimenti, per il calcolo delle pretese valgono
a. come giorni lavorativi i giorni lavorativi della settimana di 5, 51/2 o 6 giorni determinante,
b. come settimane o mesi le settimane intere di sette giorni o i mesi civili effettivi interi.
Bei der Erteilung jeder Bewilligung wird deren Gültig- Dauer von
keitsdauer bestimmt.
Bewilligungen
**Traduzione:**
Nella concessione di ogni autorizzazione ne viene determinata la durata di validità.
Autorizzazioni
Arbeitsverhältnisse, die bei der kantonalen42 Zentral- und Berechnung
Bezirksverwaltung, einschliesslich Universität und Fachhochschulen, der Dienstjahre
den Gerichten und Notariaten vor dem Inkrafttreten dieser Verord-
nung Bestand hatten, werden ungeachtet des Beschäftigungsgrades für
die Berechnung der Dienstjahre mit berücksichtigt.
---
Rapporti di lavoro, esistenti presso l'Amministrazione cantonale e distrettuale, inclusa l'Università e le Scuole universitarie professionali, i Tribunali e i Notariati prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, vengono considerati ai fini del calcolo degli anni di servizio, indipendentemente dal grado di occupazione.
43
Entrata in vigore;
Abrogazione fino a-
1 Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1999 in Kraft.
2 Die nachstehenden Verordnungen, Vollziehungsbestimmungen herigen Rechts
und Beschlüsse werden auf diesen Zeitpunkt aufgehoben: . . .11
1.4.25-128
53
177.111 Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)
3 Frühere Weisungen und Richtlinien der Personalkommission gel-
ten bis zum Erlass sie ersetzender Bestimmungen weiter, sofern sie
dem Personalgesetz², der Personalverordnung³ und dieser Verordnung
nicht widersprechen.
Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 17. April 2019
(OS 74, 311)
I. Lehrpersonen, Vikarinnen und Vikare, die dem Lehrpersonal-
gesetz unterstehen, steht bis zum Inkrafttreten der Änderung der Lehr-
personalverordnung vom 17. April 2019 folgender Ferienanspruch zu
a. bis und mit dem Kalenderjahr, in dem sie das
20. Altersjahr vollenden 5 Wochen
b. vom Beginn des Kalenderjahres an, in dem sie das
21. Altersjahr vollenden 4 Wochen
c. vom Beginn des Kalenderjahres an, in dem sie das
50. Altersjahr vollenden 5 Wochen
d. vom Beginn des Kalenderjahres an, in dem sie das
60. Altersjahr vollenden 6 Wochen
II. Ferienansprüche, die bis zum Inkrafttreten der Verordnungs-
änderung entstanden sind und nicht bezogen wurden, sind von § 124
Abs. 3 ausgenommen.
Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 31. März 2021
(OS 76, 165)
Der bezahlte Vaterschaftsurlaub gemäss § 96 a Abs. 1 gilt bei Ge-
burt eines Kindes ab dem 1. Januar 2021.
Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 16. März 2022
(OS 77, 398)
I. Bei Anstellungsverhältnissen, die vor Inkrafttreten der Ände-
rung aufgelöst werden, beurteilt sich die Abfindung nach dem bisheri-
gen Recht.
54
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)
177.111
II. Auf Kündigungsverfahren gemäss § 19 des Personalgesetzes,
die vor Inkrafttreten der Änderung eingeleitet wurden, bleibt das bishe-
rige Recht anwendbar.
Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 31. August 2022
(OS 77, 463)
I. Das neue Recht gemäss § 96 a Abs. 1 lit. b gilt bei Geburt eines
Kindes ab 1. Juli 2022.
II. Wird bei Angestellten ein Kindesverhältnis innert sechs Mona-
ten nach Inkrafttreten der Änderung begründet, bleibt § 96 a Abs. 3 in der
vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 31. August 2022 geltenden
Fassung anwendbar.
III. Auf Angestellte, die ein Kind sechs Monate nach Inkrafttreten
der Änderung in ein Pflegeverhältnis aufnehmen, bleibt § 98 in der vor
dem Inkrafttreten der Änderung vom 31. August 2022 geltenden Fas-
sung anwendbar.
Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 10. Januar 2024
(OS 79, 11)
Die Änderung vom 10. Januar 2024 ist anwendbar auf Todesfälle,
die sich ab dem Inkrafttreten ereignet haben.
1 OS 55, 249.
2 LS 177.10.
3 LS 177.11.
4 Obsolet.
5 Aufgehoben; OS 48, 389.
6 LS 432.11; heute: LS 170.6.
7 LS 432.111; heute: LS 170.61.
8 SR 220.
9 SR 412.10.
10 SR 832.20.
11 Text siehe OS 55, 296.
1.4.25-128
55
177.111
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)
12 Fassung gemäss RRB vom 16. Mai 2001 (OS 56, 607). In Kraft seit 1. Juli 2001.
13 Fassung gemäss RRB vom 24. Juli 2002 (OS 57, 271). In Kraft seit 1. Septem-
ber 2002.
14 Fassung gemäss RRB vom 11. Dezember 2002 (OS 57, 352). In Kraft seit
1. Januar 2003.
15 Fassung gemäss RRB vom 3. Dezember 2003 (OS 58, 269). In Kraft seit
1. Januar 2004.
16 Aufgehoben durch RRB vom 3. Dezember 2003 (OS 58, 269). In Kraft seit
1. Januar 2004.
17 Fassung gemäss RRB vom 5. Mai 2004 (OS 59, 138). In Kraft seit 1. Januar
2005.
18 Aufgehoben durch RRB vom 5. Mai 2004 (OS 59, 138). In Kraft seit 1. Januar
2005.
19 Fassung gemäss RRB vom 8. Dezember 2004 (OS 59, 451). In Kraft seit
1. Januar 2005.
20 Fassung gemäss RRB vom 6. Dezember 2005 (OS 60, 520; AB12005, 1550). In
Kraft seit 1. Januar 2006.
21 Aufgehoben durch RRB vom 6. Dezember 2005 (OS 60, 520; AB12005, 1550).
In Kraft seit 1. Januar 2006.
22 Fassung gemäss RRB vom 29. November 2006 (OS 61, 483; AB1 2006, 1696).
In Kraft seit 1. Januar 2007.
23 Eingefügt durch RRB vom 24. Oktober 2007 (OS 62, 455; AB12007, 1984). In
Kraft seit 1. April 2008.
24 Fassung gemäss RRB vom 24. Oktober 2007 (OS 62, 455; ABI 2007, 1984). In
Kraft seit 1. April 2008.
25 Eingefügt durch RRB vom 4. Juni 2008 (OS 63, 341; AB1 2008, 905). In Kraft
seit 1. Juli 2008.
26 Fassung gemäss RRB vom 4. Juni 2008 (OS 63, 341; AB1 2008, 905). In Kraft
seit 1. Juli 2008.
27 Fassung gemäss RRB vom 4. Juni 2008 (OS 63, 344; ABI 2008, 913). In Kraft
seit 1. Juli 2008.
28 Fassung gemäss RRB vom 26. November 2008 (OS 63, 618; AB1 2008, 2192).
In Kraft seit 1. Januar 2009.
29 Fassung gemäss RRB vom 3. Dezember 2008 (OS 63, 665; AB1 2008, 2285). In
Kraft seit 1. Januar 2009.
30 Fassung gemäss RRB vom 11. Februar 2009 (OS 64, 109; ABI 2009, 347). In
Kraft seit 1. Januar 2009.
31 Aufgehoben durch RRB vom 11. Februar 2009 (OS 64, 109; ABI 2009, 347).
In Kraft seit 1. Januar 2009.
32 Fassung gemäss RRB vom 17. Juni 2009 (OS 65, 103; ABI 2010, 106). In Kraft
seit 1. Januar 2010.
33 Fassung gemäss RRB vom 2. Dezember 2009 (OS 65, 1; ABI 2009, 2421). In
Kraft seit 1. Juli 2010.
34 Fassung gemäss Berichtigung vom 12. März 2010 (OS 65, 155). In Kraft seit
1. Juli 2010.
56
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)
177.111
35 Fassung gemäss RRB vom 17. November 2010 (OS 65, 997; AB1 2010, 2610).
In Kraft seit 1. Januar 2011.
36 Fassung gemäss RRB vom 14. September 2011 (OS 66, 814; ABI 2011, 2717).
In Kraft seit 1. Dezember 2011.
37 Fassung gemäss RRB vom 2. November 2011 (OS 66, 978; ABI 2011, 3236).
In Kraft seit 1. Januar 2012.
38 Fassung gemäss RRB vom 10. Dezember 2014 (OS 69, 618; ABI 2014-12-19).
In Kraft seit 1. Januar 2015.
39 Fassung gemäss RRB vom 19. August 2015 (OS 70, 357; AB1 2015-08-28). In
Kraft seit 1. Januar 2016.
40 Fassung gemäss RRB vom 7. Juni 2016 (OS 71, 369; AB1 2016-06-24). In Kraft
seit 1. Januar 2017.
41 Eingefügt durch RRB vom 23. November 2016 (OS 72, 32; ABI 2016-12-09).
In Kraft seit 1. März 2017.
42 Fassung gemäss RRB vom 23. November 2016 (OS 72, 32; ABI 2016-12-09).
In Kraft seit 1. März 2017.
43 Aufgehoben durch RRB vom 23. November 2016 (OS 72, 32; ABI 2016-12-
09). In Kraft seit 1. März 2017.
44 Fassung gemäss RRB vom 4. Oktober 2017 (OS 72, 574; ABI 2017-10-20). In
Kraft seit 1. Januar 2018.
45 Fassung gemäss RRB vom 24. Oktober 2018 (OS 74, 2; ABI 2018-10-26). In
Kraft seit 1. Januar 2019.
46 Eingefügt durch RRB vom 17. April 2019 (OS 74, 311; ABI2019-04-26). In Kraft
seit 1. Januar 2020.
47 Fassung gemäss RRB vom 17. April 2019 (OS 74, 311; AB12019-04-26). In Kraft
seit 1. Januar 2020.
48 Fassung gemäss RRB vom 30. Oktober 2019 (OS 75, 9; AB1 2019-11-08). In
Kraft seit 1. Januar 2020.
49 Fassung gemäss RRB vom 1. Juli 2020 (OS 75, 405; AB12020-07-10). In Kraft
seit 1. Oktober 2020.
50 Eingefügt durch RRB vom 31. März 2021 (OS 76, 165; AB1 2021-04-09). In
Kraft seit 1. Januar 2021.
51 Fassung gemäss RRB vom 31. März 2021 (OS 76, 165; AB1 2021-04-09). In
Kraft seit 1. Januar 2021.
52 Aufgehoben durch RRB vom 31. März 2021 (OS 76, 165; AB1 2021-04-09). In
Kraft seit 1. Januar 2021.
53 Fassung gemäss RRB vom 1. September 2021 (OS 76, 354; ABI 2021-09-10). In
Kraft seit 1. Juli 2021.
54 Fassung gemäss RRB vom 25. August 2021 (OS 76, 353; ABI 2021-09-10). In
Kraft seit 1. November 2021.
55 Fassung gemäss RRB vom 27. Oktober 2021 (OS 77, 2; ABI 2021-11-05). In
Kraft seit 1. Januar 2022.
56 Eingefügt durch RRB vom 25. November 2020 (OS 77, 141; ABI 2021-12-04).
In Kraft seit 1. Juli 2022.
1.4.25-128
57
177.111
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)
57 Fassung gemäss RRB vom 25. November 2020 (OS 77, 141; ABI 2021-12-04).
In Kraft seit 1. Juli 2022.
58 Fassung gemäss RRB vom 16. März 2022 (OS 77, 398; ABI 2022-03-25). In Kraft
seit 1. Oktober 2022.
59 Fassung gemäss RRB vom 31. August 2022 (OS 77, 463; ABI 2022-09-09). In
Kraft seit 1. Juli 2022.
60 Fassung gemäss RRB vom 27. September 2023 (OS 79, 2; ABI 2023-10-02).
In Kraft seit 1. Januar 2024.
61 Eingefügt durch RRB vom 10. Januar 2024 (OS 79, 11; ABI 2024-01-19). In
Kraft seit 1. Januar 2024.
62 Fassung gemäss RRB vom 10. Januar 2024 (OS 79, 11; ABI 2024-01-19). In Kraft
seit 1. Januar 2024.
63 Fassung gemäss RRB vom 25. September 2024 (OS 80, 2; ABI 2024-10-04). In
Kraft seit 1. Januar 2025.
58
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)
Anhang 1: Einreihungsplan
Klasse 1
Betriebsmitarbeiter/in
Klasse 2
Betriebsmitarbeiter/in
Klasse 3
Betriebsmitarbeiter/in
Klasse 4
Betriebsmitarbeiter/in
Tierpflegergehilfe/-gehilfin
Klasse 533
Betriebsangestellte/r
Büroangestellte/r
Facharbeiter/in
Hauswirtschaftliche/r Angestellte/r
Hilfskoch/-köchin
Laborhilfe
Magaziner/in
Portier
Technische/r Angestellte/r
Tierpflegergehilfe/-gehilfin
Klasse 633
Betriebsangestellte/r
Büroangestellte/r
Facharbeiter/in
Hauswirtschaftliche/r Angestellte/r
Hilfskoch/-köchin
Laborhilfe
Magaziner/in
Pflegehelfer/in
Portier
Sicherheitsangestellte/r
Technische/r Angestellte/r
Tierpflegergehilfe/-gehilfin
Waldarbeiter/in
1.4.25-128
177.111
59
177.111
Klasse 733
Betriebsangestellte/r
Facharbeiter/in
Gerichtsangestellte/r
Hauswirtschaftliche/r Angestellte/r
Hilfskoch/-köchin
Laborhilfe
Landwirtschaftliche/r Angestellte/r
Magaziner/in
Notariatsangestellte/r
Pflegehelfer/in
Portier
Sicherheitsangestellte/r
Technische/r Angestellte/r
Tierpflegergehilfe/-gehilfin
Verwaltungsangestellte/r
Waldarbeiter/in
Weibel/in
Klasse 833, 36
Betriebsangestellte/r
Chauffeur/Chauffeuse
Datatypist/in
Facharbeiter/in
Gerichtsangestellte/r
Hauswirtschaftliche/r Angestellte/r
Hilfskoch/-köchin
Laborhilfe
Landwirtschaftliche/r Angestellte/r
Magaziner/in
Medizinisch-Technische/r Angestellte/r
Pflegehelfer/in
Portier
Sicherheitsangestellte/r
Strassenwärter/in
Technische/r Angestellte/r
Verwaltungsangestellte/r
Waldarbeiter/in
Weibel/in
60
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)
Klasse 933, 44
Bibliothekar/in
Chauffeur/Chauffeuse
Dokumentalist/in
Fachfrau/Fachmann Betreuung
Fachfrau/-mann Gesundheit
Fachfrau/-mann Information und Dokumentation
Gärtner/in
Handwerker/in
Hauswart/in
Hauswirtschaftliche/r Angestellte/r
Informatiker/in
Koch/Köchin
Laborant/in
Landwirtschaftliche/r Angestellte/r
Magaziner/in
Medizinische/r Praxisassistent/in
Medizinisch-Technische/r Angestellte/r
Notariatssekretär/in
Pflegeassistent/in
Pflegehelfer/in
Portier mbA
Sicherheitsangestellte/r
Strassenwärter/in
Technische/r Assistent/in
Verwaltungssekretär/in
Waldarbeiter/in
Wasserbauarbeiter/in
Weibel/in
Klasse 1033, 44
Bibliothekar/in
Chauffeur/Chauffeuse
Dokumentalist/in
Equipenchef/in
Fachfrau/Fachmann Betreuung
Fachfrau/-mann Gesundheit
Fachfrau/-mann Information und Dokumentation
Forstwart/in
Gärtner/in
Handwerker/in
Hauswart/in
Hauswirtschaftliche/r Equipenchef/in
Informatiker/in
1.4.25-128
177.111
61
177.111
Koch/Köchin
Laborant/in
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)
Landwirtschaftliche/r Angestellte/r
Magazinchef/in
Medizinische/r Praxisassistent/in
Medizinisch-Technische/r Assistent/in
Notariatssekretär/in
Pflegeassistent/in
Portier mbA
Sicherheitsangestellte/r
Strassenwärter/in
Technische/r Assistent/in
Therapieassistent/in
Tierpfleger/in
Verwaltungssekretär/in
Wasserbauarbeiter/in
Weibel/in
Klasse 1133, 44
Bibliothekar/in
Chauffeur/Chauffeuse mbA
Dokumentalist/in
Equipenchef/in
Fachfrau/Fachmann Betreuung mbA
Fachfrau/-mann Gesundheit mbA
Fachfrau/-mann Information und Dokumentation
Forstwart/in
Gärtner/in
Handwerker/in
Hauswart/in
Hauswirtschaftliche/r Equipenchef/in
Informatiker/in
Koch/Köchin
Laborant/in
Landwirtschaftliche/r Angestellte/r mbA
Magazinchef/in
Medizinische/r Praxisassistent/in mbA
Medizinisch-Technische/r Assistent/in
Notariatssekretär/in
Personalassistent/in
Portier mbA
Strassenwärter/in mbA
Technische/r Assistent/in
Therapieassistent/in
62
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)
Tierpfleger/in
Verwaltungssekretär/in
Weibel/in
Klasse 1233, 44
Aufseher/in
Bibliothekar/in
Chauffeur/Chauffeuse mbA
Dokumentalist/in
Equipenchef/in
Fachfrau/Fachmann Betreuung mbA
Fachfrau/-mann Gesundheit mbA
Fachfrau/-mann Information und Dokumentation
Forstwart/in mbA
Gärtner/in
Hausmeister/in
Hauswirtschaftliche/r Equipenchef/in
Informatiker/in
Koch/Köchin
Koch/Köchin mbA
Krankenpfleger/in FA SRK
Laborant/in
Laborant/in mbA
Landwirtschaftliche/r Angestellte/r mbA
Magazinchef/in
Medizinische/r Praxisassistent/in mbA
Medizinisch-Technische/r Assistent/in
Notariatssekretär/in
Personalassistent/in
Portier mbA
Rechnungsführer/in
Spezialhandwerker/in
Strassenwärter/in mbA
Technische/r Assistent/in
Tierpfleger/in
Verwaltungssekretär/in
Vorarbeiter/in
Weibel/in
Klasse 1333, 44
Abteilungstierpfleger/in
Aspirant des Polizeikorps
Aufseher/in
Bibliothekar/in mbA
1.4.25-128
177.111
63
177.111 Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)
Chauffeur/Chauffeuse mbA
Diplomierte/r Pflegefachfrau/-mann Diplomniveau I
Dokumentalist/in mbA
Fachfrau/Fachmann Betreuung mbA
Fachfrau/-mann Gesundheit mbA
Forstwart/in mbA
Gruppenchef/in
Handwerkermeister/in
Hausmeister/in
Hauswirtschaftliche/r Betriebsleiter/in
Informatiker/in mbA
Koch/Köchin mbA
Krankenpfleger/in FA SRK mbA
Laborant/in
Laborant/in mbA
Landwirtschaftliche/r Angestellte/r mbA
Magazinchef/in
Medizinisch-Technische/r Assistent/in
Medizinisch-Technische/r Assistent/in mbA
Notariatssekretär/in mbA
Obergärtner/in
Personalassistent/in
Personalfachverantwortliche/r
Rechnungsführer/in
Rettungssanitäter/in
Spezialhandwerker/in
Techniker/in
Therapeut/in
Verwaltungsassistent/in
Verwaltungssekretär/in mbA
Vorarbeiter/in
Klasse 1433, 44
Abteilungstierpfleger/in
Aktivierungsfachfrau/-mann HF
Arbeitsagoge/-agogin
Aufseher/in mbA
Bewegungs- und Tanztherapeut/in HF
Bibliothekar/in mbA
Biomedizinische/r Analytiker/in HF
Diplomierte/r Pflegefachfrau/-mann Diplomniveau I mbA
Dokumentalist/in mbA
Fachfrau/-mann für medizinisch-technische Radiologie HF
Fachfrau/-mann Operationstechnik HF
64
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)
177.111
Förster/in HF
Gefreiter des Polizeikorps
Gruppenchef/in
Handwerkermeister/in
Hausmeister/in
Hauswirtschaftliche/r Betriebsleiter/in
Hebamme
Informatiker/in mbA
Instruktor/in des Zivilschutzes
Koch/Köchin mbA
Laborant/in mbA
Landwirtschaftliche/r Betriebsleiter/in
Leitende/r Medizinisch-Technische/r Assistent/in
Leiter/in Labor
Materialverwalter/in
Medizinisch-Technische/r Assistent/in mbA
Notariatssekretär/in mbA
Obergärtner/in
Orthoptist/in HF
Personalfachverantwortliche/r
Pflegefachfrau/-mann HF
Polizeisoldat des Polizeikorps
Rechnungsführer/in
Revisionsassistent/in
Sozialpädagoge/-pädagogin HF
Spezialhandwerker/in
Techniker/in
Therapeut/in
Therapeut/in mbA
Verwaltungsassistent/in
Verwaltungssekretär/in mbA
Vorarbeiter/in
Klasse 1533, 36, 44, 49
Aktivierungsfachfrau/-mann HF
Arbeitsagoge/-agogin
Aufseher/in mbA
Ausbildner/in
Betriebsleiter/in
Bewegungs- und Tanztherapeut/in HF
Bibliothekar/in mbA
Biomedizinische/r Analytiker/in HF
Dokumentalist/in mbA
Fachfrau/-mann für medizinisch-technische Radiologie HF
1.4.25-128
65
177.111
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)
Fachfrau/-mann Operationstechnik HF
Fischereiaufseher/in
Förster/in HF
Gruppenchef/in
Handwerkermeister/in
Hauswirtschaftliche/r Betriebsleiter/in
Hebamme
Hebamme mbA
Informatiker/in mbA
Instruktor/in des Zivilschutzes
Koch/Köchin mbA
Korporal des Polizeikorps
Küchenchef/in
Laborant/in mbA
Landwirtschaftliche/r Betriebsleiter/in
Leitende/r Medizinisch-Technische Assistent/in
Leiter/in Labor
Materialverwalter/in
Medizinisch-Technische/r Assistent/in mbA
Notariatsassistent/in
Notariatssekretär/in mbA
Oberaufseher/in
Obergärtner/in
Obertierpfleger/in
Orthoptist/in HF
Personalberater/in RAV
Personalfachverantwortliche/r
Pflegefachfrau/-mann HF
Rechnungssekretär/in
Revisionsassistent/in
Sozialpädagoge/-pädagogin HF
Techniker/in
Therapeut/in mbA
Verwaltungsassistent/in
Verwaltungssekretär/in mbA
Klasse 1633, 34, 39, 44, 49
Adjunkt/in
Aktivierungsfachfrau/-mann HF mbA
Architekt/in
Assistenzstaatsanwalt/-anwältin
Ausbildner/in
Berufsberater/in
Bewegungs- und Tanztherapeut/in HF mbA
66
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)
177.111
Biomedizinische/r Analytiker/in HF mbA
Controller/in
Ergotherapeut/in FH
Ernährungsberater/in FH
Fachfrau/-mann für medizinisch-technische Radiologie HF mbA
Fachfrau/-mann Operationstechnik HF mbA
Förster/in HF mbA
Hauswirtschaftliche/r Betriebsleiter/in mbA
Hebamme mbA
Hebamme/Geburtshelfer FH
Informatikspezialist/in
Informations- und Dokumentationsspezialist/in
Ingenieur/in
Instruktor/in des Zivilschutzes
Juristische/r Sekretär/in
Küchenchef/in
Laborant/in mbA
Landwirtschaftliche/r Betriebsleiter/in
Leitende/r Medizinisch-Technische Assistent/in
Leiter/in Gebärabteilung
Leiter/in Labor
Materialverwalter/in
Medizinisch-Technische/r Assistent/in mbA
Notariatsassistent/in
Notariatssekretär/in mbA
Oberaufseher/in
Obertierpfleger/in
Organisator/in
Orthoptist/in HF mbA
Personalberater/in RAV
Personalfachverantwortliche/r
Pflegefachfrau/-mann HF mbA
Pflegefachfrau/-mann HF mit Zusatzausbildung
Pflegefachfrau/-mann FH
Pflegeexperte/-in
Physiotherapeut/in FH
Psychologe/-login
Rechnungssekretär/in
Revisionsassistent/in
Revisor/in
Sektorleiter/in
Sozialarbeiter/in
Sozialpädagoge/-pädagogin FH
Sozialpädagoge/-pädagogin HF mbA
Steuerkommissär/in
1.4.25-128
67
177.111
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)
Stv. Jugendanwalt/-anwältin
Stv. Staatsanwalt/-anwältin
Techniker/in
Therapeut/in mbA
Verwaltungsassistent/in
Verwaltungssekretär/in mbA
Wachtmeister des Polizeikorps
Werkstattchef/in
Wissenschaftliche/r Bibliothekar/in
Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in
Klasse 1733, 36, 39, 44
Adjunkt/in
Aktivierungsfachfrau/-mann HF mbA
Architekt/in
Assistent/in
Assistenzstaatsanwalt/-anwältin
Berufsberater/in
Bewegungs- und Tanztherapeut/in HF mbA
Controller/in
Ergotherapeut/in FH mbA
Ernährungsberater/in FH mbA
Förster/in HF mbA
Gefängnisverwalter/in
Gerichtsschreiber/in an einem Bezirksgericht
Hauswirtschaftliche/r Betriebsleiter/in mbA
Hebamme/Geburtshelfer FH mbA
Informatikspezialist/in
Informations- und Dokumentationsspezialist/in
Ingenieur/in
Inspektor/in
Instruktor/in des Zivilschutzes
Juristische/r Sekretär/in
Küchenchef/in
Leitende/r Medizinisch-Technische/r Assistent/in
Leiter/in Abteilung/Bereich Pflege
Leiter/in Biomedizinische Analytik
Leiter/in Gebärabteilung
Leiter/in Labor
Leiter/in medizinisch-technische Radiologie
Leiter/in Operationstechnik
Leiter/in Therapie
Logopäde/-pädin
Notariatsassistent/in
68
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO) 177.111
Oberaufseher/in
Organisator/in
Orthoptist/in HF mbA
Personalfachverantwortliche/r
Pflegeexperte/-in
Pflegefachfrau/-mann FH mbA
Pflegefachfrau/-mann mit Zusatzausbildung mbA
Physiotherapeut/in FH mbA
Psychologe/-login
Rechnungssekretär/in
Revisor/in
Sektorleiter/in
Sozialarbeiter/in
Sozialpädagoge/-pädagogin FH mbA
Steuerkommissär/in
Stv. Jugendanwalt/-anwältin
Stv. Staatsanwalt/-anwältin
Therapeut/in mbA
Wachtmeister mbA des Polizeikorps
Werkstattchef/in
Wissenschaftliche/r Bibliothekar/in
Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in
Klasse 1833, 36, 39, 44
Abteilungschef/in
Adjunkt/in
Architekt/in
Assistent/in
Assistenzstaatsanwalt/-anwältin
Ausbildungsleiter/in
Berufsberater/in
Chefinstruktor/in des Zivilschutzes
Controller/in
Ergotherapeut/in FH mbA
Ernährungsberater/in FH mbA
Feldweibel des Polizeikorps
Gefängnisverwalter/in
Gerichtsschreiber/in an einem Bezirksgericht
Hauswirtschaftliche/r Betriebsleiter/in mbA
Informatikspezialist/in
Informations- und Dokumentationsspezialist/in
Ingenieur/in
Inspektor/in
Juristische/r Sekretär/in
1.4.25-128 69
177.111
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)
Küchenchef/in
Leitende/r Medizinisch-Technische/r Assistent/in
Leiter/in Abteilung/Bereich Pflege
Leiter/in Biomedizinische Analytik
Leiter/in Gebärabteilung
Leiter/in Labor
Leiter/in medizinisch-technische Radiologie
Leiter/in Operationstechnik
Leiter/in Therapie
Logopäde/-pädin
Notariatsassistent/in
Notar/-Stellvertreter/in
Organisator/in
Personalbereichsleiter/in
Pflegeexperte/-in
Physiotherapeut/in FH mbA
Psychologe/-login
Rechnungssekretär/in
Revisor/in
Sanitätschef/in
Sektorleiter/in
Sozialarbeiter/in mbA
Sozialpädagoge/-pädagogin FH mbA
Steuerkommissär/in
Stv. Jugendanwalt/-anwältin
Stv. Staatsanwalt/-anwältin
Werkstattchef/in
Wissenschaftliche/r Bibliothekar/in
Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in
Klasse 1933, 36, 39, 44
Abteilungschef/in
Adjunkt/in
Architekt/in
Assistenzarzt/-ärztin
Assistenzstaatsanwalt/-anwältin
Ausbildungsleiter/in
Berufsberater/in mbA
Chef/in des Rechnungswesens
Chefinstruktor/in des Zivilschutzes
Controller/in
Feldweibel mbA des Polizeikorps
Gefängnisverwalter/in
Gerichtsschreiber/in an einem Bezirksgericht
70
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)
177.111
Gerichtsschreiber/in an einem obersten kantonalen Gericht
Gerichtsschreiber/in an einem Rekursgericht
Informatikspezialist/in
Informations- und Dokumentationsspezialist/in
Ingenieur/in
Inspektor/in
Juristische/r Sekretär/in
Leitende/r Medizinisch-Technische/r Assistent/in
Leiter/in Abteilung/Bereich Pflege
Leiter/in Biomedizinische Analytik
Leiter/in Gebärabteilung
Leiter/in Labor
Leiter/in medizinisch-technische Radiologie
Leiter/in Operationstechnik
Leiter/in Therapie
Logopäde/-pädin
Notar/-Stellvertreter/in
Oberassistent/in
Organisator/in
Personalbereichsleiter/in
Pflegewissenschafter/in
Physiowissenschafter/in
Psychologe/-login
Revisor/in
Sektorleiter/in
Sozialarbeiter/in mbA
Sozialpädagogin/Sozialpädagoge FH mbA
Steuerkommissär/in
Stv. Jugendanwalt/-anwältin
Stv. Staatsanwalt/-anwältin
Wissenschaftliche/r Bibliothekar/in
Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in
Klasse 2033, 36, 39, 44
Abteilungschef/in
Adjutant des Polizeikorps
Adjunkt/in
Architekt/in
Assistenzarzt/-ärztin
Assistenzstaatsanwalt/-anwältin
Berufsberater/in mbA
Bezirksratsschreiber/in
Chef/in des Rechnungswesens
Controller/in
1.4.25-128
71
177.111
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)
Gerichtsschreiber/in an einem obersten kantonalen Gericht
Gerichtsschreiber/in an einem Rekursgericht
Habilitierte/r Oberassistent/in
Informatik-Controller/in
Informatikspezialist/in
Informations- und Dokumentationsspezialist/in
Ingenieur/in
Juristische/r Sekretär/in
Leitende/r Bezirksgerichtsschreiber/in
Leitende/r Medizinisch-Technische/r Assistent/in
Leiter/in Abteilung/Bereich Pflege
Leiter/in biomedizinische Analytik
Leiter/in des Pflegedienstes
Leiter/in Gebärabteilung
Leiter/in Labor
Leiter/in medizinisch-technische Radiologie
Leiter/in Therapie
Notar/-Stellvertreter/in
Oberassistent/in
Organisator/in
Personalbereichsleiter/in
Pflegewissenschafter/in
Physiowissenschafter/in
Psychologe/-login
Revisor/in
Schulleiter/in
Spitalarzt/-ärztin
Steuerkommissär/in
Stv. Jugendanwalt/-anwältin
Stv. Staatsanwalt/-anwältin
Wissenschaftliche/r Bibliothekar/in
Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in
Klasse 2133, 36, 44
Abteilungschef/in
Adjunkt/in mbA
Architekt/in mbA
Assistenzarzt/-ärztin
Bezirksratsschreiber/in
Chef/in des Rechnungswesens
Controller/in mbA
Gerichtsschreiber/in mbA an einem obersten kantonalen Gericht
Gerichtsschreiber/in mbA an einem Rekursgericht
Habilitierte/r Oberassistent/in
72
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)
Informatikspezialist/in mbA
Informations- und Dokumentationsspezialist/in mbA
Ingenieur/in mbA
Juristische/r Sekretär/in mbA
Kreisforstmeister/in
Leitende/r Bezirksgerichtsschreiber/in
Leitende/r Gerichtsschreiber/in Verwaltungsgericht
Leitende/r Psychologe/-login
Leiter/in Abteilung/Bereich Pflege
Leiter/in Biomedizinische Analytik
Leiter/in des Pflegedienstes
Leiter/in Fachentwicklung Pflege
Leiter/in Fachentwicklung Physiotherapie
Leiter/in medizinisch-technische Radiologie
Leiter/in Therapie
Leutnant des Polizeikorps
Notar/in-Stellvertreter/in
Oberarzt/-ärztin
Oberassistent/in
Personalbereichsleiter/in
Revisor/in mbA
Spitalarzt/-ärztin
Steuerkommissär/in mbA
Wissenschaftliche/r Abteilungsleiter/in
Wissenschaftliche/r Bibliothekar/in mbA
Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in mbA
Klasse 2233, 36, 44
Abteilungschef/in
Adjunkt/in mbA
Architekt/in mbA
Chef/in des Rechnungswesens
Chef/in Zentrale Dienste/Logistik
Controller/in mbA
Gerichtsschreiber/in mbA an einem obersten kantonalen Gericht
Gerichtsschreiber/in mbA an einem Rekursgericht
Habilitierte/r Oberassistent/in
Informatikspezialist/in mbA
Informations- und Dokumentationsspezialist/in mbA
Ingenieur/in mbA
Juristische/r Sekretär/in mbA
Kreisforstmeister/in
Leitende/r Bezirksgerichtsschreiber/in
Leitende/r Gerichtsschreiber/in Verwaltungsgericht
1.4.25-128
177.111
73
177.111 Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)
Leitende/r Psychologe/-login
Leiter/in des Pflegedienstes
Notar/in
Notar/in-Stellvertreter/in
Oberarzt/-ärztin
Oberleutnant des Polizeikorps
Revisor/in mbA
Spitalarzt/-ärztin
Stellvertreter/in des/der Betreibungsinspektors/-inspektorin
Steuerkommissär/in mbA
Wissenschaftliche/r Abteilungsleiter/in
Wissenschaftliche/r Bibliothekar/in mbA
Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in mbA
Klasse 2333, 36, 39, 44, 49
Abteilungschef/in
Adjunkt/in mbA
Architekt/in mbA
Betreibungsinspektor/in
Chef/in des Rechnungswesens
Controller/in mbA
Gerichtsschreiber/in mbA an einem obersten kantonalen Gericht
Informatikspezialist/in mbA
Informations- und Dokumentationsspezialist/in mbA
Ingenieur/in mbA
Juristische/r Sekretär/in mbA
Leitende/r Gerichtsschreiber/in an einem Rekursgericht
Leitende/r Gerichtsschreiber/in Verwaltungsgericht
Leitende/r Psychologe/-login
Leiter/in des Pflegedienstes
Notar/in
Oberarzt/-ärztin
Revisor/in mbA
Statthalter/in
Steuerkommissär/in mbA
Wissenschaftliche/r Abteilungsleiter/in
Wissenschaftliche/r Bibliothekar/in mbA
Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in mbA
Klasse 2433, 36
Amtschef/in
Bezirksrichter/in
Chef/in Fach- und Rechtsdienst
Chefrevisor/in
74
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)
177.111
Chefsteuerkommissär/in
Erste/r Leitende/r Gerichtsschreiber/in am Bezirksgericht Zürich
Hauptabteilungschef/in
Hauptmann des Polizeikorps
Jugendanwalt/-anwältin
Leitende/r Gerichtsschreiber/in am Handelsgericht
Leitende/r Gerichtsschreiber/in am Obergericht
Leiter/in des Pflegedienstes
Notar/in
Oberarzt/-ärztin
Richter/in am Steuerrekursgericht
Staatsanwalt/-anwältin
Statthalter/in
Stellvertretende/r Kanzleichef/in des Baurekursgerichts
Klasse 2533, 36, 39, 49
Amtschef/in
Bezirksrichter/in
Chefrevisor/in
Chefsteuerkommissär/in
Hauptabteilungschef/in
Leitende/r Arzt/Ärztin
Leitende/r Jugendanwalt/-anwältin
Notariatsinspektor/in
Oberarzt/-ärztin
Richter/in am Steuerrekursgericht
Staatsanwalt/-anwältin
Staatsarchivar/in
Stellvertretende/r Kanzleichef/in des Baurekursgerichts
Stellvertreter/in des/der Generalsekretärs/-sekretärin
Verwaltungsdirektor/in
Klasse 2619, 36, 39
Abteilungspräsident/in des Steuerrekursgerichts
Amtschef/in
Bezirksrichter/in
Geschäftsleitende/r Notariatsinspektor/in
Hauptabteilungschef/in
Kanzleichef/in des Baurekursgerichts
Leitende/r Arzt/Ärztin
Leitende/r Staatsanwalt/-anwältin
Major des Polizeikorps
1.4.25-128
75
177.111 Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)
Oberjugendanwalt/-anwältin
Sonderstaatsanwalt/-anwältin
Stellvertreter/in des/der Generalsekretärs/-sekretärin
Verwaltungsdirektor/in
Klasse 2719, 36, 39
Amtschef/in
Chefarzt/-ärztin
Hauptabteilungschef/in
Leitende/r Oberjugendanwalt/-anwältin
Oberstaatsanwalt/-anwältin
Präsident/in eines Bezirksgerichts
Präsident/in des Steuerrekursgerichts
Stellvertreter/in des/der Staatsschreibers/-schreiberin
Verwaltungsdirektor/in
Klasse 28
Amtschef/in
Chefarzt/-ärztin
Generalsekretär/in
Oberstleutnant des Polizeikorps
Präsident/in des Bezirksgerichts Zürich
Verwaltungsdirektor/in
Klasse 2933
Chef/in des Steueramtes
Kommandant/in (Oberst) des Polizeikorps
Leitende/r Oberstaatsanwalt/-anwältin
Staatsschreiber/in
76
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)
177.111
Anhang 2:63
Beträge der Lohnklassen
Lohnklasse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Lohnstufe 29
72 119 73 077
74 288
75 781
77 587
79 740
82 266
85 196
88 569
92 408
96 761
101 659
106 264
112 356
119 102
Lohnstufe 28
71 398 72 343
73 542
75 021
76 810
78 941
81 440
84 341
87 675
91 481
95 783
100 632
105 615
111 211
117 888
Lohnstufe 27
70 676
71 609
72 796
74 263
76 031
78 140
80 612
83 481
86 782
90 546
94 807
99 603
104 967
110 067
116 672
Lohnstufe 26
69 953
70 878
72 050
73 502
75 249
77 337
79 784
82 625
85 893
89 615
93 830
98 576
103 883
108 920
115 459
Lohnstufe 25
69 229
70 146
71 302
72 739
74 470
76 534
78 955
81 767
85 000
88 684
92 855
97 550
102 797
107 774
114 245
Lohnstufe 24
68 506
69 412
70 560
71 980
73 691
75 732
78 129
80 908
84 108
87 754
91 881
96 526
101 715
106 628
113 030
Lohnstufe 23
67 783
68 679
69 813
71 219
72 913
74 931
77 303
80 051
83 214
86 821
90 905
95 498
100 632
105 483
111 813
Lohnstufe 22
67 061
67 946
69 068
70 459
72 135
74 130
76 475
79 195
82 323
85 892
89 929
94 471
99 548
104 770
110 598
Lohnstufe 21
66 338
67 214
68 324
69 696
71 355
73 328
75 647
78 337
81 430
84 958
88 951
93 446
98 465
104 056
109 384
Lohnstufe 20
65 615
66 481
67 579
68 933
70 577
72 530
74 821
77 479
80 540
84 026
87 975
92 418
97 384
102 912
108 170
Lohnstufe 19
64 890
65 747
66 832
68 172
69 796
71 725
73 994
76 618
79 646
83 093
86 999
91 390
96 301
101 767
106 957
Lohnstufe 18
64 169
65 013
66 087
67 413
69 015
70 926
73 168
75 764
78 754
82 163
86 024
90 363
95 220
100 623
105 740
Lohnstufe 17
63 444
64 280
65 342
66 653
68 236
70 124
72 339
74 907
77 861
81 232
85 046
89 337
94 138
99 478
104 524
Lohnstufe 16
62 600
63 426
64 471
65 766
67 331
69 188
71 373
73 906
76 821
80 145
83 907
88 138
92 875
98 140
103 542
Lohnstufe 15
61 756
62 571
63 602
64 878
66 421
68 253
70 406
72 907
75 780
79 058
82 768
86 940
91 611
96 803
102 555
Lohnstufe 14
60 913
61 715
62 731
63 992
65 512
67 318
69 443
71 905
74 738
77 972
81 629
85 744
90 346
95 468
101 140
Lohnstufe 13
60 072
60 860
61 864
63 101
64 600
66 382
68 477
70 905
73 697
76 886
80 489
84 547
89 083
94 132
99 722
Lohnstufe 12
59 226
60 005
60 995
62 214
63 692
65 447
67 510
69 906
72 658
75 798
79 351
83 348
87 822
92 796
98 305
Lohnstufe 11
58 378
59 150
60 123
61 325
62 784
64 512
66 544
68 903
71 618
74 711
78 213
82 149
86 557
91 458
96 886
Lohnstufe 10
57 538
58 294
59 253
60 437
61 876
63 577
65 580
67 905
70 577
73 625
77 074
80 951
85 292
90 122
95 470
Lohnstufe 9
56 694
57 439
58 380
59 549
60 966
62 643
64 614
66 904
69 535
72 538
75 932
79 754
84 027
88 785
94 050
Lohnstufe 8
55 852
56 585
57 516
58 662
60 056
61 709
63 650
65 904
68 495
71 450
74 795
78 558
82 766
87 448
92 636
Lohnstufe 7
55 006
55 728
56 645
57 777
59 145
60 775
62 684
64 901
67 453
70 363
73 657
77 360
81 504
86 112
91 218
Lohnstufe 6
54 161
54 874
55 775
56 889
58 236
59 840
61 720
63 902
66 412
69 276
72 519
76 162
80 240
84 777
89 803
Lohnstufe 5
53 320
54 019
54 905
56 002
57 326
58 904
60 754
62 904
65 374
68 188
71 378
74 965
78 978
83 441
88 386
Lohnstufe 4
52 476
53 164
54 037
55 113
56 417
57 967
59 788
61 903
64 334
67 100
70 237
73 767
77 716
82 104
86 968
Lohnstufe 3
51 631
52 310
53 167
54 227
55 508
57 030
58 824
60 902
63 293
66 012
69 097
72 569
76 450
80 769
85 550
Lohnstufe 2
50 789
51 456
52 299
53 340
54 596
56 095
57 855
59 903
62 251
64 925
67 959
71 372
75 185
79 430
84 134
Lohnstufe 1
49 947
50 601
51 427
52 452
53 688
55 162
56 890
58 903
61 210
63 839
66 821
70 173
73 922
78 094
82 717
Anlaufstufe 1
48 202
48 854
49 685
50 672
51 870
53 292
54 961
56 899
59 127
61 667
64 542
67 777
71 394
75 422
79 880
Anlaufstufe 2
46 453 47 083
47 884
48 869
50 055
51 422
53 030
54 896
57 046
59 492
62 262
65 383
68 867
72 749
77 045
1.4.25-128
77
177.111
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)
Beträge der Lohnklassen
Lohnklasse
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Lohnstufe 29
125 680 133 853
142 804
152 569
163 196 174 719
187 189
200 648
215 141
230 715
247 414
265 290
Lohnstufe 28
124 390 132 479
141 338
151 002
161 516
172 923
185 266
198 587
212 931
228 347
244 875
262 568
Lohnstufe 27
123 097 131 101
139 871
149 437
159 840
171 130
183 343
196 526
210 720
225 977
242 335
259 840
278 546
Lohnstufe 26
122 238 129 727
138 402
147 868
158 163
169 334
181 418
194 464
208 511
223 607
239 792
257 117
275 625
Lohnstufe 25
121 378 128 355
136 934
146 298
156 486
167 539
179 493
192 400
206 299
221 234
237 252
254 391
272 704
292 235
Lohnstufe 24
120 090 126 979
135 467
144 732
154 809
165 744
177 573
190 340
204 090
218 864
234 708
251 664
269 781
289 104
Lohnstufe 23
118 797 125 602
134 003
143 163
153 132
163 949
175 652
188 279
201 880
216 494
232 163
248 940
266 860
285 972
Lohnstufe 22
117 507 124 227
132 533
141 598
151 457
162 152
173 727
186 217
199 668
214 123
229 623
246 212
263 939
282 840
Lohnstufe 21
116 213 122 853
131 067
140 027
149 780
160 358
171 802
184 159
197 460
211 753
227 083
243 487
261 017
279 707
Lohnstufe 20
114 924 121 908
129 600
138 462
148 104
158 563
169 879
182 094
195 248
209 385
224 540
240 761
258 094
276 577
Lohnstufe 19
113 632 120 964
128 130
136 894
146 428
156 769
167 959
180 034
193 038
207 013
221 997
238 038
255 174
273 445
Lohnstufe 18
112 343 119 592
126 665
135 327
144 751
154 972
166 035
177 970
190 827
204 644
219 456
235 311
252 251
270 317
Lohnstufe 17
111 049 118 217
125 197
133 760
143 074
153 177
164 111
175 910
188 618
202 272
216 914
232 588
249 329
267 188
Lohnstufe 16
109 543 116 612
123 919
131 928
141 117
151 085
161 868
173 507
186 038
199 509
213 950
229 404
245 922
263 534
Lohnstufe 15
108 037 115 007
122 641
130 102
139 162
148 990
159 623
171 100
183 460
196 742
210 982
226 225
242 513
259 881
Lohnstufe 14
106 530 113 404
120 930
128 272
137 205
146 894
157 377
168 696
180 882
193 975
208 017
223 044
239 104
256 230
Lohnstufe 13
105 025 111798
119 216
126 444
135 249
144 798
155 133
166 291
178 302
191 207
205 053
219 865
235 695
252 574
Lohnstufe 12
103 952 110 195
117 503
124 616
133 290
142 707
152 891
163 887
175 723
188 444
202 087
216 687
232 283
248 920
Lohnstufe 11
102 878 108 587
115 795
122 785
131 336
140 613
150 648
161 480
173 144
185 679
199 122
213 507
228 873
245 269
Lohnstufe 10
101 371
106 984
114 081
121 390
129 380
138 517
148 405
159 076
170 567
182 913
196 156
210 326
225 467
241 616
Lohnstufe 9
99 865
105 381
112 368
119 995
127 425
136 425
146 163
156 671
167 988
180 147
193 189
207 148
222 060
237 964
Lohnstufe 8
98 358
104 211
110 657
118 167
125 470
134 330
143 919
154 265
165 410
177 384
190 222
203 967
218 651
234 311
Lohnstufe 7
96 853 103 038
108 945
116 338
123 513
132 235
141 675
151 860
162 829
174 619
187 255
200 787
215 242
230 657
Lohnstufe 6
95 344
101 434
107 235
114 510
121 991
130 140
139 431
149 455
160 252
171 853
184 289
197 609
211 832 227 002
Lohnstufe 5
93 835
99 833
105 524
112 679
120 467
128 047
137 185
147 052
157 674
169 089
181 325
194 429
208 424 223 350
Lohnstufe 4
92 332
98 226
104 245
110 851
118 510
125 954
134 940
144 647
155 092
166 322
178 360
191 247
205 015 219 698
Lohnstufe 3
90 826
96 620
102 964
109 023
116 554
123 860
132 699
142 241
152 514
163 554
175 396
188 067
201 607 216 046
Lohnstufe 2
89 320
95 016
101 252
107 194
114 600
122 200
130 454
139 834
149 937
160 791
172 432
184 887
198 198 212 392
Lohnstufe 1
87 814
93 412
99 541
105 365
112 645
120 534
128 211
137 429
147 358
158 025
169 466
181 705
194 789 208 738
Anlaufstufe 1
84 799
90 203
96 115
102 574
108 730
116 348
123 725
132 621
142 198
152 492
163 532
175 347
187 969 201 435
Anlaufstufe 2
81 786
86 993
92 696
98 915
104 816
112 158
120 103
127 811
137 044
146 962
157 599
168 985
181 155 194 129
78
OR, può pronunciare disdette solo dopo che le parti sociali
hanno avuto l'opportunità di presentare proposte ai sensi dell'art. 335f
cpv. 2 CO. Per la presa di posizione delle parti sociali vige di regola
un termine di 20 giorni.