Regolamento sull'integrazione
Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
1 La Direzione della giustizia e degli affari interni gestisce un ufficio specializzato per le questioni di integrazione.
2 L'ufficio specializzato è diretto dal o dalla delegata cantonale per le questioni di integrazione.
**1 Compito**
La Sezione specializzata promuove la convivenza consensuale tra la popolazione residente svizzera e straniera nel rispetto e nella tolleranza reciproci.
2 Essa combatte la discriminazione delle persone in base alla loro nazionalità o provenienza.
3 Essa sostiene le relative misure di terzi e si impegna affinché la popolazione svizzera e straniera, nonché le autorità e le organizzazioni, vi partecipino attivamente.
1 La Sezione specializzata adempie in particolare i seguenti compiti
a. Si adopera affinché, nella legislazione e nell'attività amministrativa, si tenga adeguatamente conto dell'integrazione e delle pari opportunità della popolazione straniera residente.
b. Sostiene i comuni negli sforzi per l'integrazione della popolazione straniera residente e promuove la partecipazione degli stranieri a misure appropriate.
c. Consiglia e sensibilizza autorità, uffici e privati in questioni relative all'integrazione.
d. Promuove progetti di integrazione pubblici o privati attraverso la consulenza e il sostegno finanziario.
2 La Sezione specializzata coordina la promozione cantonale dell'integrazione e ne verifica regolarmente le necessità, le misure e gli effetti. Riferisce in merito e sulla propria attività alla Direzione della giustizia e degli interni.
Compiti
1.1.07 - 55
1
172.8
Ordinanza sull'integrazione
Collaborazione
1 L'Ufficio specializzato collabora con gli altri servizi cantonali,
nonché con le autorità e le organizzazioni federali, cantonali, regionali
e comunali che svolgono compiti analoghi.
2 Esso coordina le proprie attività con quelle degli Uffici federali
competenti e dell'Ufficio d'integrazione degli altri Cantoni.
Convenzioni sulle prestazioni
Mit öffentlichen oder privaten Stellen können Leistungs-
vereinbarungen über integrationsfördernde Massnahmen abgeschlos-
sen werden.
Con enti pubblici o privati possono essere stipulati accordi sulle prestazioni in merito a provvedimenti volti a favorire l’integrazione.
Wahl und
Zusammen-
setzung
Elezione e composizione
Aufgaben
Compiti
Geschäfts-
tätigkeit
Attività
Sekretariat
Segreteria
B. Kommission für Integrationsfragen
B. Commissione per le questioni di integrazione
1 Il Consiglio di Stato elegge per la durata del mandato una commissione
di al massimo nove membri e ne nomina la presidenza. La rielezione
è possibile due volte.
2 Il o la delegata per le questioni d'integrazione partecipa alle sedute della
commissione con voto consultivo.
La Commissione consiglia e sostiene il lavoro dell'Ufficio specializzato per le questioni d'integrazione.
1. La Commissione adotta un regolamento interno che necessita
dell'approvazione della Direzione della giustizia e degli interni.
2. La Commissione si riunisce secondo necessità, di regola quattro
volte l'anno.
della Commissione.
C. Entrata in vigore
1 OS 61, 355; motivazione vedi ABI 2006, 1320.
2