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175.22 CH-ZH

Deliberazione del Gran Consiglio sulla fissazione delle indennità dei membri del Tribunale amministrativo

1 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
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Testo normativo (1 Articoli)

175.22

**Decreto del Consiglio Cantonale**

**sulla fissazione degli stipendi dei membri**

**del Tribunale Amministrativo**

(del 7 luglio 1997)¹

Il Consiglio Cantonale,

visto il § 37 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa³,

decreta

I.⁵ 1 La retribuzione annuale dei membri del Tribunale Amministrativo corrisponde, nel primo anno di servizio, alla fascia salariale 17 della classe di stipendio 29 conformemente all'allegato 2 dell'Ordinanza di esecuzione della Legge sul personale del 19 maggio 1999⁴.

2 Al 1° gennaio viene concesso l'avanzamento alla fascia salariale successiva, a condizione che sia raggiunto il pareggio a medio termine del conto economico del periodo KEF, come previsto dalla legge.

II. 1 Gli stipendi dei membri a tempo parziale corrispondono alla frazione di quelli di un membro a tempo pieno, in base al grado di occupazione.

2 Ai membri a tempo parziale che non occupano una postazione di lavoro fissa presso il Tribunale è riconosciuto un rimborso spese, da stabilire dal Tribunale, per l'utilizzo della propria postazione di lavoro. Questo rimborso si compone di una somma forfettaria per l'uso proporzionale di mobili e apparecchiature d'ufficio, nonché di un'indennità per l'ufficio, che si calcola in base alla superficie necessaria per una postazione di lavoro corrispondente presso il Tribunale e al prezzo di affitto corrente sul mercato. Inoltre, vengono rimborsate le spese telefoniche, i porti e simili; il Tribunale può fissare una somma forfettaria per questi.

III. Il Presidente del Tribunale Amministrativo riceve un'indennità annuale di Fr. 20840, i Vicepresidenti un'indennità di Fr. 10420 e gli altri membri che operano come giudici unici un'indennità di Fr. 5210.

IV.⁵ I membri supplenti sono indennizzati in base al dispendio. Il tasso orario è fissato conformemente alla fascia salariale 17 della classe di stipendio 29 secondo l'allegato 2 dell'Ordinanza di esecuzione della Legge sul personale del 19 maggio 1999⁴.

1.7.11 - 73

1

175.22

Stipendi dei membri del Tribunale Amministrativo

V.⁵ 1 Ai membri del Tribunale Amministrativo sono applicabili per analogia, in particolare, le disposizioni relative all'erogazione di indennità di carovita, di assegni familiari e di aumenti salariali reali generali al personale statale, nonché quelle relative all'erogazione degli stipendi, ai regali per anzianità di servizio, alla continuazione del pagamento dello stipendio in caso di malattia, infortunio e altre assenze retribuite.

2 Ai membri supplenti si applicano le norme relative alle indennità di carovita e agli aumenti salariali reali generali.

VI. Il presente decreto entra in vigore contemporaneamente alla modifica della Legge sulla procedura amministrativa dell'8 giugno 1997².

VII. Alla stessa data viene abrogato il decreto del Consiglio Cantonale sulla fissazione degli stipendi dei membri del Tribunale Amministrativo del 22 aprile 1991 con le modifiche successive.

VIII. Pubblicazione nel Foglio ufficiale e nella Raccolta delle leggi.

IX. Comunicazione al Consiglio di Stato e al Tribunale Amministrativo.

¹ RU 51, 452.

² In vigore dal 1° gennaio 1998, RU 54, 324.

³ RS 175.2.

⁴ RS 177.111.

⁵ Versione conformemente al DCR del 28 febbraio 2011 (RU 66, 345; FU 2010, 2045 e 2881). In vigore dal 1° gennaio 2011.

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