Regolamento d'organizzazione del Tribunale amministrativo (RO TA) (OVVGR)
Table of Provisions (24)
Statutory Text (24 Provisions)
1. Il Tribunale collegiale (Plenum) è composto dai membri a tempo pieno
e a tempo parziale del Tribunale amministrativo.
a. Composi-
2. Esso tiene sedute tutte le volte che gli affari lo richiedono. La zione e
presidenza è assunta dalla Presidente o dal Presidente del Tribunale,
in caso di impedimento dalla prima Vicepresidente o dal primo Vice-
presidente e, in caso di loro impedimento, dagli altri Vicepresidenti in
ordine decrescente.
3. Il Plenum si riunisce su invito della Presidente o del Presidente,
nonché quando lo richiedano la Commissione amministrativa, la Com-
missione consultiva o almeno quattro membri del Tribunale.7
4. Le deliberazioni del Plenum sono valide se alla seduta o alla proce-
dura di circolazione partecipano almeno due terzi di tutti i membri.
5. Ogni membro è obbligato a votare. In caso di parità di voti, il voto
della o del Presidente conta doppio.
Deliberazioni
1. Il Tribunale in seduta plenaria si costituisce all'inizio e a metà di ogni periodo di carica. In caso di necessità, può riconstituirsi anche nel periodo intermedio.
2. Al momento della costituzione, esso delibera su
a. il numero delle sezioni,
b. la competenza per la trattazione degli affari e l'ulteriore ambito di
competenza di ciascuna sezione,
c. l'assegnazione dei suoi membri alle sezioni.
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c. Elezioni
3. Esso elegge
a. la Presidente o il Presidente del Tribunale,
b. un numero di Vicepresidenti sufficiente per l'assegnazione delle
sezioni a Presidenti,
c. quattro membri come delegati nella commissione plenaria dei tribunali,
d. i membri della Commissione consultiva e il suo Presidente o la sua Presidente,
e.6 dalla Commissione consultiva un membro della Commissione amministrativa.
Il Tribunale collegiale
a. nomina la Segretaria generale o il Segretario generale e i relativi
sostituti,
b. elegge i presidenti, i membri e i supplenti delle Commissioni di
stima (§ 34 della legge concernente la cessione di diritti privati
del 30 novembre 18795).
d. Ordinanze
Il Tribunale amministrativo emana i regolamenti conformemente all'articolo 40
capoverso 1 LRGA³, nonché quelli concernenti
a.7 l'organizzazione e la procedura del Tribunale amministrativo edilizio e fiscale
e la procedura delle Commissioni di stima nelle controversie espropriative,
b. le tasse, le spese e le indennità del Tribunale amministrativo edilizio e fiscale.
e. Ulteriori
competenze
1 Il Tribunale nel suo complesso decide in merito a
a. l’approvazione del rapporto di gestione destinato al Gran Consiglio;
b. le prese di posizione nei rapporti con il Gran Consiglio e il Consi-
glio di Stato, laddove si tratti di questioni fondamentali per l’orga-
nizzazione e lo svolgimento delle attività del Tribunale;
c. le domande di congedo dei membri per più di tre mesi, a meno
che non siano presentate a causa di malattia o infortunio;
d. l’impiego di membri supplenti con una percentuale di attività
definita nel tempo;
e. gli affari di amministrazione della giustizia che la Commissione di
gestione ha deferito al Tribunale nel suo complesso;
f. l’indennità per spese dei giudici a tempo parziale e dei membri
supplenti;
g. l’approvazione dei regolamenti interni del Tribunale amministrativo
edilizio e del Tribunale amministrativo tributario.
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Ordinanza sull’organizzazione del Tribunale amministrativo – OSO TA
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2 Designa le persone che propone al Gran Consiglio per l’elezione a
membri supplenti.
7 1 La Commissione amministrativa è composta dalla Presidente o dal Commissione
Presidente del Tribunale, dalle Vicepresidenti e dai Vicepresidenti e da amministrativa
un membro del Tribunale appartenente alla Commissione consultiva. a. Composi-
La Presidente o il Presidente presiede. zione e
organizzazione
2 La Segretaria o il Segretario generale gestisce il segretariato.
3 Per l’elaborazione degli affari, la Commissione può formare dei
servizi. Questi sono sotto la responsabilità di singoli membri.
4 Se necessario, la Commissione può convocare alle proprie riunioni
altri membri e membri supplenti del Tribunale amministrativo, nonché
dipendenti dell’amministrazione della giustizia e specialisti esterni.
Questi hanno voto consultivo.
5 Ogni membro della Commissione amministrativa può farsi rappre-
sentare per motivi particolari;
a. la Presidente o il Presidente del Tribunale e le Vicepresidenti e i
Vicepresidenti da un membro della loro sezione,
b. il membro ai sensi del § 2 cpv. 3 lett. e da un altro membro della
Commissione consultiva.
1 La Commissione amministrativa, in quanto organo direttivo e di
vigilanza centrale, tratta tutti gli affari amministrativi della giustizia del
Tribunale amministrativo e dei tribunali a esso subordinati, nella misura
in cui non siano riservati dalla legge ad altre autorità o da questo
regolamento ad altri organi del Tribunale.
2 La Commissione amministrativa comunica l’ordine del giorno e i
verbali a tutti i membri e fornisce loro ulteriori informazioni su richiesta.6
3 La Commissione amministrativa assume il personale della
segreteria e della cancelleria su proposta delle Sezioni.
4 A essa spetta la preparazione di tutti gli affari da trattare dal
Tribunale in seduta plenaria. Essa può presentare proposte al Tribunale
in seduta plenaria.
5 Essa può deferire al Tribunale in seduta plenaria affari di
particolare importanza che rientrano nelle sue competenze.
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Regolamento sull’organizzazione del Tribunale amministrativo – RO TA
b. Competenze
in generale
c. Vigilanza sul
Tribunale dei
ricorsi in
materia di
costruzioni e
tributi e sulle
Commissioni di
stima7
d. Istanza di
ricorso
Commissione
consultiva
Presidente o
Presidente del
Tribunale
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1 La Commissione amministrativa, in quanto organo direttivo e di
vigilanza centrale, tratta tutti gli affari amministrativi della giustizia del
Tribunale amministrativo e dei tribunali a esso subordinati, nella misura
in cui non siano riservati dalla legge ad altre autorità o da questo
regolamento ad altri organi del Tribunale.
2 La Commissione amministrativa comunica l’ordine del giorno e i
verbali a tutti i membri e fornisce loro ulteriori informazioni su richiesta.6
3 La Commissione amministrativa assume il personale della
segreteria e della cancelleria su proposta delle Sezioni.
4 A essa spetta la preparazione di tutti gli affari da trattare dal
Tribunale in seduta plenaria. Essa può presentare proposte al Tribunale
in seduta plenaria.
5 Essa può deferire al Tribunale in seduta plenaria affari di
particolare importanza che rientrano nelle sue competenze.
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Regolamento sull’organizzazione del Tribunale amministrativo – RO TA
b. Competenze
in generale
c. Vigilanza sul
Tribunale dei
ricorsi in
materia di
costruzioni e
tributi e sulle
Commissioni di
stima7
d. Istanza di
ricorso
Commissione
consultiva
Presidente o
Presidente del
Tribunale
1 La Commissione amministrativa esercita la vigilanza ammini-
strativa sui Tribunali edilizio e tributario e sulle Commissioni di stima.
2 Essa fissa le prime immissioni dei membri dei Tribunali edilizio
e tributario nelle classi e negli scatti di stipendio.
3 Essa approva l’assunzione della o del Capo cancelliere del Tribunale edilizio.
La Commissione amministrativa esamina i ricorsi contro le decisioni interne al tribunale in materia di amministrazione della giustizia, ad eccezione di quelle originate dalla Commissione stessa o dal Tribunale in seduta plenaria. L'articolo 38 LPAT3 e gli articoli 12 cpv. 2, 13, 18, 20 e 21 del presente Regolamento si applicano per analogia.
6 1 La Commissione consultiva è composta da quattro membri
del Tribunale che non presiedono una sezione.
2 Essa è associata dalla Commissione amministrativa alla preparazione
di affari importanti. Essa può
a. presentare proposte alla Commissione amministrativa e al Plenum;
b. chiedere alla Commissione amministrativa informazioni su determinati affari.
1. La Presidente o il Presidente del Tribunale rappresenta il Tribunale all'esterno e garantisce la collaborazione con gli altri tribunali cantonali superiori. Egli o ella può delegare tale competenza, per singoli casi o per settori, a un membro della Commissione amministrativa o alla o al Segretario generale.
2. La Presidente o il Presidente decide nei singoli casi di conflitto di competenza tra le sezioni.
3. Dipendono da lui o da lei la Segretaria o il Segretario generale e la Cancelleria centrale.
4. Egli o ella decide sugli affari di amministrazione della giustizia di scarsa importanza. Egli o ella può delegare tale competenza, in singoli casi, alla Segretaria o al Segretario generale.
5. Egli o ella designa i membri del Tribunale amministrativo che partecipano nelle composizioni a cinque giudici, la relatrice o il relatore e la o il cancelliere nelle impugnazioni contro atti normativi nei settori del diritto privato, penale o delle assicurazioni sociali. Di norma, egli o ella presiede le sedute.
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Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale amministrativo – OO TA
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1 La Segretaria generale o il Segretario generale ha i seguenti compiti
a. preparazione degli affari della Presidente o del Presidente,
b. supporto alla Presidente o al Presidente nella preparazione degli affari del Plenum e della Commissione amministrativa,
c. partecipazione alle sedute del Plenum e della Commissione amministrativa con diritto di proposta e voto consultivo,
d. direzione della Cancelleria centrale, essendo in particolare responsabile dell'amministrazione del personale, della budgetizzazione, della contabilità, dell'informatica, della documentazione e dell'archiviazione,
e. coordinamento del lavoro delle cancelliere e dei cancellieri e del personale amministrativo delle sezioni,
f. supporto alle Presidenti e ai Presidenti di sezione nella selezione del personale,
g. regolamentazione delle questioni di personale intersezionali.
2 La Sostituta o il Sostituto della Segretaria generale o del Segretario generale li/le rappresenta in caso di assenza. La Segretaria generale o il Segretario generale può trasferire alla Sostituta o al Sostituto
a. eccezionalmente singoli affari,
b. con il consenso della Commissione amministrativa, interi settori di attività.
Segretaria generale o
Segretario generale
B. Sezioni, collegi giudicanti, giudici
1. Le Sezioni trattano gli affari da trattare con un collegio di tre membri in una Camera.
2. Designano i membri con competenza di giudice unico.
3. Svolgono altri compiti loro assegnati dal Tribunale in seduta plenaria.
1 Ogni Sezione è presieduta dalla Presidente o dal Presidente di Sezione o da una Vicepresidente o un Vicepresidente.
2 Essi garantiscono, per tutti gli affari camerali, uno svolgimento celere e un'elaborazione specialistica delle sentenze.
3 Essi sono il superiore gerarchico diretto delle cancelliere e dei cancellieri nonché del personale amministrativo della Sezione.
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Organi giurisdizionali
7 1 La presidente o il presidente di sezione determina
a. l'organo giudicante (giudice unico, formazione a tre o a cinque membri);
b. la presidenza della Camera in caso di formazione a tre o a cinque membri;
c. gli altri membri coadiuvanti dell'organo giudicante o il giudice unico;
d. la cancelliera o il cancelliere;
e. tra le persone di cui alle lettere b, c e d che precedono, il relatore o la relatrice.
2 La designazione di cui al capoverso 1 lettere b-e avviene secondo criteri oggettivi, quali particolari conoscenze specialistiche e disponibilità di tempo, nel rispetto dell'imparzialità decisionale.
3 La presidente o il presidente di sezione assegna all'organo giudicante
a. negli affari da trattare in formazione a tre membri (affari camerali), i membri della sezione;
b. negli affari di giudice unico, un membro della sezione.
4 In casi motivati può avvalersi anche di membri di altre sezioni o di membri supplenti.
5 Di regola presiede l'organo giudicante.
Giudice unico
1. **Il Giudice Unico**
1 Il Giudice Unico è responsabile di uno smaltimento spedito degli
affari e della redazione di sentenze esperte.
2 Egli o ella impiega cancellieri/e e personale amministrativo
in accordo con il Presidente o la Presidente di sezione.
3 Egli o ella è sollevato/a, in base al carico di lavoro per affari del
Giudice Unico, dagli affari di camera.
Membri a
tempo parziale
Membri
supplenti
I membri semiufficiali sono presenti presso la sede del tribunale con la frequenza richiesta per il regolare svolgimento delle attività, in base al loro grado di occupazione.
1 I membri supplenti sono in linea di principio disponibili per l'impiego in
tutte le Camere. Eccezionalmente possono essere assegnati in modo permanente a una o
più sezioni.
2 Se necessario, singoli membri supplenti possono essere impiegati in base a un grado di
occupazione predeterminato nel tempo e con la relativa
remunerazione.
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Regolamento d'organizzazione del Tribunale amministrativo – RO TA
C. Svolgimento dei lavori
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1. Le Sezioni trattano gli affari rientranti nella loro competenza.
2. In caso di dubbio, le presidenti e i presidenti di sezione si consultano. Se non riescono a raggiungere un accordo, decide la presidente o il presidente del Tribunale.
**Ripartizione degli affari**
1 La presidente o il presidente di camera dirige il processo e ne
emana le ordinanze processuali necessarie. Sono fatte salve le
decisioni della Camera nel procedimento probatorio.
2 La presidente o il presidente di camera può delegare la dire-
zione del processo, in tutto o in parte, alla relatrice o al relatore.
La relatrice o il relatore può citare le parti a un’udienza del relatore.7
3 La presidente o il presidente di camera dirige le discussioni
orali delle parti che si svolgono davanti alla Camera. Può delega-
re parti della direzione delle discussioni alla relatrice o al relatore.
4 La Camera può delegare lo svolgimento di un procedimento
probatorio, in tutto o in parte, a una sua delegazione, alla presi-
dente o al presidente o a un membro.
5 La relatrice o il relatore formula la sua proposta di evasio-
ne dell’affare, di regola, per scritto e con motivazione. La presi-
dente o il presidente può incaricare un altro membro della Ca-
mera o la cancelliera o il cancelliere di elaborare una corelazione
scritta.
a. Affari di camera
1 La giudice o il giudice unico impartisce le necessarie disposizioni b. Affari del
processuali.
2 Se il giudice o la giudice unico deferisce alla Camera un caso di
fondamentale importanza, partecipa alla sua trattazione.
giudice unico
1. **Redazione delle sentenze e delle decisioni**
La redazione delle sentenze e delle decisioni è effettuata dalla o dal Segretario generale o da una o un cancelliere. Nelle pratiche della Camera si basano sulla relazione e sulla deliberazione orale.
2. Le sentenze e le decisioni di archiviazione sono firmate
a. dalla o dal Presidente della Camera o dalla o dal Giudice unico e
b. dalla o dal Segretario generale o da una o un cancelliere.
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Regolamento d'organizzazione del Tribunale amministrativo – RO TA
D. Trattazione delle istanze di ricusazione
7 1 Sulle istanze di ricusazione contestate contro membri, membri
supplenti, cancelliere o cancelliera, decide la sezione competente per
materia, con esclusione delle persone contro le quali l’istanza è diretta.
Alla decisione sulla ricusazione partecipano tanti giudici quanti quelli
della causa principale.
2 Se, a causa di una pluralità di istanze di ricusazione, non è possibile
formare un collegio giudicante, un membro della sezione non ricusato
conduce il procedimento. Ad esso aggiunge membri di un’altra sezione
o membri supplenti e assume la presidenza.
3 Se l’istanza di ricusazione è diretta contro ogni membro di una
sezione, il presidente o la presidente del tribunale o un membro non
ricusato della commissione amministrativa assegna l’istanza a un’altra
sezione per la decisione. Per la formazione del collegio giudicante si
applicano per analogia i capoversi 1 e 2 del § 13.
4 Se l’istanza di ricusazione è diretta contro la partecipazione di membri
o del segretario o della segretaria generale al tribunale plenaria, decide
il tribunale plenario, con esclusione delle persone contro le quali
l’istanza è diretta.
E. Disposizione finale
gang des Verwaltungsgerichts vom 26. Juni 1997 wird aufgehoben.
La sentenza del Tribunale amministrativo del 26 giugno 1997 è annullata.
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1 OS 65, 983; Begründung siehe ABI 2010, 2030.
1 RU 65, 983; per la motivazione vedi FF 2010, 2030.
2 Inkrafttreten: 1. Januar 2011.
2 Entrata in vigore: 1° gennaio 2011.
3 LS 175.2.
3 RS 175.2.
4 LS 211.21.
4 RS 211.21.
5 LS 781.
5 RS 781.
6 Eingefügt durch B vom 26. August 2014 (OS 70, 263; AB1 2014-11-28). In Kraft
seit 1. März 2015.
6 Introdotto mediante D del 26 agosto 2014 (RU 70, 263; FF 2014-11-28). In vigore
dal 1° marzo 2015.
7 Fassung gemäss B vom 26. August 2014 (OS 70, 263; AB1 2014-11-28). In Kraft
seit 1. März 2015.
7 Versione giusta D del 26 agosto 2014 (RU 70, 263; FF 2014-11-28). In vigore
dal 1° marzo 2015.