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177.10 PGLPLPers CH-ZH

Legge sul personale (LP) (PG)

68 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
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Indice delle disposizioni (68)

Testo normativo (68 Articoli)

17 1 La presente legge si applica al personale del Cantone e dei suoi

istituti non indipendenti.

2 Per i docenti delle scuole medie superiori e delle scuole professionali

la legge si applica, salvo disposizioni particolari.

3 I membri del Consiglio di Stato, del Tribunale cantonale, del Tribunale

amministrativo e del Tribunale delle assicurazioni sociali, nonché l'Ombuds-

person non sono soggetti alla presente legge. Sono fatti salvi le disposizioni

sulla previdenza professionale.

Il Consiglio di Stato può, mediante ordinanza, sottoporre alla pre- I membri di autorità

sente legge i membri delle autorità amministrative e giudiziarie amministrative e

a titolo accessorio, nonché le persone con ulteriori incarichi a giudiziarie a titolo

titolo accessorio. accessorio

B. Definizioni

**Angestellte**

Angestellte sind Personen, die unbefristet oder befristet mit einem vollen oder teilweisen Pensum im Dienst des Kantons17 stehen, eingeschlossen die gemäss Verfassung oder Gesetz vom Volk auf Amtsdauer gewählten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

**Dipendenti**

Sono dipendenti le persone che sono al servizio del Cantone17 a tempo indeterminato o determinato con un impiego a tempo pieno o parziale, inclusi i collaboratori e le collaboratrici eletti dal popolo per la durata del mandato in conformità alla Costituzione o alla legge.

C. Politica del personale

Legge sul personale (LP)

Principi e

Strumenti della

Politica del personale

**1 Autorità di nomina e di vigilanza**

**1** L'autorità di nomina è l'istanza designata come competente per la nomina ai sensi del § 12, a meno che non sia prevista l'elezione popolare.

**2** Le autorità di vigilanza sono il Consiglio di Stato e i Direttori e le Direttrici delle sue Direzioni, la Cancelliera o il Cancelliere di Stato, il Tribunale cantonale, il Tribunale amministrativo, il Tribunale delle assicurazioni sociali, l'Ombudsman, i Consigli di distretto e i Tribunali di distretto, nonché le altre istanze competenti per la nomina.

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1.10.24-126

1 Il Consiglio di Stato determina la politica del personale secondo i seguenti principi

a. essa si orienta al mandato di prestazione dell'amministrazione e della

giustizia, alle esigenze del personale17, all'obiettivo della

vicinanza al cittadino nonché alle possibilità del bilancio e

ricerca un rapporto di partenariato sociale tra Cantone17

e personale,

b. essa intende acquisire e mantenere per il Cantone17 collaboratrici e

collaboratori idonei, che agiscono orientati alla qualità, responsabili

e cooperativi,

c. essa sfrutta e sviluppa il potenziale delle collaboratrici e dei

collaboratori, impiegandoli e promuovendoli in base alle loro attitudini e

capacità,

d. essa pone particolare cura nella selezione dei superiori,

e. essa sostiene e promuove l'offerta di posti di formazione,

f. essa tiene conto dell'adempimento degli obblighi familiari,

g. essa promuove modelli di lavoro flessibili,

h. essa realizza la parità di opportunità per donne e uomini,

i. essa promuove l'occupazione e l'integrazione delle persone disabili.

2 Il Consiglio di Stato crea strumenti per l'attuazione della politica del

personale, in particolare quelli per la gestione e la promozione del

personale, e provvede a una pianificazione del personale e dei quadri adeguata ai diversi livelli.

D. Contratti collettivi di lavoro

Principi

1 Il Consiglio di Stato può, nei settori per i quali è

competente in via definitiva, concludere con le associazioni del personale

contratti collettivi di lavoro per tutto il personale o per singoli

gruppi di personale.

2 Il contratto collettivo di lavoro diventa parte integrante dei singoli

rapporti di lavoro.

3 I contratti collettivi di lavoro per il personale della magistratura

sono conclusi dal Consiglio di Stato unitamente al competente

tribunale cantonale superiore.

2

Legge sul Personale (LPers)

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E. Previdenza professionale16

16 1 Principi

Der Kanton versichert sein Personal sowie die Mitglie-

der des Regierungsrates, des Obergerichts, des Verwaltungsgerichts

und des Sozialversicherungsgerichts sowie die Ombudsperson gegen

die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod bei der BVK

Personalvorsorge des Kantons Zürich.

2 Der Regierungsrat kann für bestimmte Kategorien des Personals

in einer Verordnung regeln, dass sie bei einer anderen Vorsorgeeinrich-

tung versichert werden.

16 1 Principi

Il Cantone assicura il proprio personale nonché i membri

del Consiglio di Stato, del Tribunale cantonale, del Tribunale amministrativo

e del Tribunale delle assicurazioni sociali, nonché l'Ombudsperson, contro

le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte presso la BVK

Previdenza professionale del Cantone di Zurigo.

2 Il Consiglio di Stato può, per determinate categorie di personale,

disciplinare tramite ordinanza che esse siano assicurate presso un altro

istituto di previdenza.

16 Il Cantone finanzia

a. almeno tre quinti dei contributi di risparmio e di rischio nonché dei

costi per un sussidio transitorio,

b. almeno cinque settimi di eventuali contributi di risanamento,

c. l'integrazione dell'avere di vecchiaia in caso di licenziamento per motivi di età.

Prestazioni

del Cantone

II. Rapporto di lavoro

A. Tipo di impiego, piano degli effettivi

La relazione di lavoro è di diritto pubblico.

Natura giuridica

della relazione

di lavoro

1. Il Consiglio di Stato e i tribunali cantonali superiori

designano le istanze che stabiliscono i piani dei posti.

2. Restano riservate le disposizioni legislative speciali.

B. Motivazione

**Offerte di Lavoro**

Le posizioni vacanti devono essere generalmente pubblicizzate pubblicamente.

**Bando di Concorso**

19 1 Nelle candidature per un impiego devono essere pre- Candidatura

sentati i documenti comprovanti la formazione professionale e l’attività

svolta finora.

2 L’autorità che procede all’assunzione può stabilire ulteriori requisiti

e acquisire ulteriori dati personali, nella misura in cui ciò sia neces-

sario per la valutazione dell’idoneità, della prestazione e del compor-

tamento.

3 Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.

1.10.24-126

3

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Legge sul personale (LPers)

Presupposti

dell’assunzione

Nascita

del rapporto

di lavoro

Durata

in generale

Periodo di prova

1 Condizione per un'assunzione è in particolare l'idoneità

tecnica e personale della candidata o del candidato.

2 Per l'esercizio di funzioni sovrane è di regola richiesta la cittadinanza

svizzera. Il Consiglio di Stato designa tali funzioni.

1 Il rapporto di lavoro è costituito mediante decisione.

2 In casi particolari, può essere costituito mediante contratto di diritto pubblico. Tale contratto può derogare alla presente legge per quanto riguarda il salario, l'orario di lavoro, le vacanze e la cessazione del rapporto di lavoro.

3 Il Consiglio di Stato designa l'autorità d'assunzione, nella misura in cui questa non risulti dalla Costituzione o da particolari disposizioni legali. Esso designa inoltre i casi in cui un contratto è ammissibile e disciplina la procedura d'assunzione.

C. Durata

1 Il rapporto di lavoro è di regola a tempo indeterminato con

la possibilità di disdetta.

2 I rapporti di lavoro a tempo determinato sono di principio ammissibili per un massimo di un

anno e, al suo scadere, si considerano a tempo indeterminato. Se il

rapporto di lavoro a tempo determinato viene ulteriormente prorogato, esso produce gli effetti

di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Restano riservate le disposizioni

speciali sulla durata dell'impiego e sui termini di disdetta

per i rapporti di impiego a carattere formativo o con

compiti limitati nel tempo per altre ragioni.

3 Tutti i rapporti di lavoro soggetti alla presente legge, indipendentemente

dal grado di occupazione, vengono presi in considerazione per il calcolo degli

anni di servizio. Non vengono computati i congedi non retribuiti, nella misura in cui superino

complessivamente sei mesi, nonché le proroghe dei rapporti di lavoro

ai sensi del § 26 cpv. 6.10

1 I primi tre mesi del rapporto di lavoro sono di regola

considerati periodo di prova.

2 Durante il periodo di prova il termine di disdetta è per ambo le

parti di sette giorni.

3 In caso di riduzione effettiva del periodo di prova a seguito di

malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non as-

sunto volontariamente, il periodo di prova viene prolungato di

conseguenza.

4

Legge sul personale (LPers)

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1 Riguardo alla costituzione e alla durata del rapporto di lavoro restano riservate le disposizioni concernenti

l’elezione per un periodo di carica per

a. i dipendenti eletti dal Popolo conformemente alla Costituzione o alla legge;

b. i membri di autorità soggetti alla legge con un mandato accessorio e le persone con ulteriori incarichi accessori.

2 La mancata rielezione è ammessa soltanto per un motivo oggettivamente sufficiente e deve essere motivata, sempre che non siano il Popolo o il Gran Consiglio l’organo elettorale.

D. Cessazione

17 Il rapporto di lavoro termina per

a. disdetta,

b. scadenza di un contratto a tempo determinato,

c. risoluzione immediata per gravi motivi ai sensi del § 22,

d. risoluzione di comune accordo ai sensi del § 23,

e. licenziamento per invalidità ai sensi del § 24,

f. pensionamento anticipato ai sensi del § 24 a,

g. licenziamento per raggiunti limiti di età ai sensi del § 24 b,

h. raggiungimento del limite di età ai sensi del § 24 c,

i. decesso,

j. rinuncia alla rielezione o mancata rielezione alla scadenza del

mandato, nonché licenziamento su propria richiesta per i

dipendenti eletti.

Cause di

estinzione

1 I termini di preavviso per la disdetta del rapporto di lavoro,

dopo il decorso del periodo di prova, sono i seguenti

a. nel primo anno di servizio un mese,

b. nel 2° e 3° anno di servizio due mesi,

c. dal 4° al 9° anno di servizio tre mesi,

d. a partire dal 10° anno di servizio sei mesi.

2 Per i membri del quadro superiore il termine di preavviso ammonta

a sei mesi a partire dal 3° anno di servizio. Il Consiglio di Stato designa le

funzioni corrispondenti.

3 Resta riservata, nei singoli casi, la possibilità di abbreviare o pro-

rogare il termine di preavviso previo accordo reciproco.

Termini

e scadenze

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177.10 Legge sul personale (LPers)

4 Il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di ogni mese.

Il Consiglio di Stato designa i rapporti di lavoro per i quali valgono termini

di disdetta diversi.

1. **La disdetta è comunicata per iscritto dall’autorità d’impiego. Entro 30 giorni il dipendente o la dipendente può esigere una motivazione, altrimenti il diritto di contestazione decade. Nella disdetta occorre fare riferimento al diritto alla motivazione e alla conseguenza della decadenza.**

2. **La disdetta da parte del Cantone non deve essere abusiva secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni e presuppone un motivo oggettivamente sufficiente.**

3. **Se la disdetta si rivela abusiva o oggettivamente ingiustificata e il dipendente o la dipendente non viene reintegrato, l’indennità è calcolata secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni in materia di disdetta abusiva. Rimane riservata la corresponsione di un’indennità di buonuscita ai sensi del § 26.**

**2. Disdetta in relazione con la prestazione o con il comportamento**

**3. Disdetta in tempo inopportuno**

**4. Protezione contro la disdetta in caso di discriminazione fondata sul sesso**

**Scioglimento immediato per motivi gravi**

23 Prima che l'autorità di nomina pronunci un licenziamento a causa di

scarse prestazioni o di comportamento insoddisfacente, avviene un

richiamo scritto. Questo è collegato a un termine di miglioramento di

massimo tre mesi. Se è certo che il termine non raggiungerà il suo

scopo, si può rinunciare a esso.

1 Fatto costitutivo e conseguenze giuridiche della disdetta inopportuna

si regolano secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni7. Tali

disposizioni non trovano applicazione ai casi di proroga

del rapporto di lavoro ai sensi del § 26 cpv. 6.10

2 Un termine di preavviso prolungato si estende fino alla fine

del mese successivo.

10 La protezione contro il licenziamento in caso di discriminazione basata sul sesso è disciplinata dalla Legge sulla Parità.

1 Il rapporto di lavoro può essere risolto da ambo le

parti senza preavviso e in qualsiasi momento per gravi motivi. La

risoluzione avviene per iscritto e con motivazione.

2 Un grave motivo sussiste in presenza di circostanze tali per cui,

secondo i principi della buona fede, non è ragionevolmente esigibile la

prosecuzione del rapporto di lavoro.

3 Per i dipendenti eletti dal popolo è competente l'autorità

di vigilanza.

Legge sul personale (LPers)

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4 I presupposti e le conseguenze giuridiche della risoluzione senza

preavviso sono disciplinati dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni7. Un'indennità secondo

1 La risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire per mutuo Mutuo consenso

consenso in deroga alle disposizioni della presente legge.17

2 Un’indennità di buonuscita può essere corrisposta fino all’importo

massimo previsto dal § 26.

17 1 Dipendenti dichiarati invalidi dall'istituto di previdenza com- Licenziamento

petente vengono licenziati per invalidità.

2 Se, in base al grado di invalidità, sussiste il diritto a una rendita

completa dall'istituto di previdenza, si procede a un licenziamen-

to totale per invalidità. In caso contrario, si procede a un licen-

ziamento parziale corrispondente al grado di invalidità.

3 Le prestazioni previdenziali si basano sul regolamento dell'isti-

tuto di previdenza.

per invalidità

16 1. I dipendenti possono dichiarare il pensionamento anticipato a partire dal compimento del 60° anno di età.

Le prestazioni di previdenza professionale ad esso connesse si conformano al regolamento dell'istituto di previdenza.

2. Il pensionamento anticipato deve essere dichiarato rispettando i termini di preavviso e le date di disdetta.

16 1 I dipendenti vengono licenziati per motivi di età alle seguenti condizioni

a. I requisiti di cui al § 18 cpv. 2 sono soddisfatti.

b. Il periodo di prova è scaduto.

c. Il rapporto di lavoro termina, senza considerare un’eventuale pro-

roga del rapporto di impiego, dopo il compimento del 58° anno di

età o, in caso di ristrutturazione aziendale, dopo il compimento

del 55° anno di età.

d. Il licenziamento non è riconducibile a una colpa del dipendente.

e. Ai dipendenti non può essere offerto o procurato un posto di lavoro

ragionevole.

2 I termini e le scadenze di cui al § 17 si applicano per analogia.

3 Un licenziamento per motivi di età può avvenire solo una volta. È

possibile in due fasi.

per motivi di età

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Legge sul personale (LPers)

4 Le prestazioni di previdenza connesse al licenziamento per motivi

di età sono disciplinate dal Regolamento dell'istituto di previdenza.

5 La risoluzione del rapporto di lavoro di comune accordo, nonché la

mancata rielezione di persone elette dagli aventi diritto di voto o dal

Gran Consiglio, sono equiparate, alle condizioni di cui al cpv. 1 lett.

b–e, al licenziamento per motivi di età.

1 Il rapporto di lavoro termina alla fine del mese in cui i

dipendenti compiono il 65° anno di età. Per le professoresse e i

professori dell’università, le professoresse e i professori e il

personale docente e di ricerca delle scuole universitarie professionali,

nonché per il personale docente delle scuole medie superiori e delle

scuole professionali, il rapporto di lavoro termina alla fine del

semestre; per il personale docente delle scuole dell’obbligo, termina

alla fine dell’anno scolastico.24

2 In casi eccezionali, dopo il raggiungimento del limite di età,

può essere convenuta una riassunzione a tempo determinato.

1 Il rapporto di lavoro dei dipendenti eletti per un periodo di carica

termina il giorno della scadenza del periodo di carica.

2 I dipendenti possono, su loro richiesta, essere licenziati anche durante il

periodo di carica con un preavviso di sei mesi, alla fine di un

mese, a condizione che non vengano pregiudicati interessi essenziali

del Cantone17. L'autorità di elezione o di vigilanza

può accogliere la richiesta di licenziamento con un preavviso più breve.

3 I §§ 22, 24, 24 a e 24 b cpv. 3 si applicano anche ai dipendenti

eletti per un periodo di carica.17

Qualora in seguito a soppressioni di posti di lavoro si rendano necessari dei licenziamenti, il Consiglio di Stato o il competente tribunale cantonale superiore, sentite le associazioni del personale, stabiliscono un piano sociale. Questo disciplina le prestazioni del Cantone17, le quali si orientano all’articolo 26. Il piano può anche prevedere prestazioni aggiuntive o di altro tipo.

E. Trasferimento, misure cautelari e rinvio

1 L'autorità di nomina o di vigilanza può trasferire i dipendenti, Trasferimento

se il servizio o l'impiego economico del personale lo richiedono,

mantenendo il salario precedente per la durata del termine di

disdetta e nei limiti della ragionevolezza.

2 Un trasferimento è ragionevole se:16

a. la nuova posizione tiene adeguatamente conto delle capacità

e dell'attività precedente del dipendente e

b. un tragitto più lungo per recarsi al lavoro e una riduzione del

salario lordo sono accettabili in base alle circostanze personali

del dipendente.

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Legge sul personale (LPers)

Misure

cautelari

Rinvio

Diritto di essere

sentito

Protezione contro

attacchi ingiustificati,

rimborso delle spese

Ricorso contro

decisioni in materia

di personale

1 I dipendenti possono essere sospesi in via cautelare dalla loro funzione in qualsiasi momento dall'autorità di nomina o di vigilanza, se

a. vi sono sufficienti indizi dell'esistenza di un grave motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro,

b. è stato avviato un procedimento penale per un crimine o un delitto, o

c. lo richiedono impellenti interessi pubblici o un'inchiesta amministrativa.

2 Tutti i superiori sono competenti ad adottare provvedimenti cautelari urgenti. Il provvedimento deve essere immediatamente sottoposto all'istanza di cui al cpv. 1 per l'approvazione, la quale decide anche sull'ulteriore erogazione, la riduzione o la revoca del salario. Un pagamento successivo o un rimborso saranno decisi al più tardi con la decisione sulla continuazione del rapporto di lavoro.

1 In caso di violazioni dei doveri di lavoro, l'autorità di nomina o

di vigilanza può pronunciare un richiamo.

2 Il richiamo avviene oralmente dopo accertamento dei fatti

e audizione degli interessati. Deve essere protocollato insieme

a una presa di posizione dell'interessato o degli interessati.

3 In caso di richiamo, deve obbligatoriamente essere effettuata

una valutazione dei collaboratori.

F. Tutela giuridica

1. I dipendenti devono essere sentiti prima dell'emanazione di un provvedimento a loro sfavore.

2. Si può prescindere dalla previa audizione se un'immediata decisione è necessaria nell'interesse pubblico. L'audizione deve essere recuperata il prima possibile.

1 Il Cantone17 tutela i propri dipendenti da attacchi e pretese

ingiustificate.

2 Il Consiglio di Governo disciplina l’assunzione totale o parziale delle

spese per la tutela legale dei dipendenti, qualora questi siano convenuti

in giudizio in relazione all’esercizio del loro servizio, o qualora si renda

necessaria la via legale per la tutela dei loro diritti nei confronti di terzi.

Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, il ricorso

contro le decisioni in materia di diritto del personale, presentato dal

personale17, è retto dalla legge sulla procedura amministrativa4.

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Legge sul personale (LPers)

G. Protezione dei dati e trattamento dei dati19

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19 1 Il Cantone tratta i dati personali nella misura in cui ciò è necessario per i

l'instaurazione, l'esecuzione e la cessazione di un rapporto di lavoro.

2 I dati personali devono essere, per quanto possibile, acquisiti dalla persona

interessata.

3 Il dossier del personale contiene tutte le informazioni significative

in relazione al rapporto di lavoro.

19 1 La Direzione competente per il personale del Consiglio di Stato Sistema di

(Direzione) gestisce un sistema centrale di gestione del personale e amministrazione

di amministrazione delle retribuzioni.

del personale e

2 Altre istituzioni possono partecipare al sistema di gestione del delle retribuzioni

personale e di amministrazione delle retribuzioni. La Direzione

stipula gli accordi corrispondenti con i partecipanti.

3 Il Consiglio di Stato emana le disposizioni relative al sistema di

gestione del personale e di amministrazione delle retribuzioni. In

particolare, esso disciplina

a. l’organizzazione e l’esercizio,

b. i diritti di accesso,

c. le categorie dei dati memorizzati,

d. le misure di sicurezza dei dati.

19 1 I tribunali cantonali superiori e, d’intesa con la Direzione, le Direzioni del Consiglio di Stato possono gestire sistemi decentralizzati di gestione del personale.

2 I tribunali cantonali superiori e le Direzioni emanano disposizioni sui loro sistemi di gestione del personale. Essi regolano in particolare

a. i diritti di accesso,

b. le categorie dei dati memorizzati,

c. le misure di sicurezza dei dati.

Artt. 37 e 38.

III. Diritti e doveri dei dipendenti

A. Diritti

1 La personalità dei dipendenti è rispettata e protetta dal Cantone17.

Esso tiene debito conto della loro salute. Protezione della

personalità

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Legge sul personale (LPers)

Case

Management

1. Principio

2. Presupposti

3. Partecipazione

e collaborazione

4. Case manager

Salario

2 Esso adotta i provvedimenti necessari per proteggere la vita, la salute

e l’integrità personale dei suoi dipendenti.

18 1 Il Cantone può offrire un Case Management ai dipendenti con

problemi di salute nell'ambito del proprio dovere di assistenza.

2 Gli obiettivi del Case Management sono il rapido rientro nel posto

di lavoro precedente o in una nuova posizione e la prevenzione di

un'invalidità totale o parziale.

18 Un Case Management viene esaminato in particolare qualora la dipendente o il dipendente

a. sia presumibilmente inabile al lavoro in toto o in parte per un periodo prolungato; oppure

b. abbia una ridotta capacità lavorativa per un periodo prolungato a causa di malattia o infortunio.

18 1 Nel quadro dell’obbligo di fedeltà, i dipendenti interessati sono

tenuti a partecipare e a collaborare al Case Management.

2 L’ingiustificato rifiuto di partecipare o di collaborare può essere

considerato in sede di fissazione del diritto alla continuazione del pagamento del salario.

**18 1 Per il Case Management viene impiegato un Case Manager professionalmente indipendente.**

**2 Il Case Manager tratta i dati personali del dipendente interessato o della dipendente interessata, nella misura in cui ciò sia necessario per l'attuazione del Case Management.**

**3 Egli è soggetto al segreto d'ufficio.**

**4 Egli non comunica alla parte datoriale alcun dato personale derivante dal Case Management, salvo che**

**a. il dipendente interessato o la dipendente interessata abbia/abbia espresso esplicitamente il proprio consenso o**

**b. ciò sia necessario per misure di reintegrazione relative al posto di lavoro.**

1 La retribuzione degli impiegati è disciplinata dal Consiglio di Stato.

2 I posti vengono classificati in gruppi di funzioni in base alle loro

esigenze, ai quali sono assegnati dei quadri salariali. Il salario tiene conto

della prestazione e dell’esperienza.

3 Il Consiglio di Stato stabilisce inoltre i salari, le diarie e le remu-

nerazioni per le persone che, ai sensi dell’articolo 2, sono soggette alla presente legge.

12

Legge sul personale (LPers)

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4 I salari e le ulteriori remunerazioni possono essere modificati in

qualsiasi momento tramite ordinanza, nel rispetto dei termini di preavviso

previsti per il personale ai sensi dell’articolo 17.

1 Il Consiglio di Stato disciplina il diritto a indennità di rincaro.

Queste vengono incorporate nel salario base e assicurate.

2 I dipendenti hanno diritto agli assegni familiari. Il Consiglio di

Stato ne disciplina i dettagli.

Il Consiglio di Stato disciplina

a. il rimborso delle spese di servizio,

b. il risarcimento dei danni materiali subiti dai dipendenti in relazione all'esercizio delle loro funzioni.

Il Consiglio di Stato disciplina

a. il diritto alle ferie,

b. il diritto delle impiegate a un congedo di maternità retribuito,

c. il diritto al pagamento del salario in caso di malattia e infortunio, servizio militare e di protezione civile, servizio negli stati maggiori civili, in caso di interventi umanitari nonché in caso di servizio civile,

d. la concessione di congedi retribuiti e non retribuiti, in particolare in relazione a obblighi familiari, genitorialità e perfezionamento professionale.

La libertà di associazione dei dipendenti è garantita nell'ambito del diritto costituzionale, in particolare il diritto di costituire associazioni professionali e di aderirvi.

1 La libertà di domicilio delle impiegate e degli impiegati è

garantita.

2 Se è assolutamente necessario per l’esercizio delle funzioni,

l’autorità di nomina può obbligare le impiegate e gli impiegati a

prendere domicilio in un determinato luogo o in una determinata

regione oppure assegnare loro un alloggio di servizio.

1 I dipendenti hanno diritto a una valutazione regolare delle

loro prestazioni e del loro comportamento.

2 I dipendenti possono in qualsiasi momento richiedere un certificato

che dia informazioni sul tipo e sulla durata del rapporto di lavoro,

nonché sulle loro prestazioni e sul loro comportamento.

Indennità di

caro vita e

assegni fami-

liari

Spese di

servizio,

danni materiali

Vacanze e

congedi, mater-

nità, malattia

e infortunio

Libertà di

associazione

Libertà di

stabilimento

Valutazione dei

collaboratori,

certificato di

lavoro

1.10.24-126

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Legge sul personale (LPers)

3 Su richiesta speciale del dipendente, il certificato deve limitarsi

a indicazioni sul tipo e sulla durata del rapporto di lavoro.

1 Prima dell'emanazione e prima della modifica di disposizioni

concernenti il personale, le associazioni del personale interessate hanno

diritto di essere consultate.

2 Il Consiglio di Stato riconosce le associazioni del personale che rappresentano

parti significative del personale come partner negoziali permanenti per le questioni

di politica del personale.

1 Il Consiglio di Stato disciplina il diritto alla costituzione di comi-

tati del personale e la loro posizione, in particolare i loro diritti di parteci-

pazione. I comitati del personale devono esercitare il loro diritto all'informa-

zione e alla consultazione nelle questioni generali del diritto del personale, di

regola, tramite le associazioni del personale.

2 Il Consiglio di Stato disciplina inoltre il diritto all'informazione e i

particolari diritti di partecipazione del personale in materia di sicurezza sul

lavoro e protezione della salute, nonché in caso di chiusura di aziende.

3 I superiori informano i dipendenti, nel rispetto degli interessi

personali e aziendali, il più precocemente possibile su fatti e progetti

rilevanti per la loro attività.

4 Al personale dei tribunali e dei notariati spetta un diritto di

codecisione nelle questioni dell'amministrazione della giustizia che lo

riguardano.9

5 Il Consiglio di Stato disciplina il sistema aziendale dei suggerimenti.

Principio

Accettazione di

regali

B. Doveri

Gli impiegati sono tenuti a comportarsi legalmente, a rispettare i diritti e le libertà del popolo, a eseguire personalmente, diligentemente, coscienziosamente ed economicamente i compiti loro affidati e a salvaguardare gli interessi del Cantone in buona fede.

1 Dipendenti non possono accettare per sé o per altri, né farsi pro-

mettere regali o altre agevolazioni connesse o potenzialmente connesse

alla loro posizione di servizio.

2 Sono esclusi i regali di cortesia di scarso valore.

14

Legge sul personale (LPers)

177.10

1 Gli impiegati sono tenuti alla riservatezza su questioni di servizio e segreto d'ufficio

che li riguardano, nella misura in cui un interesse pubblico o privato preponderante alla riservatezza esista ai sensi del § 23 della Legge sull'informazione e la protezione dei dati³ o qualora una disposizione speciale lo preveda.12

2 Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

1 Il Consiglio di Stato disciplina l'orario di lavoro, la sua ripartizione Orario di lavoro

e i giorni di riposo.

2 I dipendenti possono essere utilizzati anche al di fuori dell'ordinario orario di servizio

e oltre l'orario di lavoro concordato, se il servizio lo richiede e nella misura in cui ciò sia ragionevole.

3 Il Consiglio di Stato disciplina il diritto alla compensazione o

alla retribuzione del lavoro straordinario, notturno, domenicale e di picchetto.

1 L'esercizio di un'attività accessoria è ammesso solo se non pregiudica l'adempimento dei compiti ufficiali e se è compatibile con la posizione di servizio.

2 È necessaria un'autorizzazione se viene impiegato l'orario di lavoro concordato. I tribunali cantonali superiori possono estendere l'obbligo di autorizzazione ad ulteriori fattispecie. L'autorizzazione può essere subordinata a condizioni relative alla compensazione dell'orario di lavoro impiegato e alla cessione di entrate accessorie.

1 Dipendenti che intendono candidarsi a una carica pubblica

I dipendenti che intendono candidarsi a una carica pubblica ne devono dare

comunicazione alla propria superiore o al proprio superiore. Un’autorizzazione è

necessaria se viene impiegato tempo di lavoro concordato. Restano riservate le

cariche pubbliche obbligatorie.

2 L’autorizzazione può essere subordinata a condizioni concernenti la

compensazione del tempo di lavoro impiegato e la corresponsione di entrate

accessorie.

1 Indagare

Gli impiegati possono essere obbligati, in casi motivati, a sottoporsi Esame

a una visita medica fiduciaria. medico

fiduciario

2 Sono motivati in particolare gli esami:16

a. per la verifica di un’invalidità professionale;

b. per ragioni di diritto di servizio.

3 Per l’esecuzione di un esame medico fiduciario per ragioni di

diritto di servizio, può essere incaricata per iscritto l’istituzione di

previdenza competente o un’altra istanza.16

1.10.24-126

15

177.10

IV. Indagine amministrativa21

Legge sul personale (LP)

Obbligo di

collaborazione

Obblighi di

comunicazione

delle autorità

penali

21 I dipendenti coinvolti in un’inchiesta amministrativa sono tenuti a

collaborare personalmente all’accertamento dei fatti. L’obbligo di collaborare

viene meno se si autoincriminerebbero penalmente.

21 1 Le autorità incaricate dell'applicazione della legge comunicano alle autorità ai sensi di

Ecco la traduzione in italiano, mantenendo la struttura e la terminologia legale appropriata

**Legge sul personale (LP)**

177.10

**1** Il Consiglio di Stato emana, ai sensi dei §§ 2, 11 cpv. 2, 12 cpv. 3,

17 cpv. 2, 26 cpv. 4, 40, 41, 47 cpv. 2 nonché 48 cpv. 1 e 2, le ordinanze

sul personale per l'amministrazione e per gli appartenenti alla Poli-

zia cantonale, nonché per il personale insegnante delle scuole medie,

delle scuole professionali superiori e delle scuole professionali. Queste

ordinanze necessitano dell'approvazione del Gran Consiglio.

**2** Il Consiglio di Stato emana le ulteriori ordinanze per l'esecuzione

della legge.

**3** Le ordinanze emanate dal Consiglio di Stato valgono anche per il

personale della giustizia, nella misura in cui i tribunali cantonali su-

periori non adottino, in ordinanze da essi emanate congiuntamente per

il loro personale, disposizioni integrative o derogatorie. L'obbligo di

approvazione si conforma al cpv. 1. Il Consiglio di Stato e i tribunali

cantonali superiori si consultano prima dell'emanazione delle loro

ordinanze.

**4** L'Ufficio del personale tratta le questioni di politica del personale

per il Consiglio di Stato e prepara gli atti normativi in materia di

personale. Promuove un'applicazione uniforme e conforme al diritto

del diritto del personale in tutta l'amministrazione e a tal fine sostiene

le Direzioni.

1 **Disposizioni transitorie**

Per tutti i rapporti di lavoro già in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano da tale momento la legge sul personale e i relativi decreti di esecuzione. Nella misura in cui i preesistenti rapporti di impiego non siano conformi al nuovo diritto del personale, prevalgono le disposizioni di quest'ultimo. Sono fatti salvi i capoversi da 2 a 4.

2 I funzionari e le funzionarie eletti per un periodo determinato al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono considerati, da tale momento, assunti a tempo indeterminato, purché la loro elezione o rielezione sia avvenuta con riserva in merito all'abolizione del periodo determinato e quest'ultimo non venga mantenuto.

3 Per i funzionari e le funzionarie eletti senza riserva, la cessazione del rapporto di lavoro è regolata dal vecchio diritto fino alla scadenza del periodo determinato.

4 Per i rapporti di lavoro che, al momento dell'entrata in vigore della legge sul personale, erano già stati disdetti ma non ancora risolti, si applica il diritto previgente.

2 L’entrata in vigore della presente legge presuppone l’accettazione

delle disposizioni costituzionali sulla modifica del diritto del personale

tramite votazione popolare. Il Consiglio di Stato determina la data².

diritto anteriore

Entrata in vigore

1 RO 54, 752.

2 In vigore dal 1° luglio 1999 (RO 55, 62).

3 RS 170.4.

4 RS 175.2.

5 RS 177.21.

6 RS 151.1.

7 RS 220.

8 Per il testo vedi RO 54, 765.

9 Versione giusta L sulla revisione parziale della legislazione sulla procedura

penale del 27 gennaio 2003 (RO 59, 22; BU2001, 504). In vigore dal 1° gennaio

2005 (RO 59, 302).

10 Versione giusta L del 26 settembre 2005 (RO 60, 517; BU 2005, 4). In vigore

dal 1° gennaio 2006.

1.10.24 - 126

17

177.10

Legge sul personale (LPers)

11 Versione giusta L sull’autonomizzazione della cassa di assicurazione per il

personale statale del 10 febbraio 2003 (RO 58, 102; BU 2002, 822). In vigore

dal 1° maggio 2007 (RO 62, 152).

12 Versione giusta L sull’informazione e la protezione dei dati del 12 febbraio

2007 (RO 62, 121; BU 2005, 1283). In vigore dal 1° ottobre 2008 (RO 63,

317).

13 Versione giusta L di esecuzione LFam del 19 gennaio 2009 (RO 64, 142; BU

2008, 1046). In vigore dal 1° luglio 2009.

14 Versione giusta L di esecuzione LFP del 14 gennaio 2008 (RO 64, 195; BU

2006, 1153). In vigore dal 17 agosto 2009 (RO 64, 389).

15 Versione giusta L sull’adeguamento dell’organizzazione delle autorità cantona-

li e del diritto processuale cantonale in materia civile e penale alle nuove leggi

federali di procedura del 10 maggio 2010 (RO 65, 520, 572; BU 2009, 1489).

In vigore dal 1° gennaio 2011.

16 Introdotto dalla L sull’aggiornamento del diritto del personale in vista dell’au-

tonomizzazione della cassa di assicurazione per il personale statale del 20 otto-

bre 2014 (RO 70, 83; BU 2013-12-27). In vigore dal 1° maggio 2015.

17 Versione giusta L sull’aggiornamento del diritto del personale in vista dell’au-

tonomizzazione della cassa di assicurazione per il personale statale del 20 otto-

bre 2014 (RO 70, 83; BU 2013-12-27). In vigore dal 1° maggio 2015.

18 Introdotto dalla L del 20 ottobre 2014 (RO 70, 89; BU 2014-02-14). In vigore

dal 1° maggio 2015.

19 Versione giusta L del 20 ottobre 2014 (RO 70, 89; BU 2014-02-14). In vigore

dal 1° maggio 2015.

20 Abrogato dalla L del 20 ottobre 2014 (RO 70, 89; BU 2014-02-14). In vigore

dal 1° maggio 2015.

21 Introdotto dalla L sull’indagine amministrativa del 22 febbraio 2021 (RO 76,

447; BU 2018-07-20). In vigore dal 1° gennaio 2022.

22 Versione giusta L sull’indagine amministrativa del 22 febbraio 2021 (RO 76,

447; BU 2018-07-20). In vigore dal 1° gennaio 2022.

23 Versione giusta L del 14 dicembre 2020 (RO 77, 393; BU 2020-07-10). In

vigore dal 1° ottobre 2022.

24 Versione giusta LFaHG del 13 novembre 2023 (RO 79, 227; BU 2021-09-24).

In vigore dal 1° agosto 2024.

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